Legge Regionale 2 marzo 2020, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 13

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.

"Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

 

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione e al contrasto dell'usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori. Regolamenta, inoltre, misure volte ad impedire un crescente impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. Disciplina infine le forme di collaborazione istituzionale, le iniziative del terzo settore e la partecipazione degli operatori di gioco regolamentato alle sedi di confronto sulle disposizioni in materia di gioco con vincite in denaro.

2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 936 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 1, comma 1049 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020- Legge di stabilità 2018) attua gli indirizzi contenuti nelle intese intervenute in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 settembre 2017 e il 6 dicembre 2017, e contiene disposizioni che:

a) contrastano l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta di gioco;

b) favoriscono forme adeguate di prevenzione del Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) attraverso gli enti istituzionalmente preposti e, in attuazione del principio di sussidiarietà, il sostegno di apposite iniziative delle associazioni del terzo settore e di privati;

c) garantiscono a tutti i consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a contrastare i danni economici che possono derivare dal gioco compulsivo o eccessivo;

d) favoriscono l'organizzazione territoriale dell'attività dei punti di raccolta del gioco pubblico anche attraverso l'armonizzazione dei regolamenti comunali relativi.

3. Gli atti di pianificazione regionale e, in particolare, quelli in materia di salute tengono conto delle finalità di cui alla presente legge.



Art. 2

(Soggetti attuatori)

1. Alla realizzazione delle finalità della presente legge secondo gli indirizzi definiti dalla Regione concorrono:

a) gli enti locali, singoli e associati;

b) le Aziende sanitarie locali (ASL);

c) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

d) gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze; (1)

e) le associazioni di tutela dei diritti di consumatori e utenti;

f) le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati;

g) le comunità e i servizi territoriali di accoglienza per persone con problemi di dipendenza patologica;

h) gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 13.



Art. 3

(Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intende per:

a) Disturbo da gioco d'azzardo (DGA): la patologia in cui incorrono i soggetti affetti da dipendenza da gioco con vincita in denaro, come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) apparecchi per il gioco: tutti gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.);

c) negozio dedicato: tutti gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 aventi quale attività prevalente l'offerta di apparecchi per il gioco;

d) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 773/1931;

e) bingo: i locali, dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, dedicati all'esercizio della concessione per il gioco del bingo:

f) negozi di scommesse: gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, aventi quale attività prevalente la raccolta e la commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione;

g) corner: gli esercizi nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, la raccolta e la commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione;

h) spazi per il gioco: gli esercizi pubblici o commerciali, i circoli privati o gli altri spazi aperti al pubblico nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, l'offerta di apparecchi per il gioco;

i) nuova apertura: l'avvio con rilascio di una prima autorizzazione amministrativa ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 773/1931 di una delle attività di cui alle lettere c), d), e) f), g) e h) in locali precedentemente destinati ad attività prevalenti diverse da quelle disciplinate dalla presente legge. Non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa;

l) soggetti vulnerabili: le persone che per particolari tratti di personalità, per fragilità socioculturale, economica o per condizioni di pregresse patologie, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare DGA;

m) giocatori problematici: quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;

n) soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico: in conformità a quanto definito dall'OMS, i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità ed alla qualità della vita personale e familiare, assimilabile ad altre dipendenze;

o) regolamento comunale: i regolamenti comunali, approvati anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, disciplinanti le attività regolamentate dalla presente legge per i profili di competenza;

p) luoghi sensibili: luoghi in cui è vietata l'offerta di gioco lecito a una distanza inferiore a duecentocinquanta metri:

1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia;

2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;

3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;

4. i luoghi di culto.



Art. 4

(Competenze della Regione)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, disciplina le attività degli esercizi che offrono gioco in concessione statale attraverso la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, delle modalità di controllo del consumo di gioco e degli orari di esercizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. La Regione, inoltre, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione:

a) cura il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul DGA, secondo la disciplina contenuta all'articolo 5;

b) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da DGA e cura l'analisi di dati e informazioni rilevanti in ordine alle attività di gioco con vincite in denaro e alla elaborazione di proposte di aggiornamento normativo;

c) promuove azioni di prevenzione, di assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie connesse al gioco d'azzardo e dei relativi nuclei familiari coinvolti, quali il supporto psicologico, economico, la mediazione familiare, l'amministrazione di sostegno e la consulenza legale, anche per contrastare il rischio dell'usura;

d) assicura mediante le strutture del Servizio sanitario regionale la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco con vincite in denaro;

e) istituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione;

f) promuove, con riguardo al DGA, per il tramite del Servizio sanitario regionale anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 2 e il Comitato regionale per le Comunicazioni della Campania (Co.Re.Com), la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, anche favorendo il riconoscimento di crediti formativi in ragione della loro formazione e preparazione, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare;

g) favorisce ed incentiva la formazione e l'educazione ad una corretta concezione della cultura ludica, l'informazione sull'uso responsabile del danaro e sulle conseguenze indotte dal gioco con vincite in denaro;

h) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di polizia nella lotta al gioco d'azzardo illegale;

i) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, per sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti al rischio di DGA;

l) istituisce un Registro dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro, la cui disciplina è contenuta all' articolo 14;

m) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpiti dal fenomeno del DGA;

n) favorisce le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e li obbliga alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle ASL e dai comuni;

o) cura la realizzazione, sulla base dei dati forniti dai comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili, nell'ambito del Geo-portale sistema informativo territoriale della Campania (ITER).

2. La Regione, in attuazione degli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, n. 110258 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), può istituire, in accordo con le ASL appositi servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ad accesso diretto volti alla realizzazione di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative dei soggetti affetti da DGA.

3. La Regione, anche per il tramite del Co.Re.Com, svolge attività di monitoraggio dei mezzi di comunicazione per tutelare i minori ed i soggetti vulnerabili.

4. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.



Art. 5

(Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo)

1. L'Osservatorio regionale sul DGA è istituito presso la direzione generale per la Tutela della salute, ed è composto da:

a) un esperto delegato dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di Sanità, con funzione di Presidente;

b) un delegato dell'Assessore regionale alla Sanità, con funzione di vicepresidente;

c) un delegato dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di Istruzione e cultura - ricerca scientifica - politiche sociali;

d) un delegato dell'Assessore regionale alle politiche sociali;

e) un rappresentante per ogni ASL;

f) un dirigente della direzione generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione o suo delegato, con funzioni di coordinatore;

g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

h) un rappresentante del Co.Re.Com;

i) tre rappresentanti del terzo settore, di cui uno esperto in problematiche di usura, individuati fra esponenti di comprovata esperienza in materia di organizzazioni operanti a livello provinciale o regionale che prevedono nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto finalità prettamente connesse alle attività dell'Osservatorio;

l) tre rappresentanti dei concessionari e degli operatori del gioco pubblico, individuati fra esponenti di organizzazioni aderenti ad associazioni di imprese operanti a livello regionale o nazionale e parti contraenti di contratti nazionali di lavoro nel settore del gioco regolamentato;

m) un rappresentante delle comunità e dei servizi territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

2. L'Osservatorio regionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitora il fenomeno del DGA e l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso;

b) formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della presente legge;

c) formula proposte e pareri per la redazione e l'aggiornamento del Piano di Azione regionale di cui all'articolo 6, anche in raccordo con l'Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della salute;

d) promuove indagini epidemiologiche mirate sulla caratterizzazione del fenomeno;

e) trasmette alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sanità e sicurezza sociale e Istruzione e cultura - ricerca scientifica - politiche sociali una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'Osservatorio, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti e in relazione ai temi trattati, può essere integrato da esperti del settore, su proposta di uno dei componenti approvata da almeno la metà più uno dei membri.

4. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti dell'Osservatorio sulla base delle proposte ricevute dalle organizzazioni demandate a farne parte.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono regolamentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità.

6. L'Osservatorio è rinnovato ogni tre anni e resta in carica fino alla nomina del successivo.

7. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.



Art. 6

(Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del DGA)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori delegati in materia di salute, politiche sociali ed attività produttive sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, approva il Piano di azione regionale per la prevenzione, il contrasto e la cura del DGA.

2. La mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell'aggiornamento del Piano è elemento di valutazione della performance individuale del dirigente.

3. Il Piano, di durata biennale, assicura efficacia agli interventi in materia e rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata, armonizza le procedure ed i protocolli di prevenzione universale, selettiva e di presa in carico globale dei cittadini con le seguenti finalità:

a) garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso l'omogeneità sul territorio regionale degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale di cui agli articoli 28 e 35 del d.p.c.m. 110258/17, anche attraverso linee guida per l'utilizzo dei fondi disponibili;

b) migliorare il livello di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco con vincite in denaro per la promozione di livelli consapevoli di comportamento, che possono prevenire atteggiamenti patologici;

c) migliorare la rilevazione del fenomeno attraverso il dialogo costante sia all'interno delle strutture operative delle ASL che all'esterno tra i soggetti di cui all'articolo 2;

d) favorire ed ottimizzare i protocolli di diagnosi e di presa in carico con la promozione di trattamenti personalizzati, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto e la previsione di percorsi brevi di residenzialità e semiresidenzialità;

e) attivare obbligatoriamente corsi di formazione specialistici sul tema in favore di operatori sanitari, educativi, sociali ed operatori del gioco regolamentato per migliorare l'approccio di individuazione del problema e di relativa presa in carico;

f) sistematizzare percorsi specifici di supervisione clinica per gli operatori dei servizi;

g) promuovere azioni di reinserimento sociale e lavorativo di cittadini sovraindebitati a causa del gioco compulsivo.



Art. 7

(Competenze dei Comuni)

1. I comuni, nel dare attuazione alla presente legge:

a) garantiscono la coerenza con gli indirizzi normativi richiamati nella presente legge;

b) hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all'articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all'articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 13 per garantire esigenze di uniformità sul territorio regionale;

c) adottano misure finalizzate alla tutela dei livelli occupazionali esistenti nel settore del gioco regolamentato e la salvaguardia degli investimenti organizzativi già posti in essere dagli operatori autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti comunali possono stabilire caratteristiche degli spazi per il gioco, nel rispetto delle vigenti normative poste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolanti i requisiti igienico-sanitari dei locali aperti al pubblico e con l'obiettivo di garantire condizioni di fruizione dei prodotti di gioco che, in particolare, consentono a giocatori di percepire lo scorrere del tempo durante il consumo di gioco.

3. È competenza delle amministrazioni comunali l'attività di promozione di iniziative e manifestazioni culturali specifiche per il territorio comunale aventi ad oggetto la prevenzione e la cura del DGA, anche in collaborazione con le ASL, le associazioni aventi finalità di prevenzione e cura del DGA e le associazioni dei concessionari dei giochi regolamentati e degli esercenti.

4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico, demandati, per i profili di rispettiva competenza, alle forze di polizia e alle polizie locali. (1)

5. I comuni adeguano e integrano i regolamenti comunali esistenti alle previsioni contenute nella presente legge entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, decorsi i quali, in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 13.



Art. 8

(Competenze delle Aziende sanitarie locali)

1. Ciascuna ASL promuove gli interventi di prevenzione, contrasto e cura del DGA, mediante l'adozione di un programma annuale per l'attuazione del Piano regionale integrato ai sensi dell'articolo 6. Il programma è trasmesso alla struttura amministrativa competente per l'approvazione e per gli adempimenti necessari all'attuazione.

2. I servizi delle dipendenze patologiche delle ASL, anche in raccordo con gli enti e le organizzazioni territoriali accreditate, assicurano:

a) l'attività di accoglienza;

b) la valutazione diagnostica, anche di tipo multidisciplinare, mediante la costituzione di appositi gruppi;

c) la presa in carico e cura con la predisposizione di un progetto di assistenza individualizzato;

d) il reinserimento sociale della persona affetta da DGA;

e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con i gruppi di Auto mutuo aiuto (AMA) e le associazioni che si occupano di DGA.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da una èquipe specialistica multidisciplinare per il trattamento del DGA che si occupa dell'inquadramento e della presa in carico di persone affette da tale disturbo e offre sostegno ai familiari in relazione ai molteplici bisogni di cura, psicologici, sociali, educativi, sanitari, legali e finanziari. L'équipe è formata da uno psicologo, uno psicoterapeuta, medici, assistenti sociali, educatori professionali e avvocati, è può essere integrata da altri specialisti a seconda dei bisogni della persona affetta da DGA. L'ASL competente assicura che il servizio sia aperto in una fascia oraria accessibile dall'utenza.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale destinate al contrasto del DGA, inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da DGA e della quota del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 6.



Art. 9

(Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito)

1. In conformità all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 i gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito sono tenuti a esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato a:

a) evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

b) segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore che si occupano della cura e del reinserimento sociale delle persone affette da DGA;

c) diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web dedicato.

2. I gestori sono tenuti a introdurre idonee soluzioni tecniche mirate a evitare l'accesso dei minori ai giochi e volte ad avvertire automaticamente il giocatore dai rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

3. Il materiale informativo di cui al comma 1 è predisposto dalle ASL in collaborazione con l'Osservatorio.



Art. 10

(Centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo)

1. Per garantire un rinnovamento degli approcci di intervento nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l'uniformità di trattamento sul territorio regionale, la Giunta regionale provvede, entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione di un centro di riferimento regionale per il trattamento del DGA, tenendo conto delle esperienze operative già in atto e dei risultati concreti ottenuti in materia nell'ultimo quinquennio.

2. Il progetto sperimentale ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla data della deliberazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 si fa fronte con gli stanziamenti previsti all'articolo 24.



Art. 11

(Rete regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo)

1. Per garantire un approccio multidisciplinare e omnicomprensivo agli interventi nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l'integrazione dei servizi pubblici e del privato sociale nel trattamento del DGA, la Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione di una rete regionale per il contrasto al DGA.

2. La rete regionale è formata dalla rete dei servizi pubblici e del privato sociale nell'ambito del DGA.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità e gli indirizzi operativi per la definizione della rete, anche attraverso una mappa geo-referenziata di tutti i servizi pubblici e del privato sociale operanti sul territorio regionale.



Art. 12

(Sostegno al terzo settore e ai gruppi di auto mutuo-aiuto)

1. La Regione sostiene le attività degli enti del terzo settore impegnati nella presa in carico delle problematiche correlate al DGA e alle attività di sensibilizzazione e informazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi dell'usura.

2. La Regione favorisce la costituzione di gruppi di AMA e se ne avvale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione e i comuni promuovono specifici protocolli di intesa per definire collaborazioni tra i soggetti pubblici e privati coinvolti finalizzate all'ascolto, all'orientamento, al sostegno e alla cura delle persone affette da DGA e dei loro familiari.



Art. 13

(Limitazioni all'esercizio del gioco per la prevenzione del DGA)

1. In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all'articolo 1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all'articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.

2. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all'articolo 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

a) possibilità di accesso selettivo all'offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;

b) videosorveglianza dell'area con apparecchi per il gioco nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;

d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all'articolo 18; tale certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla attivazione delle attività formative regionali.

3. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.

4. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività si applicano alle attività esistenti autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del r.d. 773/1931 nei casi in cui l'ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai duecentocinquanta metri dall'ingresso principale del luogo sensibile, se entrambi i luoghi sono posti sulla facciata del medesimo edificio. Gli esercizi che si trovano in tali condizioni hanno facoltà di continuare l'attività nella medesima sede per non più di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma 1.

6. Non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato.

7. Per le attività di cui all'articolo 3 i comuni prevedono la sospensione oraria dell'attività di gioco con apparecchi da intrattenimento:

a) per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori, per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30;

b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.

8. La sospensione oraria dell'attività di gioco non si applca alle attività che abbiano istallati esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro installati all'interno dei pubblici esercizi.

9. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche.



Art. 14

(Registro dei soggetti esclusi dal gioco)

1. La regione Campania, sentite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con regolamento, le modalità di organizzazione e di gestione del Registro regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.

2. L'iscrizione al Registro si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.



Art. 15

(Divieto di utilizzo da parte dei minori)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del decreto-legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nei negozi di scommesse, nei negozi dedicati, nei bingo e l'esercizio di qualsiasi attività connessa al gioco con vincite in denaro negli spazi per il gioco e nei corner.



Art. 16

(Logo Regionale "No Gambling Campania")

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici ed il manuale di utilizzo, che individua i criteri e le procedure per la concessione in uso e i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione dello stesso, del logo regionale "No Gambling Campania" rilasciato dai comuni agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di ospitare offerta di gioco lecito.

2. La Giunta regionale istituisce un albo per individuare e aggiornare annualmente l'elenco degli esercenti aderenti alle disposizioni di cui al comma 1. L'iscrizione all'albo è titolo di preferenza per l'ottenimento di eventuali finanziamenti previsti da disposizioni regionali o comunali, da adottarsi anche nelle forme di misure di fiscalità di vantaggio.

3. L'albo di cui al comma 2 è pubblicato con cadenza annuale sul sito della Regione Campania.



Art. 17

(Giornata No Gambling)

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del "No Gambling", da celebrarsi il giorno 22 maggio di ogni anno per aumentare la consapevolezza sul territorio dei fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché dei rischi relazionali e per la salute.


 

Art. 18

(Disposizioni relative alla formazione)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di Sanità e sicurezza sociale, Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali, l'Osservatorio regionale, gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 117 del 2017, gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze e le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati disciplina l'attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi per i gestori di attività di offerta di giochi con vincite in denaro indicate all'articolo 3, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori. (1)

2. I corsi di formazione sono finalizzati:

a) alla prevenzione e alla riduzione del DGA attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;

b) all'attivazione della rete di sostegno;

c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria.

3. La Regione, nel riconoscere il ruolo centrale che l'istituzione scolastica può svolgere nel contrasto del DGA, promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale per introdurre nelle scuole secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d'azzardo, anche on line.

4. La Regione, nel predisporre le iniziative di cui al comma 3, tiene conto della metodologia di "peer education" e incentiva gli studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.

5. Nel riconoscere l'importanza della formazione per una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d'azzardo, le intese di cui al comma 3 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 13.



Art. 19

(Iniziative a sostegno degli esercenti)

1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione che ne determina le modalità di attuazione e l'eventuale modalità di revoca, che i contributi per investimenti per le imprese previsti dalla normativa regionale siano concessi esclusivamente o in forma prioritaria agli esercizi pubblici con offerta di gioco lecito a condizione che l'esercente si impegni a non ospitare forme di gioco lecito per il periodo stabilito dal provvedimento della Giunta.

2. La Giunta regionale, ferme le valutazioni di compatibilità finanziaria e con le modalità indicate da apposita deliberazione, può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista all'esercente che ha nel proprio esercizio offerta di gioco lecito e che decide di recedere dal relativo contratto di noleggio.

3. Ferme le disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e le relative disposizioni in tema di aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis e di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e ferme le valutazioni di compatibilità finanziaria, la Regione può concedere un contributo annuale straordinario, relativo al triennio 2020-2022, in misura pari alla maggiorazione di 0,3 punti percentuale dell'aliquota Irap, ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, nonché di circoli privati che rimuovono dai locali l'offerta di gioco lecito.



Art. 20

(Assistenza legale)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti del terzo settore operanti nel campo del contrasto all'usura, attiva appositi percorsi di assistenza legale per le persone affette da DGA e per i loro familiari, aventi comprovate problematiche di indebitamento e che partecipano alle iniziative sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 8.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative per l'attuazione del comma 1.



Art. 21

(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione di apparecchi per il gioco in contrasto con l'articolo 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni apparecchio di gioco e l'interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. Per tali finalità l'irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l'apparecchio.

2. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali in materia, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.

3. La nuova apertura di negozi di scommesse, sale dedicate, bingo o corner in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e l'apposizione di sigilli ai locali interessati.

4. Il gestore che utilizza abusivamente il logo di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

5. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di formazione disciplinate dall'articolo 18 il Comune diffida il gestore e il personale soggetto all'obbligo di partecipare alla prima offerta formativa disponibile, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accertamento della violazione. A seguito dell'accertamento si procede comunque all'applicazione ai titolari degli esercizi inadempienti di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ferme restando le ulteriori conseguenze amministrative previste dall'articolo 13.

6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il comune territorialmente competente. I comuni destinano i proventi delle sanzioni a iniziative per la prevenzione e il recupero delle persone affette da DGA.

7. Decorso il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 comma 5, le sanzioni indicate al presente articolo trovano diretta applicazione nel quadro delle previsioni localizzative e delle disposizioni orarie omogenee a livello regionale.

8. La sanzione prevista al comma 3 trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 22

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno informa il Consiglio regionale riguardo alle modalità di attuazione della legge ed ai risultati ottenuti nell'attività di prevenzione del DGA, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. La Giunta regionale, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini di cui al comma 1, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle ASL, dei comuni e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale apposita relazione sulla prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal DGA, contenente le seguenti informazioni:

a) il quadro generale dell'andamento del fenomeno del DGA in Campania, alimentato eventualmente dalle specifiche indagini epidemiologiche realizzate;

b) il quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 5, 6, 13, 14, 16 e 17 con evidenza dei criteri e delle motivazioni di distribuzione delle risorse sul territorio regionale;

c) il quadro dei finanziamenti, dei benefici e dei vantaggi economici erogati dalla Regione Campania ai sensi della presente legge, in particolare di quelli a valere sulle risorse di cui al Fondo per il DGA assegnate alla Regione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 208/2015;

d) una relazione sugli atti adottati dai comuni, ai sensi dell'articolo 7.

3. La relazione prevista al comma 2 è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania in apposita sezione, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame e ad ogni contenuto inerente alla materia del contrasto del DGA.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle specifiche attività.



Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013) e i commi 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201 e 202 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).



Art. 24

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a complessivi euro 600.000,00, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante le risorse assegnate annualmente alla regione Campania a valer sul Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico e le risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio sanitario regionale allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.



Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                           De Luca