Legge Regionale 4 marzo 2021, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 dell'8 marzo  2021


"Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)"


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015" è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Sanzioni per la burocrazia inefficiente

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, i Direttori Generali nominati ai sensi del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), per rispettiva competenza, attribuiscono a se stessi o ad altro dirigente assegnato alla propria direzione l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, a pena di decadenza, l'istante richiede al titolare dell'esercizio del potere sostitutivo, individuato ai sensi del comma 1, l'emanazione del provvedimento non adottato nel rispetto di un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12 è pubblicato, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 1.

4. Il titolare dell'esercizio del potere sostitutivo provvede a comunicare alla Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno i procedimenti della direzione generale di riferimento suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

5. In ogni caso, la mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per negligenza o colpa del soggetto incaricato, ovvero per inerzia o colpa del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, costituiscono elementi di valutazione della performance individuale, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, di responsabilità dirigenziale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

6. Per quanto di interesse, dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi da 1 a 5 è data comunicazione all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche ai Direttori Generali del Consiglio Regionale.".


 

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), è così sostituito: 

"3. Con propria deliberazione, la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata, non superiore a sessanta giorni, delle vendite di fine stagione.".


 

 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012")

1. Al comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono aggiunti i seguenti:

"12bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagevoli nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.

12quater. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.".


 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca