Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 21.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.         

 

 

Testo vigente della Legge regionale 28 luglio 2017, n. 21.


"Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. La presente legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania, di seguito denominato Collegio, di cui all'articolo 63 dello Statuto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Il Collegio è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti.

3. Il Collegio ha sede a Napoli presso il Consiglio regionale della Campania.



 

Art. 2

(Composizione e nomina)

1. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso il Consiglio regionale e da tre membri supplenti anch'essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge.  138/2011 convertito dalla legge 148/2011;

b) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico- finanziario;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

3. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti e delle agenzie della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Regione;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

f) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

4. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

5. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;

b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza ed imparzialità e gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti.



 

Art. 3

(Durata della carica)

1. I componenti del Collegio durano in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo Collegio. (1)

2. Se si procede a sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine della legislatura.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del Collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 70 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

Art. 4

(Pareri obbligatori)

1. Il Collegio svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale.

2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto della Regione Campania e del Consiglio regionale. Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

4. Il parere sul disegno di legge del rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione e viene reso entro venticinque giorni dal ricevimento dell'atto.

5. Gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

6. I pareri del Collegio, salvo quanto previsto al comma 4, sono resi entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione del disegno di legge.



 

Art. 5

(Altri compiti del Collegio)

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 4:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

d) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario della Regione;

e) esprime parere sulle proposte di deliberazioni consiliari del bilancio e del rendiconto del Consiglio;

f) riferisce al Presidente della Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g) vigila, nell'ambito delle competenze assegnate sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

2. Al Collegio può essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, previa accettazione dell'organo di revisione, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione della Giunta regionale individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione consiliare competente, interviene alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all' articolo 4, comma 2.



 

Art. 6

(Funzionamento del Collegio)

1. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza del Presidente, svolge le funzioni il componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale.

2. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Se sussistono queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. In mancanza di personale qualificato possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni.

4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri.

5. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono comunicati all'organo di controllo.

6. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.



 

Art .7

(Indennità)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del Comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica comprese le spese di funzionamento e investimento dell'ente locale incrementato del venti per cento. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. Nei casi previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 l'indennità è proporzionalmente ridotta.

2. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Napoli, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.



 

Art. 8

(Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.


 

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 250.000,00 si provvede per il corrente esercizio finanziario:

a) con le risorse disponibili, pari ad euro 96.000,00 nell'ambito della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale;

b) mediante incremento di euro 154.000,00 a valere sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma I, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.



 

Art. 10

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. La legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44 (Norme sulla Organizzazione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania) è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca