Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 38.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 81 del 6 novembre 2018

 

"Disciplina per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, l'educazione alimentare, la valorizzazione, la promozione ed il consumo dei prodotti di qualità previsti dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 e dei prodotti biologici.

2. La presente legge, nel rispetto della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea), persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove la conoscenza del valore nutrizionale, culturale ed il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, dei prodotti agroalimentari tradizionali, dei prodotti biologici e dei prodotti agroalimentari tipici che, per cultura, caratteristiche organolettiche e tecnologie adottate contribuiscono al benessere, ad una migliore qualità della vita delle comunità locali ed a migliorare l'ambiente e la sostenibilità delle produzioni agroalimentari;

b) implementa la diffusione della cultura di una sana alimentazione legata alla      valorizzazione del territorio;

c) promuove comportamenti volti al rispetto dell'ambiente, dell'uso consapevole delle risorse alimentari, dell'acqua e alla lotta allo spreco alimentare;

d) favorisce la costruzione di un giusto rapporto con il cibo e, attraverso percorsi educativi, contribuisce a diffondere le buone pratiche alimentari anche al fine di contrastare il fenomeno dell'obesità infantile ed adolescenziale;

e) sostiene un modello educativo rivolto alle giovani generazioni, agli insegnanti, agli operatori scolastici e alle famiglie, e diretto a favorire l'adozione di stili di vita sani e il consumo consapevole di cibi sempre più sicuri, buoni e provenienti da filiere legali e sostenibili per l'ambiente, la società e l'economia;

f) promuove l'educazione ad una alimentazione consapevole mediante rapporti di collaborazione tra il mondo scolastico, i servizi di nutrizione territoriale ed ospedalieri, le aziende produttrici, gli enti locali, le associazioni di categoria, le attività della distribuzione, i circuiti di comunicazione e le fattorie didattiche accreditate dalla Regione Campania ed iscritte all'Albo regionale delle fattorie didattiche della Campania;

g) valorizza la diffusione delle informazioni negli aspetti culturali, ecologici e sociali legati alle produzioni alimentari, così come definite dall'articolo 2;

h) adegua i servizi di ristorazione scolastica alle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

i) sostiene la riqualificazione dei servizi di ristorazione collettiva all'interno delle scuole, attraverso la formazione del personale in conformità all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) della legge regionale 6/2012;

l) sostiene la realizzazione di spazi dedicati alla refezione che favoriscono la convivialità e, inoltre, se possibile, il reinserimento, negli edifici scolastici delle cucine interne per la preparazione dei pasti, anche al fine di ridurre l'uso di stoviglie e contenitori monouso per la salvaguardia dell'ambiente.


 

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Per l'attuazione della presente legge si intendono per:

a) prodotti di qualità DOP, IGP e STG: i prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

b) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) educazione alimentare: il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di errati comportamenti alimentari, il rispetto delle norme igieniche riguardanti la manipolazione degli alimenti e un efficiente utilizzo delle risorse al fine di ridurre gli sprechi alimentari;

d) prodotti agricoli ed agroalimentari biologici: i prodotti ottenuti in conformità delle norme stabilite dai Regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici). 


 

 

Art. 3

(Competenze)

1. Sono di competenza della Regione:

a) la definizione del Programma regionale, elaborato sulla base delle indicazioni dei soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera f), da attuare negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie per sostenere un approccio all'alimentazione come impulso di benessere e di prevenzione delle patologie legate alla nutrizione;

b) la promozione di campagne di informazione rivolte agli educatori, agli insegnanti, ai genitori dei bambini degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, per i prodotti agroalimentari, così come definiti dall'articolo 2, per l'educazione alimentare e per favorire le interazioni tra la scuola e la famiglia, tra gli alunni e gli operatori scolastici anche mediante le tecnologie informatiche di comunicazione;

c) la promozione dei percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico per sviluppare le attività didattiche e formative, anche attraverso la raccolta di dati provenienti dalla compilazione di questionari informativi;

d) la promozione di percorsi formativi dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare, tramite i Comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le università, gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

e) la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania delle informazioni per la diffusione dei progetti di formazione degli operatori, realizzati ai sensi dell'articolo 5 con il contributo regionale, delle iniziative realizzate in attuazione della legge regionale 6/2012 e di ogni altra attività condotta dalla Regione in materia di educazione alimentare e promozione del consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, tradizionali, tipici e biologici di cui alla presente legge;

f) la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni, anche giornalistiche, e di materiale afferente gli aspetti culturali, ecologici e sociali dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'articolo 2.


 

 

Art. 4

(Programma regionale)

1. Il Consiglio regionale, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, approva il Programma regionale triennale degli interventi per l'orientamento al consumo, l'educazione alimentare, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari, come definiti dall'articolo 2, predisposto e adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Programma regionale promuove percorsi educativi elaborati sulla base delle linee guida sull'educazione alimentare predisposte dal Ministero della Salute, nonché dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che tengono conto dei seguenti aspetti: 

a) consumo consapevole;

b) stagionalità dei prodotti;

c) corretta ripartizione giornaliera dei pasti;

d) rapporto cibo e territorio, cibo e cultura;

e) rispetto della biodiversità;

f) sostenibilità ambientale e sociale.

3. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione del Programma regionale.


 

 

Art. 5

(Accesso ai contributi)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, nei limiti delle risorse stanziate, può erogare contributi economici, sulla base del Programma di cui all'articolo 4.

2. La Regione sostiene prioritariamente i progetti formativi e informativi degli istituti scolastici che sviluppano contestualmente attività coerenti, tra cui:

a) eliminare, se presenti negli edifici scolastici, le macchinette erogatrici di alimenti ricchi di grassi e zuccheri non adatti ad una sana alimentazione giovanile;

b) garantire, dove le strutture scolastiche lo consentono, lo svolgimento di regolare attività fisica nell'ambito delle attività scolastiche;

c) prevedere l'utilizzo prevalente dei prodotti di cui all'articolo 2 nella preparazione dei pasti destinati alla ristorazione collettiva nelle scuole;

d) riconvertire i sistemi di refezione scolastica al fine di:

1) ridurre lo spreco alimentare;

2) sostituire stoviglie e contenitori monouso con analoghi prodotti durevoli;

3) organizzare spazi dedicati alla refezione e alla convivialità.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, fissa i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di contributo.

4. I criteri di selezione sono fissati con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 6

(Attività di vigilanza)

1. L'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 5 per una finalità diversa da quella prevista dalla presente legge comporta l'immediata decadenza dai benefici.

2. L'Ente locale, per vigilare sulla provenienza e la qualità dei prodotti somministrati nei servizi di ristorazione degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, obbliga il gestore a rendere pubblici:

a) la certificazione della filiera di produzione e provenienza dei prodotti;

b) le tecniche di trasformazione degli alimenti utilizzati;

c) le tecniche di conservazione;

d) il certificato HACCP rilasciato da ente accreditato.


 

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000,00 da destinare come segue:

a) euro 20.000,00 per l'aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare e la valorizzazione e promozione negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, dei prodotti agroalimentari così come definiti dall'articolo 2;

b) euro 30.000,00 agli istituti scolastici per la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e informativi, così come definiti dall'articolo 5.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge stabilito in euro 50.000,00 si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, mediante prelievo, in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e corrispondente incremento della medesima somma, in termini di competenza e di cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca