Legge Regionale 2 marzo 2020, n. 1.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 24 giugno 2020, n. 12 e 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 2 marzo 2020, n. 1.

 

"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 3 Costituzione ed attività delle cooperative di comunità

Art. 4 Soci delle cooperative di comunità

Art. 5 Albo regionale delle cooperative di comunità

Art. 6 Progetti integrati

Art. 7 Interventi regionali

Art. 8 Norma finanziaria

Art. 9 Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili.



 

Art. 2

(Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente:

a) in uno o più Comuni della Regione rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI);

b) oppure in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);

c) oppure in aree urbane degradate individuate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, n. 90975 (Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).

2. Alle cooperative di comunità ed ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui operano.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il cento per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione. Si applicano, altresì, alle cooperative di comunità aventi sede fuori del territorio regionale se queste soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo regionale previsto all'articolo 5. (1)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.



 

Art. 3 (1)

(Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)

1. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2521 del codice civile, indica le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile e specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.

2. Le cooperative di comunità, a pena di cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 5, devono, in ogni caso, svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale e possono costituire Comunità energetiche tra i soggetti soci di cui all'articolo 4. (2)

3. Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 4

(Soci delle cooperative di comunità)

1. Sono soci delle cooperative di comunità:

a) le persone fisiche, incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento, che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale; (1)

b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.

2. Non possono beneficiare del sostegno regionale le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche soggetti privi dei requisiti di onorabilità indicati nell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. (2)

3. I requisiti previsti al comma 1 non sono richiesti ai soci finanziatori e sovventori.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.



 

Art. 5

(Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, l'Albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.

2. Con apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.



 

Art. 6

(Progetti integrati)

1. Le cooperative di comunità, per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, possono predisporre progetti integrati che riguardano le attività previste dalla presente legge. (1)

2. La Giunta regionale, al fine di agevolare le attività delle cooperative di comunità nella predisposizione e realizzazione di progetti integrati:

a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;

b) riconosce nella cooperativa di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

[c) può mettere a disposizione, in comodato gratuito, immobili o aree in disuso di proprietà regionale per progetti di valorizzazione, recupero e riutilizzo degli stessi.] (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.



 

Art. 7

(Interventi regionali)

1. La Regione sostiene le attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati, promuovendo il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale ed incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato. È fatta salva la possibilità per le cooperative di comunità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano.

5. L'Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile, istituito all'articolo 1, commi 37, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), svolge attività di studio sullo stato della cooperazione di comunità in Regione Campania, con particolare attenzione alle ricadute sul piano occupazionale e formula proposte volte al suo sviluppo ed implementazione.



 

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 500.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania.



 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca