Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 27.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

 

"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Articolo 1     Oggetto e finalità

Articolo 2     Libertà di scelta e non discriminazione

Articolo 3     Destinatari

Articolo 4     Interventi

Articolo 5     Formazione

Articolo 6     Programmazione attività

Articolo 7     Inclusione lavorativa

Articolo 8     Trasporti

Articolo 9     Clausola valutativa

Articolo 10   Norma finanziaria

Articolo 11   Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone  handicappate), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i princìpi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana, di seguito denominata LIS, e della lingua dei segni italiana tattile, di seguito denominata LIS tattile, la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere. Promuove inoltre, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione tutela i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e promuove l'uso della LIS e della LIS tattile come strumento di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.


 

 

Art. 2

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Regione riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, nel rispetto del d.p.c.m. 12 gennaio 2017. (1)

2. La Regione favorisce le condizioni affinché le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 44 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

 

 

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.


 

 

Art. 4

(Interventi)

1. La Regione, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione e sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, promuove:

a) i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e ne garantisce l'inclusione sociale attraverso la disponibilità dei canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse offerte ai cittadini;

b) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;

c) la realizzazione di progetti per l'attivazione di servizi di sostegno alla comunicazione in LIS e LIS tattile presso gli uffici dei Piani di zona, valorizzando la funzione dell'operatore interno sordo che utilizza la LIS, anche in collaborazione con altri uffici di Piano e con le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3 iscritte agli albi ed ai registri regionali;

d) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche per favorire l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile e la fruizione di eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo;

e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);

f) le forme di collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli, con le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi ed ai registri regionali.

2. La Regione garantisce i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale.

3. La Regione promuove la piena accessibilità alle attività di informazione istituzionale mediante la realizzazione e l'erogazione di un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.


 

 

Art. 5

(Formazione)

1. La Regione promuove:

a) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva in genere, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile;

b) le azioni di supporto agli studenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione;

c) le forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca per effettuare i progetti di ricerca in materia ed incrementare l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria.

2. La Regione favorisce la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, anche mediante percorsi formativi e di aggiornamento, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni universitarie, gli enti di formazione, le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditiva di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, iscritte agli albi e ai registri regionali, operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

3. La Regione favorisce l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito socio-sanitario, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile.


 

 

Art. 6

(Programmazione attività)

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attua la presente legge, mediante la redazione di un Programma periodico, con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, iscritte agli albi e ai registri regionali, operanti nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.


 

 

Art. 7

(Inclusione lavorativa)

l. La Regione, per quanto di competenza, favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e aggiornamento ed in ogni ambito della vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.


 

 

Art. 8

(Trasporti)

l. La Regione promuove la diffusione e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.


 

 

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati ottenuti.


 

 

Art. 10

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 50.000,00, per il 2018 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 e contestuale decremento, della medesima somma, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Campania.

2. Per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, i cui oneri sono quantificati in euro 6.000,00 per il 2018 e 12.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale della Campania.


 

 

Art.11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca