Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 24, 29 maggio 1980, n. 42, 25 gennaio 1982, n. 926 giugno 1987, n. 34, 29 aprile 1991, n. 9 e 21 marzo 1994, n. 14.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16.

 

«Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

PARTE PRIMA

(Fondo di Previdenza)

 

Art. 1 (1)

(Fondo di previdenza e di solidarietà)

È istituito il "Fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri della Regione Campania", per la corresponsione di assegni vitalizi diretti o di reversibilità, di indennità di reinserimento e di contributi, ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 2

(Gestione del fondo)

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali donazioni.

2. Nei casi nei quali trattasi esclusivamente di prendere atto della concorrenza di requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 da cui discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarietà, la decisione è assunta direttamente dall'Ufficio e verrà comunicata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 14.

 

Art. 3 (1)

(Contabilità del Fondo)

Il bilancio annuale del Fondo è allegato, come gestione speciale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale di cui all'art. 40 della legge sull'ordinamento contabile della Regione Campania 27 luglio 1978, n. 20.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 4 (1)

(Contributi obbligatori)

I Consiglieri regionali sono soggetti al pagamento del contributo obbligatorio di previdenza e solidarietà per l'intera durata del mandato consiliare;

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità complessive mensili lorde di cui allo art. 1 - comma I - lettere a) e b) della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

La percentuale dei contributi viene determinata dal Consiglio regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi del precedente art. 2, in misura non inferiore al 13 per cento dell'ammontare delle indennità di cui al comma precedente.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 5

(Diritto all'assegno vitalizio - requisiti di età e periodo di contribuzione)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale della Campania.

 La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 della presente legge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

56

0,8016

57

0.8460

58

0,8936

59

0.9448

Al fine del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34. In precedenza già modificato dal primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 6

(Consiglieri inabili al lavoro)

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, i Consiglieri che cessano dal mandato e che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

 

Art. 7

(Accertamento dell'inabilità permanente)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente articolo 6, è compiuto da un Collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del Collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la deliberazione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda dell'interessato. (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 8

(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità)

Nell'ipotesi prevista dal 1º comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione e comunque non può essere inferiore a quello minimo previsto nel successivo art. 12.

 

Art. 9

(Contributi volontari)

Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi ha la facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al secondo comma del precedente art. 4.

 Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, ha facoltà di versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi. Gli adempimenti conseguenziali e la relativa verifica dei presupposti sono delegati al responsabile del Servizio preposto.

 I Consiglieri cessati dal mandato ovvero, in caso di decesso, gli aventi causa, che non possano avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti, hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi obbligatori nella misura dello 81,50% delle somme effettivamente versate, senza interessi.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34 in seguito il comma 2 è stato dapprima sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9 infine l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1,  legge regionale 21 marzo 1994, n. 14.

 

Art. 10 (1)

[(Rinuncia ai contributi volontari)]

[Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.]

 

(1) Articolo soppresso dall'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 11 (*)

(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)

Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale della Campania, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

 

(*) In relazione al presente articolo, si veda la modifica non testuale prevista l'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 37.

 

Art. 12 (1)

(Misura degli assegni vitalizi)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:

ANNI

di contribuz.

Percentuale sulla indennità

di carica mensile lorda

5

30%

6

33% 

7

36%

8

39%

9

42%

10

45% 

11

48%

12

51%

13

54%

14

57%

15

60%

16 ed oltre

63%

La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 42. In precedenza la tabella del presente articolo era stata sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7.

 

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

 

Art. 14

(Assegno di riversibilità)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:  

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il Consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;  

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;  

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;   

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano in età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

 

Art. 15

(Assegno di riversibilità in caso di morte)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

 

Art. 16

(Condizioni per l'assegno di riversibilità)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 7.

 

Art. 17

(Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge o il beneficiario del Consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:  

1) certificato di morte del coniuge;  

2) certificato di matrimonio;  

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di cui all'articolo 14 lettera a) o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;   

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi;  

2) certificato di nascita dei figli;  

3) stato di famiglia;  

4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del Consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7, o, fino al ventiseiesimo anno di età, della condizione di studente.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

 

Art. 18

(Ammontare dell'assegno di riversibilità)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:  

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;  

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;  

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;  

d) negli altri casi: 50 per cento; ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

Art. 19

(Prescrizioni dei ratei di assegno)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

 

Art. 20

(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

Art. 21

(Contributo una tantum in caso di decesso)

Alla morte del Consigliere in carica il Fondo corrisponde a chi ne abbia diritto tra le persone indicate nell'art. 14 un contributo il cui ammontare è determinato con i criteri e le percentuali previsti dall'art. 18 sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui all'articolo 1, 1°comma, lettera A e B della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5.

 

PARTE SECONDA

 

Art. 22 (1)

(Premio di reinserimento)

Ai Consiglieri regionali cessati dalla carica è dovuto un premio di reinserimento.

L'importo del premio di cui al comma precedente è commisurato ad una mensilità delle indennità dovute ai Consiglieri, ai sensi dello art. 1, lettere a) e b) della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni, per ogni anno di durata nella carica.

Le frazioni di mesi superiori a sei si arrotondano ad un anno intero.

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24 in seguito la legge regionale 25 gennaio 1982, n. 9 ha sostituito il comma 1 e modificato il comma 2.

 

PARTE TERZA

 

Art. 23

(Gestione del Fondo) (1)

L'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi del precedente art. 2, delibera le norme per la gestione del Fondo istituito con la presente legge.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24.

 

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

Tutti i Consiglieri in carica verseranno al «Fondo di Previdenza» ed al «Fondo di Solidarietà» i rispettivi contributi arretrati, relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 25

Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale della Campania.

 

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 31 agosto 1973

Cascetta