Legge Regionale 29 dicembre 2018, n. 58.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 11 aprile 2019, n. 4.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 58.

 

 "Interventi perequativi ambientali per il Comune di Castel Volturno"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di uniformare la normativa regionale con quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la presente legge ha come obiettivo il superamento delle criticità causate al Comune di Castel Volturno (CE) dall'alterazione del rapporto demografico tra immigrati domiciliati non residenti e popolazione residente, che compromette una uniforme somministrazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni, di seguito denominati LEP.



 

Art. 2

(Intervento perequativo)

1. La Regione Campania, per sopperire alla mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 149, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) eroga annualmente la somma di euro 1.000.000,00 per garantire il soddisfacimento del fabbisogno standard nei LEP, nelle loro funzioni fondamentali, da parte del Comune di Castel Volturno.

2. La Giunta regionale, con atto deliberativo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere un finanziamento relativamente alle residue funzioni non fondamentali a preminente interesse socio-economico.



 

Art. 3

(Interventi ambientali)

1. Per arginare il fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti e dei roghi inquinanti, il Comune di Castel Volturno:

a) può individuare locali per allestire un presidio, previa progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e impiantistici per l'adeguamento dello stesso e conseguente dotazione per la funzionalizzazione;

b) può istituire un registro degli impianti di videosorveglianza esistenti, del relativo stato funzionale, degli impianti in corso di realizzazione, individuare zone interessate dal fenomeno effettivamente non coperte o poco coperte, progettare e realizzare delle nuove postazioni di videosorveglianza intelligenti attrezzate con dispositivi di analisi della scena, riconoscimento di persone e rilevazione targhe, nonché la eventuale rifunzionalizzazione di altre postazioni;

c) può stipulare convenzioni a titolo non oneroso con associazioni del terzo settore, regolarmente iscritte nei registri e operanti  sul  territorio,  ai  sensi dell'articolo 5,  comma 1,  lettera  e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano di tutela ambientale, al fine di rilevare e segnalare alle autorità competenti tutti gli sversamenti illeciti ed i roghi appiccati. A seguito di convenzione, le associazioni possono rilevare l'illecito e compilare un verbale da trasmettere alle autorità competenti in materia. (1)

2. Il conseguimento del ripristino ambientale può avvenire in seguito alla specificazione del Comune di Castel Volturno dei suoli demaniali e suoli anche privati, fronte strada, in prossimità delle arterie principali di accesso al territorio, oggetto di monitoraggio, per la successiva messa in sicurezza. La Regione Campania, con le società in house del polo ambientale, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPAC) e laboratori autorizzati, procede alla successiva attività di perimetrazione, isolamento, caratterizzazione, raccolta e smaltimento, bonifica dei siti. Inoltre, provvede al trasporto dei rifiuti dai luoghi di prelevamento ai centri dedicati di raccolta, ovvero agli Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) nel caso di rifiuti solidi urbani e assimilati.

3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare il censimento dei siti e la relativa individuazione dei centri di raccolta, finalizzati al primo trattamento di rifiuti per i quali possono favorirsi virtuose azioni di recupero, con particolare riferimento agli pneumatici, agli scarti tessili, agli ingombranti, ai rifiuti derivanti da produzioni agricole. Se necessario, la Regione, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), procede all'ampliamento dei siti esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi siti idonei allo stoccaggio e al primo trattamento, dedicati a categorie omogenee di rifiuti. (2)

4. La Giunta regionale, per contrastare la dispersione idrica derivante dall'obsolescenza delle reti idriche, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere interventi di finanziamento per l'ammodernamento delle stesse, ovvero riconoscere un contributo per sopperire al maggiore costo della risorsa idrica derivante dalle perdite di rete.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 aprile 2019, n. 4.

(2) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2019, n. 4.



 

Art. 4

(Interventi per l'inclusione sociale)

1. La Regione e il Comune di Castel Volturno possono, inoltre, predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee, finalizzati alla graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio, tramite l'agevolazione del loro accesso ai servizi sociali e sanitari, anche con riguardo all'inserimento scolastico dei minori.



 

Art. 5

(Recupero urbanistico aree degradate)

1. La Regione Campania, al fine di favorire il contrasto all'abusivismo ed il recupero di intere parti del territorio comunale fortemente degradate, nonché per contrastare il fenomeno delle occupazioni illegittime, previo protocollo d'intesa, può erogare annualmente un contributo di euro 500.000,00 al Comune di Castel Volturno per gli abbattimenti ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.


 

 

Art. 6

(Azioni di formazione professionale territoriale)

1. La Regione Campania per promuovere e ampliare la formazione e l'inserimento lavorativo, attraverso un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio, istituisce corsi di formazione professionale locali, per attuare un sistema articolato e condiviso di integrazione tra istruzione e formazione professionale lavorativa nel Comune di Castel Volturno, che consente:

a) ai giovani, l'acquisizione di competenze tecniche a livello post-secondario rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro;

b) agli adulti occupati, di stimolare l'esercizio del diritto alla formazione in ogni fase della vita, anche funzionale alle esigenze operative dell'ente locale;

c) agli adulti inoccupati o disoccupati, la riconversione e l'ampliamento delle opportunità professionali mediante l'acquisizione di specifiche competenze tecniche.

2. I progetti devono essere presentati da soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, di ogni ordine e grado, anche di livello universitario, ovvero della formazione professionale, aventi attività didattica sul territorio di Castel Volturno.


 

 

[Art. 7] (1)

[(Rilancio turistico litorale Domitio Flegreo)]

[1. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti sul litorale Domitio Flegreo, in deroga alla normativa primaria e speciale, oltre che agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 aprile 2019, n. 4.

 

 

Art. 8

(Supporto SURAP)

1. Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) fornisce supporto al SUAP comunale nello svolgimento delle proprie funzioni, assicurando piena collaborazione amministrativa e assistenza tecnico specialistica, dietro richiesta del Comune di Castel Volturno, nell'ipotesi di mancanza delle necessarie figure professionali.


 

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le seguenti azioni contabili:

a) per euro 41.700,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 03, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2018 e per euro 500.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 8, Programma 3, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020;

b) per euro 12.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2018 e per euro 140.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020;

c) per euro 58.400,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 09, Titolo 1 e per euro 700.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 09, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020;

d) per euro 10.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e, contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per l'esercizio finanziario 2018 e per euro 120.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020;

e) per euro 3.500,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 03, Titolo 1, per l'esercizio finanziario 2018 e, per euro 40.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.


        

  

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca