Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 25.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.




Testo vigente della Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 25.


"Divieto di utilizzo di prodotti in plastica sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania" (1)

 

(1) Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.



IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


 

Art. 1

(Divieto di utilizzo di prodotti in plastica) (1)

1. Al fine di favorire forme di utilizzo sostenibile del demanio costiero e limitare la dispersione accidentale di rifiuti plastici nell'ambiente e nel mare, in ragione degli elevati livelli accertati di presenza di rifiuti plastici e di microplastiche in mare, sulle spiagge del litorale regionale sono vietati l'introduzione e l'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso realizzati in materiale plastica. (2)

[2. Negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande degli stabilimenti balneari o con accesso alla spiaggia libera, è vietato l'uso di contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, i sacchetti ed altri imballaggi monouso non prodotti in materiale compostabile.] (3)

3. È onere del concessionario e dei Comuni territorialmente competenti per i tratti di spiaggia libera, informare con appositi avvisi del divieto e delle sanzioni previste.


(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1), legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 3), legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di impianti balneari)

1. Il comma 6, dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente:

a) adotta gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento generale previsti dalla normativa vigente;

b) disciplina l'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari mediante ordinanze amministrative da adottarsi previa consultazione pubblica dell'Autorità Marittima, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC), delle Associazioni di categoria rappresentative su territorio regionale degli imprenditori balneari, delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)  e degli Enti gestori delle aree marine protette insistenti sul territorio regionale;

c) esercita i poteri di vigilanza sul recepimento e l'attuazione da parte dei Comuni delle disposizioni amministrative adottate.".


 

 

Art. 3

(Prodotti riutilizzabili)

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo e delle spiagge con possibilità di esercitare attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, costituisce requisito premiale l'utilizzo esclusivo di contenitori, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande in materiali riutilizzabili.

2. I Comuni recepiscono la disposizione di cui al comma 1 nei Piani di utilizzo del demanio marittimo di propria competenza e nei bandi ad evidenza pubblica adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il rilascio delle concessioni balneari.

3. I Comuni costieri, al fine di favorire la prevenzione nella produzione dei rifiuti e il riutilizzo, in attuazione del principio del "chi inquina paga" richiamato dall'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) possono prevedere nei propri regolamenti riduzioni sulla tariffa per il conferimento dei rifiuti per i concessionari balneari che dimostrano l'esclusivo utilizzo di prodotti riutilizzabili di cui al comma 1.


 

 

Art. 4

(Sanzioni)

1. L'inosservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1 del Codice della navigazione.


 

 

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 1, i Comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'adozione degli atti di adeguamento alle previsioni dell'articolo 1.


 

 

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed ha vigenza fino alla adozione della disciplina statale di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (1)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca