Legge Regionale 6 maggio 2019, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 24 del 6 maggio 2019

 

"Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania in attuazione delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'azione comunitaria in materia di acque, 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e delle direttive 43/92/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla strategia per l'ambiente marino, nonché della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promuove l'utilizzo sostenibile delle acque interne, superficiali e sotterranee, costiere e di transizione, il recupero e il mantenimento delle condizioni di naturalità, la riqualificazione ambientale-paesaggistica e la connessa riqualificazione socioeconomica dei bacini e sottobacini idrografici in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, di riduzione dei rischi naturali e antropici e integrazione degli interventi per ambiti territoriali omogenei.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, in coerenza con quanto stabilito nella Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e nelle linee guida nazionali (Definizione e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume), la Regione Campania promuove e sostiene la diffusione dei Contratti di fiume di cui all'articolo 68 bis, del decreto legislativo 152/2006.


 

 

Art. 2

(Contratti di Fiume)

1. Il Contratto di Fiume (CdF), quale Accordo di programmazione strategica, integrata e negoziata e volontario, è finalizzato alla tutela e alla corretta gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori del bacino idrografico o sottobacino di riferimento mediante la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socioeconomica, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

2. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il contratto di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, quali fattispecie declinate su differenti ambiti idrografici se gli strumenti sopra descritti sono utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.

3. I CdF concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico e operano nel rispetto delle competenze di ciascun ente, delle norme, dei piani e dei vincoli di tutela esistenti.

4. I CdF non costituiscono un livello aggiuntivo di pianificazione, ma una modalità di gestione dei bacini idrografici a cui si aderisce volontariamente, con la quale integrare e coordinare gli strumenti di pianificazione e programmazione e gli interessi presenti sul territorio.

5. I CdF hanno natura volontaria e sono una procedura "egualitaria" che, attraverso la presa in carico di un impegno comune, mira ad ottenere un comportamento virtuoso di tutti coloro, dalle istituzioni ai singoli cittadini, che hanno un interesse rispetto alle questioni inerenti un bacino idrografico perché ne subiscono gli effetti o possono avere qualche influenza. La partecipazione ai CdF, ancorché spontanea, impegna i firmatari a rispettare quanto condiviso in tutta l'ordinaria attività istituzionale.

6. Le finalità dei CdF, perseguite attraverso l'approntamento e l'attuazione del "Piano d'Azione del Contratto", concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (PTA), del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, della Direttiva 2000/60/CE e riguardano, in sinergia con la riduzione e prevenzione del rischio idraulico:

a) la riduzione dell'inquinamento delle acque e la salvaguardia dell'ambiente acquatico e degli ecosistemi ad esso connessi;

b) l'uso sostenibile delle risorse idriche;

c) il riequilibrio del bilancio idrico;

d) la riqualificazione e la valorizzazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai corpi idrici;

e) il miglioramento della fruizione turistico-ambientale dei contesti territoriali interessati;

f) la condivisione delle informazioni e la diffusione della cultura dell'acqua.

7. I portatori di interessi pubblici e privati, territorialmente interessati e compresi entro un bacino o sottobacino idrografico possono proporre ed avviare le procedure per istituire i CdF secondo le linee guida nazionali e regionali.

8. I soggetti di cui al comma 7 si organizzano in Assemblea, in esito al lavoro prodotto da uno o più laboratori tematici e territoriali, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali.

9. La Regione approva le Linee guida, per le procedure di cui al comma 7 e per la disciplina degli Organi di cui all'articolo 4, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.


 

 

 Art. 3

(Intervento regionale)

1. La Regione Campania promuove la programmazione strategica negoziata come modalità di gestione integrata delle politiche ambientali e territoriali a livello di bacino e sottobacino idrografico attraverso un processo partecipato e che utilizza la concertazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali interessate allo sviluppo locale del territorio, per migliorare i processi decisionali e la loro efficacia.

2. La Regione Campania promuove il ruolo dei CdF nello sviluppo di azioni combinate e integrate tra gli strumenti di pianificazione, per favorire l'integrazione delle diverse politiche regionali.

3. Per l'attuazione delle finalità e delle azioni previste dalla presente legge, la Regione Campania  interviene direttamente o mediante la concessione di contributi nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, in favore dei soggetti che attuano azioni e progetti previsti dai Piani d'Azione dei Contratti di fiume, definiti in stretto raccordo con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in coerenza con i vincoli e le misure previste nei vigenti piani territoriali, nei piani dei Parchi nazionali e regionali e in quelli di gestione del distretto e di tutela delle acque, finanziando anche la fase preparatoria  dell'elaborazione del documento strategico e del Piano d'azione.

4. La Regione sostiene, prioritariamente, iniziative volte a promuovere:

a) l'abbattimento dei rischi connessi al dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità delle acque e la tutela dell'integrità del patrimonio naturalistico e degli equilibri del bacino idrografico di riferimento;

b) la fruibilità delle aree interessate implementando le infrastrutture e i collegamenti tra le stesse, preferibilmente a mezzo trasporto pubblico di tipo ecosostenibile;

c) iniziative per ottimizzare la fruibilità di servizi compatibili con la tutela naturalistica delle aree e le forme di turismo ecosostenibile;

d) accordi e intese con il mondo scolastico e universitario per promuovere le sinergie tra il mondo della conoscenza e quello delle attività produttive;

e) ogni altro intervento ritenuto prioritario in sede di approvazione del DEFR o della connessa risoluzione in sede di Consiglio regionale. 

5. In prima applicazione, in via sperimentale, in caso di assenza di impulso di altri portatori di interesse, la Regione Campania può attivare uno o più CdF, anche coordinati tra loro, assumendo il ruolo di capofila.

6. La Regione promuove la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e con eventuali soggetti pubblici interessati, al fine di  mettere a sistema le azioni e le risorse  disponibili per interventi di tutela, risanamento, ristrutturazione, valorizzazione e bonifiche, già disponibili nelle programmazioni, in corso o da avviare, per rendere rapidi, organici e coerenti i Piani d'Azione dei Contratti di Fiume dei bacini fluviali regionali e interregionali.


 

 

Art. 4

(Organi e funzioni dei Contratti di Fiume)

1. Sono organi dei Contratti di Fiume:

a) l'Assemblea di contratto, cui partecipano i soggetti promotori, il soggetto capofila e ogni altro soggetto interessato, comprese le associazioni e i soggetti imprenditoriali locali;

b) la Cabina di regia, cui partecipano i rappresentanti dei soggetti istituzionali e degli altri soggetti, individuati dall'Assemblea;

c) il Coordinatore della Cabina di regia, individuato dal soggetto capofila, responsabile dell'attuazione del contratto e rappresentante istituzionale del CdF;

d) la Segreteria tecnica, in cui operano le professionalità individuate per il supporto tecnico al contratto.

2. Le modalità di costituzione, le funzioni e i componenti degli organi del CdF sono definiti nelle Linee guida della presente legge.


 

 

 Art. 5

(Strumenti di programmazione ed attuazione)

1. In base alla idrografia e alle dimensioni dell'ambito territoriale di riferimento, così come deducibile dalla carta riportante la perimetrazione dei Bacini Idrografici redatta dalla direzione generale per il Governo del territorio, possono essere utilizzati strumenti di programmazione quali l'Investimento Territoriale Integrato (ITI), lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SLOP) oppure le procedure volontarie di Programmazione Strategica e Negoziata (PSN).

2. La Regione Campania promuove le attività e gli strumenti di programmazione previsti dai programmi comunitari, nazionali e regionali, anche dove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.


 

 

Art. 6

(Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume)

1. Per il perseguimento delle finalità e il conseguimento degli obiettivi della presente legge, è costituito l'Osservatorio regionale dei Contratti di Fiume di seguito denominato ORCdF oppure Osservatorio.

2. L'Osservatorio è una struttura centrale di indirizzo e coordinamento che risponde all'esigenza di armonizzare le procedure e facilitare le relazioni tra gli enti e gli altri soggetti pubblici e privati, tra questi ed i territori interessati, nell'attuazione dei Contratti di Fiume, svolgendo attività di affiancamento, monitoraggio, gestione ed elaborazione dati, elaborazione di percorsi formativi, di ricerca ed approfondimento sulle tematiche collegate ai Contratti di fiume, di proposta ed elaborazione di programmi in ossequio delle Linee guida nazionali e regionali, di collegamento e relazione con le istituzioni regionali e nazionali.

3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo, tra i componenti:

a) un componente con funzioni di Presidente;

b) il referente regionale dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume;

c) un rappresentante della direzione generale per la Difesa del suolo e l'ecosistema;

d) un rappresentante della direzione generale Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali;

e) un rappresentante della direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;

f) un rappresentante dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

g) un rappresentante dell'ARPAC;

h) un rappresentante della direzione generale per il Governo del territorio;

i) eventuali esperti in materia;

l) un rappresentante degli uffici della programmazione unitaria.

4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è gratuita e non comporta alcun compenso, gettone o indennità.

5. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, l'Osservatorio si avvale di un ufficio e dell'assistenza di personale incardinato nella direzione generale per la Difesa del suolo e l'ecosistema della Giunta regionale, appositamente individuato ed organizzato con atto del direttore generale.


 

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. La Regione Campania, per il raggiungimento di obiettivi e finalità della presente, secondo quanto previsto all'articolo 2, provvede con euro 500.000,00 a valere sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 1 per l'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.


 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca