Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 47.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 12 giugno 1986, n. 18 e 7 agosto 2014, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 47.

 

«Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub - delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Le funzioni delegate e sub - delegate dalla Regione Campania in materia di turismo, sono esercitate in conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.



Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

Emilio De Feo                              



- Allegato A - (1)


[DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE E SUB - DELEGATE DALLA REGIONE CAMPANIA CON LEGGE 29 MAGGIO 1980, N. 54 E 1 SETTEMBRE 1981, N. 65 IN MATERIA DI TURISMO.


ARTICOLO UNICO

Le funzioni amministrative in materia di Turismo, delegate dall'art. 19 della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980 ai Comuni e alle Province, vengono esercitate dall'Ente destinatario delle deleghe nell'ambito delle scelte e degli interventi di indirizzo generale operati dalla Regione.

I Comuni su richiesta degli interessi e nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistica regionale, provvedono all'istruttoria delle domande relative alla classificazione di alberghi, pensioni e locande.

I Comuni espletati gli adempimenti istruttori, inviano le pratiche agli Enti provinciali per il Turismo competenti per territorio; questi con proprio atto, classificheranno gli esercizi e trasmetteranno poi alla Provincia gli elenchi definitivi di classificazione.

La Provincia approva e rende esecutivi gli elenchi di classificazione inviandoli alla Regione per la pubblicazione sia nel Bollettino Ufficiale, che sull'annuario alberghi di Italia.

I Comuni nell'espletamento della fase istruttoria delle domande di classificazione degli esercizi ricettivi si atterranno alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Per il cambiamento di classifica che può avvenire di Ufficio o su istanza degli interessati, si segue la medesima procedura.

Avverso i provvedimenti di classifica, del mutamento di classifica e della ingiunzione dei lavori per il mantenimento di classifica è ammesso ricorso alla Provincia entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento.

La Provincia decide in via definitiva.

Fermo restando le attribuzioni di funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi extra - alberghieri di cui all'art. 60 del DPR n. 616 del 1977, i Comuni svolgono le fasi istruttorie relative alle domande di apertura dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.

La Regione con propria legge provvederà a disciplinare le procedure per la classificazione dei complessi ricettivi extra - alberghieri, quali i campeggi ed i villaggi turistici, fermo restando le competenze già attribuite in materia agli Enti locali.

I Comuni svolgeranno le fasi istruttorie delle domande relative alla vendita ed alla locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero riferendosi alla procedura prevista dalle vigenti leggi.

I Comuni sono competenti per la istruttoria e per l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo in ordine a domande relative alla dichiarazione di pubblica utilità nella espropriazione per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in territori classificati di particolare interesse turistico.

Le Province nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistico - regionale esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti degli Enti provinciali per il Turismo in riferimento a quanto previsto dal DPR n. 1044 del 1960 e dalle altre leggi vigenti.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo ripartisce annualmente ed eroga direttamente agli Enti Provinciali per il Turismo contributi a sostegno del funzionamento e dei compiti di istituto nei limiti dello stanziamento di cui all'apposito capitolo del bilancio regionale. 

Tali contributi a sostegno del funzionamento e dei compiti di istituti degli Enti vengono assegnati alle Province che provvedono, a loro volta, alla diretta erogazione agli Enti provinciali per il Turismo.

La Regione determina la misura dei contributi per ciascun Ente in base ai criteri di cui alla legge n. 174 del 1958, ai programmi di attività ed ai bilanci predisposti dagli Enti provinciali del Turismo ed inviati alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno.]

 

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1, comma 177 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. In precedenza il presente allegato era stato modificato dall'articolo 19, primo comma della legge regionale 12 giugno 1986, n. 18.