Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 73 del 5 dicembre 2019

 

"Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Avvio dell'attività

Art. 4 Prodotti

Art. 5 Requisiti dei locali

Art. 6 Locale polifunzionale

Art. 7 Autocontrollo

Art. 8 Regolamento di attuazione

Art. 9 Sanzioni

Art. 10 Norma finanziaria

Art. 11 Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di sostenere e preservare le attività agricole contadine basate su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale, la presente legge reca disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda e alla vendita diretta al consumatore finale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si impegna, altresì:

a) a promuovere la custodia della terra quale fonte originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture locali e tradizionali;

b) a riconoscere e valorizzare la diversità dei sistemi di produzione agricola come fondamento di politiche agricole differenziate;

c) a sostenere le azioni collettive, cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare negli ambiti dell'economia sociale e solidale;

d) a tutelare lo spazio rurale, montano e delle aree interne, nelle quali le attività agricole costituiscono uno degli elementi essenziali per lo sviluppo di un complesso di usi e relazioni umane anche di natura extra agricola;

e) a favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, se possibile, nazionale da parte delle aziende agricole, attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei loro prodotti;

f) a sostenere l'esercizio delle produzioni agricole locali per contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane e valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio;

g) a promuovere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti;

h) ad agevolare la conoscenza di modelli di produzione agricola attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo.

3. Le attività previste dalla presente legge sono svolte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e, in particolare:

a) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

b) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;   

c) del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.


 

 

Art. 2

(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. La presente legge si applica altresì alle cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni dei soci.


 

 

Art. 3

(Avvio dell'attività)

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4 sono soggette a notifica sanitaria ai sensi della delibera della Giunta regionale 16 giugno 2006, n. 797 (Sicurezza Alimentare - Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

2. La notifica sanitaria deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l'impresa.



 

Art. 4

(Prodotti)

1. La Regione, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, fissa l'elenco delle produzioni beneficiarie degli interventi di cui alla presente legge individuando, in particolare, le lavorazioni tipiche e tradizionali del territorio regionale.



 

Art. 5

(Requisiti dei locali)

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione.

2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici a uso residenziale del Comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.

3. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all'articolo 6, sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 8, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

5. Per le lavorazioni, le trasformazioni e il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 8 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.


 

 

Art. 6

(Locale polifunzionale)

1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le attività sono effettuate in tempi diversi e intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 7.

2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro. In tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte a eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.


 

 

Art. 7

(Autocontrollo)

1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all'autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

3. I Comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienicosanitarie.



 

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004.

2. Il regolamento determina altresì l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 4.

3. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



 

Art. 9

(Sanzioni)

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.


 

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 confluiscono al Titolo 3, Tipologia 200 (Proventi derivanti dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) delle Entrate del Bilancio regionale.


 

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca