Legge Regionale 29 novembre 2018, n. 42.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 90 del 30 novembre 2018

 

"Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012 -) è aggiunto il seguente:

"1bis. La Regione Campania riconosce l'alto valore economico della coltura del castagno, in particolare nelle aree collinari e montane del territorio regionale, nonché la sua rilevanza sociale e ambientale in quanto svolge un ruolo fondamentale, oltre che per la produzione dei frutti e del legno, anche per il presidio del territorio e per la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico e del paesaggio.".


 

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13)

1. Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3 bis (Azioni previste)

1. La Regione Campania, per fronteggiare la grave crisi del comparto castanicolo, anche in   considerazione delle emergenze fitosanitarie in corso e delle gravi emergenze economiche finanziarie degli attori della filiera castanicola, favorisce:

a) le attività di sostegno a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna campana, attraverso piani di marketing e studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi;

b) le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzare sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane;

c) lo studio, la progettazione e la valorizzazione di un marchio collettivo regionale;

d) l'incremento e la nascita di cooperative tra produttori agricoli castanicoli.

Art. 3 ter (Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi previsti all'articolo 2 possono essere realizzati da società consortili costituite da Piccole e Medie Imprese (PMI) agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, Organizzazioni di Produttori (OP), enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura.

2. I consorzi beneficiari possono attingere al contributo pari al 2,5 per cento del capitale sociale interamente versato, con un massimale pari a euro 200.000,00 all'anno.

3. Il consorzio presenta domanda mediante la predisposizione di un piano di attività che prevede la spesa di almeno euro 200.000,00 all'anno e la predisposizione di azioni nel settore della ricerca scientifica, piani di marketing promozionali della filiera di cui all'articolo 3bis.

4. I consorzi di valorizzazione devono avere la partecipazione azionaria di soci con sede legale in almeno tre province della Regione Campania.

Art. 3 quater (Osservatorio regionale per la castanicoltura)

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la castanicoltura, di seguito denominato Osservatorio, così composto:

a) un componente per ognuna delle Province e della Città metropolitana della Regione Campania, designato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di  agricoltura, su proposta delle stesse Province e della Città metropolitana;

b) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, designato dal Presidente della stessa Commissione;

c) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, designato dal Presidente della stessa Commissione;

d) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;

e) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale, competente in materia di ambiente;

f) un componente per ogni consorzio di tutela riconosciuto, designato dal Presidente dello stesso consorzio.

2. L'Osservatorio, presieduto e convocato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura:

a) programma azioni singole, oppure sinergiche di settore, oltre a fornire supporto per la presentazione delle istanze per i marchi IGP e DOP;

b) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge e monitora l'attuazione dell'intervento legislativo;

c) si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di locali e risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura.

3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, senza la previsione di alcun rimborso spese.".


   

                 

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante incremento delle risorse stanziate sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 1 e riduzione della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.


 

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca