Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 20 marzo 1982, n. 14 e 22 dicembre 2004, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65.

 

«Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54» 


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Le funzioni delegate e sub - delegate di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 vengono esercitate sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge. La Giunta regionale, oltre a stipulare le convenzioni di cui all'art. 12, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il piano di riparto dei fondi e di assegnazione del personale da comandare presso gli Enti delegati.

Fino all'adozione degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali da predisporsi dalla Giunta regionale entro il 20 settembre 1981 e da approvarsi dal Consiglio regionale entro il 30 settembre 1981, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni oggetto della delega e sub - delega di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a prelevare una quota del fondo stanziato in bilancio per le funzioni anzidette in proporzione a un dodicesimo per ciascun mese fino al 30 ottobre 1981.

La Giunta regionale, entro il 30 ottobre 1981, adotta e trasmette al Consiglio un disegno di legge sulla riorganizzazione degli Uffici regionali.


 

Art. 2

Il primo contingente del personale da comandare agli Enti destinatari della delega per lo esercizio delle relative funzioni, è costituito dal personale di ruolo della Regione e da quello trasferito presso gli uffici regionali ed in attesa di inquadramento che presti collaborazione presso gli uffici regionali numericamente indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

L'assegnazione avviene a domanda degli interessati.

Ove le domande risultino esuberanti rispetto al numero indicato, distinti per livelli funzionali, dalla allegata tabella, sono coniderate prioritarie le istanze del personale che svolge funzioni amministrative regionali delegate o sub - delegate agli Enti locali, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Ove le domande risultino inferiori alle unità da assegnare, la Giunta regionale provvede di ufficio ad individuare il personale da assegnare agli Enti locali, dando la precedenza a coloro che svolgono le stesse funzioni amministrative regionali delegate o sub - delegate e tenendo conto altresì della prossimità della sede al luogo di residenza.

Il personale, contemplato dal presente articolo, non può essere, per nessun motivo, adibito dagli Enti locali, a funzioni diverse da quelle per le quali è stato assegnato agli Enti locali stessi.


 

Art. 3

Al personale assegnato agli Enti locali sono salvaguardate le posizioni economiche e di carriera già acquisite, al momento dell'assegnazione stessa, dall'Amministrazione regionale o da quella di provenienza.

Al personale in questione che viene assegnato, anche a domanda, a sede diversa da quella dell'ufficio regionale di provenienza o di residenza anagrafica al 1º luglio 1981, compete il trattamento economico di missione, entro i limiti delle norme vigenti.


 

Art. 4

Sono immediatamente esercitabili dagli Enti destinatari della delega e della sub - delega le funzioni di cui agli artt. 14, 19, comma 1°, lettera a), lettera b), lettera c), lettera d), lettera e) e comma 3°; 21 comma 2°, e 24 della legge 29 maggio 1980, n. 54.

Sono altresì immediatamente esercitabili le funzioni di cui all'art. 22, comma III, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 al cui servizio provvedono le Province, a modifica di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Le funzioni sub - delegate di cui al II comma dell'articolo 19 della citata legge sono esercitate in conformità delle condizoni previste dall'articolo 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.


 

Art. 5

Il 1º comma dell'art. 22 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 è modificato nel modo seguente:

Sono delegate alle Comunità Montane per l'intero territorio dei Comuni componenti e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province le funzioni amministrative, nelle materie Agricoltura e Foreste.

Le funzioni amministrative di cui al comma precedente esercitate dalle Comunità Montane sono estese anche al territorio dei Comuni interclusi.


 

Art. 6

[Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione, dei piani di lottizzazione, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei piani di insediamenti produttivi e di ogni altro strumento urbanistico esecutivo. [Tale delega è esclusa per i Comuni obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fino a quando non siano muniti del predetto piano regolarmente approvato.(1) (2)

Sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico.

[Sono delegate o sub - delegate alle Comunità Montane e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province le altre funzioni in materia di urbanistica e beni ambientali di cui all'art. 23 della legge 29 maggio 1980, n. 54.] (2)

L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma ha inizio dall'entrata in vigore della presente legge. (3)

Resta salva l'applicazione della disciplina speciale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

(1) Periodo soppresso dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

(2) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.


 

Art. 7

L'Amministrazione regionale provvede a consegnare agli Enti delegati e sub - delegati gli atti ed i documenti relativi agli affari non ancora esauriti alla data del 30 ottobre 1981.


 

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1981

Emilio De Feo


Tabella A

- Contingente del personale di cui all'art. 2.

Livello

Unità

Direttivo

80

Concetto

350

Esecutivo

330

Ausiliario

40

Totale

800