Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 39.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 250 del 29 dicembre 2020


"Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2021 è approvato in euro 34.121.009.186,57 in termini di competenza, di cui per entrate conto terzi e partite di giro euro 4.568.130.000,00 e in euro 39.687.160.379,96 in termini di cassa.

2. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2022 è approvato in euro 30.907.596.770,81 in termini di competenza, di cui per entrate conto terzi partite di giro euro 4.568.090.000,00.

3. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2023 è approvato in euro 29.572.872.846,45 in termini di competenza, di cui per entrate conto terzi partite di giro euro 4.568.090.000,00.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e l'accertamento per gli esercizi 2022 e 2023 secondo l'annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie.




Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021 è approvato in euro 34.121.009.186,57 in termini di competenza, di cui per spese conto terzi partite di giro euro 4.568.130.000,00 e in euro 39.687.160.379,96 in termini di cassa.

2. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2022 è approvato in euro 30.907.596.770,81 in termini di competenza, di cui per spese conto terzi partite di giro euro 4.568.090.000,00.

3. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2023 è approvato in euro 29.572.872.846,45 in termini di competenza, di cui per spese conto terzi partite di giro euro 4.568.090.000,00.

4. Per l'esercizio finanziario 2021 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e i pagamenti di spesa entro i limiti degli stanziamenti di cassa di cui al comma 1, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

5. Per l'esercizio finanziario 2022 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza di cui al comma 2 in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

6. Per l'esercizio finanziario 2023 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza di cui al comma 3 in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2021 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.000.000.000,00. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata ed alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', Programma 01 Titolo 1 in spesa.

8. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 7, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00, stanziati alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01, Titolo 1.




Art. 3

(Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2021-2023)

1. Ai sensi del decreto legislativo 118/2011, è approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2021-2023, che si compone:

a) del prospetto delle entrate per titoli e tipologie per gli anni 2021-2022-2023 (allegato n. 1);

b) del prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per anni 2021-2022-2023 (allegato n. 2);

c) del riepilogo generale delle entrate per titoli per gli anni 2021-2022-2023 (allegato n. 3);

d) del riepilogo generale delle spese per titoli per gli anni 2021-2022-2023 (allegato n. 4);

e) del riepilogo generale delle spese per missioni per gli anni 2021-2022-2023 (allegato n. 5);

f) del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (allegato n. 6);

g) del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 7).

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2021-2023, sono allegati ed approvati:

a) il prospetto esplicativo del risultato d'amministrazione presunto (allegato n. 8);

b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2021-2022-2023 (allegati nn. 9a9b e 9c);

c) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2022-2023 (allegati nn. 10a10b e 10c);

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2021 (allegato n. 11);

e) la nota integrativa (allegato n. 12).

3. Ai sensi dell'articolo 39, del decreto legislativo 118/2011, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2021 - 2023, sono allegati ed approvati:

a) l'elenco spese obbligatorie (allegato n. 13);

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste (allegato n. 14).

4. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Finanziaria triennale) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2021-2023, sono altresì allegati ed approvati:

a) il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari e elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione (allegato n. 15);

b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (allegato n. 16).



 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca