Legge Regionale 15 luglio 2020, n. 27.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 144 del 15 luglio 2020

 

"Misure di semplificazione in materia di spettacolo. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)"


 IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:     

 

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6)

1. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è così modificata:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;

b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;

c) le attività di spettacolo viaggiante.

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per teatri nazionali, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);

b) per teatri di rilevante interesse culturale (TRIC), gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

c) per centri di produzione teatrale, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

d) per centri di produzione di interesse regionale, gli organismi privi del riconoscimento ministeriale, che:

1) si adoperano per il rinnovo del linguaggio teatrale e il sostegno alla drammaturgia contemporanea, lo sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale, la valorizzazione di nuovi talenti, con esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli non inferiori a trecento posti, ospitalità coerente con le finalità perseguite e stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;

2) effettuano nell'anno un minimo di quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, ospitalità con almeno dieci titoli diversi e con un minimo di quaranta recite;

e) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e che sono meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

f) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

1) dispongono di una organizzazione artistica, tecnica e amministrativa con carattere di continuità e stabilità;

2) hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata e direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3) svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

4) realizzano almeno trenta concerti l'anno, di cui quattro produzioni;

g) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, e che sono, altresì, caratterizzati da:

1) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

3) rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

4) esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per le quali è consentito un numero minore;

5) entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;

h) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;

i) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tersicoree;

l) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca e innovazione e hanno comprovata storicità;

m) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico, che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio nell'ultimo quinquennio di millecinquecento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione, nonché con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di quaranta giornate recitative per la produzione in ambito regionale, nazionale e comunitario;

n) per imprese e organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza, che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;

o) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, a iniziativa pubblica e privata, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

p) per circuiti regionali multidisciplinari, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 37 e 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

q) per esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, musica e danza;

r) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di Comuni o Province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di almeno quaranta recite di compagnie o complessi artistici professionali, ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il Comune o la Provincia di appartenenza;

s) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

t) per grandi esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità che abbiano realizzato, senza soluzione di continuità, da almeno cinque anni un organico progetto annuale di ospitalità di almeno centodieci recite, con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;

u) per residenze multidisciplinari, di seguito "residenze", gli organismi, dotati di personalità giuridica, gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, muniti delle prescritte autorizzazioni e ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni. Le residenze:

1) si sviluppano in aree disagiate o non servite;

2) favoriscono la permanenza in residenza di artisti e formazioni, attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, con modalità condivise fra titolare della residenza e ospite;

3) programmano spettacoli delle diverse discipline del teatro, della musica e della danza, al fine di favorire la circuitazione di spettacoli e la conoscenza in Italia e all'estero dell'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte;

4) favoriscono azioni di partenariato con altre esperienze di residenza di realtà nazionali e internazionali;

5) assicurano che la multidisciplinarietà possa essere intesa sia in termini di co-presenza di diverse discipline artistiche all'interno di un unico progetto, sia nella co-presenza di spettacoli di aree artistiche differenti nella programmazione delle ospitalità;

6) producono almeno uno spettacolo;

v) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno seicento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano.

3. Ai fini della presente legge, per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, documentate dal permesso rilasciato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Ai fini dell'ospitalità sono considerate giornate recitative quelle in cui l'organizzatore dello spettacolo coincide con il soggetto gestore della sala teatrale.";

b) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 è abrogata;

c) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 3, è abrogata;

d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. Il programma, in particolare:

a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno alle realtà produttive che realizzano progetti con comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione, a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;

b) dispone, su proposta congiunta dei Comuni e delle Province interessate, misure finanziarie e organizzative per le residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);

c) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;

d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;

e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v);

f) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del Seicento e del Settecento napoletano;

g) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza, musica e teatro;

h) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.";

e) dopo il comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il programma contiene, altresì, i seguenti dati:

a) illustrazione puntuale dei risultati raggiunti con il precedente programma, in relazione agli obiettivi individuati e ai fondi stanziati ed effettivamente impiegati, da porre alla base delle scelte operate con la nuova programmazione, al fine di garantire il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

b) criteri generali di valutazione delle proposte adeguati agli obiettivi che si intende perseguire;

c) sistemi di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del programma e sull'utilizzo dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi.";

f) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da "sentito il parere" fino a "autonomie locali" sono soppresse;

g) al comma 3 dell'articolo 8 le parole "l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11" sono soppresse;

h) il comma 4 dell'articolo 8, è così sostituito:

"4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;

2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;

3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.

B. Settore musicale:

1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;

2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. Settore danza:

1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, a iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i).

D. Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative.";

i) al comma 7 dell'articolo 8, dopo le parole "soggetti di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 6,";

l) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 (Sostegno ai teatri stabili a iniziativa pubblica)

1. La Regione sostiene i teatri nazionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, attraverso un contributo annuale, non cumulabile con gli altri interventi, pari al dodici e cinquanta per cento delle risorse disponibili per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli.";

m) al comma 3 dell'articolo 10, le parole "d), i)" sono sostituite dalle seguenti: "c), h)";

n) l'articolo 11 è abrogato;

o) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 (Pianificazione delle risorse)

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui è assegnato il ventisei per cento delle risorse disponibili;

b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici per cento delle risorse disponibili;

c) sostegno annuale a favore delle attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità, di cui:

1) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse disponibili;

2) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;

3) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui è assegnato il nove e mezzo per cento delle risorse disponibili;

4) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), cui è assegnato il due per cento delle risorse disponibili;

5) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e m), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica e il cinquanta per cento alla danza;

6) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), cui è assegnato il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;

7) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;

8) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s), cui è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili, da distribuire proporzionalmente al numero dei posti;

9) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), cui è assegnato il tre per cento delle risorse disponibili;

10) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera z), cui è assegnato il quattro per cento delle risorse disponibili;

d) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili.

2. Per i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b) e d), i soggetti possono presentate al massimo due istanze di contributo per attività differenti.

3. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera c), non sono cumulabili tra loro, né con i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono cumulabili con i contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere c), d).".



 

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca