Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 14.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 40 del 15 luglio 2019

 

"Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Art.  1 Finalità

Art.  2 Obiettivi

Art.  3 Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano

Art.  4 Norma finanziaria

Art.  5 Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, aderendo a quanto affermato nell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, riconosce ed incoraggia come un valore la diversità linguistica ed il patrimonio linguistico e culturale del proprio territorio.

2. La Regione Campania valorizza il suo patrimonio culturale, promuove e favorisce la conservazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etno-musicali e delle tradizioni popolari, con particolare riguardo alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.


 

 

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione Campania, ai sensi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), sostiene la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, la relativa produzione letteraria scritta ed orale e tutte le altre espressioni artistiche, musicali e culturali, nella loro specificità ed originalità, attraverso iniziative rientranti nelle seguenti tipologie:

a) attività di ricerca storica e linguistica;

b) organizzazione di seminari e convegni;

c) produzione e pubblicazione di opere letterarie, teatrali e musicali con particolare riferimento ai loro testi;

d) concorsi e premi letterari e musicali;

e) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.


 

 

Art. 3

(Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano)

1. È istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania-Legge di stabilità regionale per il 2018), il Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano (di seguito denominato Comitato scientifico), composto da sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica e della produzione e promozione di attività culturali che utilizzano il patrimonio linguistico napoletano, ed altri quattro designati dalla Conferenza dei rettori delle Università della Campania, scelti tra gli esperti e studiosi già operanti nel campo degli studi linguistico-letterari, etno-antropologici ed etno-musicologici.

2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti; la partecipazione è a titolo gratuito e non è previsto alcun tipo di rimborso spese.

3. Al Comitato scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano e curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati attraverso un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e progetti regionali in materia;

b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico napoletano;

c) promuovere iniziative di promozione culturale inerenti alle tematiche oggetto della legge, mediante conferenze, convegni ed interventi coordinati col mondo della scuola, e con corsi di aggiornamento rivolti ai docenti, in collegamento con l'Ufficio scolastico regionale;

d) stimolare e promuovere, di concerto con i soggetti delle comunità locali, l'iscrizione delle tradizioni espressive legate al patrimonio linguistico napoletano nell'apposita Sezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC), istituito in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 38/2017.

4. I componenti del Comitato scientifico prestano la loro attività a titolo gratuito e in nessun caso vengono riconosciute indennità o rimborsi spese.

5. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato scientifico, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.


 

 

 Art.4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a euro 100.000,00 si provvede per l'anno 2019 con le risorse disponibili a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca