Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 36.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 giugno 2021, n. 5, 28 dicembre 2021, n. 31 e 28 dicembre 2023, n. 24.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.                                                 

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge regionale 3 agosto 2020, n. 36. 


"Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, dispone misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

2. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa, esercita le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione.



 

Art. 2

(Competenze dei Comuni in caso di superamenti dei limiti del Pm 10)

1. Se l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, di seguito denominata ARPAC, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell'aria, comunica con apposito bollettino di qualità dell'aria e meteo ambientale, valori misurati di PM10 superiori al  limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:

a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

d) potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.

2. I provvedimenti dei Comuni di cui al comma 1 prevedono adeguate misure sanzionatorie per il caso di accertata inosservanza dei divieti che sono elevate dalla polizia municipale del Comune interessato e individuate da apposito regolamento comunale.


 

 

Art. 3

(Produzione energetica da biomassa in ambito civile)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:

a) le modalità e le condizioni per l'uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;

b) le tipologie d'impianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;

c) i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;

d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.

2. In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva 3 stelle o superiore. Dal 1° gennaio 2021 è consentita l'installazione di nuovi impianti di classe 4 stelle o superiore.

3. È obbligatorio utilizzare misuratori di fumi nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale.

4. È obbligatorio usare, in generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW,  pellet che, oltre a rispettare le condizioni dell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della pertinente documentazione da parte dell'utilizzatore.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta emana apposito regolamento al fine di precisare le prescrizioni relative al comma 1.



 

Art. 4

(Produzione energetica di biomassa per uso commerciale)

1. In ottemperanza alle direttive comunitarie in materia, i titolari di attività economiche che utilizzano impianti a biomassa devono installare adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni di polveri sottili, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancato adeguamento è vietato da parte dei titolari l'utilizzo degli impianti. 



 

Art. 5 (1)

(Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico)

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da Euro 0 a Euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (novantasei mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida – benzina/elettrica, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida – gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo nove posti compreso il conducente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di classe ambientale di appartenenza Euro 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione devono risultare di proprietà della medesima persona fisica;

b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare dell'immatricolazione del veicolo nuovo;

c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo è perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

d) in caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l'ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo;

e) a fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l'acquisto di un solo veicolo nuovo;

f) in presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, è ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell'atto di acquisto;

g) sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data. 

5. In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Regione Campania, la stessa continua a produrre i propri effetti fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo inquinante da parte del soggetto acquirente, purché anch'esso persona fisica.

6. In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l'agevolazione cessa i suoi effetti a partire dal mese nel quale è formalizzato l'atto di vendita.

7. Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso dal PRA.

8. Sono ammessi al beneficio i veicoli cointestati a più soggetti, purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio;

b) i soggetti eredi o conviventi dell'intestatario del veicolo rottamato.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24, in precedenza già modificato dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 5 bis (1)

(Piano di rinnovamento delle autovetture inquinanti)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa, contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria, nell'ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile, la Giunta regionale adotta un piano di efficientamento e rinnovamento delle autovetture inquinanti appartenenti a qualsiasi titolo alla Regione.

2. Il piano di cui al comma 1 è attuato nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" adottati con decreto del Ministro della Transizione ecologica del 17 giugno 2021 ed entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.


 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca