Legge Regionale 20 luglio 2021, n. 7.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 3 novembre 2021, n. 26.     

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.                                                 

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 20 luglio 2021, n. 7.


"Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali (De.Co-De.C.O.), di seguito denominate De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG. (1)

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 novembre 2021, n. 26.



 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: la Denominazione comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita delibera di Giunta municipale e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non rappresenta un marchio di qualità o di certificazione, ma un primo livello di tutela;

b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico ed artigianale, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca, caratteristica del territorio;

c) Registro regionale De.Co.: il documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;

d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: il riferimento orientativo per i Comuni, al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co nonché una guida per l'iscrizione dei Comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.



 

Art.  3

(Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di seguito denominato Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.

1.bis. Il Registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30. (1)

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita delibera di Giunta municipale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.

3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.

4. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, provvede a:

a) individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;

b) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;

c) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;

d) definire le procedure per l'iscrizione e per l'aggiornamento dello stesso;

e) fornire forma grafica al logo del Registro e stabilire le regole per la sua concessione;

f) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2021, n. 26.



 

Art. 4

(Regolamento di iscrizione)

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per i Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, a emanare apposito regolamento.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di cui all'articolo 7:

a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;

b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;

c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;

d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;

e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.

3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.



 

Art.  5

(Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.)

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti per i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, promuove l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 7 si definisce anche:

a) la sede del Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;

b) gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni al Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;

c) gli obiettivi e le modalità di funzionamento;

d) gli strumenti indispensabili per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti, nonché la cooperazione tra i Comuni e la Regione.

3. Il Coordinamento è aperto ad ogni Comune della Regione Campania che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari. 



 

Art.  6

(Promozione dei prodotti De.Co.)

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea), considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, testimonianza del territorio campano da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata della Regione.

2. La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale, sostegno, anche economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale dedicata.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.


 

 

Art. 7

(Regolamento)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, a emanare apposito regolamento che disciplina quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

1.bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2021, n. 26.



 

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio regionale della Campania, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

a) le delibere di cui al comma 2 dell'articolo 3;

b) la valutazione sulla coerenza dei predetti provvedimenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3;

c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge. 


 

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 della Regione Campania.


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                   De Luca