Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 41 del 22 maggio 2017

 

"Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Articolo 1   Finalità e destinatari

Articolo 2   Definizioni

Articolo 3   Interventi

Articolo 4   Soggetti beneficiari

Articolo 5   Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo

Articolo 6   Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo

Articolo 7    Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo

Articolo 8    Clausola valutativa

Articolo 9    Norma finanziaria

Articolo 10   Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Finalità e destinatari)

1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, promuove le iniziative destinate:

a) ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo nella posizione di vittime, di autori e di spettatori;

b) alle persone che ne sono riferimento in ambito familiare e scolastico;

c) agli ambienti nei quali si sviluppa la maturazione dei fenomeni per prevenirli e contrastarli.


 

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, con il termine "bullismo" si intendono i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima.

2. Ai fini della presente legge, con il termine "cyberbullismo" si intende ogni comportamento o atto rientrante nel comma 1 e messo in atto con l'utilizzo degli strumenti telematici o informatici.


 

 

Art. 3

(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole, concernenti:

a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione;

e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;

g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;

h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;

i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (peer education).

2. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.


 

 

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, i Comuni singoli o associati, le istituzioni scolastiche, le aziende del Servizio Sanitario Regionale, di seguito denominate ASL, ed i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).


 

 

Art. 5

(Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo)

1. È istituita la "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo" inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema. 

2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti ed in collaborazione con il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo previsto all'articolo 6, in occasione della "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi ed i progetti previsti all'articolo 3, comma 1.


 

 

Art. 6

(Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo)

1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo, di seguito denominato Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) raccoglie ed aggiorna i dati provenienti dal territorio regionale relativi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) predispone un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale come previsto dalle vigenti norme in materia e dall'articolo 3, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori;

c) collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete;

d) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia;

e) propone protocolli di collaborazione con gli enti statali, locali e con le istituzioni nonchè convenzioni tra le scuole e le ASL; 

f) collabora con gli assessorati regionali competenti alla predisposizione del programma delle iniziative previste all'articolo 5;

g) promuove la costituzione di una rete di associazioni scolastiche e studentesche finalizzata alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo;

h) predispone un regolamento interno di funzionamento delle riunioni;

i) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Sono componenti del Comitato:

a) il presidente della Giunta regionale, o suo delegato;

b) l'assessore regionale alla formazione e pari opportunità, o suo delegato;

c) l'assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato;

d) l'assessore regionale alle politiche giovanili, o suo delegato;

e) l'assessore regionale all'istruzione, o suo delegato;

f) il presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato;

g) il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania, o suo delegato;

h) il presidente del Co.Re.Com. della Campania, o suo delegato;

i) il referente del Nucleo operativo dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR);

l) un rappresentante del Forum regionale dei giovani;

m) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoRAGS) per la Regione Campania.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato per perseguire le finalità previste all'articolo 1:

a) esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e delle comunicazioni sociali telematiche;

b) rappresentanti delle forze dell'ordine, della polizia postale e delle comunicazioni, delle procure e dei tribunali dei minori;

c) soggetti previsti all'articolo 4;

d) operatori della rete internet.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.

6. La struttura regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

7. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

8. Sono pubblicati nel sito tematico della Regione le informazioni, gli studi e le iniziative utili al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.


 

 

Art. 7

(Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo" nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

2. Le risorse del Fondo sono implementate da eventuali entrate provenienti da erogazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche e dalla promozione di campagne pubbliche di sensibilizzazione e di crowdfunding attraverso l'utilizzazione dei siti web istituzionali.

3. La Giunta regionale, tenuto conto degli interventi previsti dall'articolo 3 e del piano di azione integrato di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), determina i criteri e le modalità per la redazione delle proposte progettuali, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.


 

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 200.000,00, si provvede in sede di prima applicazione mediante l'istituzione del "Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" con prelevamento delle risorse dal Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019 alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1.


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca