Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 42 del 16 marzo 2020


"Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania, nel perseguimento del fine istituzionale di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno sociale, può attivare misure concrete di solidarietà per la risoluzione di problematiche sociali di rilevanza pubblica.

2. Rappresentano misure di sostegno previste al comma 1, quelle in favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale costituenti prima casa ed unica abitazione di proprietà, demoliti a seguito dell'accertamento della loro abusività, se acquistati in buona fede oggettiva, in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido al trasferimento della proprietà, in conseguenza di gravi violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza da parte dei soggetti preposti alla verifica della legittimità dei titoli edilizi e della valida trasferibilità dei diritti di proprietà.


 

 

Art. 2

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, può istituire un Fondo di Sostegno Abitativo, di seguito denominato FSA, per destinare un contributo ai proprietari degli immobili previsti all'articolo 1, comma 2 che subiscono o hanno subito nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione di ordini di demolizione.

2. Il contributo previsto al comma 1 è limitato agli immobili costituenti prima casa ed unica abitazione di proprietà per il nucleo familiare in essa insediato al momento della demolizione.

3. Con successivo regolamento la Giunta regionale stabilisce: i requisiti di accesso, le tipologie di spese finanziabili e le modalità di erogazione del contributo a carico del FSA, la documentazione necessaria a comprovare i requisiti, il procedimento amministrativo ed i criteri di assegnazione, secondo priorità che devono tenere conto della situazione economica, del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di persone affette da disabilità. 


 

 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. L'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio) è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".


 

 

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 10)

1. Al comma 78, dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017) dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le società concessionarie a totale partecipazione pubblica".


 

 

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21)

1. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per tali intendendosi anche gli immobili per i quali risultano pendenti procedimenti di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.); 

b) il comma 2 bis dell'articolo 2 è abrogato;

c) il comma 1 bis dell'articolo 5 è abrogato.


 

 

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è abrogato.


 

 

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27)

1. Al comma 50, dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"; e le parole: "ovvero non dimostrino di essere già dotati di una progettazione definitiva-esecutiva" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di dotarsi, entro il suddetto termine di novanta giorni, di una progettazione esecutiva o anche definitiva per lo stesso intervento ovvero per diverso intervento purché l'opera originaria non sia ancora iniziata e a condizione che la quantificazione del nuovo intervento sia di pari importo del contributo originario".


 

 

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)

1. Il comma 3, dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificato:

a) dopo le parole: "già realizzati" le parole: "o in corso di realizzazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "della presente legge" le parole: "e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data" sono soppresse;

c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stessa norma si applica per analoghi interventi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla medesima data.".


 

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Il fondo di cui all'articolo 2, in sede di prima applicazione, è quantificato in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed alla sua copertura si provvede mediante prelevamento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 e contestuale incremento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 della Missione 8, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca