Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, 29 dicembre 2022, n. 1828 dicembre 2023, n. 24 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.




Testo vigente della Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

 

 

"Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021-2023).


 

 

CAPO I

Protezione civile e ambiente


 

Art. 2

(Interventi in materia di protezione civile.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania), sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3bis

(Pianificazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile) 

1. La Giunta regionale della Campania definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile di cui agli articoli 3, 11 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più Comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile. 

2. Nell'atto di approvazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, la Giunta regionale individua per ciascun ambito l'ente territoriale capofila, preposto all'approvazione del Piano d'ambito, d'intesa con i Comuni afferenti all'ambito.

3. L'atto di approvazione disciplina meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del Piano, nonché le modalità di diffusione dello stesso ai cittadini.".

2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività del volontariato di protezione civile è disposto uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l'anno 2021, cui si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della Missione 11, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. 

3. È disposto un contributo straordinario al Coordinamento regionale guardie zoofile, ambientali e protezione civile di euro 100.000,00 per l'annualità 202l al fine di potenziare le attività di volontariato e di protezione civile.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 9, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 


 

 

Art. 3

(Interventi in materia di riqualificazione ambientale)

1. La Regione, anche con l'utilizzo di fondi europei, compatibilmente con la relativa programmazione, promuove politiche volte alla riqualificazione ambientale e alla bonifica dei terreni. 

2.  Per l'annualità 2021, è autorizzato uno stanziamento straordinario pari ad euro 250.000,00 da destinare a interventi di monitoraggio dei corpi idrici e di riqualificazione ambientale. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità di programmazione e attuazione degli interventi di cui al comma 2. 

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante prelievo di euro 250.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

5. I procedimenti di alienazione dei beni patrimoniali regionali aventi particolari caratteristiche di valenza paesaggistica e ambientale, ancorché inseriti nei programmi di dismissione approvati in allegato alla legge di bilancio, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.


 

 

Art. 4

(Interventi sui corpi idrici dell'area flegrea)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico indotto nell'area flegrea, anche a seguito della designazione del Comune di Procida quale capitale italiana della cultura 2022, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o indiretta, mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento sui bacini lacustri localizzati in area flegrea, finalizzati ad attività di pulizia e rimozione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento.

2.  Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'annualità 2021, 100.000,00 per l'anno 2022 e 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento delle medesime somme della Missione 9, Programma 6, Titolo l, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.


 

 

Art. 5

(Misure per la protezione delle specie di tartaruga marina in Regione Campania)

l. In coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura), la Regione promuove una campagna di informazione e sensibilizzazione per i pescatori professionisti operanti in Campania, finalizzata a evitare la cattura accidentale di tartarughe marine mediante il ricorso a metodi di pesca selettiva e sostenibile. 

2. La Regione concede un contributo straordinario in favore dell'area marina protetta "Punta Campanella", al fine di far fronte alle spese per la riattivazione del Centro di recupero per le tartarughe marine (CRTM) ivi allocato. 

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 70.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 9, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 6

(Interventi per la messa in sicurezza di luoghi di culto montani)

1. La Regione Campania riconosce un contributo di euro 150.000,00 all' ente Parco regionale dei Monti Picentini per avviare l'iter procedurale per la messa in sicurezza e valorizzazione del santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano e del sistema di accessibilità. 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante prelievo di euro 150.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.


 

 

Art. 7

(Disposizioni in materia di igiene del litorale marittimo)

1. La Regione affida all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAC) uno studio finalizzato alla classificazione delle spiagge del territorio regionale e sistemi continui di monitoraggio del fenomeno di sedimentazione organica della Posidonia. A tale scopo può promuovere specifici protocolli con università ed enti di ricerca. Lo studio da effettuarsi in maniera puntuale sui litorali della Campania interessati dal fenomeno dei depositi di Posidonia nelle spiagge, corredato dalle relative ed eventuali sperimentazioni, è indirizzato alla verifica dello stato di conservazione o degrado e al monitoraggio di eventuali fenomeni di erosione.

2. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 si fa fronte mediante uno stanziamento di euro 150.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021–2023. 

3. Per l'annualità 2021 sono altresì autorizzati uno stanziamento di euro 500.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione 2021–2023, a favore del Comune di Agropoli per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di Posidonia spiaggiata dal litorale,  e uno stanziamento di euro 100.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021 – 2023, a favore del Comune di Casalvelino per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di Posidonia spiaggiata all'ingresso del porto.


 

 

Art. 8

(Interventi in materia di qualità dell'aria.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2020, n. 36.)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria), è aggiunto il seguente: 

"3 bis. Ai soggetti che provvedono all'installazione di impianti a gas metano sugli autoveicoli di categoria energetica da euro 0 a euro 4 è riconosciuto, per l'annualità 2021, un contributo unico di euro 500,00 da erogarsi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. Agli oneri per l'attuazione della presente disposizione si provvede con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 9, Programma 8, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023.".


 


Art. 9

(Disposizioni in materia di Contratti di Fiume)

1. Per i Contratti di Fiume è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 sulla Missione 9, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021- 2023, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per finanziare la legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 (Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume).


 

 

CAPO II

Sviluppo economico e commercio


 

Art. 10

(Distretto del mare campano)

1. In considerazione delle importanti prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale del settore strategico della blue economy, la Regione Campania sostiene l'avvio di un progetto di sviluppo del "Distretto del mare campano" per la promozione dei sistemi turistici, commerciali, dei servizi, della ricerca e della produzione locale incentrati sull'economia del mare, da attuare in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, produttive, dei servizi, della formazione e della ricerca.

2. Il progetto ha quali obiettivi:

a) la costituzione di un hub per sostenere, anche mediante l'erogazione di contributi, la creazione di start up e piccole e medie imprese operanti nel campo della "blue economy" e delle tecnologie innovative sostenibili, secondo una logica di rete tra imprese;

b) attrarre investimenti per lo sviluppo sostenibile e innovativo dei servizi marittimi e del comparto turistico e culturale connesso al mare, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato;

c) sviluppare opportunità formative rispondenti al fabbisogno del settore per aumentare l'occupazione;

d) organizzare spazi di divulgazione scientifica in collaborazione con le università e i centri di ricerca sulle tecnologie innovative e sulla tutela dell'ecosistema marino.

3. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa con il Comune di Napoli, l'autorità portuale e i ministeri competenti per il possibile utilizzo delle strutture ubicate presso il molo San Vincenzo del porto di Napoli quale possibile sede del Distretto del mare campano, in coerenza con gli indirizzi del masterplan del porto di Napoli, approvato in data 19 febbraio 2018 dal Comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede per l'annualità 2021 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 14, Programma 3, Titolo 1, e per le annualità 2022 e 2023 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento  della medesima somma della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario  2021-2023.

5. La Regione sostiene lo sviluppo del settore strategico dell'economia del mare anche mediante apposite misure nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei in coerenza con il Documento regionale di indirizzo strategico 2021-2027 adottato dalla Giunta regionale.  



Art. 11

(Misure in materia di commercio.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è così modificata: 

a) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e nel rispetto delle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";

2) al comma 6 dopo le parole: "Il SIAD" sono soppresse le seguenti parole: "fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, nonché" e dopo le parole: "artistico e ambientale," sono aggiunte le seguenti: "ai sensi della disciplina vigente,"; 

b) al comma 3 dell'articolo 20  il  periodo : "Il SIAD prevede, previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, l'istituzione del protocollo arredo urbano, in cui sono stabilite" è  sostituito  dal seguente:  "I protocolli per l'arredo urbano, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 42/2004, individuano" e dopo le parole: "degli esercizi commerciali del centro storico" sono aggiunte le seguenti : "per la realizzazione di un ambiente urbano piacevole e ordinato per creare nuove opportunità di integrazione sociale, scambi commerciali e luoghi d'incontro"; 

c) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) al comma 7, lett. a) dopo le parole: "delle disposizioni" sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 42/2004, delle norme";

2) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo "Resta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo.";

d) dopo il comma 1bis dell'articolo 54 è aggiunto il seguente: 

"1 ter. Fatto salvo un periodo transitorio, così come previsto al comma 4, e comunque non oltre l'1 gennaio 2023, i Comuni dove si svolgono i mercati a cadenza giornaliera possono rilasciare un unico titolo di concessione con posteggi diversi detenuti dall'operatore che è considerato come unico titolo concessorio, in attesa che i Comuni provvedano ad una riorganizzazione delle aree mercatali interessate entro il termine sopraindicato.";

e) il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito con il seguente: 

"2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004, il Comune individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.";

f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole "un commissario regionale" sono aggiunte le seguenti "dell'ente gestore" e la parola "ridia" è sostituita dalle seguenti "adotti le misure necessarie al ripristino dell'";

2) al comma 3 dopo le parole: "La relazione è trasmessa alla" sono aggiunte le seguenti: "competente Direzione generale della";

3) al comma 5 le parole "la Giunta regionale pronuncia" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta"; 

g) il comma 2 dell'articolo 91 è abrogato; 

h) al comma 1 dell'articolo 112, le parole "Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:" sono sostituite dalle seguenti: "Non è soggetta ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo:"; 

i) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 130 dopo le parole "la tutela dei beni storici ed artistici" sono aggiunte le parole: "e del paesaggio"; 

l) all'allegato A), la tabella 5.2 "Altre attività di somministrazione" è sostituita dall'allegato 1 alla presente legge.;

m) all'allegato A), la tabella 6 "Vendita della stampa" è sostituita dall'allegato 2 alla presente legge.

2. I Comuni avviano le verifiche dell'adempimento della regolarità contributiva per gli operatori del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 53, comma 3, della legge regionale 7/2020, contestualmente al possesso della carta di esercizio e attestazione annuale, come prorogato dall'articolo 33, comma l, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021), a decorrere dall'l gennaio 2023. 

3. La Regione promuove politiche volte a valorizzare le attività dell'arte orafa napoletana e a favorire l'occupazione giovanile nel settore, anche attraverso misure nell'ambito della programmazione relativa ai fondi europei.


 

 

Art. 12

(Misure in materia di attività fieristiche regionali)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l'articolo 16, sono aggiunti i seguenti: 

"Art. 16 bis (Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa europea e dell'ordinamento italiano. 

2. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i criteri di pari opportunità e di parità di trattamento tra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri dell'Unione europea. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti ed è favorita ogni soluzione idonea ad elevare i livelli di sicurezza delle manifestazioni. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di implementare e qualificare il settore fieristico, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle sedi ed alle manifestazioni fieristiche, nonché l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori ed altri operatori, agli utenti ed ai visitatori delle fiere e delle manifestazioni,  assicurando il coordinamento delle stesse, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

3. L'attività di vendita all'interno e l'accesso del pubblico nelle manifestazioni fieristiche, siano esse generaliste, settoriali o riservate ad operatori, sono disciplinate dal regolamento della manifestazione che disciplina i rapporti col pubblico dei visitatori e con gli espositori.

4. La Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il regolamento di attuazione per il comparto fieristico che stabilisce:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

c) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

d) le modalità per la redazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche;

e) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi;

f) le modalità per l'iscrizione nell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica presenti sul territorio regionale;

g) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali;

h) le forme di coordinamento e consultazione dei soggetti operanti nel sistema fieristico-congressuale.

Art.16 ter (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. La Regione può concorrere finanziariamente, anche nel programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dagli enti fieristici e dagli organizzatori professionali di manifestazioni fieristiche per:

a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Campania per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;

b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi;

c) la promozione sui mercati internazionali di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento in Campania e di attività fieristiche già avviate, ma che necessitano di un rilancio per l'innovazione di processo o mercato.

2. La Regione può, altresì, concorrere finanziariamente a progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare, attraverso processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, le sedi fieristiche e le connesse infrastrutture, ovvero le piattaforme e gli strumenti a supporto delle manifestazioni, delle modalità di svolgimento e delle imprese che vi partecipano.

3. La Regione può promuovere le manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelle che si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

4. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto eurounitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale del sistema fieristico regionale. A tal fine, la Giunta regionale può favorire con azioni di sostegno:

a) gli organizzatori professionali di manifestazioni fieristiche a qualifica nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Campania, di significativo interesse economico, sociale, ambientale, culturale e turistico per la Campania;

b) lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

c) la promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del comparto attraverso nuove fasce di utenti;

d) la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sui settori presso le imprese, la scuola e le professioni;

e) l'intervento in manifestazioni fieristiche a qualifica nazionale o internazionale, presenti nel calendario annuale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;

f) l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristico-attività economiche e commerciali-turistica.

5. La Regione può promuovere, nel rispetto delle normative vigenti e tenendo conto delle strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio, la riorganizzazione e il potenziamento della rete di prima accoglienza al fine di garantire informazioni e assistenza agli espositori e ai visitatori. 

6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate anche dalla Regione, direttamente o per il tramite di società o agenzie da essa controllate o partecipate.";

b) dopo l'articolo 152, è aggiunto il seguente: 

 "Art 152 bis (Vigilanza e sanzioni in materia fieristica)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui all'articolo 16 bis della presente legge e di cui al relativo regolamento di attuazione, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, spettano ai Comuni sul cui territorio si svolge la manifestazione fieristica, secondo la disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n.13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione delle norme di cui all'articolo 16 bis della presente legge e di cui al relativo regolamento di attuazione, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.

3. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono raddoppiate.

4. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

5. Le somme incassate dai Comuni a titolo di sanzione ai sensi del presente articolo, sono trasferite alla Regione nella misura pari al 40%.";

c) all'articolo 159, al comma 2, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente: "t bis) legge regionale 4 aprile 1995 n. 11 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche).".


 

 

Art. 13

(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 37)

1. All'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi sono realizzabili, fatti salvi i casi in cui la legge prevede espressamente l'applicazione della normativa vigente in materia di edilizia libera ovvero di specifiche procedure, previo rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

a) la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011; 

b) l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 387/2003. 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011, la soglia per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è elevata fino ad 1 MW elettrico di potenza nominale, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. Le istanze giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviate e riproposte alle amministrazioni interessate.";

b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 

"6bis. Le istanze di Autorizzazione Unica di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 presentate per impianti di produzione di energia da fonte eolica comprendono:

a) un progetto di smantellamento e riambientalizzazione, che deve essere garantito da apposita polizza fideiussoria da produrre prima dell'inizio dei lavori, che indichi il dettaglio degli interventi di smantellamento e ripristino dei luoghi e dei costi attesi. Lo smantellamento deve riguardare l'aerogeneratore, la rimozione della piastra di fondazione, il taglio dei pali di fondazione fino alla profondità di mt. 1,50 dal piano di campagna e il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione;

b) ai fini della pubblica sicurezza, un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale ed uno studio dell'evoluzione dell'ombra – da redigere secondo lo schema approvato dalla Direzione generale della Regione Campania competente per materia;

c) relazione progettuale che evidenzia gli elementi che possono produrre apprezzabili impatti sull'ambiente e contiene la descrizione dell'ambiente, l'analisi degli impatti, l'analisi delle alternative e le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (fauna, flora ed ecosistema), così come previsto dalla vigente normativa di settore;

d) una relazione sugli impatti cumulativi redatta secondo gli indirizzi approvati in esecuzione del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);

e) relazione progettuale che evidenzia le aree percorse dal fuoco ai fini della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

6ter.  Le società proponenti di istanze di Autorizzazione Unica di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, oltre agli oneri eventualmente previsti per il rilascio degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, all'atto del deposito della prima istanza, sono tenute al versamento degli oneri istruttori finalizzati a coprire le spese istruttorie, così come previsti dal paragrafo 9  del decreto del Ministro per lo sviluppo economico  10 settembre 2010, n 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) nella misura fissa dello:

a) 0,03% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di Autorizzazione Unica di nuovi impianti;

b) 0,02% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di variante o ripotenziamento (repawering) di impianti già autorizzati.". 

2. I procedimenti amministrativi per il rilascio della Autorizzazione Unica di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate dalla presente legge. 

3. La Direzione generale della Regione Campania competente per materia approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze di Autorizzazione Unica di cui all' articolo 12 del decreto legislativo  387/2003 e per le quali il procedimento autorizzativo non si è perfezionato, mediante il quale i soggetti istanti possono manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento aggiornando gli elaborati secondo le prescrizioni della presente legge. L'avviso pubblico prevede un termine non inferiore a centoventi giorni. Le istanze di Autorizzazione Unica per le quali i soggetti proponenti non manifestano espressamente l'interesse alla prosecuzione del procedimento sono da considerarsi archiviate senza ulteriore formalità. Le istanze di Autorizzazione Unica per le quali è invece manifestato l'interesse alla prosecuzione del procedimento, ai sensi del paragrafo 14.3 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, n 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono istruite sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie di autorizzazione.

4. Al fine di tutelare l'agricoltura di qualità, il paesaggio e la biodiversità la Regione disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici su suolo, in osservanza della normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 38, comma 3, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 14

(Osservatorio Agro Green)

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio Agro Green al fine di verificare, valutare e promuovere la green economy per individuare settori trainanti dell'economia e strategie utili alla diffusione di imprese giovanili e start up agroalimentari, turistiche che creano sinergie con le vie del mare dando contestuale impulso alla blue economy.

2. Agli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio, quantificati in euro 100.000,00, si provvede per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.


 


CAPO III

Turismo


 

Art. 15

(Misure urgenti in materia di programmazione turistica)

1. Al fine di adottare misure di programmazione in materia di turismo adeguate allo sviluppo della fase epidemiologica da Covid-19, la Giunta regionale, per gli anni 2021 e 2022, può adottare con proprio provvedimento atti di programmazione annuale in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania). 



 

Art. 16

(Misure in materia di attività ricettiva di Bed and Breakfast.

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) è sostituito dal seguente: 

"1. Costituisce attività ricettiva di Bed and Breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto. L'attività di Bed and Breakfast può essere svolta:

a) in forma non imprenditoriale: con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare;

b) in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare.".


 

 

Art. 17

(Misure in materia di agenzie di viaggio e di turismo.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22)

1. All'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche nella forma on line. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette alle disposizioni del presente articolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali. 

6 ter. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) della legge regionale 18/2014 spettano ai Comuni le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di agenzia di viaggi. 

6 quater. Il Comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute. 

6 quinquies. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi degli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), così come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei obblighi assunti con i rispettivi contratti. 

6 sexies. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 47, dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011, così come modificato dal decreto legislativo 62/2018. 

6 septies. Alla scadenza delle precedenti polizze o garanzie, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo, le agenzie di viaggio presentano al SUAP del Comune competente la documentazione probante l'adempimento di quanto richiesto dai commi 6 quinquies e 6 sexies. 

6 octies. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alle presenti disposizioni sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 

a) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00: 

1) chiunque intraprende le attività di cui al presente articolo, senza aver presentato la SCIA; 

2) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della abilitazione; 

3) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare le polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie di cui ai commi 6 quinquies e 6 sexies; 

4) il titolare di una agenzia che opera esclusivamente on-line che riceve pubblico ed effettua vendita diretta; 

b) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 8.000,00:

1) chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA; 

2) chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico; 

6 novies. In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma  octies è raddoppiata.

6 decies. Fermo il disposto di cui al comma 6 octies, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione. 

6 undecies. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18/2014, fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i Comuni applicano le sanzioni amministrative previste dai commi 6 octies e 6 novies del presente articolo in osservanza delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

6 duodecies. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al comma 6 octies, all'agenzia di viaggio il SUAP applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, la stessa autorità dispone la cessazione dell'attività. 

6 ter decies. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11. L'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività. 

6 quater decies. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni espletate.". 



Art.  18

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26)

1. Alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5 dell'articolo 8 le parole "del rispettivo Distretto turistico" sono sostituite dalle seguenti: "del Coordinamento dei Distretti turistici della Regione Campania"; 

b) dopo il comma 6 bis dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 

"6 ter.  Ai fini della valorizzazione turistica del territorio e con particolare riguardo al turismo sostenibile e all'attrattività degli investimenti, i Distretti turistici promuovono iniziative finalizzate a progetti pilota di partenariato pubblico privato che la Regione valuta di realizzare, mediante azioni volte a riqualificare le aree del distretto turistico, realizzare opere infrastrutturali, attuare programmi di aggiornamento professionale, introdurre nuove tecnologie.

6 quater. Le attività di cui ai commi 5 e seguenti sono disciplinate nell'ambito del testo unico del turismo e della regolamentazione applicativa dello stesso da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c)  al comma 3ter dell'articolo 10, dopo le parole "delle aree dei distretti economici e funzionali" sono aggiunte le seguenti: "con particolare riguardo alle aree interne, rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)".



Art. 19

(Osservatorio regionale del comparto Wedding ed eventi)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del comparto Wedding ed eventi, di seguito denominato Osservatorio. 

2. L'Osservatorio, istituto presso l'assessorato regionale al turismo, svolge attività di impulso e attività consultiva in materia di sostegno e rilancio economico del comparto wedding ed eventi.

3. A supporto della programmazione regionale ed in raccordo con le strutture regionali competenti, l'Osservatorio, in particolare svolge: 

a) attività di studio e di analisi delle problematiche congiunturali concernenti il comparto wedding ed eventi nel contesto economico regionale; 

b) attività consultiva e attività di impulso, formulando proposte e supportando le strutture regionali competenti; 

c) attività di monitoraggio delle attività di comparto e di valutazione della efficacia delle iniziative intraprese.

4. L'Osservatorio cura altresì la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni e delle principali proposte, acquisendo sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attraverso collaborazioni con associazioni di categoria e formula proposte sui temi di particolare rilevanza per il rilancio e il sostegno del comparto wedding ed eventi. 

5. La Giunta regionale su proposta dell'assessorato al turismo, sentita la commissione consiliare competente in materia, delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti del comparto wedding ed eventi e delle strutture regionali competenti. 

6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio.


 

 

CAPO IV

Cultura, spettacolo, sport, università e ricerca


 

Art. 20

(Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema)

1. Al fine di sostenere le attività dello spettacolo regionale in modo compatibile con l'evolversi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e con i suoi effetti, le disposizioni di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) si applicano anche per gli anni 2021 e 2022.

2. Al fine di sostenere il settore cinematografico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) si applicano anche per gli anni 2021 e 2022.


 

 

Art. 21

(Disposizioni a favore delle imprese culturali e creative)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo delle imprese culturali e creative, di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e valorizza il settore culturale e creativo, con l'obiettivo di favorire la crescita dell'economia regionale e, in particolare, sostenere lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile e femminile, nonché incentivare lo sviluppo di forme di innovazione sociale e di collaborazione tra imprese del settore culturale, le start up innovative, le imprese sociali, le società benefit e tra queste e le imprese tradizionali e la pubblica amministrazione.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure di attuazione per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, definendo i criteri, le modalità e gli indirizzi operativi per incentivare la valorizzazione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative in coerenza con il piano regionale di sviluppo strategico.


 

 

Art. 22

(Disposizioni a favore del patrimonio linguistico napoletano)

1. Al fine di promuovere iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano e curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati attraverso un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e progetti regionali in materia è disposto l'incremento di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 alla Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale 2021 - 2023. 


 

 

Art. 23

(Centenario della scomparsa di Enrico Caruso)

1. In memoria di Enrico Caruso nel centenario della sua scomparsa, la Regione Campania promuove la realizzazione di un progetto, intitolato al celebre tenore campano, volto a favorire l'accesso delle giovani generazioni delle fasce svantaggiate e dei quartieri a rischio alla conoscenza della musica e alla pratica del canto, lirico e popolare.

2. I contenuti del progetto sono approvati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione è disposto uno stanziamento pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 mediante prelievo di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2021-2023. 


 

 

Art. 24

(Interventi per il sostegno alla editoria libraria)

1. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria per l'anno 2021 è istituito il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato alle biblioteche regionali e pubbliche da utilizzare per la riqualificazione del patrimonio librario e editoriale locale ai fini dell'acquisto di libri di ogni genere e tipo dagli editori con sede in Campania attraverso le librerie di prossimità. 

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, disciplina i criteri, le modalità e i requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione delle istanze e l'erogazione delle risorse. 

3. Per gli oneri derivanti dal presente provvedimento è disposto uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 mediante prelievo di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 


 

 

Art. 25

(Promozione e sostegno di percorsi di interesse culturale e naturalistico)

1. Al fine di promuovere la costruzione di un sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica, la Regione Campania favorisce e valorizza la realizzazione di itinerari turistico- culturali che coinvolgono il patrimonio di attrattori culturali e naturali presenti nel territorio regionale.

2. Al fine di promuovere, valorizzare e adeguare i musei dell'area vesuviana e incentivare i percorsi di interesse culturale e naturalistico, anche attraverso la stipula di specifici protocolli d'intesa con l'ente Parco nazionale del Vesuvio, con i Comuni interessati e altri enti o istituti del comprensorio, è riconosciuto alla Fondazione CIVES un contributo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. La relativa spesa grava sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I delle annualità 2021 - 2022 - 2023, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021 - 2023.

4. La Fondazione CIVES, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi al 2021, presenta all'ufficio regionale competente un piano annuale delle attività definite al comma 1. La Regione approva e finanzia il piano annuale nei successivi trenta giorni.


 

 

Art. 26

(Misure di promozione e sostegno alla cultura musicale)

1. Al fine di promuovere e valorizzare le attività musicali e di incentivare lo sviluppo delle produzioni musicali nonché di favorire la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati, la Giunta regionale, in armonia con i principi e gli obiettivi della legge regionale 6/2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove interventi di sostegno e coordinamento delle attività legate all'industria musicale ed alla cultura musicale del territorio campano e realizzate in esso.  Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo I e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

2. Per sostenere il rilancio del comparto turistico del Sannio nonché la promozione di processi di sviluppo virtuosi che tengono insieme attività produttive, ricettive e turistiche, creando un ambiente sempre più sostenibile e attrattivo, è appostata la somma di euro 100.000,00 per l'anno 2021 per la realizzazione del BCT Music Festival nel Parco del Taburno-Camposauro.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. 


 

 

Art. 27

(Disposizioni in materia di sport.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) è aggiunta la seguente lettera: 

"ebis) promozione di interventi di conservazione, implementazione delle strutture, miglioramento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio sportivo, dei musei celebrativi dedicati allo sport e alle Universiadi.".

2. La deliberazione di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 38/2020 attribuisce all'Agenzia Regionale Universiadi per lo sport (ARUS) le funzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo e ne definisce la spesa e la relativa copertura nell'ambito delle risorse già stanziate con la medesima disposizione. 

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 38/2020, è stabilito un contributo per le spese di funzionamento in favore dell'ARUS di euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo l mediante prelievo di pari importo, per ciascun esercizio finanziario, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023. 


 

 

Art. 28

(Interventi a favore di università, Ceinge e Fondazione Idis)

1. All'università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, al fine di salvaguardarne il patrimonio artistico e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto un contributo di euro 500.000,00 per l'esercizio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 5, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.  

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018) è abrogato.

3. È autorizzata la spesa di euro 100.000,00, per l'anno 2021, da destinare all'istituzione del Master in pubblica amministrazione: innovazione tecnologica, digitalizzazione e governo del territorio e gestione dei beni confiscati (Master PA) redatto dal Dipartimento di scienze politiche 'Jean Monnet' dell'università della Campania 'Luigi Vanvitelli'. (1) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

4. Al fine di salvaguardare i risultati della ricerca, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia da coronavirus, il CEINGE è autorizzato a rendicontare entro il 31 dicembre 2022 le spese sostenute nel 2021 e nel 2022, a valere sul contributo concesso dalla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 38/2020. 

5. In ragione del piano di riorganizzazione aziendale, da adottarsi in funzione delle novità statutarie, e per il contenimento degli effetti della pandemia da covid-19, la Regione riconosce alla fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2021. A tal fine, la Missione 5, Programma 2, Titolo 1 è incrementata di euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 33, comma 4, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

CAPO V

Agricoltura


 

Art. 29

(Modifiche normative in materia di agricoltura)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) le parole "è rilasciato dal comune di residenza del richiedente" sono sostituite dalle seguenti: "è operato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura".

2. L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 2002, n.4 (Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate) è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la lettera "d bis) altri soggetti privati in forma associata";

b) al comma 2, le parole "Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario -Settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura" sono sostituite con le parole "Servizio Fitosanitario regionale".

3.  Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), dopo le parole "di caccia è" è aggiunta la parola "sempre". 

4. Considerata l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  ed il relativo rafforzamento dei distretti del cibo, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari agli strumenti di gestione socio-economica del territorio rurale campano di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) e la riprogrammazione dei termini di cui al decreto del direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania n. 74 del 22 marzo 2021 (Distretti del cibo: definizione data di decorrenza dei termini di costituzione ai fini del riconoscimento).


 

 

Art. 30

(Interventi in materia di zootecnia sostenibile)

1. La Regione Campania, nel quadro delle politiche di sostenibilità delle produzioni agro-alimentari, promuove un progetto pilota per sviluppare a livello locale il riciclo di reflui zootecnici e la conseguente produzione di un ammendante 100% naturale di alta qualità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00, per l'anno 2021, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023. 

3. In attuazione del comma 2 dell'articolo 4 e dell'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 2019, n. 20 (Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania), è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 per sostenere lo sviluppo di processi innovativi per la rimozione dei nitrati dei reflui zootecnici.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 200.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 16, Programma 1, Titolo II per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 


 

 

Art. 31

(Interventi per favorire la coltura della canapa -Cannabis sativa L)

1. Alla legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa -Cannabis sativa L.- e le relative filiere produttive), sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 5, dopo la parola "tessile", è aggiunta la parola "florovivaistico"; 

b) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite con le seguenti "in euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000,00 per il triennio 2021 – 2023, si provvede mediante prelievo di euro 40.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 16, Programma 1, Titolo II per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.  


 

 

Art. 32

(Promozione del Consorzio della castagna di Montella IGP)

1. Per sostenere la costituzione e la promozione del consorzio della castagna di Montella IGP, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2018, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13- Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), e per costruire un'azione di valorizzazione territoriale delle aree interne, dando prosecuzione al programma "Agorà dei Sapori", che ha già attivo un partenariato composto da undici Comuni della provincia di Avellino, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021, in favore del Comune di Montella (AV). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di 50.000,00 euro per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. 


 

 

Art. 33

(Promozione della filiera vitivinicola del Sannio)

1. Per il sostegno delle azioni di promozione e valorizzazione del comparto vitivinicolo dei Comuni di "Sannio Falanghina. Città europea del vino", da parte del Distretto agroalimentare di qualità della provincia di Benevento - filiera vitivinicola DAQ Sannio, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 50.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.  


 

 

Art. 34

(Interventi a favore del consorzio di bonifica della conca di Agnano e dei bacini flegrei)

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario di euro 250.000,00 in favore del consorzio di bonifica della conca di Agnano e dei bacini flegrei.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 250.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 16, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 


 

 

Art. 35

(Osservatorio regionale per la Nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea) è introdotto il seguente articolo 3 bis:

"Art. 3 bis

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la Nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia di promozione e sostegno di modelli di alimentazione funzionali per la prevenzione e il mantenimento del benessere salutare. 

2. L'Osservatorio, istituito presso l'assessorato all'agricoltura, ha un centro operativo presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura, nell'ambito della quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche della presente legge. 

3. L'Osservatorio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore  all'agricoltura o suo delegato, che lo presiede e lo convoca,  da otto rappresentanti, designati su proposta dall'assessore all'agricoltura, appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico aventi alto profilo professionale e comprovate competenze riferite agli obiettivi della presente legge, da un rappresentante del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in qualità di Comunità emblematica con riconoscimento Unesco sulla "Dieta mediterranea". 

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito. 

5. Su invito del Presidente, ai lavori dell'Osservatorio può partecipare un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati. 

6. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate nonché degli istituti universitari e degli enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.

7. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti. 

8. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.".


 

 

Art. 36

(Maggiore tutela del lavoro e della bufala mediterranea italiana in Campania)

1. Ai fini della maggiore tutela del lavoro e del patrimonio zootecnico regionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania) ed alla legge 27 dicembre 2002, n.292 (Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana), entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, applicando tutte le procedure di cui alla vigente normativa eurounitaria, statale e regionale. 

2. Le linee guida riguardano, prioritariamente:

a) i parametri per l'ammodernamento strutturale delle aziende, con indicazioni degli standard minimi obbligatori da rispettare nel rapporto fra capi bufalini/superficie disponibile per singola azienda/capacità delle vasche per i reflui;

b) le dotazioni impiantistiche ed i servizi per la raccolta degli effluenti, nonché le aree per eventuali quarantene di capi in osservazione, nel rispetto delle normative eurounitaria, statale e regionale;

c) la gestione degli effluenti ed il loro trattamento secondo principi di tutela ambientale e salvaguardia delle risorse naturali;

d) il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi veterinari sul territorio, per garantire ogni pronto intervento per l'attuazione dei vigenti piani di eradicazione delle patologie infettive ed il costante monitoraggio sugli effetti ottenuti;

e) le nuove norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in attuazione della direttiva 91/676/CE del Consiglio europeo relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, della legge regionale 22  novembre 2010, n. 14 (Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola) e della legge regionale 20/ 2019.

3. Per la redazione delle linee guida la Giunta regionale costituisce un gruppo tecnico composto da esperti appartenenti alle diverse discipline coinvolte che deve anche confrontarsi con le associazioni più rappresentative degli operatori del settore bufalino.  

4. In sede di attuazione delle linee guida ove si renda necessario ampliare la superficie disponibile per l'adeguamento agli standard minimi previsti dalle stesse, le aziende possono indicare superfici limitrofe a quelle di proprietà all'uopo utilizzabili. Se tali superfici non risultano acquisibili in via volontaria, il titolare dell'azienda può chiedere alla regione Campania l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). In tal caso, l'approvazione del progetto di adeguamento da parte del competente organo regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste e l'attivazione della procedura espropriativa, nel rispetto della disciplina del Dpr 327/2001.

5. Ai fini dell'attuazione della presente norma la regione Campania si impegna a destinare le risorse adeguate per contribuire al finanziamento degli oneri economici necessari. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati requisiti e criteri per la quantificazione dei contributi.


 

 

CAPO VI

Mobilità, trasporti e demanio marittimo


 

Art.  37

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.)

1. All'articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania -legge finanziaria regionale 2012-), dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: 

"12 bis. La Regione Campania favorisce il processo di riorganizzazione societaria di Ente Autonomo Volturno (EAV) srl promuovendo le iniziative necessarie ad assicurare l'efficace realizzazione della separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete che consente di conseguire obiettivi di efficientamento organizzativo e gestionale e di riduzione dei costi, nel rispetto delle norme di settore nazionali ed europee, dei principi del decreto legislativo 19 agosto  2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in coerenza con i vigenti provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali. La Regione Campania al contempo favorisce forme di aggregazione tra il gruppo EAV ed altri operatori del settore del trasporto pubblico regionale, sottoposti al controllo della Regione Campania o di altri enti pubblici territoriali, in coerenza con i principi guida in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche espressi dalla normativa in materia di società pubbliche. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la costituzione di società distinte per l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la gestione e manutenzione della relativa rete nonché la fusione tra società del gruppo EAV e altre società, controllate dalla Regione Campania o da altri enti pubblici territoriali, operanti nel settore del trasporto pubblico locale, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 175/2016 e delle eventuali indicazioni delle autorità di settore competenti.".


 

 

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3)

1. Alla legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma l bis dell'articolo 22, dopo le parole, "di supporto alla Regione" sono aggiunte le seguenti: "e ove richiesto, agli enti locali"; 

b) al comma 3 dell'articolo 39, le parole "entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro i1 31 dicembre 2021" e le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".


 

 

Art. 39

(Interventi in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di accrescere le condizioni di sviluppo sostenibile del Parco regionale del Partenio e valorizzare le sue bellezze naturalistiche, la Regione promuove uno studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di una pista per la mobilità alternativa lungo le direttrici preesistenti del parco.

2. Per la realizzazione dello studio di cui al comma 1 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo di euro 50.000,00 a favore dell'ente Parco del Partenio.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 9, Programma 5, Titolo I e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.  


 

 

Art. 40

(Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale)

1. Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, fatto salvo la possibilità per i Comuni di rinunciare alla potestà amministrativa, oggetto di conferimento delle funzioni di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono quelle ricadenti nei porti, specifiche aree portuali e approdi di rilevanza economica regionale e interregionale, individuati con delibera della Giunta regionale. 

3. Restano di competenza della Regione la gestione e le modalità di utilizzazione di tutti gli spazi delle banchine o tratti di banchine portuali, con le annesse infrastrutture ed i prospicienti specchi acquei, destinati ai servizi di collegamenti marittimi in ambito regionale oltre che la manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali.

4. Entro centoventi giorni dalla decorrenza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede al trasferimento degli atti ai Comuni che esercitano tutte le funzioni connesse alle indicate concessioni.

5. I Comuni, eventualmente anche con il supporto di ANCI Campania, se ne fanno richiesta, possono concludere accordi con la Regione al fine di avvalersi, per un periodo massimo di dodici mesi, del competente ufficio per avviare l'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge.

6. I Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1:

a) operano sul Sistema informativo del demanio marittimo (SID) per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza;

b) curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza e comunicano i relativi dati in via telematica alla Regione ogni anno, entro il mese di febbraio.

7. La Regione, in materia di porti di rilevanza regionale e interregionale, svolge compiti:

a) di indirizzo e coordinamento, esercitati anche attraverso l'emanazione, con provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, di direttive o linee guida per garantire l'uniforme applicazione della normativa vigente;

b) di monitoraggio della gestione del SID a cura del competente ufficio regionale.

8. I Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1, d'intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati, individuano, nell'ambito delle aree demaniali marittime, i confini degli ambiti portuali e la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura. (1)

9. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dalla normativa vigente, spetta ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative e la richiesta di indennizzo per l'illegittimo o illecito utilizzo delle aree e dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali di rilievo regionale e interregionale. 

10. All'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge regionale 3/2002, dopo le parole "ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle funzioni amministrative conferite ai Comuni.".

11. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 124 è inserito il seguente:

 "124bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le previsioni di cui al comma 124, relative al trasferimento del cinquanta per cento dell'imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, con le medesime modalità ivi stabilite, si applicano alle concessioni demaniali marittime gestite dai Comuni nei porti di rilievo regionale e interregionale. La quota del tributo regionale che è trasferita ai Comuni, a decorrere dalle date di scadenza dei contratti in corso, ha destinazione vincolata per le spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di videosorveglianza, impianti di illuminazione e antincendio nonché per la pulizia delle aree portuali."; 

b) il comma 129 è sostituito dal seguente: 

"129. Le spese di istruttoria di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), per i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime gestite dai Comuni nei porti di rilevanza regionale e interregionale, sono definite con deliberazione della Giunta regionale e non possono superare quelle fissate dall'autorità di sistema portuale del Tirreno centrale. Il mancato pagamento determina l'improcedibilità dell'istanza. I predetti importi sono riscossi e introitati direttamente dai Comuni, con vincolo di destinazione per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse ai procedimenti concessori e per le altre attività di competenza comunale nei predetti porti.".

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 38, comma 3, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

CAPO VII

(Sanità, coesione sociale e pari opportunità)


 

Art. 41

(Fondo per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi sul benessere psicologico e psichico dei minori, dall'età di tre anni fino al compimento del diciottesimo anno di età, che manifestano disagi per gli effetti della pandemia è  istituito nel bilancio regionale 2021-2023 per l'esercizio 2021 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 un fondo di euro 400.000,00 per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza volto all'erogazione di un voucher per assicurare interventi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale. (1)

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un apposito protocollo d'intesa con l'ordine degli psicologi.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, disciplina con apposita deliberazione le modalità, i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi di cui al comma 1, prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina di base. (2)

4. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante prelievo dalla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023 esercizio 2021 ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1. Per l'effetto è abrogato l'articolo 8 della legge regionale 38/2020.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 33, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(2) Comma modificato dall'articolo 33, comma 4, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.



Art. 42

(Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di promuovere il benessere psichico e fisico dei minori, contrastare i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica, della devianza minorile, della violenza sui minori, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza. (1)

2. L'Osservatorio svolge attività di studio, di analisi e di impulso, anche formulando proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse in materia. 

3. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed ha come membro effettivo il Presidente della competente commissione consiliare permanente.

4. Il Presidente del Consiglio regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante uno stanziamento di euro 100.000,00 a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 43

(Fondo Studio politiche integrazione covid)

1. Al fine di promuovere iniziative di studio e ricerca sulle nuove fragilità presenti nel contesto socioeconomico regionale, sulle trasformazioni e caratteristiche degli enti del terzo settore e sulla definizione di più efficaci strategie di intervento e di programmazione delle politiche di contrasto all'esclusione e di integrazione sociale in tempi di covid-19, è istituito nel bilancio regionale 2021- 2023 un fondo di euro 75.000,00 per gli anni 2021 e 2022.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposita deliberazione le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante prelievo di euro 75.000,00, per le annualità 2021 e 2022, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. 


 

 

Art. 44

(Interventi a favore di progetti per fasce deboli)

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 90.000,00 in favore della Fondazione Opera Pia, Ente Morale Ricovero della Provvidenza di Torre del Greco per l'attuazione di un progetto a favore dei ragazzi disabili in stato di abbandono psicologico ed affettivo a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

2. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 90.000,00 in favore della Fondazione evangelica Betania di Napoli per l'attuazione di un progetto per il sostegno alla genitorialità e alle famiglie in stato di bisogno a valere sulla Missione 12, Programma 5, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

3. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 100.000,00 in favore della Fondazione Foqus di Napoli per l'attuazione di un progetto di istruzione e formazione per i ragazzi che versano in condizioni di disagio sociale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. 


 

 

Art. 45

(Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale)

1.  La Regione Campania, nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, riconosce alle persone con disabilità il pieno diritto alle cure ospedaliere, rendendo le strutture sanitarie adeguate alle loro limitazioni fisiche, psicologiche e sensoriali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, al fine di promuovere percorsi diagnostico-terapeutici e abbattere le limitazioni di accesso alle cure per le persone con disabilità, la Carta dei Diritti delle persone con disabilità in ospedale, fissando le modalità e i criteri di accesso alle cure, i riferimenti alla sicurezza e ai diritti dei disabili come utenti dei servizi e gli obiettivi sugli standard qualitativi delle cure.


 

 

Art. 46

(Interventi a favore di aziende pubbliche di servizi alla persona e di cooperative di Comunità)

1. È autorizzato, per gli anni 2021 e 2022, un contributo, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità, alle aziende pubbliche di servizi alla persona iscritte al registro, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), a sostegno delle attività straordinarie connesse alla prevenzione, al controllo ed al piano vaccinale per il Covid 19.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il riparto delle risorse sulla base del numero di personale in dotazione alle aziende di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e contestuale incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. 

4. È confermato per l'esercizio 2021 il finanziamento della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) nei limiti della quantificazione di cui all'articolo 8 della medesima legge.


 

 

Art. 47

(Fondo per tatuaggi con finalità medica)

1. AI fine di alleviarne il disagio psicologico e sostenere le donne appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto di euro 30.000,00, che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria, la Regione Campania eroga contributi per consentire tatuaggi con finalità medica del complesso areola-capezzolo, così come disciplinati dalla circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n.14138 del 15 maggio 2019.

2. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le modalità di attuazione, i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per il 2021, euro 100.000,00 per il 2022 e euro 100.000,00 per il 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 12, Programma 2, Titolo I per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.


 

 

Art. 48

(Interventi a favore della ricerca in ambito sanitario)

1. Per garantire il percorso di attuazione delle attività di screening prenatale non invasive in regione Campania e fornire le basi per l'identificazione scientifica di una metodica di screening basata sulla valutazione complessiva del rischio individuale, da attuare in modo uniforme a livello regionale, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021·2023 destinata a finanziare la realizzazione di uno studio pilota, da affidare all'Azienda ospedaliera universitaria (AOU) Federico II, per l'elaborazione di linee guida inerenti lo screening nel primo trimestre anche mediante test del DNA fetale per l'individuazione di anomalie cromosomiche.

2. Lo studio di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse destinate alla promozione della ricerca scientifica in Campania mediante incremento delle risorse a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20, Programma 1, Titolo l del bilancio di previsione finanziario 2021·2023. 


 

 

Art. 49

(Istituzione della Consulta delle elette in regione Campania)

1. É istituita la Consulta delle elette nella regione Campania, di seguito Consulta delle elette, che ha sede presso il Consiglio regionale.

2. La Consulta delle elette si pone come obiettivi:

a) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, punti di riferimento per le donne;

b) incentivare la partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa, al fine di promuovere la rappresentanza femminile per accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;

c) rendere pareri consultivi agli organi della Regione e degli enti locali in tema di pari opportunità;

d) creare occasioni di formazione e di aggiornamento in materia di amministrazione pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, condividendo esperienze e buone prassi;

e) determinare il coinvolgimento delle elette nei processi decisionali di atti di programmazione regionali e nelle iniziative comunali, provinciali, regionali, che si svolgono in Campania sui temi delle pari opportunità;

f) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;

g) valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette.

3. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale e regionale.

4. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle elette sono demandati a successivo atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Consulta delle elette, quantificati in euro 50.000,00 si provvede per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.


 

 

CAPO VIII

(Enti locali e sicurezza urbana)

 

 

Art. 50

(Disposizioni in materia di mutui per enti locali con oneri a carico del bilancio regionale)

1. Gli enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. b) della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), riconfermati ai sensi del comma 50 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della regione Campania – legge di stabilità regionale per il 2020) per aver comunicato, entro i termini ivi previsti, di essersi dotati di una progettazione esecutiva o anche definitiva, decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 163, della legge regionale 5/2013, è sostituito dal seguente: "L'utilizzazione dei piani di intervento e i relativi contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui è riconosciuta ai Comuni, al di sotto dei cinquemila abitanti, che hanno rinegoziato, con la Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985, 8/2004, 1/2007, 3/2007 prolungando il termine anche oltre quello previsto dall'articolo 64 della legge regionale 3/2007, fermo restando il limite del contributo originariamente concesso.". 


 

 

Art. 51

(Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità)

1. È istituito il Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità.

2. Possono accedervi i Comuni della Campania che hanno assunto a proprio carico le spese per il mantenimento in funzione dei soppressi uffici del Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

3. La ripartizione delle risorse, nei limiti della copertura finanziaria, tra i Comuni di cui al comma 2 avviene in proporzione alle spese effettivamente sostenute per il funzionamento e l'erogazione del servizio della giustizia di pace nell'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse.

4. Tra i costi di cui al comma 3 sono inclusi il costo del personale messo a disposizione dai Comuni, la fornitura di cancelleria e macchine informatiche e di copia, i servizi di pulizia, riscaldamento, elettrificazione, connessione telefonica e informatica, vigilanza e manutenzione dei locali.

5. I Comuni presentano istanza di accesso al Fondo entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno solare precedente che deve essere certificata, evidenziando le singole voci di spesa ammissibili di cui al comma 4.

6. L'erogazione del contributo a carico del Fondo, nei limiti del 30 per cento delle spese certificate, avviene entro il 30 giugno di ciascun anno. (1)

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 250.000,00, per le annualità 2021, 2022 e 2023, si fa fronte mediante apposito stanziamento sulla Missione 2, Programma 1, Titolo 1 e prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2021-2023. 

 

(1) Comma modificato dall'articolo 33, comma 4, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 52

(Interventi a favore di enti locali per interventi di riqualificazione urbana)

1. Per finanziare un intervento di messa in sicurezza della strada di collegamento tra il centro abitato di Caposele (AV) e la località Materdomini, dove è ubicato il santuario di San Gerardo Maiella, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2021 in favore del Comune di Caposele (AV). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante prelievo di euro 150.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

2. È riconosciuto un contributo di euro 500.000,00 in favore del Comune di Mondragone per lavori di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione sul tratto stradale via SS Domitiana in corrispondenza del tratto Le Vagnole-Fiumarella. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 10, Programma 5, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023. 

3. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario di euro 100.000,00 al Comune di Ispani (SA) per la realizzazione di parcheggi a raso nella frazione Capitello. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento di euro 100.000,00 per l'anno 2021 della Missione 10, Programma 5, Titolo 2 e contestuale prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

4. La Giunta regionale concede un contributo straordinario di 500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021 al Comune di Maddaloni per lavori di completamento della rete fognaria sul tratto di via Saldina. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00, per l'annualità 2021, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento della medesima somma della Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. 

5. È autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Sorrento per contribuire alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in Via degli Aranci e con eventuali costi aggiuntivi a carico del Comune di Sorrento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 200.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 10, Programma 5, Titolo II per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

6. È autorizzato un contributo alla provincia di Caserta pari a euro 500.000,00 per l'anno 2021 per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del ponte Grazzanise-Brezza.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 10, Programma 5, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

7. È autorizzato per l'anno 2021 un contributo pari ad euro 100.000,00 a favore del Comune di Caianello, per la ristrutturazione della casa comunale mediante incremento della Missione 8, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

8. È autorizzato per l''annualità 2021 uno stanziamento di euro 380.000,00 sulla Missione 8, Programma 1, Titolo II, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021- 2023 per la realizzazione della riqualificazione dell'area periferica Via Crispi in favore del Comune di Mugnano di Napoli. 

9. È autorizzato un contributo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, euro 100.000,00 per l'anno 2022 e euro 50.000,00 per l'anno 2023, all' Agenzia area nolana per il sostegno ai diciotto Comuni facenti parte della medesima Agenzia, per sostenere i costi per la progettazione di interventi al fine di consentirne la cantierabilità per l'ammissione a finanziamenti regionali e statali. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le modalità di erogazione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede con incremento di euro 100.000,00 per l'anno 2021, euro 100.000 per l'anno 2022 e euro 50.000,00 per l'anno 2023 della Missione 8, Programma 1, Titolo II mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.  

10. È disposto un contributo straordinario di euro 100.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Calvizzano (NA) per la realizzazione di un asilo nido presso l'istituto comprensivo "Marco Polo".  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 12, Programma 1, Titolo II per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.  


 

 

Art. 53

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana e stradale)

1. È autorizzato uno stanziamento di euro 200.000,00 per l'annualità 2021 per le spese di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale a valere sulla Missione 3, Programma 2, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma l, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021-2023. 

2. È autorizzato uno stanziamento di euro 100.000,00 per l'annualità 2021 per incrementare   attraverso l'assessorato alla Sicurezza, le attività formative e divulgative rivolte ai giovani per rendere più sicura la guida degli autoveicoli. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 6, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.


 

 

CAPO IX

(Imposte, canoni, concessioni)


 

Art. 54

(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. 

2.Sono abrogati:

a) l'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale);

b) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2004);

c) il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2005);

d) il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - legge di stabilità regionale 2016).

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del fondo istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) presso il Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  Province autonome di Trento e di Bolzano.


 

 

Art. 55

(Differimento termine pagamento diritti proporzionali e contributi annui)

1. Il termine previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), per il solo anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.


 

 

Art. 56

(Disposizioni in materia di concessioni per attività di acquacoltura)

1. Fermo restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 57

(Misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo)

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, già esenti dalle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sono esentate anche dalle spese di istruttoria di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Navigazione marittima), le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Per gli effetti della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, le società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in conformità all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-finanziaria 2003), affiliate ad un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attività di interesse generale. Resta ferma la riduzione del canone annuo per le concessioni demaniali marittime nella misura del 50 per cento come previsto dall'articolo 03, comma 1, lettera c), numero 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, salvo diversa previsione in ordine alla determinazione annuale dei canoni demaniali marittimi, allo stato fissati  dall'articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 33, comma 4, lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2022, n. 30, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella formulazione precedente alle modifiche inserite dall'articolo 33, comma 4, lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

 

CAPO X

(Organizzazione e razionalizzazione)


 

Art. 58

(Disposizioni di semplificazione in materia di procedure selettive interne)

1. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, le prove di esame delle procedure selettive interne, già indette dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), si svolgono secondo le modalità indicate all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Fino al permanere dello stato di emergenza, l'efficacia dell'articolo 54, comma 5 del regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6 (Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi) è sospesa. Le procedure selettive interne per titoli ed esami prevedono l'espletamento della prova scritta, valutata in trentesimi, con somministrazione ai candidati di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato. 


 

 

Art. 59

(Ufficio speciale per la gestione dei servizi per il lavoro)

1. Al fine di monitorare l'andamento del mercato del lavoro in Campania e implementare il ruolo dei centri per l‘impiego, è istituito presso la Giunta regionale l'ufficio speciale per la gestione dei servizi per il lavoro, nell'ambito delle politiche attive del lavoro previste dal piano nazionale ripresa e resilienza.

2. La struttura di livello dirigenziale generale, posta in posizione di autonomia funzionale, opera in stretto raccordo con la struttura amministrativa competente in materia di formazione professionale e lavoro.

3. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 60

(Potenziamento dell'ufficio relazioni con il pubblico)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa competente in materia di digitalizzazione provvede all'implementazione e al potenziamento, nell'ambito di una sezione dedicata del sito istituzionale, della piattaforma dell'ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale al fine di assicurarne la digitalizzazione dei servizi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, euro 25.000,00 per l'esercizio 2022 ed euro 25.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede mediante incremento della Missione 1, Programma 8, Titolo II e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023.  


 

 

Art. 61

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28)

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente: 

"10bis. A seguito della soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), intervenuta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 -Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), la So.Re.Sa svolge in via ordinaria funzioni di supporto alla Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR della Regione Campania per la progettazione, lo sviluppo ed il funzionamento del sistema informativo sanitario, la gestione dei flussi sanitari ed i servizi di sanità digitale.";

b) il comma 13bis è sostituito dal seguente:

"13bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO nella gestione dei processi amministrativi e contabili, nel controllo di gestione e nella pianificazione aziendale nei settori dell'innovazione tecnologica, dell'informatica e della logistica integrata dei beni sanitari, al fine di promuovere l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla centralizzazione, all'efficienza e all'efficacia del SSR.";

c) il comma 14quater è sostituito dal seguente:

"14quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque nei limiti della spesa risultante dalla convenzione quadro sottoscritta con la Regione.";

d) il comma 14quinquies è sostituito dal seguente: 

"14quinquies. La So.Re.Sa. trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale: 

a) il programma annuale di procedure centralizzate, in favore delle amministrazioni di cui al comma 15, per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, tenuto conto delle categorie merceologiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità' di Stato e di tesoreria), di altre previsioni normative, delle scadenze di precedenti contratti-convenzioni centralizzati di analoghe forniture, degli indirizzi raccolti in sede di preventiva consultazione da aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche periferiche della Regione ordinati per incidenza economica della fornitura-servizio e contenimento atteso della spesa;

b) la programmazione delle procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, nonché degli interventi di logistica integrata dei beni sanitari.  Gli uffici competenti della Giunta regionale dispongono eventuali integrazioni e modifiche al programma in tempo utile affinché So.Re.Sa. possa provvedere alla necessaria pubblicazione dell'avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno.";

e) al comma 15 le parole "ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE – Codice degli appalti)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)";

f) al comma 15bis il primo periodo è sostituito dal seguente:

"15bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14quinquies del presente articolo.";

g) alla fine del comma 15bis sono aggiunte le parole: "Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l'obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14ter e 15sexies.";

h) la lettera d) del comma 15sexies è sostituita dalla seguente: "d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 50/2016 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo destinati ai soggetti di cui al comma 15";

i) alla lettera f) del comma 15sexies dopo le parole "su specifica richiesta," sono aggiunte le seguenti: "attività di committenza ausiliaria,";

l) alla fine del comma 15sexies sono aggiunte le parole: "È fatto obbligo alle ASL ed alle AO di aderire alle convezioni e accordi quadro delle procedure di gara aggiudicate dalla centrale di committenza regionale.".



 

Art. 62

(Razionalizzazione di società partecipate e modifiche alla legge regionale del 30 ottobre 2013, n. 15)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assume i provvedimenti per procedere alla fusione per incorporazione in Sviluppo Campania spa della società veicolo di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.), società per l'attuazione del piano di stabilizzazione srl.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone altresì delle risorse del fondo dedicato all'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria della legge regionale 15/2013 e della deliberazione di Giunta regionale n. 237/2015, che residuano al completamento dei procedimenti di liquidazione delle partecipate della società veicolo. 

3. All'articolo 1 della legge regionale 15/2013, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la lettera c) del comma 5 è soppressa; 

b)  i commi 8 e 10 sono abrogati; 

c) al comma 11, le parole "la Regione," sono soppresse;

d) il comma 13 è abrogato.


 

 

Art. 63

(Svincolo di destinazione dei beni in capo agli Enti locali e in uso alle ASL)

1. Ai fini deflattivi dei contenziosi pendenti tra le ASL e le AO nei confronti degli enti locali a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), fatti salvi i contenziosi che alla data di entrata in vigore della presente legge regionale risultano definiti con sentenza passata in giudicato, relativamente ai beni immobili trasferiti al patrimonio comunale ai sensi degli  articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), i quali hanno  formalmente o sostanzialmente perso il vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, o sui quali sono stati eseguiti, per effetto di approvazione di strumenti urbanistici generali e dei correlati strumenti attuativi, opere pubbliche o di rilevanza pubblicistica, le ASL e le AO procedono a transigere i contenziosi pendenti  rinunciando al diritto di retrocessione delle aree e dei beni ivi realizzati, previo indennizzo parametrato  al valore venale delle aree secondo la destinazione urbanistica esistente al tempo dell'entrata in vigore della legge  833/1978. 

2. Entro centottanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, i Comuni provvedono a versare gli indennizzi attualizzati alle ASL o alle AO ovvero, se non dovessero disporre dei capitali necessari,  provvedono a  trasferire alle ASL o alle AO beni immobili non strumentali di pari valore, stimati sulla base dei criteri di alienazione del patrimonio immobiliare regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), in modo tale da non intaccare il fondo di dotazione delle aziende sanitarie. 

3. I capitali ricavati dalle ASL o dalle AO sono reinvestiti in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi ospedalieri e sanitari.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina termini, modalità e procedure per l'attuazione delle presenti disposizioni finalizzate alla massima adesione di Comuni, ASL ed AO. 


 

 

Art. 64

(Attuazione del Capo II della legge regionale 30 maggio 2019, n. 7)

1. Il fondo di accantonamento pluriennale in attuazione del capo II della legge regionale 30 maggio 2019, n. 7 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo) è iscritto nel bilancio della Regione. 

2. La gestione del fondo e dei relativi impegni ed oneri è demandata ad apposito regolamento che la Giunta regionale approva nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai titolari dei diritti di cui al capo II della legge regionale 7/2019 si applica la normativa vigente di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania). In conformità ai principi del sistema previdenziale nazionale, i genitori del consigliere deceduto hanno diritto alla reversibilità dell'indennità di cui al presente comma qualora gli stessi non siano titolari di una pensione diretta e alla data della morte del consigliere siano a suo carico. (1)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 38, comma 3, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

 

Art. 65

(Ulteriori modifiche di manutenzione normativa)

1. All'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 

"3 bis. La Giunta regionale può con propria deliberazione ridefinire l'ufficio di cui al presente articolo e le funzioni ad esso attribuite con le modalità e secondo i criteri previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale).".

2. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 17 (Riconoscimento dell'associazione degli ex Consiglieri regionali) dopo le parole: "garantisce il necessario supporto organizzativo" sono aggiunte le parole: "e di risorse umane, da individuare tra il personale di ruolo del Consiglio regionale e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nei limiti delle risorse umane disponibili.".

3. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

"2 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dal professionista all'amministrazione competente anche successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo o alla ricezione dell'istanza ad intervento diretto, se il pagamento delle spettanze professionali da parte del committente è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali previsti dalla legge.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2bis la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro tre mesi dall'inizio dei lavori, mentre quella resa dai tecnici che hanno sorvegliato l'esecuzione dei lavori deve intervenire entro dodici mesi dalla loro ultimazione.

2 quater. La mancata trasmissione della dichiarazione comporta, su richiesta dei professionisti interessati, la decadenza dell'atto autorizzativo o l'inefficacia dell'istanza ad intervento diretto.".

4. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania), al comma 1 dopo le parole: "delle Associazioni delle autonomie della Campania" sono aggiunte le seguenti "e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI)".

5. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "cbis) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 3, da euro 300,00 ad euro 2.000,00;".

6. All'articolo 1 della legge regionale 5/2013, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 65, le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"; 

b) al comma 181, dopo le parole "con esclusione dei finanziamenti a valere sui fondi comunitari o sul fondo di sviluppo e coesione", sono aggiunte le seguenti: ", dei finanziamenti destinati ai cittadini per il sostegno all'affitto, nonché di quelli definiti con delibera di Giunta regionale.".

7. Al comma 1 dell'articolo l della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari), le parole "e comunque fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino al 31 dicembre 2023".

8. All'articolo 10, comma 2·bis, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018·2020 della Regione Campania - legge di stabilità regionale per il 2018), le parole ''Patrimonio Culturale Immateriale dell'umanità dall'UNESCO" sono sostituite dalle seguenti: ''Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO". 

9. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12 bis e seguenti, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e successive modifiche, si provvede, a decorrere dall'annualità 2021, per un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24.

 

 

Art. 66

(Entrata in vigore)

1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca