Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7.

Il presente testo tiene conto dell'avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 108 del 18 maggio 2020

 

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 1129 dicembre 2020, n. 384 marzo 2021, n. 2, 29 giugno 2021, n. 531 dicembre 2021, n. 31, 29 dicembre 2022, n. 18 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7.


"Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:

Testo unico sul Commercio


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I Oggetto, finalità, ambito di applicazione

Art. 1  Oggetto e principi

Art. 2  Finalità

Art. 3  Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile

Art. 4  Cultura della legalità

Art. 5  Ambito di applicazione


CAPO II Disposizioni comuni

Art. 6  Definizioni

Art. 7  Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Art. 8  Formazione professionale

Art. 9  Sportello Unico per le Attività Produttive

Art. 10  Centri di assistenza tecnica


CAPO III Programmazione regionale e comunale

 

Sezione I Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali

Art. 11  Distretti del Commercio

Art. 12  Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali

Art. 13  Protocollo esercizio campano di qualità

Art. 14  La terra delle eccellenze

Art. 15  Promozione del commercio elettronico

Art. 16  Attività promozionali della Regione

Art. 16 bis  Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione (1)

Art. 16 ter  Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale (1)

Art. 17  Programmazione regionale in materia di carburanti

Art. 18  Promozione delle associazioni di categoria


Sezione II Strumenti comunali

Art. 19  Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

Art. 20  Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.

Art. 21  Interventi integrati per i centri minori

Art. 22  Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13


TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI


CAPO I Commercio al dettaglio in sede fissa

Art. 23  Definizioni


Sezione I Disposizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 24  Classificazione degli esercizi commerciali

Art. 25  Misure per la semplificazione dei procedimenti

Art. 26  Esercizi di vicinato

Art. 27  Medie strutture di vendita

Art. 28  Grandi strutture di vendita

Art. 29  Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

Art. 30  Sostenibilità delle grandi strutture di vendita

Art. 31  Centri commerciali, outlet e factory outlet

Art. 32  Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

Art. 33  Mercato su area privata

Art. 34  Caratteristiche degli esercizi commerciali.

Art. 35  Aree di parcheggio degli esercizi commerciali.

Art. 36  Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci.


Sezione II Attività di vendita, pubblicità dei prezzi e orari delle attività' commerciali

Art. 37  Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.

Art. 38  Pubblicità dei prezzi

Art. 39  Orari di vendita


Sezione III Vendite straordinarie

Art. 40  Vendite straordinarie

Art. 41  Vendite sottocosto

Art. 42  Vendite di liquidazione

Art. 43  Vendite di fine stagione

Art. 44  Vendite promozionali


CAPO II Forme speciali di vendita al dettaglio

 

Art. 45  Definizioni

Art. 46  Spacci interni

Art. 47  Apparecchi automatici

Art. 48  Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

Art. 49  Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

Art. 50  Propaganda ai fini commerciali


CAPO III Commercio su Aree Pubbliche


Sezione I Disposizioni comuni

Art. 51  Finalità

Art. 52  Definizioni


Sezione II Disposizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 53  Commercio su aree pubbliche

Art. 54  Commercio su posteggi

Art. 55  Assegnazione dei posteggi

Art. 56  Posteggi riservati

Art. 57  Autorizzazioni stagionali

Art. 58  Tasse regionali e comunali

Art. 59  Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

Art. 60  Commercio itinerante

Art. 61  Modalità di esercizio dell'attività

Art. 62  Subingresso nella gestione e nella proprietà


Sezione III Disposizioni in materia di mercati

Art. 63  Istituzione di nuovi mercati e fiere

Art. 64  Aree private da destinare al commercio

Art. 65  Modifica dei mercati

Art. 66  Trasferimento e sospensione dei mercati

Art. 67  Caratteristiche funzionali dei mercati

Art. 68  Mercati domenicali e festivi

Art. 69  Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo


Sezione IV Provvedimenti comunali

Art. 70  Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

Art. 71  Canoni per la concessione del posteggio

Art. 72  Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche


CAPO IV Commercio all'ingrosso

Art. 73  Definizioni


Sezione I Disposizioni per l'esercizio del commercio all'ingrosso

Art. 74  Titoli abilitativi del commercio all'ingrosso

Art. 75  Esercizio del commercio all'ingrosso

Art. 76  Commercio all'ingrosso non alimentare

Art. 77  Commercio all'ingrosso alimentare


Sezione II Disposizioni in materia di mercati all'ingrosso

Art. 78  Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

Art. 79  Istituzione e gestione dei mercati.

Art. 80  Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso.

Art. 81  Regolamento – tipo

Art. 82  Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso

Art. 83  Commissario regionale

Art. 84  Cassa di mercato

Art. 85  Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti

Art. 86  Commercializzazione dei prodotti

Art. 87  Fondo regionale per i mercati all'ingrosso


CAPO V Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 88  Ambito di applicazione

Art. 89  Definizioni

Art. 90  Esercizio dell'attività

Art. 91  Abilitazione all'esercizio dell'attività

Art. 92  Attività soggette alla presentazione di Scia

Art. 93  Attività stagionale

Art. 94  Attività temporanea

Art. 95  Somministrazione mediante distributori automatici

Art. 96  Limitazioni all'esercizio dell'attività

Art. 97  Subingresso

Art. 98  Pubblicità dei prezzi

Art. 99  Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Art. 100  Coordinamento con altre norme che regolano la somministrazione


CAPO VI Affidamento di reparto

Art. 101  Affidamento di reparto


Capo VII Disposizioni in materia di sagre e feste popolari

Art. 102  Definizioni

Art. 103  Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari

Art. 104  Funzioni dei Comuni

Art. 105  Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari

Art. 106  Disposizioni transitorie


CAPO VIII Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 107  Oggetto e finalità

Art. 108  Definizioni

Art. 109  Esercizio dell'attività

Art. 110  Punti vendita esclusivi

Art. 111  Punti vendita non esclusivi

Art. 112  Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici

Art. 113  Diffusione gratuita della stampa


CAPO IX Distribuzione di carburanti


Sezione I Funzioni e requisiti generali

Art. 114  Oggetto e finalità

Art. 115  Definizioni

Art. 116  Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività.

Art. 117  Funzioni dei comuni

Art. 118  Commissione consultiva regionale carburanti

Art. 119  Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti

Art. 120  Osservatorio e sistemi informativi

Art. 121  Bacini di utenza

Art. 122  Localizzazione degli impianti

Art. 123  Qualificazione e ammodernamento della rete esistente

Art. 124  Deroga per gli impianti di pubblica utilità


Sezione II Impianti stradali

Art. 125  Attività soggette ad autorizzazione

Art. 126  Attività soggette a comunicazione

Art. 127  Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

Art. 128  Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Art. 129  Uso del biometano e del metano liquido.


Sezione III Impianti autostradali

Art. 130  Nuove concessioni

Art. 131  Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati

Art. 132  Modifiche degli impianti

Art. 133  Trasferimento della titolarità della concessione

Art. 134  Rinnovo della concessione

Art. 135  Decadenza dalla concessione


Sezione IV Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili

Art. 136  Impianti ad uso privato

Art. 137  Contenitori-distributori mobili ad uso privato

Art. 138  Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

Art. 139  Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili


Sezione V Disposizioni comuni

Art. 140  Collaudo degli impianti

Art. 141  Attività complementari e servizi integrativi.

Art. 142  Orario degli impianti di distribuzione carburanti

Art. 143  Promozione delle pari opportunità nell'accesso ai servizi


Capo X Vigilanza e sanzioni

Art. 144  Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile

Art. 145  Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa

Art. 146  Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 147  Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche

Art. 148  Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso

Art. 149  Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 150  Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari

Art. 151  Vigilanza e sanzioni amministrative sulla diffusione della stampa

Art. 152  Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti

Art 152 bis  Vigilanza e sanzioni in materia fieristica (2)

 

TITOLO III Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni


Art. 153  Comunicazioni alla Regione

Art. 154  Regolamento d'attuazione

Art. 155  Potere sostitutivo

Art. 156  Norma finanziaria

Art. 157  Disposizioni finali e transitorie

Art. 158  Disposizioni transitorie in materia di grandi strutture di vendita

Art. 159  Modifiche e abrogazioni

Art. 160  Entrata in vigore


ALLEGATI

ALLEGATO A - Regimi amministrativi delle attività commerciali (3)

ALLEGATO B - Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per gli esercizi commerciali in sede fissa

ALLEGATO C - Dotazione delle aree destinate a parcheggio per gli esercizi commerciali in sede fissa

ALLEGATO D - Dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(3) Allegato modificato dall'articolo 11, comma 1, lettere l) e m), legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


 

CAPO I

Oggetto, finalità, ambito di applicazione


 

Art.1

(Oggetto e principi)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione), disciplina, nel rispetto delle potestà legislative previste all'articolo 117 della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123, relativa ai servizi nel mercato interno e nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e nella normativa vigente in materia, l'esercizio delle attività commerciali nella regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi.

2. Ai fini del presente testo unico, si intendono per attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;

b) il commercio all'ingrosso;

c) il commercio su aree pubbliche;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

f) la distribuzione dei carburanti per autotrazione.

3. Costituisce principio generale dell'ordinamento, secondo la disciplina dell'Unione europea e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

4. Il regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione le attività commerciali di cui al presente testo unico è giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica, di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela dell'incolumità delle persone.

5. Le disposizioni previste dal presente testo unico in materia di tutela della concorrenza delle attività commerciali non costituiscono requisiti ai sensi del decreto legislativo 59/2010.


 

 

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente testo unico persegue le seguenti finalità:

a) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;

b) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;

c) la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;

d) la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali;

e) la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture dismesse e degradate;

f) la sostenibilità territoriale e la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;

g) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;

h) la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;

i) la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche per contenere i prezzi e favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

l) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;

m) l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'innovazione tecnologica dell'offerta e lo sviluppo del commercio elettronico;

n) la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure;

o) la salvaguardia della cultura della legalità e di contrasto all'abusivismo.


 

 

Art. 3 (1)

(Divieto di utilizzo della plastica)

1.  Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell'Unione europea e del suo recepimento nell'ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

Art. 4

(Cultura della legalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali nel tessuto produttivo regionale, attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i comuni, le organizzazioni di rappresentanza, le associazioni sindacali e le competenti Prefetture – Ufficio territoriale del governo, per il rafforzamento dei controlli e l'attivazione di misure di dissuasione, nelle aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dall' illegalità diffusa;

b) sostiene, nell'ambito delle misure destinate allo sviluppo di politiche a favore dei consumatori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'avvio di azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.


 

 

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Il presente testo unico si applica alle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il presente testo unico non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con le limitazioni previste nell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);

e) agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione  delle opere o alla prestazione del servizio;

f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;

h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.


 

 

CAPO II

Disposizioni comuni


 

Art. 6

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, si intende per:

a) autorizzazione permanente: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale;

b) autorizzazione temporanea: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;

c) centro commerciale naturale: luogo commerciale complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico dove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;

d) comunicazione: regime amministrativo con efficacia dalla sua presentazione allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP);

e) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

f) segnalazione certificata di inizio attività: di seguito SCIA, regime amministrativo disciplinato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con efficacia dalla sua presentazione allo SUAP;

g) SCIA unica: regime amministrativo disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990, se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;

h) SCIA condizionata: regime amministrativo disciplinato dal comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990 se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive;

i) settori merceologici: il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;

l) Sportello unico per le attività produttive: di seguito SUAP, del comune competente per territorio o ella struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

m) Sportello unico regionale per le attività produttive: di seguito SURAP, previsto all'articolo 19 della legge regionale 11/2015.


 

 

Art. 7

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 59/2010.

2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.


 

 

Art. 8

(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) approva:

a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

b) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.


 

 

Art. 9

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Il SUAP, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 rappresenta per il richiedente l'unico punto di accesso relativo ai procedimenti amministrativi riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico.

2. L'accesso al SUAP avviene in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. In conformità all'articolo 4, comma 6, del d.p.r. 160/2010, fatta salva l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite ad esso anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

4. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dal presente testo unico, tenuto conto della modulistica nazionale standardizzata e unificata, approvata dalla Conferenza Unificata.

5. I regimi amministrativi relativi alle attività commerciali di cui al presente testo unico sono disciplinati nella Tabella di cui all'allegato A, secondo la modulistica regionale di cui al comma 4.


 

 

Art. 10

(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centridi Assistenza Tecnica, di seguito CAT, costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale,dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.

2. La rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 18.

3. I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia diinnovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

4. I CAT, emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico, artigianale e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale e con una sede operativa sul territorio della regione Campania attuano, per conto della Regione, i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare. 

5. Con il Regolamento di cui all'articolo 154, la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.


 

 

CAPO III

Programmazione regionale e comunale


 

Sezione I

Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali


 

Art. 11

(Distretti del commercio)

1. I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 

2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato e definito sulla base dei criteri attuativi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previa audizione delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, il comune quale soggetto capofila agisce quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in nome e per conto di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati, come individuati ai commi 1 e 2, proponendo programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

4. I programmi di intervento degli ambiti territoriali sono finanziati da appositi bandi, i cui criteri e modalità di attuazione sono definiti con delibera di Giunta regionale.


 

 

Art. 12

(Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali)

1. Per le finalità di cui al presente testo unico volte alla valorizzazione delle attività commerciali dei centri storici e dei centri commerciali naturali, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali. 


 

 

Art. 13

(Protocollo esercizio campano di qualità)

1. La Regione istituisce il Protocollo esercizio campano di qualità riservato agli esercizi commerciali dei centri storici, come definiti dagli strumenti d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.


 

 

Art. 14

(La terra delle eccellenze)

1. Al fine di incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti campani di qualità dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura è istituito il protocollo "La terra delle eccellenze" attuato con la partecipazione dei produttori campani, delle associazioni imprenditoriali, degli esercenti le strutture commerciali al dettaglio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'individuazione degli espositori, la selezione dei prodotti e gli altri aspetti tecnici sono disciplinati con il Regolamento di cui all'articolo 154.


 

 

Art. 15

(Promozione del commercio elettronico)

1. La Regione, per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese commerciali, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e per concorrere, in particolare, alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, predispone azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie imprese, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: 

a) promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico e a tutelare gli interessi dei consumatori;

b) promuove lo sviluppo di campagne di apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

c) favorisce l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità per garantire l'affidabilità degli operatori e accrescere la fiducia del consumatore.

3. Per le azioni di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.


 

 

Art. 16

(Attività promozionali della Regione)

1. La Regione adotta iniziative di promozione del comparto commerciale, con riguardo:

a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;

b) ai consorzi costituiti fra operatori commerciali al dettaglio;

c) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali;

d) alla valorizzazione dei prodotti di imprenditori agricoli e coltivatori diretti. 

2. La Regione promuove interventi per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore agroalimentare volti a favorire i processi di aggregazione in un'ottica di filiera tesi alla valorizzazione delle tipicità ed al recupero delle tradizioni locali.

3. Per favorire i percorsi di filiera corta, che in una logica di rapporto diretto produttoreconsumatore, assicurano la conservazione dei valori intrinsechi dei prodotti tipici e dei prodotti locali, come la qualità, la tracciabilità, il rispetto delle tradizioni, la Regione promuove la creazione di centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni, provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche attraverso procedimenti unici.


 

 

Art. 16 bis (1)

(Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa europea e dell'ordinamento italiano.

2. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i criteri di pari opportunità e di parità di trattamento tra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri dell'Unione europea. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti ed è favorita ogni soluzione idonea ad elevare i livelli di sicurezza delle manifestazioni. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di implementare e qualificare il settore fieristico, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle sedi ed alle manifestazioni fieristiche, nonché l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori ed altri operatori, agli utenti ed ai visitatori delle fiere e delle manifestazioni, assicurando il coordinamento delle stesse, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

3. L'attività di vendita all'interno e l'accesso del pubblico nelle manifestazioni fieristiche, siano esse generaliste, settoriali o riservate ad operatori, sono disciplinate dal regolamento della manifestazione che disciplina i rapporti col pubblico dei visitatori e con gli espositori.

4. La Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il regolamento di attuazione per il comparto fieristico che stabilisce:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

c) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

d) le modalità per la redazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche;

e) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi;

f) le modalità per l'iscrizione nell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica presenti sul territorio regionale;

g) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali;

h) le forme di coordinamento e consultazione dei soggetti operanti nel sistema fieristico-congressuale.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.



 

Art. 16 ter (1)

(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. La Regione può concorrere finanziariamente, anche nel programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dagli enti fieristici e dagli organizzatori professionali di manifestazioni fieristiche per:

a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Campania per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;

b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi;

c) la promozione sui mercati internazionali di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento in Campania e di attività fieristiche già avviate, ma che necessitano di un rilancio per l'innovazione di processo o mercato.

2. La Regione può, altresì, concorrere finanziariamente a progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare, attraverso processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, le sedi fieristiche e le connesse infrastrutture, ovvero le piattaforme e gli strumenti a supporto delle manifestazioni, delle modalità di svolgimento e delle imprese che vi partecipano.

3. La Regione può promuovere le manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelle che si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

4. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto eurounitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale del sistema fieristico regionale. A tal fine, la Giunta regionale può favorire con azioni di sostegno:

a) gli organizzatori professionali di manifestazioni fieristiche a qualifica nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Campania, di significativo interesse economico, sociale, ambientale, culturale e turistico per la Campania;

b) lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

c) la promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del comparto attraverso nuove fasce di utenti;

d) la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sui settori presso le imprese, la scuola e le professioni;

e) l'intervento in manifestazioni fieristiche a qualifica nazionale o internazionale, presenti nel calendario annuale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;

f) l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristico-attività economiche e commerciali-turistica.

5. La Regione può promuovere, nel rispetto delle normative vigenti e tenendo conto delle strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio, la riorganizzazione e il potenziamento della rete di prima accoglienza al fine di garantire informazioni e assistenza agli espositori e ai visitatori.

6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate anche dalla Regione, direttamente o per il tramite di società o agenzie da essa controllate o partecipate.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 17

(Programmazione regionale in materia di carburanti)

1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali, sentita la commissione consultiva regionale carburanti prevista nell'articolo 118, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale a scala territoriale per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria. 

2. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, per effettuare il monitoraggio annuale previsto per legge.


 

 

Art. 18

(Promozione delle associazioni di categoria)

1. La Regione, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed hanno una sede operativa sul territorio della Regione Campania.

2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci effettuata tramite enti pubblici, terzi o privati regolarmente riconosciuti.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Regione e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri enti pubblici. I contributi di cui al presente articolo, devono essere puntualmente rendicontati e le spese per il supporto tecnico progettuale e di segreteria non possono eccedere il dieci per cento della spesa totale di ciascuna iniziativa.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio. 


 

 

Sezione II

Strumenti comunali


 

Art. 19

(Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo)

1. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal presente testo unico entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il SIAD, costituisce lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali. Esso è approvato in conformità allo strumento urbanistico generale e nel rispetto delle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (1)

3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.

4. Il SIAD persegue le seguenti finalità:

a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, nell'ambito di progetti di valorizzazione e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;

b) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;

d) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;

e) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;

f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.

5. Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni:

a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali; 

c) la determinazione di contingenti o di parametri commerciali comunque definiti per l'insediamento delle attività;

d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;

h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

6. Il SIAD dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, ai sensi della disciplina vigente, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e). (2)

7. Il consiglio comunale, prima dell'approvazione del SIAD, acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

8. Il SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del comune, al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione. (3) Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Il SIAD è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

9. Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei comuni dove non è vigente il SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dal presente testo unico.

10. Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:

a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali;

b) relazione giustificativa delle scelte operate;

c) regolamento per le attività commerciali;

d) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;

e) stralcio delle norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;

f) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.      

(3) Periodo modificato dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 20

(Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico)

1. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.

2. Il SIAD, può prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi.

3. I protocolli per l'arredo urbano, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 42/2004, individuano le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico per la realizzazione di un ambiente urbano piacevole e ordinato per creare nuove opportunità di integrazione sociale, scambi commerciali e luoghi d'incontro. Con l'approvazione del protocollo arredo urbano il comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale. (1)


(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

 

 

Art. 21

(Interventi integrati per i centri minori)

1. I comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti ed i comuni ubicati nelle isole o appartenenti alle comunità montane, anche in forma associata, si dotano di un progetto d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a tremila abitanti, ubicate in posizione isolata dal centro urbano.

2. Nelle aree individuate nel progetto di cui al comma 1, può essere previsto l'insediamento di centri polifunzionali di servizi, intendendosi per centro polifunzionale di servizi una struttura in cui sono presenti attività commerciali, attività terziarie e di servizio per i cittadini, quali sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, biglietterie, fermate di autolinee, centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste.

3. Per i centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal comune l'esenzione dei tributi locali, previa apposita convenzione.


 

 

Art. 22

(Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)

1. Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche presenti.



 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI


 

CAPO I

Commercio al dettaglio in sede fissa


 

Art. 23

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) commercio al dettaglio: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;

b) commercio su aree private: il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;

c) mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;

d) superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita;

e) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

g) grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

h) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;

i) parco commerciale: l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;

l) outlet: l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;

m) factory outlet center: l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;

n) attività commerciali temporanee: l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.


 

 

Sezione I

Disposizioni per l'esercizio dell'attività


 

Art. 24

(Classificazione degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali sono classificati nel modo seguente:

a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e);

b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f);

c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f);

d) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

e) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;

f) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

g) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno otto esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;

h) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;

i) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;

l) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno venti, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.


 

 

Art. 25

(Misure per la semplificazione dei procedimenti)

1. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedono a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.


 

 

Art. 26

(Esercizi di vicinato)

1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.

2. Negli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Per la formazione del titolo abilitativo, il soggetto interessato dichiara: 

a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7; 

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; 

d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dal SIAD per gli esercizi di vicinato.

4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.


 

 

Art. 27

(Medie strutture di vendita)

1. Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non prevista dal presente testo unico.

2. Il comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita e stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego. Il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

3. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B.

4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.

5. Fatto salvo il rispetto delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 23, comma 1, lettera f).

6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza del SIAD.

7. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.


 

 

Art. 28

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, la riduzione di un settore merceologico, nonché la cessazione o il subingresso nella attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP competente, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato B e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.

3. Il SUAP, verificata la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal SIAD indice, nel rispetto della normativa vigente, la Conferenza di servizi nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.

4. La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita di cui al presente testo unico e al rispetto dei requisiti minimi in esso fissati. È sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione.

5. L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente.

7. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:

a) delle disposizioni del decreto legislativo 42/2004, delle norme in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico; (1)

b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;

c) della superficie di vendita massima autorizzabile;

d) del positivo riscontro dei parametri di valutazione di cui all'articolo 29;

e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 34;

f) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;

g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;

h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.

8. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:

a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;

b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;

c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;

d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;

e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;

f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;

g) la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.

9. Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 8 sono esaminate esclusivamente dal SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni previste dal presente testo unico.

10. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti. Resta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo. (2)

11. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione del SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie di vendita, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o da concentrare.

12. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 7:

a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 10 per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; 

b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario;

c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.

13. Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita autorizzata.

14. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 11, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 29

(Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita)

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;

b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale ha sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;

c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;

d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporta, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;

e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa è tradotta in servizio per il cliente;

f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del 30 per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti e le ristrutturazioni edilizie, anche se effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.


 

 

Art. 30

(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Per coniugare i principi di libera concorrenza con le finalità del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sentite le associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale, individua misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita nel rispetto delle seguenti linee guida:

a) promozione dello sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;

b) mitigazione e compensazione delle ricadute negative attraverso azioni finalizzate alla valorizzazione, sostegno ed ammodernamento delle forme di commercio di vicinato da realizzarsi anche mediante i distretti del commercio;

c) promozione di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici mediante la previsione che l'autorizzazione per le aperture e gli ampliamenti nonché le fattispecie valutate come nuove aperture ai sensi dell'articolo 28, comma 8, delle grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva;

d) attuazione di forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.

2. I comuni, in coerenza con le misure di sostenibilità e i criteri per la localizzazione di nuovi insediamenti commerciali di grandi strutture di vendita, disposti dalla Giunta regionale, individuano nello strumento urbanistico le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali rientranti in detta tipologia nel rispetto dei vincoli connessi alla salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. 

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alle azioni finalizzate alla valorizzazione, sostegno ed ammodernamento delle forme di commercio di vicinato.


 

 

Art. 31

(Centri commerciali, outlet e factory outlet)

1. Le autorizzazioni o le SCIA delle singole attività poste all'interno del centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

2. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.

3. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al 30 per cento della superficie di vendita.

4. È vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza. 

5. Gli outlet ed i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità degli esercizi commerciali di dimensione corrispondente.


 

 

Art. 32

(Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all'allegato A, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.

2. Il comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.

3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.


 

 

Art. 33

(Mercato su area privata)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B.

2. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

3. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.

4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.


 

 

Art. 34

(Caratteristiche degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali, singoli o associati, con superfice di vendita superiori ai limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e), sono dotati, ad uso della clientela, di almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap.

2. Le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati, nonché i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5.000 metri quadrati assicurano:

a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;

b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

3. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di struttura:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:

1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;

2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;

3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;

6) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela;

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;

2) almeno un pubblico esercizio di alimenti;

3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;

6) almeno quattro attività artigianali;

7) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela;

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G ACP:

1) spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza;

2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione alimenti;

3) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;

4) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;

6) almeno quattro attività artigianali;

7) agenzia di viaggi e turismo;

8) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.

4. I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:

a) un sistema di raccolta di almeno il 20 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;

b) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C.

5. Gli esercizi commerciali di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo di POS.


 

 

Art. 35

(Aree di parcheggio degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell'allegato C.

2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato C per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato C per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.

5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i 300 metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convezione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;

b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti diversamente abili;

c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;

d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;

e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;

f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;

g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati 5000, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al 5 per cento dell'area di sosta della clientela;

h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legate da vincolo pertinenziale;

i) possibilità di uso del parcheggio da parte del comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.

7. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari. 

8. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione.


 

 

Art. 36

(Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci)

1. Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà, destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita nell'allegato D. L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

2. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato D per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

3. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato D per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

4. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

5. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il 50 per cento da aree sistemate a verde: essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.


 

 

Sezione II

Attività di vendita, pubblicità dei prezzi e orari delle attività' commerciali


 

Art. 37

(Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

4. Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.


 

 

Art. 38

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con modalità idonee allo scopo. Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartellino.

2. Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dalle presenti disposizioni.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti previste dal decreto legislativo 206/2005.


 

 

Art. 39

(Orari di vendita)

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.


 

 

Sezione III

Vendite straordinarie


 

Art. 40

(Vendite straordinarie)

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

2. Nelle vendite straordinarie le merci sono separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie e sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.


 

 

Art. 41

(Vendite sottocosto)

1. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.

2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

3. La vendita sottocosto è comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata soltanto con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata.

4. Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto legislativo 206/2005 indipendentemente dall'effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite.

5. Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo 206/2005 le comunicazioni di cui al comma 3 nel casodi vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

6. Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

7. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della vendita.

8. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. 

9. Le vendite sottocosto di cui ai commi 7 e 8 non sono soggette alla comunicazione prevista nel comma 3.

10. Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 7, lettere d) ed e);

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

11. Se non è possibile rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 10, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

12. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 206/2005 e, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

13. Resta ferma, inoltre, la competenza del giudice ordinario nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, primo comma, numero 3) del codice civile.


 

 

Art. 42

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

2. L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.

3. Durante il periodo in cui sono effettuate vendite di liquidazione, è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione, siano esse acquistate o concesse in conto deposito.


 

 

Art. 43

(Vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell'esercizio commerciale.

3. Con propria deliberazione, la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata, non superiore a sessanta giorni, delle vendite di fine stagione. (1)

 

(1) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 2.


 

 

Art. 44

(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di cui all'articolo 43, e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

CAPO II

Forme speciali di vendita al dettaglio


 

Art. 45

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;

b) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).


 

 

Art. 46

(Spacci interni)

1. L'esercizio della vendita di prodotti, nel settore alimentare e non alimentare, a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. (1)

3. L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

Art. 47

(Apparecchi automatici)

1. L'esercizio della vendita dei prodotti al dettaglio, nel settore alimentare e non alimentare, per mezzo di apparecchi automatici, è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. L'esercizio della vendita al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.


 

 

Art. 48

(Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico)

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal d.lgs. 70/2003, è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. Per l'esercizio delle attività di commercio elettronico la SCIA è presentata con modalità esclusivamente telematica. L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

3. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.

5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.


 

 

Art. 49

(Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore)

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio di vendita o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella segnalazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

3. L'esercente che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, di incaricati comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). (1)

4. L'esercente rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e lo ritira quando perdono i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Il tesserino di riconoscimento è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 è obbligatorio anche per l'esercente che effettua la vendita.

6. Le disposizioni per gli incaricati di cui al comma 4 si applicano anche per la vendita a domicilio del consumatore effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 60 del presente testo unico.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

Art. 50

(Propaganda ai fini commerciali)

1. L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento.


 

 

CAPO III

Commercio su Aree Pubbliche


 

Sezione I

Disposizioni comuni


 

Art. 51

(Finalità)

1. La Regione, con le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;

d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.


 

 

Art. 52

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 

c) operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;

d) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;

e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;

f) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:

1) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;

2) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

3) mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

4) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

5) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;

6) mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;

7) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;

8) mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione; 

9) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;

g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;

i) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;

l) somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;

m) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale; 

n) spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;

o) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

p) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.


 

 

Sezione II

Disposizioni per l'esercizio dell'attività


 

Art. 53

(Commercio su aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) sui posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal comune.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.

3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.

3 bis. Il requisito del possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2025. (1)

4. La Carta di esercizio è il documento, anche elettronico, identificativo dell'impresa che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati relativi all'iscrizione della Camera di commercio, industria ed artigianato e all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Essa è compilata direttamente, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

5. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal comune, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla Carta di esercizio, che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro di origine.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, provvede ad approvare le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle norme relative alla Carta di esercizio ed alla Attestazione annuale e la relativa modulistica e stabilisce le modalità con le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m) o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10 compiono l'attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

9. La Giunta regionale promuove, altresì, l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, attraverso forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

10. L'avvio, la riduzione del settore merceologico, il subingresso e la cessazione delle attività di commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare e non alimentare, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

11. Fermo restando il possesso di requisiti di cui all'articolo 7, l'aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

12. Il titolo abitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

13. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

14. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti e nelle autostrade è subordinato al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.

15. Nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei paesi dell'Unione europea.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 ed in seguito modificato dall'articolo 55, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 54

(Commercio su posteggi)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

1bis. Gli operatori in possesso di più concessioni di posteggio nel medesimo mercato a cadenza giornaliera, nel caso di rinnovo, possono chiedere al Comune il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente le varie concessioni possedute. (1)

1 ter. Fatto salvo un periodo transitorio, così come previsto al comma 4, e comunque non oltre l'1 gennaio 2023, i Comuni dove si svolgono i mercati a cadenza giornaliera possono rilasciare un unico titolo di concessione con posteggi diversi detenuti dall'operatore che è considerato come unico titolo concessorio, in attesa che i Comuni provvedano ad una riorganizzazione delle aree mercatali interessate entro il termine sopraindicato. (2)

2. La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni. Per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione, possono stabilire una durata minore, comunque non inferiore a sette anni.

3. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 7 e 53.

4. Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;

b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale. 

6. Il comune sede di posteggio comunica al comune di residenza dell'operatore il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo dell'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, in caso di trasferimento di residenza, i dati dell'operatore commerciale sono trasmessi al comune di nuova residenza.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 55

(Assegnazione dei posteggi)

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 

2. Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano.

4. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dai medesimi bandi.

5. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.

6. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui al comma 5, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

7. Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

8. I comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. 

9. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54, comma 3 entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

10. Ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020- Legge di stabilità 2018) le concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2018 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. 

11. Per le selezioni successive al periodo di cui al comma 10, i comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del presente testo unico e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, se non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m.

12. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi riservati di cui all'articolo 56.


 

 

Art. 56

Posteggi riservati

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 70:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;

b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;

c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).

2. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

3. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.


 

 

Art. 57

(Autorizzazioni stagionali)

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.


 

 

Art. 58

(Tasse regionali e comunali)

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione.


 

 

Art. 59

(Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi)

1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente.

2. Per partecipare alla spunta di cui al comma 1, gli operatori presentano apposita comunicazione al SUAP del comune competente su modulistica a tal fine predisposta, reperibile direttamente presso la sede del SUAP e nel sito internet del comune. La mancata presenza per oltre sedici mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. L'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la presentazione di una nuova comunicazione.

3. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio. 

4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide indica, all'atto della notazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del comune.


 

 

Art. 60

(Commercio itinerante)

1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività.

2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche: 

a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;

b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.


 

 

Art. 61

(Modalità di esercizio dell'attività)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004, il Comune individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. (1)

3. È vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per creare zone di rispetto e tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa.

4. Il titolo abilitativo è esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

6. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza, sesso e religione o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza.

 

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11 in seguito sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 62

(Subingresso nella gestione e nella proprietà)

1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:

a) entro un anno dalla morte del titolare;

b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.

2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti.

3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.

4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.

5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.

6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.


 

 

Sezione III

Disposizioni in materia di mercati


 

Art. 63

(Istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

2. L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

3. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del rispetto delle previsioni del SIAD.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, sono indicati:

a) l'organico dei posteggi;

b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

c) il numero dei posteggi riservati;

d) le attrezzature ed i servizi comunali.

5. La deliberazione del comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.

6. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. I posteggi occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal presente testo unico.

7. Su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delle associazioni dei consumatori, i comuni, con deliberazione di Giunta comunale, possono istituire mercati sperimentali della durata massima di un anno solare. L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.


 

 

Art. 64

(Aree private da destinare al commercio)

1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure di cui all'articolo 63 solo se compatibile con le destinazioni risultanti dal SIAD. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

2. Se le aree di cui al comma 1 sono più di una, sono accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti. Sono fatte salve le autorizzazioni da richiedersi ad altri uffici o enti competenti.

3. I rapporti tra il comune ed i soggetti promotori sono regolati da apposita convenzione che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali alle fiere nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.

4. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.


 

 

Art. 65

(Modifica dei mercati)

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 63, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.


 

 

Art. 66

(Trasferimento e sospensione dei mercati)

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 63.

2. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.

3. La sospensione immediata del mercato è disposta dal sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.


 

 

Art. 67

(Caratteristiche funzionali dei mercati)

1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci.

2. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.

3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i) del presente testo unico.

4. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00. 

5. Ogni banco è dotato di un almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

6. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.

7. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del comune previste dagli articoli 63 e 64, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

8. Il comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.

9. Il comune può effettuare la dislocazione dei posteggi nell'ambito del mercato in relazione alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge, alla diversa superficie dei posteggi. La presente disciplina è applicabile anche ai posteggi isolati fuori mercato, in quanto compatibile.

10. Gli orari di esercizio dell'attività per ciascun mercato sono definiti dal comune nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 70.

11. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60 per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata o anche lo spostamento in orario serale.

12. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentono lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le associazioni di categoria presenti sul mercato laddove non esiste la commissione consultiva di cui all'articolo 70, comma 2, lettera p). 

13. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso delle forze dell'ordine.  È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo le esigenze delle Forze di polizia, per lo svolgimento dei servizi di istituto. (1) Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato. 

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

Art. 68

(Mercati domenicali e festivi)

1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito esclusivamente:

a) ai mercati straordinari ed ai mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo;

b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali, se già operanti alla data di entrata in vigore del presente testo unico.


 

 

Art. 69

(Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I comuni possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano:

a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche;

b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.

3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.

4. La struttura amministrativa competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7. 

5. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.

6. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I comuni che organizzano i mercatini di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, procedono alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al comune ospitante.

7. Gli hobbisti autorizzati con le modalità di cui al comma 3 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

8. In caso di vendita di merci antiche o usate nei mercati di cui al comma 1, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori espongono apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.


 

 

Sezione IV

Provvedimenti comunali


 

Art. 70

(Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche)

1. I comuni adottano, nel SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene: 

a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;

b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;

c) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;

d) l'individuazione delle aree riservate;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita, anche con riferimento alla tenuta di idonea certificazione di conformità delle apparecchiature, da esibire ai competenti organi di controllo, in caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura del cibo o per diversi scopi.

2. Le modalità di cui al comma 1, lettera b), contengono:

a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;

b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati;

c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;

d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge;

e) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;

f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;

h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata;

i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;

l) il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;

m) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;

n) la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi;

o) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;

p) la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali;

q) il richiamo delle modalità di subingresso;

r) il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;

s) le modalità di registrazione delle assenze;

t) il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi riservati;

u) il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali.


 

 

Art. 71

(Canoni per la concessione del posteggio)

1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dai comuni.

2. Il canone è applicato esclusivamente dai comuni che hanno dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.

3. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati per quaranta settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico e per il numero di giornate di mercato, per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. I comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui al comma 3, possono:

a) differenziare il livello del canone nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato;

b) differenziare il livello del canone a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di flussi turistici;

c) graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio.

5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.

6. I comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di quaranta settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque essere inferiore all'aliquota minima stabilita per il comune interessato.

7. I comuni possono disporre l'esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche.

8. I comuni possono altresì applicare una riduzione della tassa di occupazione suolo nella misura pari al 15 per cento rivolta agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti di cui al decreto legislativo 228/2001.


 

 

Art. 72

(Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche)

1. I comuni implementano l'anagrafe delle imprese che esercitano attività su aree pubbliche contenente:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare del titolo abilitativo;

b) numero e tipologia del titolo abilitativo;

c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

d) dati identificativi dei posteggi;

e) settori merceologici autorizzati;

f) provvedimenti sanzionatori, variazioni di residenza e di titolarità.

2. I comuni provvedono annualmente alla rilevazione ed alla trasmissione alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale dei dati relativi a:

a) mercati, fiere e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;

b) posteggi distinti, ove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;

c) titoli abilitativi, distinti per tipologia e per settore merceologico.


 

 

CAPO IV

Commercio all'ingrosso


 

Art. 73

(Definizioni)

1. Ai fini del presento Capo, si intende per:

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) mercato all'ingrosso: le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni e di largo e generale consumo non alimentare.


 

 

Sezione I

Disposizioni per l'esercizio del commercio all'ingrosso


 

Art. 74

(Titoli abilitativi del commercio all'ingrosso)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di commercio all'ingrosso, nel settore alimentare e non alimentare sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7.


 

 

Art. 75

(Esercizio del commercio all'ingrosso)

1. L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.

2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline autorizzatorie per le due tipologie di attività.

3. La prescrizione di cui al comma 2, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;

b) materiale elettrico; 

c) colori o vernici, carte da parati;

d) articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;

e) articoli per riscaldamento;

f) strumenti scientifici e di misura;

g) macchine per ufficio;

h) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

i) combustibili;

l) materiale per l'edilizia;

m) legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera f), se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati.


 

 

Art. 76

(Commercio all'ingrosso non alimentare)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso sono soggetti a comunicazione presentata al SUAP competente, che la trasmette alla Camera di Commercio, ovvero direttamente alla Camera di Commercio.

2. Se l'esercizio ha una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 metri quadrati per l'apertura, il trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio è presentata al SUAP la SCIA Unica o SCIA condizionata, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e SCIA per la prevenzione incendi. (1) Il SUAP provvede ad inoltrare la SCIA al Comando vigili del fuoco e la comunicazione alla Camera di commercio.

3. In caso di subingresso nell'attività di cui al comma 2, è presentata comunicazione al SUAP che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio ed al Comando vigili del fuoco per la voltura dell'attività. (2)

4. Per la cessazione dell'attività è presentata comunicazione al SUAP, che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati. (3)

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 3 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

Art. 77

(Commercio all'ingrosso alimentare)

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari deve essere presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e SCIA per la notifica sanitaria. Il SUAP trasmette all'Asl la notifica sanitaria ed alla Camera di commercio la comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio.

2. Qualora l'esercizio ha una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 metri quadrati per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio deve essere presentata al SUAP la Scia Unica o SCIA condizionata, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio, la SCIA per la notifica sanitaria e la SCIA per la prevenzione incendi. Il SUAP provvede a trasmettere alla Camera di commercio la comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento, all'Asl la notifica sanitaria ed al Comando vigili del fuoco la SCIA per il certificato prevenzione incendi. (1)

3. Per il subingresso nell'esercizio è presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della comunicazione per subingresso e Scia per la notifica sanitaria, oltre alla comunicazione per la voltura dell'attività, in caso di attività soggette a tale certificazione. Il SUAP provvede a trasmettere alla Camera di commercio la comunicazione per subingresso, la notifica sanitaria all'Asl e la SCIA per la prevenzione incendi al Comando vigili del fuoco. (2)

4. Per la cessazione dell'attività deve essere presentata comunicazione al SUAP, che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati. (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.  

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 2 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 3 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11


 

 

Sezione II

Disposizioni in materia di mercati all'ingrosso


 

Art. 78

(Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso)

1. La Regione Campania adotta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articola nelle seguenti fasi:

a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;

b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;

c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;

d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.


 

 

Art. 79

(Istituzione e gestione dei mercati)

1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) può essere presa:

a) dagli enti pubblici e loro consorzi;

b) da consorzi o società costituiti fra enti pubblici ed operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi, riuniti in associazioni.

2. L'ente gestore del mercato stabilisce il numero dei punti di vendita, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.

3. I proventi della gestione non possono essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.


 

 

Art. 80

(Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso)

1. L'istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportano l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b) sono sottoposti ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa dalla Regione nel rispetto delle norme del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso. 

3. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati dalla Giunta regionale.

4. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini delle espropriazioni ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e tiene luogo di qualunque altra approvazione ed autorizzazione o licenza prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

5. La Regione ordina la chiusura dei mercati all'ingrosso che operano senza la prescritta autorizzazione.


 

 

Art. 81

(Regolamento – tipo)

1. Le modalità di funzionamento di ciascun mercato sono disciplinate dal regolamento di cui alla deliberazione n. 357 del 1° agosto 1978 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso:

settori agricolo – alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni e settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari).

2. Il regolamento-tipo stabilisce le norme relative:

a) ai requisiti minimi perché un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale;

b) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché alla conservazione delle merci;

c) alle modalità per la concessione in uso dei magazzini, dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;

d) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari ed ai mandatari nei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo–alimentare, ittico, delle carni;

e) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari nei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni;

f) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;

g) all'igiene interna del mercato ed all'utilizzazione dei residui;

h) alla vigilanza igienico-sanitaria ed al controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, per i mercati dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni;

i) ai compiti specifici ed ai requisiti necessari per la nomina dei direttori di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;

l) all'orario di funzionamento del mercato che deve essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l'intero territorio della Regione, salvo deroga specifica, relativamente al settore agricolo-alimentare, con delibera di Giunta regionale, in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione;

m) alle sanzioni disciplinari e amministrative;

n) alle modalità di accertamento dei requisiti di cui alla lettera a), ai fini del presente testo unico;

o) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.


 

 

Art. 82

(Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso)

1. I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli enti che li hanno istituiti ed approvati dalla Giunta regionale.

2. Le tariffe dei servizi di mercato sono approvate dalla Camera di commercio, su proposta dell'ente gestore.

3. I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre per esso il pagamento di alcun diritto. Il ritiro può essere vietato solo per esigenze igienico- sanitarie. 

4. I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

5. L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 73 fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

6. In caso di mancata adozione del regolamento del mercato all'ingrosso si applica il regolamentotipo di cui all'articolo 81.


 

 

Art. 83

(Commissario regionale)

1. Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la Giunta regionale nomina un commissario regionale dell'ente gestore perché rimuova le irregolarità o adotti le misure necessarie al ripristino dell'efficienza al mercato. (1)

2. Quando risulta che il servizio non risponde alle esigenze del mercato, il commissario propone i provvedimenti opportuni, con apposita relazione che è comunicata, per le deduzioni, agli enti interessati.

3. La relazione è trasmessa alla competente Direzione generale della Giunta regionale con le osservazioni degli enti interessati. (2)

4. La Giunta regionale prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del mercato.

5. Se al termine stabilito dalla Giunta regionale non sono adottati i provvedimenti prescritti, è disposta la revoca della gestione. (3)

6. Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.


(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera f), punto 1, legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 11, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera f), punto 2, legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 11, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(3) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera f), punto 3, legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 11, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

 

 

Art. 84

(Cassa di mercato)

1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

2. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dalla Giunta regionale.


 

 

Art. 85

(Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti)

1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci e agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

2. I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi, se specificatamente incaricati dal proprietario della merce.

3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio.

4. È vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso. I relativi contratti sono nulli.

5. I commissionari, i mandatari e gli astatari non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

6. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

7. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni.

8. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche che per trattativa privata.


 

 

Art. 86

(Commercializzazione dei prodotti)

1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti dei settori agricolo- alimentare, ittico, delle carni si applicano le norme vigenti.

2. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, se i prodotti stessi vengono adeguatamente riclassificati.

3. Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.


 

 

Art. 87

(Fondo regionale per i mercati all'ingrosso)

1. Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni, nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'articolo 78 è istituito un fondo regionale per la concessione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi per:

a) la realizzazione di opere destinate a:

1) installazione, potenziamento, completamento degli impianti per la selezione, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) ampliamento dei posteggi di mercato;

3) miglioramento dei servizi igienico-sanitari;

b) l'acquisto di attrezzature necessarie agli impianti di selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

c) l'acquisto di mezzi di trasporto di uso interno.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 40 per cento della spesa necessaria alla realizzazione delle iniziative.

3. Le domande per le concessioni dei contributi sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia.


 

 

CAPO V

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande


 

Art. 88

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti.


 

 

Art. 89

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con il relativo servizio i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica ovvero a disposizione dell'operatore, se privata appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità del servizio;

c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti utilizzati per consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

e) somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di alimenti offerta dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o mediante l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto, in strutture dotate di propria autonomia funzionale;

f) somministrazione nel domicilio del consumatore: l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

g) domicilio del consumatore: la privata dimora nonché il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, trattenimento o di svago, per convegni, congressi o altre cerimonie.


 

 

Art. 90

(Esercizio dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande). Il comune accerta la sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali. 

3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e destinazione d'uso dei locali, igienico sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare.


 

 

Art. 91

(Abilitazione all'esercizio dell'attività)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie, la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la riduzione del settore merceologico in zone tutelate e in zone non tutelate, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 e nel rispetto delle normative di prevenzione incendi. (1)

[2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione sono soggette a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio.] (2)

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione in zone sottoposte a tutela da parte del comune, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 59/2010, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del comune competente per territorio. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a tutela ad una tutelata, nonché il trasferimento all'interno della stessa zona tutelata.

4. Nei casi di cui al comma 3, le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato:

a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di revenzione incendi. All'avvio dell'attività le notizie e certificazioni di cui alle lettera a), b) e c) sono trasmesse al SUAP competente.

5. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In mancanza si intende accolta per silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/90.

6. L'eventuale delega al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

7. Il SUAP del comune competente comunica, anche in via telematica, al Prefetto ed al Questore, entro dieci giorni, gli estremi del rilascio dell'autorizzazione o della SCIA presentata.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.

(2) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 92

(Attività soggette alla presentazione di SCIA)

1. Sono comunque soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

a) negli esercizi all'interno delle aree di servizio delle autostrade, delle strade extraurbane principali così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali; 

c) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

d) negli ospedali, case di cura, case di riposo, comunità religiose, scuole di ogni ordine e grado, caserme, stabilimenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture;

e) nei mezzi di trasporto pubblico;

f) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, con esercizio dell'attività con lo stesso orario di servizio;

g) al domicilio del consumatore o catering;

h) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

i) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

l) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, diretti a valorizzare la cucina ed i prodotti campani.


 

 

Art. 93

(Attività stagionale)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui il periodo ha inizio.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività stagionale si applicano le disposizioni di cui al presente Capo.


 

 

Art. 94

(Attività temporanea)

1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari, l'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a SCIA.

2. L'attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2 ed è limitata alla durata della manifestazione ed ai locali e luoghi cui la manifestazione si riferisce.

3. L'attività è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi, alla sorvegliabilità dei locali, nonché alle norme in materia edilizia ed urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.


 

 

Art. 95

(Somministrazione mediante distributori automatici)

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni relative all'apertura di un esercizio di somministrazione di cui all'articolo 91.

2. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.


 

 

Art. 96

(Limitazioni all'esercizio dell'attività)

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume è vietata negli esercizi in funzione nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati a carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.


 

 

Art. 97

(Subingresso)

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, in zone tutelate e in zone non tutelate, è effettuato nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. La SCIA unica, da presentare entro novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento al SUAP competente per territorio, determina la reintestazione del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7.

3. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero colui che subentra in un'impresa esercitata in forma societaria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, può richiedere la reintestazione del titolo abilitativo. L'erede, ovvero colui che subentra in un'impresa esercitata in forma societaria, provvede al subingresso mediante la presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza del titolo, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 7.


 

 

Art. 98

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione indica in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. 

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e ben leggibile sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: 

a) per le bevande mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tariffa prezzi, ai sensi dell'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza);

b) per gli alimenti con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

4. Se, nell'ambito dell'esercizio, è effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per le somme aggiunte attribuibili al servizio.


 

 

Art. 99

(Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al pubblico l'orario adottato, devono rispettarlo e pubblicizzarlo in modo ben visibile, mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

3. Il comune può disporre limitazioni in materia di orari ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs 267/2001.

4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione comunica al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura al pubblico per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello ben visibile. 

6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono scegliere, a discrezione del titolare, una o più giornate di riposo settimanale, rendendoli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello.


 

 

Art. 100

(Coordinamento con altre norme che regolano la somministrazione)

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al decreto del Ministro dell'interno 564/1992, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.


 

 

CAPO VI

Affidamento di reparto


 

Art. 101

(Affidamento di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.

2. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio dove il reparto è collocato. 


 

 

Capo VII

Disposizioni in materia di sagre e feste popolari


 

Art. 102

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) sagra: la manifestazione temporanea, comunque denominata, che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotata da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, alla valorizzazione alla promozione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria del territorio stesso;

b) festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamentelegata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.


 

 

Art. 103

(Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;

b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza è comunque segnalata;

c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;

d) idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia.

2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:

a) nelle sagre, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a  parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) nelle feste popolari, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 40 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.


 

 

Art. 104

(Funzioni dei comuni)

1. Il comune, in osservanza della disciplina regionale di cui alla presente legge e tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale, provvede al riconoscimento delle sagre e delle feste popolari che si svolgono sul proprio territorio attraverso l'assegnazione dell'attestazione ‘Sagra tipica della Campania' e ‘Festa popolare della Campania'.

2. Il comune disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

a) le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;

b) le modalità per evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori;

c) lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale;

d) la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente, con previsione di utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri realizzate in materiali biodegradabili e compostabili secondo la normativa comunitaria di riferimento e divieto di utilizzo di materiali plastici non riciclabili;

e) i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche.

3. Il comune può incentivare e valorizzare le sagre che si contraddistinguono per:

a) il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità;

b) la minore produzione di rifiuti indifferenziati e il maggiore utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa comunitaria di riferimento;

c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dal presente testo unico, tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine.


 

 

Art. 105

(Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai comuni, predispone e diffonde, tramite apposito portale regionale pubblicato sul sito internet della Regione, il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari.

2. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. La richiesta è redatta su modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente che i comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal ricevimento.

3. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, assegna l'attestazione di cui all'articolo 104.

4. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal comune ai sensi dell'articolo 104, sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Per preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può calendarizzare nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue lo svolgimento contestuale di sagre e feste popolari.


 

 

Art. 106

(Disposizioni transitorie)

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore del presente testo unico rispettano tutti i requisiti ivi previsti possono mantenere una durata superiore a sei giorni per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

CAPO VIII

Vendita della stampa quotidiana e periodica


 

Art. 107

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge. 13 aprile 1999, n. 108) nonché dei principi di libertà di stabilimento, della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. La rete di punti vendita esclusivi assicura il diritto di essere informati a mezzo stampa dei cittadini sul territorio regionale, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi al mantenimento del pluralismo informativo.

3. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale.

4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 170/2001.


 

 

Art. 108

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) punti vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;

c) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.


 

 

Art. 109

(Esercizio dell'attività)

1. L'apertura, l'ampliamento e la riduzione di superficie di vendita, il trasferimento di sede, il subingresso e la cessazione di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

3. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4bis, comma 3, del d.lgs. 170/2001. 

4. La vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 170/2001.

5. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001.


 

 

Art. 110

(Punti vendita esclusivi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

2. La vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. L'attività è limitata alla sola vendita e non alla somministrazione. È vietata la vendita di alcolici.

3. La concessione di suolo pubblico rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici, si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, compresa la vendita dei prodotti sopra indicati.


 

 

Art. 111

(Punti vendita non esclusivi)

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le tipologie di esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001.

2. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al 60 per cento del volume di affari. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria.

3. Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.


 

 

Art. 112

(Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici)

1. Non è soggetta ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo: (1)

a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, se questa costituisce un servizio agli alloggiati;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti ed è regolamentato con qualsiasi modalità.

 

(1) Alinea sostituita dall'articolo 11, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 113

(Diffusione gratuita della stampa)

1. L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.

2. L'editore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al comune competente per territorio ed è responsabile dell'attività dei medesimi. (1)

3. Gli editori rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.


 

 

CAPO IX

Distribuzione di carburanti


 

Sezione I

Funzioni e requisiti generali


 

Art. 114

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, di promuovere l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'articolo 1, commi da 100 a 119, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza),


 

 

Art. 115

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) carburanti per autotrazione: i seguenti tipi di prodotti:

1) benzine;

2) gasoli;

3) gpl;

4) gas naturale-metano;

5) idrogeno;

6) miscele metano-idrogeno;

7) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;

c) impianto: il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all'esterno della sede stradale, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra;

d) chiosco: ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 120, un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o postpayment, situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, con servizi igienici per gli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. È prevista la presenza di una pensilina a copertura soltanto delle colonnine;

e) stazione di rifornimento: ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 120, un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, all'esterno della sede stradale, fornito di un locale per il ricovero e di servizi igienici per gli addetti e per l'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

f) stazione di servizio: ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 120, un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti, all'esterno della sede stradale Essa, inoltre, comprende attrezzature per lavaggio e per grassaggio ed altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service prepayment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità trasferite. Esso è composto da:

1) una pompa o un sistema di adduzione;

2) un contatore ed un misuratore;

3) una pistola con una valvola di intercettazione;

4) le tubazioni di connessione; 

5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di recupero di vapori di benzina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli;

h) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

i) colonnina multidispenser: l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;

l) self-service pre-payment: il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote oppure di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale; 

m) self-service post-payment: il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

n) gestore: il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie e alla vigilanza ed al controllo dell'intera area di servizio;

o) impianto ad uso privato:

1) impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del Codice civile;

2) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione situati all'interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse amministrazioni;

p) contenitore-distributore mobile ad uso privato: le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili, nonché di attività industriali ed artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale è usato il contenitore-distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministero dell'interno del 31 luglio 1934, n. 136300 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi);

q) erogato di impianto: i prodotti di benzine: gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e di scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto metano;

r) ristrutturazione totale: il completo rifacimento dell'impianto, così come definito dalla lettera c) comprendente la totale sostituzione ed il riposizionamento delle attrezzature petrolifere. 


 

 

Art. 116

(Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività)

1. Per i requisiti soggettivi relativi all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti si applica l'articolo 7.


 

 

Art. 117

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dal presente testo unico. In particolare provvedono:

a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;

b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nell'articolo 154, comma 2.


 

 

Art. 118

(Commissione consultiva regionale carburanti)

1. È istituita presso la struttura regionale competente la Commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti.

2. La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato;

d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;

e) il rappresentante del Consorzio grandi reti o suo delegato;

f) il rappresentante dell'Associazione nazionale distributori stradali GPL autotrazione o suo delegato;

g) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;

h) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

i) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato;

l) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

m) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

n) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;

o) tre esperti del settore impianti di distribuzione di carburanti.

3. Gli esperti previsti dal comma 2, lettera o) devono rilasciare, all'atto della nomina, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di non aver ricoperto incarichi e di non ricoprire incarichi o mansioni riconducibili ad un rapporto di collaborazione con le associazioni e gli enti rappresentati nella Commissione consultiva regionale.

4. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di carburanti.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della Commissione, se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. La Commissione dura in carica cinque anni.

6. Ai componenti ed al segretario della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza alcuna giustificazione, è assente per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità previste nel comma 5.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra i presenti gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.


 

 

Art. 119

(Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti)

1. La Commissione prevista nell'articolo 118 è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La Commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione dei carburanti;

b) la elaborazione di proposte, di studi o di iniziative inerenti le finalità previste dal presente testo unico;

c) i quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme applicabili a livello regionale.

2. La Commissione è sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998.


 

 

Art. 120

(Osservatorio e sistemi informativi)

1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzioni di Osservatorio regionale, concorrendo, con l'ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:

a) al monitoraggio annuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998; 

b) alla diffusione delle informazioni alle istituzioni, alle categorie economiche e ai soggetti interessati;

c) alla promozione di studi e di ricerche, e alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto nel comma 1 e per esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza previsti dall'articolo 121, aventi caratteristiche territoriali omogenee e monitora le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.


 

 

Art. 121

(Bacini di utenza)

1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, comma 2 appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri: 

a) l'erogato medio degli impianti calcolato su base annua;

b) la densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);

c) il rapporto tra numero di impianti ed abitanti;

d) il rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;

e) i sistemi locali del lavoro;

f) la presenza di attività turistiche;

g) la presenza di attrattori commerciali;

h) l'altitudine media del comune.

2. Con le modalità indicate dal regolamento previsto nel comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.


 

 

Art. 122

(Localizzazione degli impianti)

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente testo unico, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.

2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell'articolo 141 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone dello strumento urbanistico generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso comune alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

4. Per i comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti.

5. Il comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti, all'esterno della sede stradale, e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.

6. I comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 141, secondo quanto previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti"). 


 

 

Art. 123

(Qualificazione e ammodernamento della rete esistente)

1. Per perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.

2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la realizzazione, fino a venticinque metri quadrati, di strutture destinate ai suddetti usi.

3. Per perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i comuni, ai sensi del decreto legislativo 32/1998, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l'adeguamento degli impianti.

4. I comuni, se non hanno già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 e del regolamento regionale 1/2012, provvedono, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 27/2012 e del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, e delle vigenti disposizioni normative.

5. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001.

6. Gli impianti ubicati all'interno ed all'esterno dei centri abitati, come individuati e delimitati dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 285/1992, sono considerati incompatibili secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 112 e 113 della legge 124/2017.


 

 

Art. 124

(Deroga per gli impianti di pubblica utilità)

1. È considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di 7 chilometri.

2. Il Sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente ed alle disposizioni dell'articolo 123, comma 6.

3. Il comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente una nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.


 

 

Sezione II

Impianti stradali


 

Art. 125

(Attività soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato; 

c) la ristrutturazione totale dell'impianto;

d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;

e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 142.

2. L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 7 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 123, comma 6.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al SUAP del comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 154, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.

4. I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

5. Il SUAP trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada. 

6. Le opere realizzate in base alle autorizzazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.

7. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.


 

 

Art. 126

(Attività soggette a comunicazione)

1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 125 è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente, il quale, tramite il SUAP, invia alla Regione, ai vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane, competenti per territorio e all'ente proprietario della strada, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione degli incendi.


 

 

Art. 127

(Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al SUAP del comune competente per territorio, il quale trasmette la comunicazione alla Regione, all'Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.  

3. Il subentrante allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7.


 

 

Art. 128

(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)

1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.

3. Il comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

4. Il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7; 

b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2;

[c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;] (1)

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

 

(1) Lettera soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11


 

 

Art. 129

(Uso del biometano e del metano liquido)

1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali del sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con procedura semplificata la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità di biometano.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento e il CO2 in Campania ed i consumi, la Regione Campania avvia programmi che sviluppano la filiera del metano liquido anche attraverso protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e con il Ministero dello sviluppo economico (Mise). 


 

 

Sezione III

Impianti autostradali


 

Art. 130

(Nuove concessioni)

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme previste dal presente testo unico;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici e del paesaggio; (1)

c) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria;

d) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'Anas, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto del presente testo unico.

2. Se l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera i della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 11, comma 1, lettera i della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 131

(Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati)

1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'articolo 140.


 

 

Art. 132

(Modifiche degli impianti)

1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e della normativa fiscale ed antincendio.


 

 

Art. 133

(Trasferimento della titolarità della concessione)

1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione è presentata alla Regione, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7. 


 

 

Art. 134

(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti ed i doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine previsto nel comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la stessa concessione non decade, ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 152.

3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati dal comma 2 sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione prevista nell'articolo 140.


 

 

Art. 135

(Decadenza dalla concessione)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dal presente testo unico, dal decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, la Regione dichiara la decadenza dalla concessione, se il titolare della concessione non ottempera alla richiesta di adeguamento entro novanta giorni dalla medesima richiesta.


 

 

Sezione IV

Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili


 

Art. 136

(Impianti ad uso privato)

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione prevista nell'articolo 140.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente, come previsto nell'articolo 115, comma 1, lettera o), numero 1). È vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dello stesso impianto.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, come il numero di autoveicoli, di cui all'articolo 115, comma 1, lettera o), numero 1). La Regione svolge un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni ed, annualmente, informa la Commissione prevista dall'articolo 118.

4. Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 152. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 125 e 126.


 

 

Art. 137

(Contenitori-distributori mobili ad uso privato)

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19, della legge 241/1990 al comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, attesta il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.


 

 

Art. 138

(Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali)

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a mille litri ed è soggetto alla comunicazione al comune.


 

 

Art. 139

(Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili)

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.

3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o per aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione prevista nell'articolo 140.


 

 

Sezione V

Disposizioni comuni


 

Art. 140

(Collaudo degli impianti)

1. Il collaudo dei nuovi impianti soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi del presente testo unico, nonché delle modifiche previste nell'articolo 125, comma 6, e nell'articolo 131, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio. 

2. Il collaudo è effettuato da una apposita Commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.

3. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

4. L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la Commissione di cui al comma 2 entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera. La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.

5. La Commissione accerta:

a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;

c) la funzionalità dell'impianto;

d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;

e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato.

6. Se sono accertate irregolarità, la Commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità è disposta la rinnovazione del collaudo.

7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentate da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all'Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.

10. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità al presente testo unico degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica.


 

 

Art. 141

(Attività complementari e servizi integrativi)

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010, ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 7;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, tenuto conto delle disposizioni previste negli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione od il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;

d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 e i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.).

3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 122 e dal regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, comma 2 del presente testo unico.


 

 

Art. 142

(Orario degli impianti di distribuzione carburanti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.

2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. (1)

3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi. 

4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione. 

5. I comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore. 

6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

7. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 154 si applicano gli orari ed i turni previsti dal regolamento regionale 1/2012.

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11


 

 

Art. 143

(Promozione delle pari opportunità nell'accesso ai servizi)

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità e assicurare che, durante gli orari di servizio degli impianti distributivi dei carburanti, gli automobilisti disabili abbiano il diritto ad effettuare le operazioni di self-service avvalendosi del personale addetto alla stazione di rifornimento del carburante alle medesime condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.


 

 

Capo X

Vigilanza e sanzioni


 

Art. 144

(Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 


 

 

Art. 145

(Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, qualora rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 

3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sono puniti con le sanzioni pecuniarie previste dal comma 2.

4. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera l), è punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione. 

5. L'inosservanza della disciplina di cui agli articoli 37, 38 e 39, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui agli articoli 40 e seguenti, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

7. Per le medie strutture di vendita, gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso il SUAP della consegna della SCIA. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita. 

8. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita o di grande struttura di vendita o di esercizio speciale per merci ingombranti, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

9. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento del SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

10. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.

11. Il SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno. 


 

 

Art. 146

(Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. La mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita, l'omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, l'apertura di un accesso direttamente dalla pubblica strada o di effettuazione della vendita a persone che non hanno titolo ad accedervi in spacci interni o circoli comportano per il comune l'obbligo di applicare la sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e di disporre la contestuale interruzione della forma speciale di vendita e la cessazione dell'attività.

3. Si applica la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 nei casi in cui: 

a) il titolare di vendita al dettaglio di prodotti per corrispondenza, invia prodotti al consumatore senza richiesta;

b) il titolare di un emittente televisiva consente la vendita senza accertare il possesso dei requisiti del titolare dell‘attività oppure non indica durante la trasmissione il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, numero di iscrizione al registro imprese e numero della partita IVA;

c) il titolare di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore che si avvale di incaricati senza comunicare l'elenco all‘autorità di pubblica sicurezza oppure non in possesso del prescritto requisito o non rilascia il tesserino di riconoscimento o lo stesso non viene esposto.

4. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività relativa a tutte le forme speciali di vendita è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

5. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle diposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell‘attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.


 

 

Art. 147

(Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

4. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi. 

5. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

6. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 69 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

7. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle diposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. Il titolo abilitativo per l‘esercizio del commercio su aree pubbliche decade:

a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.


 

 

Art. 148

(Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.

2. L'apertura di attività commerciali all'ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, se rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 

3. Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, le violazioni del presente testo unico o del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

a) diffida verbale o scritta;

b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;

c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;

d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari.

4. Fatte salve le sanzioni di cui alle lettere a) e b), che sono inflitte dal direttore di mercato, le altre sanzioni sono irrogate dai competenti comuni.

5. La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite la struttura amministrativa competente, in collaborazione con le autorità comunali.


 

 

Art. 149

(Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo oppure quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, oppure in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

3. Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui al Capo V, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. Alle violazioni accertate ai sensi del comma 2, consegue l'obbligo per il SUAP competente di disporre la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, nonché la revoca dell'autorizzazione ed il contestuale ritiro, se rilasciata.

5. Nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

6. Se è rilevata la mancanza dei requisiti igienico sanitari, edilizi, di sicurezza o della sorvegliabilità negli esercizi di cui al presente Capo, il SUAP dispone la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Decorso detto termine, se permane la mancanza dei requisiti, il SUAP procederà a ordinare la chiusura dell'esercizio.

7. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi del comma 3, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 689/1981, nonché dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa delegati o subdelegati). 

9. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione decadono quando: 

a) l'intestatario del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della Scia;

b) l'intestatario del titolo abilitativo sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; 

c) il titolare dell'attività non risulta più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7;

d) viene accertato che i locali hanno perso il requisito della sorvegliabilità oppure la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tale ipotesi il SUAP adotta un provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, al fine di consentire al titolare dell'esercizio di ripristinare i requisiti mancanti. In caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il termine può essere prorogato di altri tre mesi. Decorsi detti termini, si procede ad adottare provvedimento di decadenza del titolo abilitativo con la cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio;

e) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesta, nei casi previsti, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

f) il titolare dell'attività non osserva i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;

g) in caso di subingresso, non si avvia l'attività secondo le modalità stabilite dall'articolo 97.

10. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, oppure delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.


 

 

Art. 150

(Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari)

1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui al presente testo unico. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo la legislazione vigente in materia

2. È punito con la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) il superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima;

b) lo svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale.

3. È punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il mancato rispetto dei restanti parametri di cui all'articolo 103.

4. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.


 

 

Art. 151

(Vigilanza e sanzioni amministrative sulla diffusione della stampa)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi.

2. I comuni sono competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981.

3. Chiunque esercita l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico è soggetto, per ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500,00 a euro 10.500,00.


 

 

Art. 152

(Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti)

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme in merito agli impianti di distribuzione di carburanti è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente, secondo le competenze attribuite dalle vigenti normative. (1)

2. La violazione delle norme previste al Capo IX che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi del presente articolo, è accertata dai soggetti previsti nel comma 1.

3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale, i controlli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco ed i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, demandati alle amministrazioni competenti.

4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, comma 9 del presente testo unico;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato all'articolo 115, comma 1, lettera o), numero 1) del presente testo unico.

5. Nei casi previsti dal comma 4, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria. 

6. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 125 e 126;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;

e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente;

f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione. 

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:

a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato dall'articolo 134, ma entro la data di scadenza della concessione;

b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo od in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4, 5, 6, 7 spettano al comune dove è installato l'impianto.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 8 spettano alla Regione.

11. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera o) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11


 

 

Art 152 bis (1)

(Vigilanza e sanzioni in materia fieristica)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui all'articolo 16 bis della presente legge e di cui al relativo regolamento di attuazione, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, spettano ai Comuni sul cui territorio si svolge la manifestazione fieristica, secondo la disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n.13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione delle norme di cui all'articolo 16 bis della presente legge e di cui al relativo regolamento di attuazione, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.

3. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono raddoppiate.

4. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

5. Le somme incassate dai Comuni a titolo di sanzione ai sensi del presente articolo, sono trasferite alla Regione nella misura pari al 40%.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni


 

Art. 153

(Comunicazioni alla Regione)

1. Per consentire il monitoraggio dei dati sulle imprese che esercitano le attività commerciali e la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete distributiva commerciale del territorio, i comuni trasmettono, con cadenza annuale alla struttura amministrativa competente della Giunta regionale, i dati relativi alle attività commerciali di cui al presente testo unico.


 

 

Art. 154

(Regolamento d'attuazione)

1. La Regione, entra centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta uno o più regolamenti di attuazione del presente testo unico nel rispetto dei seguenti motivi imperativi d'interesse generale: la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e la conservazione del patrimonio regionale storico, culturale, artistico e paesaggistico.

2. La Regione, sentita la Commissione prevista nell'articolo 118, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta, altresì il regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti recante:

a) l'individuazione dei bacini di utenza, previsti nell'articolo 121, per il monitoraggio della rete distributiva dei carburanti nel territorio regionale;

b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;

c) le disposizioni necessarie per dare la piena attuazione al presente testo unico;

d) le misure per la promozione dell'efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

e) gli indirizzi in materia di orari e di turni per gli impianti della rete ordinaria; 

f) le indicazioni ai comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete ordinaria.


 

 

Art. 155

(Potere sostitutivo)

1. Per assicurare gli adempimenti previsti dal presente testo unico, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigenziale.

2. Il Commissario, i cui oneri sono a carico del comune inadempiente, sostituisce per gli effetti di cui al comma 1 gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.


 

 

Art. 156

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente testo unico, pari a complessivi euro 500.000,00, si provvede, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con le seguenti azioni contabili:

a) per euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento dalla medesima somma sulla Missione 14, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

b) per euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 e contestuale incremento della medesima somma sulla Missione 14, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.


 

 

Art. 157

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

2. Gli strumenti di intervento dell'apparato distributivo (SIAD) vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono efficaci nelle parti in cui non contrastano con esso.


 

 

Art. 158

(Disposizioni transitorie in materia di grandi strutture di vendita)

1. Fino all'adozione da parte delle Giunta Regionale delle misure di sostenibilità legate all'insediamento delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 30 e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura delle grandi strutture di vendita e alle fattispecie valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita ai sensi dell'articolo 28, comma 8. 


 

 

Art. 159

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis (Vendita di prodotti alimentari di propria produzione)

1. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie."

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) legge regionale 1 aprile 1975, n. 13 (Disciplina dei mercati all'ingrosso);

b) legge regionale 5 giugno 1975, n. 45  (L.R. 1° aprile 1975, n. 13: «Disciplina dei mercati all'ingrosso» - rettifica del secondo comma dell'art. 14);

c) legge regionale 29 maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato);

d) l'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);

e) legge regionale 4 aprile 1981, n. 23 (Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980);

f) legge regionale 23 luglio 1981, n. 46 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, recante: provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici);

g) il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002); (1)

h) legge regionale 18 dicembre 2012, n. 35 (Norme urgenti sul commercio);

i) legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

l) la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale);

m) l'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale);

n) le lettere d), e) ed f) del comma 44, i commi 159 e 160 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014));

o) l'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);

p) gli articoli 7 e 8 e il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0.);

q) il comma 2 dell'articolo 4, il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017); 

r) il comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017);

s) il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);

t) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 e l'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018);

t bis) legge regionale 4 aprile 1995, n. 11 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche). (2)

 

(1) Lettera modificata con avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 108 del 18 maggio 2020.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 160

(Entrata in vigore)

1. Il presente testo unico entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                         De Luca