Legge Regionale 11 novembre 2019, n. 20.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 68 dell'11 novembre 2019

 

 "Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dei principi di tutela ambientale previsti dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio europeo, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), la Regione Campania promuove ed incentiva la realizzazione di impianti aziendali ed interaziendali, anche mediante la costituzione di consorzi tra imprese, per il trattamento e la gestione dei composti azotati derivanti esclusivamente dai materiali e dalle sostanze di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 98624 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), ai fini della produzione e dell'utilizzo agronomico del digestato e del compost.

2. Gli impianti di cui al comma 1 a servizio delle aziende situate nelle zone vulnerabili ai nitrati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola aggiornato almeno ogni quattro anni, possono essere realizzati anche nell'ambito di Accordi di Programma Quadro (APQ).

3. Gli impianti sono approvati ed autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

4. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, adottato a seguito d'istruttoria tecnica e sentita la Commissione consiliare competente, individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di cui al comma 1.

5. Gli impianti per l'abbattimento dei nitrati, al servizio esclusivo della singola azienda zootecnica, sono considerati pertinenze tecnologiche dell'azienda stessa.


 

 

Art. 2

(Impiantistica esistente)

1. Gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che operano esclusivamente per il trattamento collettivo dei reflui zootecnici e degli effluenti, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di cui al decreto interministeriale 98624/2016, nella titolarità di enti pubblici o consorzi tra enti, sono inclusi nel programma straordinario di adeguamento impiantistico ambientale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in Campania e possono beneficiare, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di Stato, delle azioni di sostegno regionale per interventi di adeguamento ed ottimizzazione dei sistemi di trattamento mediante la sottoscrizione di specifici accordi e contratti di programma.


 

 

Art. 3

(Azioni attuative)

1. Per assicurare gli equilibri ecologici e la valorizzazione agronomica del digestato prodotto, gli impianti sono costituiti da un insieme di sistemi, per l'abbattimento dei nitrati e la biodigestione, che utilizzano tecnologie di ultima generazione approvate e riconosciute dalla Comunità europea, per la produzione di materie prime riutilizzabili e compost per l'utilizzazione agronomica ai sensi del decreto interministeriale 98624/2016.


 

 

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione promuove azioni volte ad elevare la sostenibilità ambientale del trattamento degli effluenti zootecnici, anche attraverso la destinazione di risorse a titolo di cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione degli interventi, a valere sui fondi della programmazione unitaria.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono volte, in via prioritaria ma non esclusiva, a favorire la realizzazione:

a) di impianti dedicati al trattamento in proprio dei reflui prodotti dalle singole aziende zootecniche;

b) di impianti per bacino di ambito territoriale, dedicati al trattamento dei reflui prodotti da una pluralità di aziende associate, per le finalità di cui all'articolo 1;

c) di progetti di ricerca e conseguenti interventi applicativi, volti alla rigenerazione dei terreni già interessati da smaltimento superficiale di reflui zootecnici, per il ripristino delle loro condizioni ed attitudini naturali.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida attuative delle presenti disposizioni, compresi gli indirizzi alle competenti Direzioni generali per l'emanazione degli occorrenti avvisi pubblici rivolti agli operatori interessati. 


 

 

Art. 5

(Controlli)

1. Per  migliorare la fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali e di falda, nonché limitare le esalazioni maleodoranti, il Registro dello spandimento dei liquami, come previsto dalla delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 771 (Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti  di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettera a), b), c) del D.lgs. n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari) e successiva disciplina tecnica, deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

2. Il Registro dello spandimento dei liquami, oltre a quanto già previsto, contiene:

a) la quantità di liquami prodotti;

b) la quantità dei liquami inviati al sistema di abbattimento;

c) la quantità di compost prodotto;

d) la quantità di compost riutilizzato dall'azienda.

3. I controlli sono effettuati attraverso i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) e dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), quali enti deputati al controllo sul corretto funzionamento del sistema di stoccaggio dei digestati e sulla corretta tenuta del Registro per lo spandimento dei liquami. Sono, altresì, deputate alle azioni di accertamento le Forze dell'Ordine deputate alla tutela ambientale.

4. Le aziende, ovvero i consorzi, sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali, Unità operative dirigenziali Servizi territoriali provinciali competenti territorialmente, le trascrizioni degli effluenti, delle acque reflue e dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.


 

 

Art. 6

(Competenze delle Unità Operative Dirigenziali)

1. L'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 (Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola) è sostituito dal presente articolo:

"Art. 5 (Competenze delle Unità Operative Dirigenziali)

1. Sono di competenza delle citate Unità operative Dirigenziali Servizio Territoriale Provinciale:

a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento;

b) l'imposizione di prescrizioni;

c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento;

d) i controlli;

e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;

f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione approva le linee guida relative all'applicazione del presente articolo.".


 

 

Art. 7

(Misure di prevenzione)

1. La Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 91/676/CEE e dal decreto interministeriale n. 98624/2016, cura l'adozione e l'attuazione di programmi per la formazione e l'informazione obbligatoria degli agricoltori e degli allevatori, al fine di promuovere la corretta applicazione del Codice di buona pratica agricola.

2. I programmi di cui al comma 1, hanno l'obiettivo:

a) di far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili e sensibili le norme in materia di campionamento acque reflue e acque fertilizzanti attraverso l'azione di carattere divulgativo;

b) formare personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo per mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale sulle normative aziendali sorgenti;

c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;

d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente, adotta i programmi di cui al comma 1 la cui attuazione è demandata alla struttura amministrativa competente, dandone tempestiva comunicazione ai Ministeri competenti.


   

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 della Missione 16, Programma 3, Titolo 2 e contestuale riduzione, di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.


 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca