- Home
- Normativa - Leggi Regionali
- Sanità
- Legge Regionale 25 luglio 2013, n. 7.
Legge Regionale 25 luglio 2013, n. 7.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 43 del 5 agosto 2013
"Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)
1. La legge regionale 24 novembre 2001, n.12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), è così modificata:
a) al comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell'articolo 8 quater, comma 1, lettere a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta regionale delle attività funerarie, di cui all'articolo 3." ed è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali.";
b) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito:
"2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali;
b) osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri;
c) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.";
c) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"g) da due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), in qualità di componenti;";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta)
1. La Consulta regionale è nominata, all'inizio di ogni legislatura e per l'intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e rimane in carica fino all'insediamento della nuova Consulta.
2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente si procede alla sua sostituzione in conformità al comma 1.
3. La Consulta regionale si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti.
4. La Consulta regionale è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti. L'assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l'automatica decadenza.
5. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Manovra economica 1 – Decreto anticrisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), la partecipazione alle sedute della Consulta regionale delle attività funerarie è a titolo onorifico.";
e) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti :
"Art. 5 bis (Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali) 1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali, di seguito, denominato Osservatorio regionale.
2. L'Osservatorio regionale svolge le seguenti attività:
a) monitora e controlla il libero, corretto e trasparente svolgimento delle attività funerarie e cimiteriali da parte dei soggetti pubblici e privati che operano in questi due settori;
b) promuove e supporta le amministrazioni comunali nella formulazione dei regolamenti di polizia mortuaria;
c) raccoglie le segnalazioni di violazioni alla presente legge e ai regolamenti comunali di polizia mortuaria, le valuta ed eventualmente le trasmette alle autorità competenti.
Art. 5 ter (Composizione dell'Osservatorio regionale delle attività funebri e cimiteriali)
1. L'Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) il Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità e sicurezza sociale o un suo delegato;
c) il Presidente della commissione consiliare anticamorra o un suo delegato;
d) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
e) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di sanità, designato dall'assessore regionale competente;
f) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di attività produttive, designato dall'assessore regionale competente;
g) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di politiche di sicurezza, designato dall'assessore regionale competente;
h) due rappresentanti delle associazioni regionali antiracket ed antiusura maggiormente rappresentative;
i) due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria delle attività funebri presenti nel Cnel.
2. La partecipazione dei componenti e del funzionario segretario, prevista nell'articolo 5 quater, comma 5, è a titolo onorifico e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente.
Art. 5 quater (Costituzione, funzionamento e durata in carica dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio regionale è nominato all'inizio di ogni legislatura e per l'intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo osservatorio regionale.
2. L'assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l'automatica decadenza.
3. Il ruolo di componente dell'Osservatorio è incompatibile con quello di componente della Consulta di cui all'articolo 3.
4. L'Osservatorio si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti.
5. Un funzionario della struttura amministrativa regionale competente svolge le funzioni di segretario.
Art. 5 quinquies ( Clausola valutativa)
1. L'Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Consiglio regionale, annualmente, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte.";
f) dopo il comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Le strutture obitoriali, le case funerarie e le sale del commiato sono attrezzate in conformità dei requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
2 ter. Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.
2 quater. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2 quinques. Il trattamento di cui al comma 2 quater è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
2 sexies. Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quinquies, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.";
g) al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole: "sezione seconda "sono aggiunte le seguenti: "e delle aggregazioni di imprese previste dall'articolo 1 bis, comma 3, dell'allegato A" e sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione.
3 ter. Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.";
h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Codice delle attività e delle imprese funebri)
1. Le imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività e delle imprese funebri, allegato A".;
i) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8 bis (Controlli e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del le disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico–sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8;
b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.
3. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.
4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
5. È interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter;
b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A;
d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 8 ter (Destinazione della riscossione delle sanzioni)
1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I.
Art. 8 quater (Autorizzazioni)
1. I Comuni, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'articolo 2 e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 bis, autorizzano:
a) l'esercizio delle attività funerarie;
b) la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
c) la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.";
l) i commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I Comuni sono obbligati ad approvare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, apposito regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. In caso di inadempienza delle amministrazioni comunali il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi nominando un Commissario ad acta."
"2. I Comuni disciplinano nei propri regolamenti l'attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicurano che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. I Comuni, annualmente, verificano la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.";
m) dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 10 bis (Realizzazione della sala pubblica del commiato)
1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individuano, con delibera, nel proprio territorio almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta regionale.
2. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari. I Comuni privi di spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala pubblica del commiato possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.";
Art. 10 ter (Gestione della sala pubblica del commiato)
1. Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.
2. L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da regolamenti comunali emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
Art. 2
(Modifiche all'allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)
1. L'allegato A alla legge regionale 12/2001 è così modificato:
a) il titolo è così sostituito: "Codice delle attività e delle imprese funebri";
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Attività funerarie)
1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:
a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
3. È vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.
4. Èvietato alle imprese funebri:
a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.
7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.
8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:
a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.";
c) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente :
"Art. 1 bis (Imprese funebri)
1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:
a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
b) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.
2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.
3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.
4. I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.";
d) dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.";
e) l'articolo 6 è così modificato:
1) al comma 1 dopo la parola "Codice" sono soppresse le seguenti "di etica professionale";
2) il comma 2 è così sostituito:
"2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:
a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;
b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.";
f) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole "disposte dall'impresa." sono aggiunte le seguenti "È comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.";
g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Compiti )
1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:
a) l'identità del cadavere;
b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.
3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.
5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:
a) le generalità del defunto;
b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;
d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.
6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.";
h) l'articolo 10 è abrogato.
Art. 3
(Risorse finanziarie)
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
- Testo come pubblicato sul Bollettino n. 43 del 5 agosto 2013 PDF (Dimensione file: 302,81 Kb)