Legge Regionale del 15 giugno 2007, n. 6.

Il testo della legge tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 6 agosto 2010, n. 8, 15 marzo 2011, n. 44 agosto 2011, n. 14, 27 gennaio 2012, n. 1, 16 novembre 2012, n. 30, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 17 ottobre 2016, n. 30, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 2624 giugno 2020, n. 10, 15 luglio 2020, n. 27 e 28 dicembre 2021, n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6.

 

"Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo"        


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I

Principi, definizioni e funzioni.

 

Articolo 1

Principi generali

1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.

3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;

b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;

c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.


 

 

Articolo 2 (1)

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;

b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;

c) le attività di spettacolo viaggiante.

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per teatri nazionali, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);

b) per teatri di rilevante interesse culturale (TRIC), gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

c) per centri di produzione teatrale, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

d) per centri di produzione di interesse regionale, gli organismi privi del riconoscimento ministeriale, che:

1) si adoperano per il rinnovo del linguaggio teatrale e il sostegno alla drammaturgia contemporanea, lo sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale, la valorizzazione di nuovi talenti, con esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli non inferiori a trecento posti, ospitalità coerente con le finalità perseguite e stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;

2) effettuano nell'anno un minimo di quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, ospitalità con almeno dieci titoli diversi e con un minimo di quaranta recite;

e) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e che sono meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

f) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

1) dispongono di una organizzazione artistica, tecnica e amministrativa con carattere di continuità e stabilità;

2) hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata e direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3) svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

4) realizzano almeno trenta concerti l'anno, di cui quattro produzioni;

g) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, e che sono, altresì, caratterizzati da:

1) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

3) rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

4) esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per le quali è consentito un numero minore;

5) entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;

h) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;

i) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tersicoree;

l) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca e innovazione e hanno comprovata storicità;

m) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico, che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio nell'ultimo quinquennio di millecinquecento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione, nonché con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di quaranta giornate recitative per la produzione in ambito regionale, nazionale e comunitario;

n) per imprese e organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza, che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;

o) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, a iniziativa pubblica e privata, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

p) per circuiti regionali multidisciplinari, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 37 e 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

q) per esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, musica e danza;

r) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di Comuni o Province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di almeno quaranta recite di compagnie o complessi artistici professionali, ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il Comune o la Provincia di appartenenza;

s) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, e da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti; (2)

t) per grandi esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità che abbiano realizzato, senza soluzione di continuità, da almeno cinque anni un organico progetto annuale di ospitalità di almeno centodieci recite, con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;

u) per residenze multidisciplinari, di seguito "residenze", gli organismi, dotati di personalità giuridica, gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, muniti delle prescritte autorizzazioni e ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni. Le residenze:

1) si sviluppano in aree disagiate o non servite;

2) favoriscono la permanenza in residenza di artisti e formazioni, attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, con modalità condivise fra titolare della residenza e ospite;

3) programmano spettacoli delle diverse discipline del teatro, della musica e della danza, al fine di favorire la circuitazione di spettacoli e la conoscenza in Italia e all'estero dell'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte;

4) favoriscono azioni di partenariato con altre esperienze di residenza di realtà nazionali e internazionali;

5) assicurano che la multidisciplinarietà possa essere intesa sia in termini di co-presenza di diverse discipline artistiche all'interno di un unico progetto, sia nella co-presenza di spettacoli di aree artistiche differenti nella programmazione delle ospitalità;

6) producono almeno uno spettacolo;

v) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno cinquecento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano. (3)

3. Ai fini della presente legge, per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, documentate dal permesso rilasciato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Ai fini dell'ospitalità sono considerate giornate recitative quelle in cui l'organizzatore dello spettacolo coincide con il soggetto gestore della sala teatrale.


(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza, il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 108, lettere a) e b) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, dall'articolo 52, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 16 novembre 2012, n. 30, dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, dall'articolo 16, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30, dall'articolo 1, comma 83 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 e dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Lettera modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(3) Lettera modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Articolo 3

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.

2. La Regione attua i propri interventi al fine di:

a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;

b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;

c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;

d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;

e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi;

f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;

g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;

i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana;

l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;

n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane;

o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;

p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;

q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa;

r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge;

s) sostiene progetti teatrali, musicali che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo. (1)

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:

a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;

b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'articolo 6, comma 2;

c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;

[d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.] (2)

4. La Regione, inoltre:

a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;

b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;

[c) svolge attività speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.] (3)

5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.


(1) Lettera modificata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera d) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.


 

 

Articolo 4

Funzioni delle province

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;

c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;

d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;

e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;

f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;

g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;

h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.


 

 

Articolo 5

Funzioni dei comuni

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;

c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;

d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;

e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;

f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;

g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.


 

 

Titolo II

Modalità dell'intervento regionale

 

 

Articolo 6

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.

2. Il programma, in particolare:

a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno alle realtà produttive che realizzano progetti con comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione, a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;

b) dispone, su proposta congiunta dei Comuni e delle Province interessate, misure finanziarie e organizzative per le residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);

c) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;

d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;

e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v);

f) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del Seicento e del Settecento napoletano;

g) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza, musica e teatro;

h) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale. (1)

3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.

3-bis. Il programma contiene, altresì, i seguenti dati:

a) illustrazione puntuale dei risultati raggiunti con il precedente programma, in relazione agli obiettivi individuati e ai fondi stanziati ed effettivamente impiegati, da porre alla base delle scelte operate con la nuova programmazione, al fine di garantire il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

b) criteri generali di valutazione delle proposte adeguati agli obiettivi che si intende perseguire;

c) sistemi di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del programma e sull'utilizzo dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi. (2)

4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:

a) le attività ed i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese;

d) le modalità di attuazione.

5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:

a) le attività ed i progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.


(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera e) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.


 

 

Articolo 7

Procedure della programmazione

1. La Giunta regionale, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. (1)

2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.


 

 

Articolo 8

Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante. (1)

2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:

a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;

b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;

c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17. (2)

4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;

2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;

3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.

B. Settore musicale:

1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;

2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. Settore danza:

1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, a iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i).

D. Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative. (3)

5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale. (4)

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;

c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;

d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;

e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;

f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato. (5)

7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 6, all'articolo 9 e all'articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m). (6)

8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.


(1) Comma modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera f) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

(3) Comma integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera g) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 e dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(5) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. In precedenza, già modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e dall'articolo 1, comma 45, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.


 

 

Articolo 9 (1)

(Sostegno ai teatri stabili a iniziativa pubblica)

1. La Regione sostiene i teatri nazionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, attraverso un contributo annuale, non cumulabile con gli altri interventi, pari al dodici e cinquanta per cento delle risorse disponibili per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli.


(1) Comma sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.


 

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

 

 

Articolo 10

Registro regionale dello spettacolo

1. È istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale; *

b) documentata attività professionistica di spettacolo, svolta da almeno un biennio. (1)

3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere c), h). (2)

3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento. (3)

3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno. (4)

4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.


* Errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007

(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 108, lettera c) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Articolo 11 (1)

[Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa]

[1. È istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo o da suo referente, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati dalla commissione consiliare competente e due designati dal Presidente della Giunta regionale.

a) uno dalle associazioni di categoria;

b) uno dall'assessore regionale competente;

c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia.

2. L'osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente.

3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:

a) predispone una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;

b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappature delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;

c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);

d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:

1. andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;

2. offerta teatrale;

3. indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;

4. indagini sui settori emergenti;

5. modelli organizzativi delle imprese;

6. sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;

e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo;

f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d'imprese;

g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.

4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.

4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale della Direzione generale competente per materia.

6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.

7. La partecipazione alle attività dell'osservatorio regionale è a titolo gratuito. È previsto il rimborso spese di viaggio.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza, il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14, dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e dall'articolo 1, comma 45, lettere a), d), e) e f) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

 

Articolo 12

(Pianificazione delle risorse)

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui è assegnato il ventisei per cento delle risorse disponibili;

b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici per cento delle risorse disponibili;

c) sostegno annuale a favore delle attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità, di cui:

1) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al undici e mezzo per cento delle risorse disponibili; (2)

2) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui è assegnato il sette per cento delle risorse disponibili; (3)

3) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui è assegnato il nove e mezzo per cento delle risorse disponibili;

4) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), cui è assegnato il due per cento delle risorse disponibili;

5) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e m), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica e il cinquanta per cento alla danza;

6) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), cui è assegnato il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;

7) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;

8) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s), cui è assegnato il   due e mezzo per cento delle risorse disponibili, da distribuire proporzionalmente al numero dei posti; (4)

9) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), cui è assegnato il tre per cento delle risorse disponibili;

10) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera z), cui è assegnato il sei per cento delle risorse disponibili; (5)

d) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili.

2. Per i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b) e d), i soggetti possono presentate al massimo due istanze di contributo per attività differenti.

3. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera c), non sono cumulabili tra loro, né con i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono cumulabili con i contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere c), d).


(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza, il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 108, lettera d), punti da 1) a 4) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, dall'articolo 52, comma 4, lettere c) e d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, dall'articolo 1, comma 86, lettera c) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e dall'articolo 7, comma 1, lettera g), punti 1 e 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(3) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(4) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 3) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(5) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 4) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificato in euro 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:

a) upb 3.11.242 per euro 1.420.000,00;

b) upb 6.80.221 per euro 12.200.000,00;

c) upb 3.11.31 per euro 3.908.750,00;

d) upb 6.80.221 per euro 3.500.000,00.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.


 

 

Articolo 14

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia. (1)

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato. (2)

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio. Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia. (3)

4. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni. (4)


(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera l) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Art. 14-bis (1)

(Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

 

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d'ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell'articolo 16, limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.


 

 

Art. 15 bis (1)

(Disposizioni transitorie per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, al fine di garantire il sostegno regionale alle attività di spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già approvati e agli articoli 7, 8, 14 e 14 bis.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 10.


 

 

Articolo 16

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, recante Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale;

b) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 44, recante Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo;

c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli e successive modifiche.

2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

15 giugno 2007

                                                                       Bassolino