Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 37.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 giugno 2021, n. 5 e 28 dicembre 2021, n. 31.     

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.                                                 

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.




Testo vigente della Legge regionale 6 novembre 2018, n. 37.


"Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

CAPO I

Norme e Principi generali

 

 

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria e statale in materia di energia, esercita la potestà legislativa e regolamentare, nonché tutte le funzioni amministrative concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) stante l'unitario esercizio a livello regionale delle concernenti attività.

2. La Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico territoriale nel pieno rispetto dell'ecologia ambientale e del benessere fisico dei cittadini.


 

 

Art. 2

(Linee di indirizzo della politica energetica regionale)

1. Gli obiettivi generali di politica energetica regionale, attuabili sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza alle condizioni territoriali e alla leale collaborazione con lo Stato e gli enti locali, devono essere raggiunti per mezzo della promozione di azioni ed iniziative volte a conseguire:

a) la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico, in contesti anche innovativi, di strutture distributive;

b) la riduzione delle emissioni climalteranti, come previsto dal protocollo di Kyoto ratificato e successivamente approvato dallo Stato con legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e l'ottemperanza della direttiva 2008/50/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) al fine di limitare gli effetti nocivi per l'ecologia ambientale e per il benessere fisico dei cittadini;

c) l'individuazione di obiettivi minimi obbligatori per l'impiego di fonti rinnovabili;

d) l'uso razionale ed efficiente dell'energia in vista di un adeguato contenimento dei fabbisogni energetici;

e) le condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, anche tutelando soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.

2. La Regione promuove il decentramento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di energia, secondo le previsioni della presente legge.

3. Al fine di perseguire un ottimale impiego delle risorse energetiche nei diversi settori, la Regione favorisce la formulazione e l'adozione di protocolli tra organismi regionali, provinciali e comunali, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti di ricerca.

4. Al fine di favorire il miglioramento della rete distributiva, la Regione persegue il miglioramento della qualità dell'energia fornita, promuovendo sviluppo e razionalizzazione delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

5. La Regione, considerando favorevole l'apertura a quanti più fornitori possibili, per migliorare la stabilità del mercato energetico, individua gli strumenti e le procedure per il superamento dei vincoli e per l'accelerazione degli iter di concessione e di autorizzazione, recependo la direttiva 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) in materia di energia da fonti rinnovabili.


 

 

Art. 3

(Obiettivi)

1. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle linee di indirizzo di cui all'articolo 2, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, e gli enti locali per:

a) concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia primaria, avvalendosi del coinvolgimento degli enti locali, come previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 102/2014;

b) promuovere gli interventi per l'autosufficienza energetica degli edifici, valorizzando la diversificazione dell'impiego delle fonti e la sostenibilità ambientale;

c) incentivare il risparmio ed uso razionale dell'energia, favorire la diffusione della cogenerazione, del teleriscaldamento e della trigenerazione, incentivare l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ottenere la riduzione delle perdite di rete ed attuare un sistema funzionante di energia distribuita;

d) favorire le politiche d'intervento finalizzate allo sviluppo ed alla diffusione di tecnologie e sistemi che consentono un uso razionale dell'energia, del risparmio energetico, dell'aumento della produzione da fonti rinnovabili e per la generazione distribuita, in armonia con i target nazionali attuatori di politiche comunitarie;

e) promuovere provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, compresi le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO (Economy Service Company) ed ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine;

f) favorire la trasparenza da parte delle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni riguardanti i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico;

g) la promozione ed il sostegno della ricerca applicata in campo energetico.

2. La Regione promuove, inoltre, azioni per la tutela di consumatori ed utenti favorendo:

a) la stipula di accordi con le imprese di settore per la realizzazione di campagne di verifica su impianti domestici utilizzanti gas;

b) l'individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;

c) l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata;

d) il coinvolgimento degli enti locali nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.


 

 

Art. 4

(Definizioni)

1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l'articolo 2 del d.lgs.102/2014 e ogni altra normativa vigente e applicabile in materia.


 

 

CAPO II

Ruolo della Regione e degli Enti Locali

 

 

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni legislative e amministrative concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia.

2. La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati all'articolo 3:

a) emana gli atti normativi e di indirizzo, predisponendo gli strumenti della programmazione e della pianificazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali;

b) individua le procedure semplificate per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia energetica, ambientale e territoriale;

c) formula indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali;

d) promuove le misure per l'efficienza ed il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane;

e) promuove interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e luminoso;

f) favorisce, nel settore trasporti l'utilizzo di sistemi, di tecnologie e di biocarburanti ad elevata efficienza energetica ed a basso impatto ambientale;

g) promuove accordi e protocolli d'intesa con produttori, distributori, associazioni di piccole e medie imprese e dei consumatori aventi come finalità l'utilizzo di tecnologie e apparecchi ad alta efficienza;

h) può concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti pilota, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici;

i) promuove la definizione dei criteri per il rispetto delle norme in materia energetico -ambientale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) in relazione all'uso efficiente di energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili;

l) promuove l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e di quelle assimilate, il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e la diffusione della cogenerazione, della generazione distribuita e delle fonti rinnovabili, promuove la definizione dei criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale ed i valori di isolamento termico da introdursi nei regolamenti urbanistico edilizi comunali;

m) promuove la definizione dei criteri generali e delle relative politiche d'intervento per lo sviluppo e per la diffusione di una filiera delle energie qualificate, quali generazione distribuita e fonti rinnovabili;

n) elabora i programmi di informazione in materia energetica nel campo della progettazione, della installazione, dell'esercizio e controllo degli impianti termici ed elettrici;

o) provvede al monitoraggio delle attività derivanti dalla attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 52, 55, 56 e 57 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

p) promuove ed incentiva la ricerca applicata in campo energetico finalizzata all'ottimizzazione ed alla prototipazione di tecnologie innovative, nonché le iniziative che non hanno raggiunto la competitività;

q) procede, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità), all'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile, tenuto conto di quanto previsto dal piano paesaggistico ed in maniera congruente con gli obiettivi territoriali regionali. 

3. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui al comma 1 che non sono conferite agli enti locali.


 

 

Art. 6

(Funzioni delle Province e delle Città metropolitane)

1. Le Province e le Città metropolitane provvedono:

a) ad aggiornare, nel rispetto della normativa di settore, i rispettivi strumenti di pianificazione in materia di governo del territorio ai contenuti del Piano energetico ambientale regionale (PEAR);

b) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del piano energetico regionale;

c) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale non rientranti nella competenza statale, ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

d) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione per l'installazione di gruppi elettrogeni;

e) ad esercitare le funzioni amministrative inerenti la concessione e l'erogazione di incentivi e contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

f) all'attuazione di iniziative territoriali per la promozione delle fonti rinnovabili, della cogenerazione, della trigenerazione, del risparmio energetico e dell'uso razionale di energia;

g) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e delle relative tipologie di impianti;

h) a promuovere azioni e interventi per contenere i consumi dei centri commerciali intesi come complesso di esercizi commerciali architettonicamente omogeneo, concepito, sviluppato, amministrato e gestito come un'unica unità operativa, nell'ambito del quale nessun esercizio occupa un ruolo pressoché esclusivo, indipendentemente dalla sua estensione;

i) a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, prevedendo i relativi oneri istruttori.


 

 

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:

a) la promozione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione per un uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico;

b) l'adeguamento dei rispettivi atti di governo del territorio e dei regolamenti concernenti l'efficienza energetica in edilizia ai contenuti del PEAR;

c) le funzioni amministrative concernenti le procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) in materia di autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile;

d) le funzioni amministrative ad essi espressamente assegnate dalla legge in materia di installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile in regime di edilizia libera.

2. I Comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, secondo quanto previsto  dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) adottano regolamenti urbanistici per la realizzazione, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, di interventi per l'installazione e l'impiego di pannelli solari, sia per la produzione di acqua calda sanitaria  che per l'autoconsumo di energia elettrica.

3. I Comuni, nell'ambito delle previsioni del PEAR e per favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, adottano le disposizioni affinchè la nuova edificazione e la ristrutturazione di unità immobiliari sono progettate in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la necessità di consumo di energia, secondo le disposizioni della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia).

4. I Comuni, nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, emanano le disposizioni regolamentari di cui ai commi 1, 2 e 3, entro centottanta giorni dalla data di definizione degli obiettivi stessi, nonché verificano, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, il rispetto del progetto alle disposizioni stesse.

5. Per la realizzazione di impianti in conto energia e di servizi di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).


 

 

CAPO III

Programmazione e pianificazione energetica

 

 

Art. 8

(Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), coerentemente con il Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 16/2004 e successive norme attuative conformi alle politiche comunitarie e statali, costituisce lo strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione della politica energetica ed ambientale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. Il PEAR, sulla base delle risorse endogene esistenti e dei consumi, indica le linee di programmazione energetico ambientali regionali, definendo le priorità, gli obiettivi e le strategie, pianificando le azioni operative per la loro attuazione, nel pieno rispetto della eco-compatibilità.

3. Sulla base di quanto stabilito dal PEAR, gli enti territoriali adeguano la propria programmazione.

4. Il PEAR, successivamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIA) è approvato con atto della Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia che lo esamina entro sessanta giorni. Decorso tale termine in assenza di pronunciamento, il PEAR si ritiene definitivamente approvato.

5. Il PEAR ha validità quadriennale. Nelle more dell'approvazione del piano successivo, continuano a valere gli indirizzi programmatici precedenti.


 

 

Art. 9

(Articolazione del PEAR)

1. Il PEAR nel perseguire obiettivi sia di pianificazione che operativi, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall'articolo 5 della legge 10/91, contiene il bilancio energetico regionale e analizza lo scenario di partenza individuando i bacini energetici regionali.

2. Il PEAR inoltre, in coerenza  con  gli obiettivi comunitari e nazionali in materia, definisce le potenzialità di sviluppo e costituisce il riferimento programmatico per gli interventi regionali in tema energetico definendo le priorità degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, le priorità negli interventi finalizzati al risparmio energetico e le procedure atte ad individuare e localizzare impianti per la produzione di energia che sono al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale.


 

 

Capo IV

Organizzazione della rete energetica regionale

 

 

Art. 10

(Produzioni da fonti convenzionali)

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali e non rientranti nella competenza statale,  ai sensi della legge  55/2002, è rilasciata dall'ente territorialmente competente a seguito di un procedimento unico, nel rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le  modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tenuto conto del rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico-artistico. Essa costituisce titolo a costruire ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Per le opere che comportano variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante.

2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto unicamente in conformità al progetto approvato e contiene l'obbligo, garantito da fideiussione a favore degli enti locali competenti per territorio, di pieno ripristino dello status quo ante, unicamente a carico del soggetto esercente, ovvero titolare della struttura, a seguito di dismissione dell'impianto stesso, previa l'indicazione vincolante delle metodiche di riuso e smaltimento dei materiali dismessi.


 

 

Art. 11

(Produzioni da fonti rinnovabili)

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi sono realizzabili, fatti salvi i casi in cui la legge prevede espressamente l'applicazione della normativa vigente in materia di edilizia libera ovvero di specifiche procedure, previo rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

a) la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011;

b) l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 387/2003.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011, la soglia per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è elevata fino ad 1 MW elettrico di potenza nominale, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. Le istanze giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviate e riproposte alle amministrazioni interessate. (1)

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera b) in cui con l'autorizzazione è dichiarata la pubblica utilità ed è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, per gli adempimenti conseguenziali in materia di esproprio, asservimento o occupazione temporanea, trasmette l'autorizzazione e il progetto approvato all'ufficio unico regionale per le espropriazioni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per gli impianti autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011, il ruolo di autorità espropriante, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 327/2001, è svolto dall'amministrazione comunale autorizzante.

3. Il controllo dell'esecuzione delle opere, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal provvedimento autorizzativo è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla Conferenza dei servizi, i quali restano responsabili della verifica sul rispetto delle intese, concerti, nulla osta o assensi comunque rilasciati. La struttura regionale competente in materia di autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo può demandare al Comune territorialmente competente ad effettuare l'attuazione, nell'esercizio delle funzioni proprie relative all'utilizzo del territorio, di sopralluoghi, verifiche in loco e attività di vigilanza.

4. I criteri e l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  47987/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) nonchè gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da  fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, sono adottati o aggiornati dalla Giunta regionale con le modalità e in conformità ai criteri definiti dall'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).

5. L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori, rispettivamente non superiori ad un anno dalla data dell'autorizzazione e a tre anni dall'avvio dei lavori, congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Nei casi in cui il soggetto proponente non abbia la disponibilità dei suoli e abbia chiesto l'emissione degli atti ablativi previsti dal d.p.r. 327/2001, il termine di inizio lavori decorre dalla data di immissione in possesso dei suoli. Decorsi detti termini, salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde efficacia. La proroga può essere concessa solo per cause di forza maggiore. Non costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore i ritardi nelle attività di fundraising e la mancata aggiudicazione degli incentivi eventualmente previsti per le attività oggetto di autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica. Per avvio dei lavori ai sensi della presente legge deve intendersi un avvio effettivo che deve sostanziarsi in lavorazioni idonee a manifestare l'incontrovertibile volontà del titolare del titolo abilitativo di eseguire l'opera. L'inizio lavori resta subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino.

6. Il soggetto proponente trasmette agli uffici regionali competenti e al Comune territorialmente competente il progetto esecutivo dell'intera opera prima dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato fatta salva la possibilità, per il soggetto proponente, di richiedere l'autorizzazione alla variante non sostanziale secondo le procedure definite dalla Giunta regionale. Eventuali scostamenti tra il progetto esecutivo e il progetto definitivo approvato sono consentiti solo se costituiscono adeguamenti alle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di Conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, se previste.

6-bis. Le istanze di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 presentate per impianti di produzione di energia da fonte eolica comprendono:

a) un progetto di smantellamento e riambientalizzazione, che deve essere garantito da apposita polizza fideiussoria da produrre prima dell'inizio dei lavori, che indichi il dettaglio degli interventi di smantellamento e ripristino dei luoghi e dei costi attesi. Lo smantellamento deve riguardare l'aerogeneratore, la rimozione della piastra di fondazione, il taglio dei pali di fondazione fino alla profondità di mt. 1,50 dal piano di campagna e il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione; 

b) ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale ed uno studio dell'evoluzione dell'ombra – da redigere secondo lo schema approvato dalla Direzione generale della Regione Campania competente per materia; (3)

c) relazione progettuale che evidenzia gli elementi che possono produrre apprezzabili impatti sull'ambiente e contiene la descrizione dell'ambiente, l'analisi degli impatti, l'analisi delle alternative e le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (fauna, flora ed ecosistema), così come previsto dalla vigente normativa di settore;

d) una relazione sugli impatti cumulativi redatta secondo gli indirizzi approvati in esecuzione del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);

e) relazione progettuale che evidenzia le aree percorse dal fuoco ai fini della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). (2)

6-ter. Le società proponenti di istanze di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, oltre agli oneri eventualmente previsti per il rilascio degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, all'atto del deposito della prima istanza, sono tenute al versamento degli oneri istruttori finalizzati a coprire le spese istruttorie, così come previsti dal paragrafo 9  del decreto del Ministro per lo sviluppo economico  10 settembre 2010, n 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) nella misura fissa dello:

a) 0,03% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di Autorizzazione Unica di nuovi impianti;

b) 0,02% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di variante o ripotenziamento (repawering) di impianti già autorizzati. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(3) Lettera modificata dall'articolo 38, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 12

(La rete distributiva regionale)

1. La Regione autorizza:

a) la costruzione e l'esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e le relative opere connesse;

b) la costruzione di gasdotti di distribuzione di competenza regionale;

c) la costruzione di gasdotti   di   trasporto non appartenenti alla rete nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

2. Per la costruzione e l'esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e le relative opere connesse si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale).

3. Sono sottoposti ad autorizzazione unica regionale i gasdotti intercomunali di distribuzione e di trasporto non facenti parte della rete nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 164/2000, che insistono totalmente o parzialmente nel territorio della Regione Campania. Nel caso in cui la domanda abbia per oggetto gasdotti interregionali non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, l'Autorizzazione Unica regionale è rilasciata, ai sensi della presente legge, per il tratto di competenza della Regione Campania. Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento della competente struttura regionale, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto. Il provvedimento abilitativo, emanato a conclusione della Conferenza dei servizi prevista all'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 alla quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio. La struttura regionale competente per gli adempimenti conseguenziali in materia di esproprio, asservimento o occupazione temporanea, trasmette l'autorizzazione e il progetto approvato all'ufficio unico regionale per le espropriazioni di cui all'articolo 6, comma 2 del d.p.r. 327/2001.

4. I Comuni territorialmente competenti autorizzano i gasdotti che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale. Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo Comune. Nei casi previsti dal presente comma, il ruolo di autorità espropriante, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 327/2001, è svolto dall'amministrazione comunale autorizzante.


 

 

Art. 13

(Catasto Energetico Regionale)

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania, al fine della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati impianti termici.

2. Gli enti individuati dall'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991, di seguito denominati Autorità competenti, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione. Le autorità competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite. Due o più Comuni, il cui numero complessivo di abitanti raggiunge la soglia minima di quarantamila abitanti, possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica Autorità competente, responsabile del controllo sull'intero territorio degli enti sottoscrittori. L'accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato alla struttura amministrativa regionale competente per materia. Qualora i Comuni con numero di abitanti inferiore a quarantamila non stipulano accordi per l'individuazione delle Autorità competenti, queste sono individuate dalla Città Metropolitana di Napoli o dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno secondo i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

3. La Regione Campania e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Energetico Regionale. Confluiscono nel Catasto Energetico Regionale sia il Catasto degli Impianti termici che il Catasto degli Attestati di prestazione energetica (APE) di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

4. La Giunta regionale adotta un disciplinare per la definizione delle modalità di tenuta del Catasto Energetico Regionale.

5. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Cose e servizi comuni di edifici) i costi di gestione del Catasto Energetico Regionale e i costi delle attività ispettive, sia con riferimento agli impianti termici che con riferimento agli Attestati di prestazione energetica, sono a carico degli utenti. A tal fine, la Giunta regionale disciplina le tariffe da applicare ai servizi garantendo la copertura totale dei costi necessari per le attività previste dalla presente legge.

6. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la struttura amministrativa regionale competente per materia, nell'ambito delle risorse previste dal comma 5, è autorizzata, direttamente o tramite società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il Catasto degli Impianti termici.


 

 

Art. 14

(Incentivi allo sviluppo dell'efficienza energetica e dell'impiego di fonti rinnovabili)

1. La Regione, al fine di consentire la piena attuazione delle azioni previste per il conseguimento degli obiettivi del PEAR, promuove, in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia, provvedimenti e strumenti finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico ambientale.

2. La Regione valorizza le risorse energetiche locali anche sotto forme innovative, privilegiando la generazione distribuita sul territorio.

3. La Giunta regionale, nell'ambito della normativa comunitaria e statale, può promuovere strumenti ed incentivi per una efficace ed efficiente politica energetica quali:

a) programmi di finanziamento di enti pubblici ad università ed enti preposti per la ricerca di base ed intervento dei capitali privati per la ricerca applicata e lo sviluppo commerciale;

b) forme di incentivi per progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico finalizzati anche alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

c) forme di collaborazione tra enti locali e le  società di distribuzione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, n. 15296 (Nuova individuazione  degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e dal decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, n. 15298 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  e sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);

d) strumenti di incentivazione e cofinanziamento pubblico, derivanti dalla disponibilità di fondi comunitari, nazionali e regionali a favore di interventi che utilizzano fonti rinnovabili o che conseguono risparmio energetico, efficienza energetica negli usi finali e di riqualificazione energetica negli edifici in ristrutturazione.


 

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

 

Art. 15

(Norma Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nell'ambito delle dotazioni della Missione 17, Programma 01, Titoli 1 e 2, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

 

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca