Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 7 dicembre 1972, n. 11, 3 luglio 1973, n. 13, 15 luglio 1974, n. 25, 20 gennaio 1977, n. 6.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5.

 

«Determinazione delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali della Campania, ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, numero 21, dello Statuto Regionale»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Indennità dei Consiglieri regionali

Ai Consiglieri regionali, per il libero svolgimento del mandato, sono dovute:

a) un'indennità mensile, comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza;

b) una diaria, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno nel capoluogo, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari. (1)

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, udita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, l'ammontare delle indennità di cui al comma precedente e di ogni eventuale variazione in misura che, comunque, non superino per la lettera a) il sessantacinque per cento della indennità percepita dai deputati al Parlamento di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e per la lettera b) un corrispettivo mensile pari a 15 giorni della diaria di cui alla lettera b) dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5. (2)

La corresponsione, sia dell'indennità di carica che del rimborso spese, decorre dalla data della proclamazione e cessa sotto la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento.

Per i Consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, la corresponsione ha luogo fino alla data di cessazione.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25 poi così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 8 come modificato dalla legge regionale 29 novembre 1983, n. 37.


 

 

Art. 2

Indennità per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Ai Consiglieri che siano eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzionali:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 225.000 per il Presidente, di lire 200.000 per i Vice Presidenti, di lire 100.000 mensili per i Segretari ed i Questori;

b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) dell'art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 300.000 mensili per il Presidente, di lire 150.000 mensili per i Vice Presidenti e di lire 100.000 per i Segretari ed i Questori.


 

 

Art. 3

Indennità per la partecipazione alle Commissioni Permanenti

Ai Consiglieri che siano eletti Presidenti o Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti competono, a partire dalla data di elezione e fino a quando non cessino dalle anzidette cariche:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 200.000 mensili per i Presidenti di Commissione e di lire 50.000 per i Vice Presidenti;

b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) dell'art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 150.000 mensili per i Presidenti di Commissione.

Ai Consiglieri, fatta eccezione di tutti i membri della Giunta, compete una maggiorazione del rimborso spese di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25 nelle seguenti misure:

1) lire 50.000 mensili per i residenti nel capoluogo della Regione o in altri Comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

2) lire 100.000 mensili per i residenti in Comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della Regione;

3) lire 125.000 mensili per i residenti in Comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della Regione;

4) lire 150.000 mensili per i residenti in Comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della Regione. (1)

Al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità pari al 50% di quella di cui all'art. 1, lettera a), della legge regionale n. 5 del 5 agosto 1972 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni conto consuntivo della Regione licenziato dal Collegio stesso per l'approvazione del Consiglio regionale. (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 3 luglio 1973, n. 13.


 

 

Art. 4

Indennità per i componenti della Giunta

Ai Consiglieri che siano eletti a far parte della Giunta regionale competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 225.000 mensili per il Presidente della Giunta e di lire 200.000 per gli Assessori.

b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) del precedente art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 300.000 mensili per il Presidente della Giunta e di lire 150.000 mensili per gli Assessori.


 

 

Art. 5

Divieto di cumulare le indennità di carica e di funzioni con quelle derivanti da particolari incarichi amministrativi

Le indennità di carica e di funzioni di cui alla lettera a) dell'art. 1, alla lettera a) dell'art. 2, alla lettera a) dell'art. 3 ed alla lettera a) dell'art. 4 non sono cumulabili con ogni tipo di indennità od assegni derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dallo Stato o comunque esercitati presso Enti pubblici o di diritto pubblico, presso società o aziende private concessionarie di pubblici servizi o comunque aventi rapporti di natura patrimoniale con lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni della Campania, nonchè presso società o consorzi a partecipazione statale.

I Consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinchè il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzioni e di carica richiamate dal comma precedente .


 

 

Art. 6

Trattamento dei Consiglieri che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici

Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici per i quali sia applicabile la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, spetta il trattamento di cui all'art. 3 di detta legge quando essi abbiano esercitato la facoltà di richiedere il collocamento in aspettativa.


 

 

Art. 7

Decurtazione delle indennità per assenze ingiustificate

Sulle indennità di funzione e di carica stabilite con la presente legge è applicata una decurtazione di lire 10.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti.


 

 

Art. 8 (1)

Diaria per missioni

Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete:

a) Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità pari a quella percepita dai funzionari direttivi regionali;

b) una diaria per ogni giornata di L. 55.800, aumentata a L. 70.000 per i viaggi all'estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10% del loro ammontare per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al 20% per i viaggi all'estero.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6 come a sua volta modificato dalle leggi regionali 1 febbraio 1980, n. 8 e 20 luglio 1981, n. 43.


 

 

Art. 9

Liquidazione delle competenze

Le somme determinate dalla presente legge a titolo di indennità di carica si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle competenze previste dall'articolo 4, nonchè del trattamento di missione per i componenti della Giunta regionale, provvede la Giunta medesima. (1)

Alla liquidazione delle altre competenze provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel quadro della gestione separata prevista dall'art. 30 dello Statuto regionale e disciplinata dal Regolamento consiliare.

Qualora taluno dei componenti della Giunta versi in una delle condizioni disciplinate dagli articoli 5 e 6 della presente legge, si provvede, di intesa fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a regolare il coacervo delle indennità per applicare ad esso le disposizioni di cui agli anzidetti articoli.

 

(1) Il presente comma deve intendersi così letto come previsto dall'articolo unico della legge regionale 7 dicembre 1972, n. 11.


 

 

Art. 10

Disposizione transitoria

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge si provvede alla liquidazione delle competenze relative al periodo compreso fra la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale in carica ed il termine del mese di calendario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quindi al conguaglio con gli acconti o le somme liquidate a titolo provvisorio in detto periodo, fatta eccezione per le Commissioni Regolamento, Statuto, Conferenza Capi Gruppo, indennità di missione ed Ufficio di Presidenza.

A partire dal primo giorno del mese di calendario successivo alla entrata in vigore della presente legge la liquidazione delle competenze seguirà con l'osservanza di quanto stabilito con la medesima.


 

 

Art. 11

Copertura finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 lettera a) e b) ed a quelle per missioni dei Componenti della Giunta che sono imputati sulle spese di funzionamento della Giunta.

Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1970, 1971 si provvede mediante utilizzo dei residui accantonati e disponibili del bilancio provvisorio rispettivamente alla lettera a) cap. 2º ed alla lettera b) cap. 11 del 1971, nonchè rispettivamente nel Cap. 1 del Titolo 1 e sul Cap. 2, rubrica 2 del Titolo I del Bilancio della Regione per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

Servidio