Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 133 del 25 giugno 2020


"Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) e alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre, 2015, n. 11)".

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25)

1. La legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) è così modificata:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

"Divieto di utilizzo di prodotti in plastica sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania";

b) l'articolo 1 è così modificato:

1) alla rubrica le parole "materiale monouso non biodegradabile e compostabile" sono sostituite dalla seguente: "plastica";

2) al comma 1 le parole "materiale non compostabile" sono sostituite dalla seguente: "plastica";

3) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 7, primo periodo, dopo le parole "Regione Campania" sono aggiunte le seguenti: "ed ha vigenza fino alla adozione della disciplina statale di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente".



 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è così modificata:

a) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Divieto di utilizzo della plastica)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell'Unione europea e del suo recepimento nell'ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica.";

b) al comma 1 dell'articolo 44, dopo le parole "per tutti i periodi dell'anno" sono aggiunte le seguenti: "tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di cui all'articolo 43,";

c) al comma 2 dell'articolo 46, le parole "all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 dell'articolo 7";

d) al comma 3 dell'articolo 49, primo periodo, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

e) al comma 2 dell'articolo 61, le parole "di pubblica sicurezza" sono sostituite con le seguenti: "per altri motivi di pubblico interesse";

f) al comma 13 dell'articolo 67, le parole "salvo che si tratti di aree a ciò espressamente destinate" sono sostituite con le seguenti: "salvo le esigenze delle Forze di polizia, per lo svolgimento dei servizi di istituto";

g) l'articolo 76 è così modificato:

1) al comma 2 dopo le parole "è presentata al SUAP la SCIA unica" sono aggiunte le seguenti: "o SCIA condizionata";

2) al comma 3 le parole "del certificato di prevenzione incendi" sono sostituite con le seguenti: "dell'attività";

3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati."

h) l'articolo 77 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole "è presentata al SUAP la SCIA unica" sono aggiunte le seguenti: "o SCIA condizionata";

2) al comma 3, le parole "del certificato di prevenzione incendi" sono sostituite con le seguenti: "dell'attività";

3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati.";

i) alla fine del comma 1, dell'articolo 91, sono aggiunte le seguenti parole: "e nel rispetto delle normative di prevenzione incendi";

l) al comma 2 dell'articolo 113, le parole: "e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale" sono soppresse;

m) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 128 è soppressa;

n) al comma 2 dell'articolo 142, le parole "posti al di fuori dei centri abitati" sono soppresse;

o) al comma 1 dell'articolo 152, le parole: "e dagli organi di polizia" sono soppresse.



 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca