Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 48.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 60, 29 dicembre 2005, n. 24 e 6 luglio 2012, n. 15.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 48.

 

«Costruzione, gestione e controllo degli asili - nido comunali»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

il visto del Commissario del Governo

si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Al fine di realizzare l'istituzione ed il finanziamento degli asili - nido, la Regione ripartisce tra i Comuni ed i Consorzi dei Comuni i contributi assegnati dallo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.


 

 

Art. 2

Per integrare i contributi statali previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito un appisito fondo speciale regionale.

Con la legge di approvazione del bilancio sono determinati, annualmente, e per tutto il periodo di assegnazione dei contributi di cui al precedente comma, l'importo del fondo speciale ed i relativi mezzi di finanziamento.

Al fondo speciale istituito dalla presente legge possono affluire, altresì, contributi di Enti pubblici e privati, i cui importi saranno acquisiti all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e contestualmente assegnati al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.


 

 

Art. 3

Il fondo speciale regionale è destinato all'assegnazione dei contributi straordinati a favore dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni che non abbiano i mezzi finanziari per l'integrazione del contributo ordinario.


 

 

Art. 4

Limitatamente all'anno 1975, il termine per il deposito delle istanze e dei relativi allegati da parte dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni,è prorogato al 15 maggio 1975. (1)

All'instanza di contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

a) deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale indicante:

1) la costruzione o riattamento dell'asilo.

Nell'atto dovranno essere altresì precisati: disponibilità dell'area o dei locali da riattare ovvero le procedure di acquisizione di aree e di locali;

2) i dati catastali di almeno due aree o dei locali da riattare;

3) il richiamo al parere preventivamente espresso dall'Ufficiale sanitario del luogo, in ordine alla idoneità della relativa area o dei locali;

4) precisazione che la costruenda o riattanda struttura edilizia è coincidente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici locali. In mancanza dei predetti strumenti urbanistici, le aree o i locali indicati dovranno essere destinati all'uso specifico nel Piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione di cui il Comune andrà a dotarsi, qualora la Commissione prevista al successivo art. 10 li ritenga idonei;

5) assunzione di impegno di far fronte con mezzi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo richiesto;

6) impegno di destinare ad asilo - nido, permanentemente, l'edificio per il cui riattamento è richiesto il contributo;

b) attestazione del Sindaco, o del Presidente del Consorzio dei Comuni, con cui si forniscono i dati relativi ai parametri di cui all'ultimo comma del successivo art. 6;

c) attestazione dell'Ufficiale sanitario circa l'idoenità dell'area o dell'edificio da adattare ad asilo - nido.

All'istanza di contributo per la gestione, dovranno altresì essere allegati:

a) documentazione relativa all'assunzione, da parte del Comune o del Consorzio dei Comuni, della gestione dell'asilo - nido;

b) copia del bilancio preventivo corredato da relazione illustrativa;

c) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio scaduto, nel caso di asili - nido già funzionanti;

d) documentazione circa i posti dell'asilo - nido e l'organico del personale.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 60.


 

 

Art. 5 (1)

Il Consiglio Regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili - nido e approva il piano di riparto dei contributi ordinari per la istituzione e la gestione degli asili - nido entro il 20 maggio 1975 per il 1974 ed entro il 30 giugno 1975 per il 1975, piani che la Giunta predisporrà, rispettivamente,entro il 20 aprile 1975 per il piano 1974 ed entro il 30 maggio 1975 per il piano 1975.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 60.


 

 

Art. 6

Per la formulazione dei criteri programmatici e la redazione dei piani annuali di riparto dei contributi ordinari e straordinari, la Giunta regionale sentirà direttamente o per tramite dell'Assessore al ramo, le Province, i Sindaci e le altre formazioni sociali operanti nel settore dell'Assistenza, e potrà altresì valersi della consulenza di enti pubblici specializzati nella ricerca, nella elaborazione e nell'esecuzione di piani riguardanti i servizi sociali.

I piani di riparto dovranno essere formulati in modo adeguato alle esigenze di ciascuna comunità locale e sulla base, in particolare, dei senguenti parametri:

a) livello dell'occupazione femminile;

b) densità demografica e numero dei minori sino a tre anni;

c) depressione economica;

d) entità del fenomeno migratorio;

e) preesistenza di servizi analoghi nel territorio del Comune o del Consorzio dei Comuni.


 

 

Art. 7

Dell'inclusione nei piani annuali approvati dal Consiglio viene data immediata comunicazione, a cura dell'Assessore del ramo, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, nonchè ai Presidenti delle Commissioni tecnico - locali. Queste ultime dovranno curare l'espletamento della dichiarazione di idoneità dell'area o dei locali entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta e darne comunicazione ai Comuni o ai Consorzi di Comuni interessati per i successivi adempimenti di competenza.

Entro mesi tre dalla data di comunicazione da parte della Commissione i predetti Comuni o Consorzi di Comuni, dovranno inoltrare:

1) all'Assessore del ramo, istanza per l'ammissione al riparto dei contributi straordinari di cui al precedente articolo 3;

2) alla competente Commissione:

a) progetto esecutivo dell'opera, costituito almeno dai seguenti elaborati: relazione illustrativa; computo metrico estimativo; grafici; piano parcellare grafico e descrittivo; capitolato speciale di appalto per lavori a base d'asta con l'elenco prezzi; perizia di dettaglio e disciplinare di oneri per le opere a forniture scorporate;

b) deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale avente ad oggetto: approvazione del progetto esecutivo e del relativo importo di spesa; indicazione dei mezzi finanziari destinati dal Comune o dal Consorzio dei Comuni alla copertura della spesa eccedente il contributo di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, con menzione del capitolo di bilancio su cui è stata iscritta la differenza di spesa; i procedimenti di acquisizione di aree o di locali o, ancora, l'attestazione della loro disponibilità qualora di proprietà comunale.

Le competenti Commissioni, entro i successivi trenta giorni, dovranno trasmettere, all'Assessore del ramo, gli elaborati progettuali muniti del prescritto parere di approvazione tecnica del progetto.

Qualora il Comune o Consorzio di Comuni non presenti la documentazione di cui ai punti a) e b) che precedono, è ecluso dal piano annuale ed il contributo previsto per esso è attribuito, con le stesse modalità seguite per la piena assegnazione, al Comune o Consorzio della stessa provincia che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso il verbale di idoneità dell'area o dei locali cessa di avere efficacia di «pubblica utilità».


 

 

Art. 8

La Giunta regionale predispone il piano di riparto dei contributi straordinari di cui all'art. 3 della presente legge, ed approva gli atti progettuali, entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi straordinari.

Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, dispone altresì l'erogazione di contributi per la gestione.


 

 

Art. 9

I lavori devono avere inizio dopo l'avvenuta approvazione degli atti progettuali e, comunque, entro tre mesi dalla data di disponibilità del suolo o dei locali.

Per l'acquisizione di aree o locali di proprietà aliena, il Comune potrà avvalersi delle procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

I contributi saranno corrisposti a collaudo avvenuto. Potranno, tuttavia, essere erogati acconti al netto delle ritenute di legge in proporzione degli stati di avanzamento redatti dai direttori dei lavori e vistati dal Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune o, in mancanza, dal Sindaco.

La responsabilità tecnico - amministrativa nell'esecuzione dell'opera fa carico al direttore dei lavori, mentre all'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, l'accertamento della conformità dell'opera al progetto approvato, sia sotto il profilo architettonico che distributivo.

A tale uopo i Comuni o i Consorzi di Comuni devono dare tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori ai relativi uffici del Genio Civile.

Il collaudo avverrà a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, art. 91 e segg., a cura degli Ingegneri e Architetti iscritti all'albo professionale.

Il collaudatore viene nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione dell'Assessore al ramo. Il relativo onere è a carico dell'Ente appaltante.


 

 

Art. 10

Presso gli Uffici del Genio Civile capoluoghi di provincia, è istituita un'apposita Commissione tecnica composta dal responsabile di tale ufficio, con funzioni di Presidente, da un Urbanista, funzionario dell'Assessorato del ramo, dal Medico Provinciale, dal Provveditore agli Studi, dal Presidente provinciale dell'ONMI, da un funzionario regionale o loro delegati.

Qualora l'area ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o monumentale, la Commissione sarà integrata dal Sovrintendente ai Monumenti della Campania o suo delegato.

La predetta Commissione ha il compito di accertare l'idoneità dell'area prescelta, anche per la parte urbanistica, e di esprimere parere obbligatorio sotto il profilo tecnico, edilizio, sanitario, pedagogico, ed organizzativo sul progetto esecutivo.

Qualora la scelta dovesse ricadere su suoli o edifici diversi da quelli all'uopo previsti dal Piano Regolatore e dal programma di fabbricazione, la scelta stessa costituisce variante ai citati strumenti urbanistici.

La dichiarazione di idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo - nido equivale a dichiarazione di «pubblica utilità» mentre l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo regionale costituisce dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera.

L'asilo - nido deve essere istituito in zona salubre ed essere dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde.

Ogni asilo deve essere progettato per un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 60. Deve disporre di una sala di visita medica, di una sala di isolamento, di adeguati servizi igienici e di distinti ambienti per divezzi e lattanti, per la refezione, il gioco ed il riposo.

8. La struttura che ospita l'asilo nido deve prevedere uno spazio interno, destinato ai bambini di superficie utile netta non inferiore a sei metri quadri per bambino. La superficie utile netta tra spazi interni ed esterni, non può essere inferiore a dieci metri quadri per bambino. (1)

La struttura non dovrà essere emarginata dal contesto sociale e dal panorama urbanistico, mentre dovrà esaltare il rapporto individuo ambiente. L'asilo va localizzato con altre strutture educative (scuola materna, elementare, media) in un contesto sociale ampio ed in condizioni igienico - sanitarie di assoluta garanzia quali: distanza di sicurezza da sorgenti di inquinamento e di rumore, al riparo da scoli di materie di rifiuto; acque stagnanti, da industrie rumorose e dalle quali provengano esalazioni nocive, al riparo dai venti.

Particolare attenzione occorre sia posta all'uso di una tecnologia adatta alle condizioni climatiche e geomorfologiche dell'area sulla quale s'intende localizzare l'asilo - nido. È importante che la struttura si sviluppi ad un livello in orizzontale senza barriere architettoniche con individuazioni di percorsi continui e introspezioni visive all'interno delle quali si realizzano prospettive diverse, atte a stimolare l'inventiva e la capacità organizzativa del bambino. L'ambiente in tal modo sarà caricato di un significato funzonale preciso, cioè di collaborazione educativa.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 11

I Consigli comunali e le Assemblee dei Consorzi dei Comuni adottano il regolamento di gestione degli asili - nido, attenendosi ai seguenti criteri:

a) sono ammessi all'asilo - nido i bambini di età sino a tre anni residenti nell'area di utenza predeterminata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisico - psichiche, salvo i casi per i quali il Collegio degli esperti previsto dall'art. 14 della presente legge, esprima motivato giudizio di inopportunità . Nell'ipotesi in cui le domande di ammissione eccedono il numero dei posti disponibili l'ordine di precedenza è stabilito con riguardo alle esigenze dei nuclei familiari;

b) il servizio sociale degli asili - nido è gratuito.

Il pagamento di una retta, il cui ammontare non dovrà in ogni caso superare il costo del servizio, potrà essere stabilito soltanto se il Comune o il Consorzio dei Comuni non sia in grado di garantire doversamente la prestazione del servizio in modo adeguato;

c) nelle località in cui il numero degli utenti potenziali sia inferiore al minimo di cui all'art. 10, potranno costituirsi micro - nidi come unità aggregata a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti oppure come nuclei decentrati di altro asilo - nido. In tal caso la misura del contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione è determinata dagli organi della Regione con il procedimento di cui agli artt. 6 e 10 della presente legge. I micro-nidi hanno una capacità ricettiva non inferiore a sei e non superiore a ventinove bambini. (1)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 lettera b) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 12

I Comuni o i Consorzi dei Comuni amministrano gli asili - nido nelle forme e nei modi previsti dalla legge Comunale e provinciale per lo svolgimento della loro attività .

La gestione degli asili - nido è affidata ad un Comitato nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale e composto nei modi stabiliti nel regolamento di gestione.

In ogni caso, del Comitato di gestione fanno parte almeno:

a) due o più rappresentanti, uno dei quali della minoranza, eletti dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale o dal Comitato di quartiere ove regolarmente istituito;

b) una rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;

c) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro designata dalle organizzazioni medesime;

d) una rappresentanza si associazioni e formazioni sociali operanti nel settore dell'assistenza;

e) una rappresentanza degli operatori addetti all'asilo;

f) il medico dell'asilo;

g) il Direttore didattico o un suo delegato.

Il Regolamento di gestione può prevedere che del Comitato facciano parte anche esperti.

La gestione degli asili-nido quali servizi pubblici locali culturali e di carattere socio-educativo privi di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 113/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere affidata dagli enti locali, comuni e consorzi comunali, anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

 

Art. 13

Il Comitato di gestione dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Nei Comuni o Consorzi dei Comuni con più asili - nido deve essere assicurata l'uniformità di gestione e di indirizzo, anche mediante l'istituzione di un Consiglio dei Presidenti dei Comitati di gestione.


 

 

Art. 14

Il bilancio di gestione dell'asilo - nido è approvato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale.


 

 

Art. 15

Il Comitato di gestione:

1) formula il progetto di bilancio preventivo dell'asilo - nido da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio ai quali presenta altresì, allo scadere di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio, con riferimento all'attività svolta, ai risultati conseguiti, alle esigenze rilevate;

2) elabora l'indirizzo pedagogico dell'asilo - nido, con l'assistenza di un collegio di esperti di notoria competenza da istituirsi presso l'amministrazione regionale e composto da:

a) un neuro - psichiatra infantile;

b) un endocrinologo;

c) un sociologo;

d) uno psicologo;

3) elabora l'indirizzo assistenziale ed organizzativo dell'asilo - nido, sentita l'Assemblea di cui all'articolo 15 della presente legge;

4) esprime al Comune o al Consorzio di Comuni - che deve farne richiesta - il parere sulla gratuità od onerosità del servizio, proponendo, nella seconda ipotesi, i criteri per la determinazione della retta ed i casi di esonero;

5) ecide sulle domande di ammissione all'asilo - nido, attenendosi ai criteri fissati dalla presente legge e dal regolamento di gestione;

6) propone al Consiglio comunale o all'Assemblea consorziale le modifiche del regolamento di gestione;

7) pronunzia, in forma scritta, sui reclami presentati dagli utenti.


 

 

Art. 16

Presso ogni asilo - nido è istituita l'Assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo.

L'Assemblea deve essere sentita sulla formulazione degli indirizzi assistenziali ed organizzativi dell'asilo e sulla proroga di bilancio preventivo.

Può essere, altresì, consultata su ogni questione che interessi la gestione dell'asilo.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco, dal Presidente del Consorzio o loro delegati e si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; di esse è redatto verbale da trasmettere in copia al competente Assessorato regionale.


 

 

Art. 17 (1)

[Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

a) personale preposto a funzioni educative;

b) personale addetto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All'assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti.]

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1 lettera d) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 18 (1)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, la dotazione organica del personale degli asili nido preposto all'attività pedagogica e assistenziale, si compone nel seguente modo:

a) un professionista con funzioni di coordinatore, in possesso del titolo di laurea in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali;

b) laureati in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;

c) assistenti sociali;

d) educatori professionali;

e) operatori di infanzia.

Nell'asilo nido è presente almeno una figura professionale ogni sei bambini di età inferiore a un anno e almeno una ogni dieci bambini di età superiore.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1 lettera c) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 19 (1)

[Il personale addetto all'educazione e all'assistenza, sino a nuova disciplina, deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrici d'infanzia, o di assistenza sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia.

Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione, il diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi - gestiti da enti pubblici - di preparazione per operatori sociali negli asili – nido.]

 

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1 lettera d) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 20 (1)

[La Regione provvede, tramite il competente Assessorato al ramo, alla istituzione di corsi di perfezionamento, della durata di mesi sei, per il personale da adibire all'assistenza in conformità del precedente articolo 19.

L'organizzazione generale dei corsi è demandata alle Amministrazioni provinciali o comunali.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1 lettera d) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 21

Il servizio sanitario dell'asilo - nido è assicurato da un medico specializzato in pediatria e da una coadiutrice sanitaria.

Per assicurare forme specialistiche di assistenza medica e psicopedagogica, i Comuni e i Consorzi dei Comuni possono stipulare apposite convenzioni in modo da garantire la prontezza, la continuità e l'efficienza del servizio negli aspetti diagnostici, preventivi e terapeutici.


 

 

Art. 22

La vigilanza igienico - sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie e locali e, fino all'istituzione di queste, dall'Ufficiale sanitario del Comune ove ha sede l'asilo - nido.


 

 

Art. 23 (1)

La presente legge che sostituisce quella in data 12 maggio 1973, n. 12, ha vigore per l'attuazione dei piani annuali, a decorrere da quello relativo al 1974 in poi.

Il termine per il deposito degli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 è prorogato al 20 marzo 1975. (1)

I Comuni elencati nelle graduatorie di priorità e quelli che risultano assegnatari di un solo contributo - rispetto alle aree richieste e ritenute idonee dalle Commissioni tecniche -, del piano 1973 potranno, nei termini sopraindicati, a domanda, salvo integrazione o sostituzione della documentazione amministrativa, essere ammessi a partecipare alla formazione delle graduatorie dei futuri piani di riparto.

Per i successivi adempimenti degli organi regionali e comunali, nonchè delle Commissioni tecniche, saranno osservati i tempi di attuazione previsti dalla presente legge.

 

(1) Comma modificato dll'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 60


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 settembre 1974

Cascetta