Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 e 2 agosto 2018, n 26.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge regionale 22 giugno 2017, n. 16.


"Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia.      


 

 

Art. 2

(Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)

1.  Per l'accesso ai fondi, ai fini di studi ed indagini  necessari per la  redazione progettuale  degli  impianti elettrici ed opere accessorie, se non si ottiene il consenso dei proprietari, si applica la procedura dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); se il numero delle ditte interessate è superiore a venti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52 septies del d.p.r. 327/2001.


 

 

Art. 3

(Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione)

1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt presentano annualmente alla Regione ed ai Comuni interessati i propri programmi di sviluppo della rete.

2. La Regione, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuove il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 per le opportune intese.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per le connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.


 

 

Art. 4

(Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA sono soggette a procedura autorizzativa semplificata la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:

a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;

b) in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c) le opere accessorie;

d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt;

e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, anche con varianti di tracciato che non comportano, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 40 metri lineari.

3. Il richiedente deve presentare all'ufficio regionale competente una denuncia, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto,  da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione dello stesso richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi  dei proprietari delle aree interessate e che le opere  saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa  tecnica vigente.

4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Campania, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.

5. In assenza di opposizioni da parte dei privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramano da un impianto elettrico preesistente.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione né a procedura autorizzativa semplificata gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, compresi la sostituzione di parte dei componenti degli stessi, il loro adeguamento tecnologico, la posa e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati all'opera.


 

 

Art. 5

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore ad 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Giunta regionale.

2. Se l'impianto interessa il territorio di due o più Regioni si applica l'articolo 1 sexies, comma 5 del decreto - legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

3. Il richiedente trasmette, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda è integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistono interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente lo attesta nella domanda di autorizzazione.

4. I pareri ed i nulla - osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine è interrotto se l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenta esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'amministrazione. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso decorsi tali termini, il parere si intende espresso favorevolmente. (1)     

5. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione sul sito informatico della Regione oppure sul Bollettino regionale dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per quindici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei Comuni interessati. L'avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo, se il numero dei soggetti privati interessati è superiore a venti.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 14, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.


 

 

Art. 6

(Procedimento autorizzativo)

1. L'amministrazione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, ed invita lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

2. L'amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito informatico della Regione oppure sul Bollettino regionale dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5. Per i procedimenti per i quali non sono prescritte le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

4. L'amministrazione competente, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi, nelle modalità e nei termini previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie oppure per acquisire quelli mancanti e rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 3.


 

 

Art. 7

(Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli)

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversano o generano altri tipi d'interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessano territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportano il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si sono pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.

2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli enti interessati stipulano, se necessario, apposite convenzioni. In tali convenzioni può essere previsto il canone o l'indennità dovuta dall'esercente per l'utilizzazione del suolo pubblico o dell'eventuale infrastruttura pubblica; per la determinazione del canone o indennità si tiene conto del servizio pubblico espletato dall'esercente nonché dell'eventuale determinazione da parte di terzi della tariffa applicata dall'esercente per l'espletamento del servizio.


 

 

Art. 8

(Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)

1. Se il richiedente intende ottenere con l'autorizzazione anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, se previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione di cui all'articolo 5 deve contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali. Per l'acquisizione degli eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990.

2. È facoltà del richiedente, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 5 chiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14, comma 3 della legge 241/1990.

3. L'amministrazione competente regionale comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nel caso i destinatari interessati siano superiori a venti, con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del d.p.r. 327/2001. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.

4. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, se prevista dalla normativa vigente, oppure la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, se richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 327/2001 e determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del d.p.r. 327/2001.

6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all'amministrazione competente anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1. In tal caso, il richiedente presenta apposita istanza, corredata da una relazione sommaria, che indica la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con i nulla-osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i commi 1, 3, 4 e 5.

7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 4,  commi 2 e 5  se in sede di realizzazione dell'opera,  viene meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante può chiedere che l'amministrazione competente regionale autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera ed il nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5.


 

 

Art. 9

(Occupazione anticipata)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22, comma 2 e dall'articolo 22-bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001 i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì essere emanati ed eseguiti, se l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, senza particolari indagini o formalità, determinando le relative indennità con le modalità di cui all'articolo 52-nonies del d.p.r. 327/2001.

2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.


 

Art. 10

(Determinazione dell'indennità di servitù)

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del d.p.r 327/2001 è commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;

b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri due ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e aree di cui alla lettera a);

c) per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b) con le seguenti modalità:

1) ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;

2)  ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto;

3)  ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto.

2. Il valore dei terreni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è determinato:

a) se trattasi di area non edificabile, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'area, fatte palesi dall'effettiva utilizzazione economica di essa;

b) se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni dell'articolo 37 del d.p.r. 327/2001.

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di cultura effettivamente praticato.

4. Il calcolo effettuato come prescritto al comma 1, lettere a), b) e c) determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile, il valore è aumentato del 50 per cento.

5. Al proprietario spetta, per le limitazioni al godimento della proprietà imposte dall'esigenza delle fasce di rispetto necessarie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, una indennità aggiuntiva pari ad un decimo del valore della stessa. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono determinate secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).


 

 

Art. 11

(Comunicazione di fine lavori)

1. Entro i centoventi giorni successivi all'entrata in esercizio di un impianto con tensione d'esercizio superiore a 1.000 volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, inviando una dichiarazione  redatta da un tecnico abilitato contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente. È facoltà dell'autorità verificare, nei successivi centoventi giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.


 

 

Art. 12

(Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia d'inizio attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 e dall'articolo 8 comma 4, la costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione, è soggetta al rilascio del permesso a costruire o denuncia d'inizio attività ai sensi del d.p.r. 380/2001.  Tali opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al comma 2 non ha conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato ai sensi dell'articolo 5, comma 3 si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera, con delibera consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al comma 3, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.


 

 

Art. 13

(Revoca e sospensione)

1. L'autorizzazione è revocata se il titolare non adempie alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

a) intima la sospensione della costruzione e dell'esercizio dell'opera elettrica;

b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;

c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione è revocata ed è intimata la demolizione.

2. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo se la revoca ha comportato pregiudizi in danno all'esercente, a carico dell'amministrazione.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli interventi da eseguire.


 

 

Art. 14

(Inamovibilità)

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta motivata del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione.


 

 

Art. 15

(Collaudo)

1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 4, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa all'Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi della presente legge.

2. Il collaudatore è nominato dall'autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione d'impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione. In sede di accettazione dell'incarico il tecnico collaudatore rilascia una autodichiarazione attestante l'esclusione di qualsiasi collegamento con l'impresa titolare dell'autorizzazione e con l'impresa esecutrice dei lavori.

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

e) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

4. Se le linee elettriche e le relative opere accessorie sono state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui al comma 3, lettera b) sono sostituiti da un attestato dell'esercente.

5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione, da parte dell'esercente, di una dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti redatta da un tecnico abilitato.

6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all'autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.


 

 

Art. 16

(Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse)

1. L'Autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente, se ne ricorrono le condizioni, l'equo indennizzo da corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante all'impianto, concordata con l'esercente ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione d'avvio del procedimento, a termini degli articoli 5 e 8.


 

 

Art. 17

(Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)

1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente può chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, presentando un'istanza corredata esclusivamente da: (1)

a)  un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L'amministrazione regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino regionale. La pubblicazione dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell'esercente, di dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati redatta da un tecnico abilitato.

4. Le società titolari delle opere di rete con tensione nominale superiore a 20.000 volt trasmettono alla Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno per le nuove opere e per le modifiche apportate alle opere esistenti, il layout degli impianti in esercizio in formato digitale georeferenziato.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 14, comma 6 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Art. 18

(Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti)

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.


 

 

Art. 19

(Oneri regionali per attività istruttoria)

1. La Giunta regionale con propria delibera definisce gli oneri istruttori per ciascuno dei procedimenti previsti dalla presente legge.


 

 

Art. 20

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale. Gli oneri finanziari delle procedure previste sono a carico dei richiedenti le autorizzazioni. La Regione provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca