Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 19 gennaio 2009, n. 1, 22 luglio 2009, n. 8, 6 maggio 2013, n. 5, 20 gennaio 2017, n. 3, 31 marzo 2017, n. 10, 7 agosto 2019, n. 1630 dicembre 2019, n. 27 e dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 - 14 gennaio 2010, n. 1.    

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

Testo vigente della Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 8.


"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:

CAPO I

OGGETTO E NORME COMUNI


 

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando:

a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;

b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;

c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.

2. La presente legge regionale, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n.323, disciplina:

a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;

b) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

[c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;] (1)

d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui alle lettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.

3. La regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1 ed in particolare di quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della normativa vigente, promuovendone l'utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e della legge n. 323/2000.

4. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d) che segue;

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3 della legge n. 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 323/2000, suddivisi secondo le categorie seguenti:

1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché, eventualmente, alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;

2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto ed al coperto incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno una, preferibilmente coperta, destinata a idrochinesiterapie termali;

3) complesso termale: struttura costituita dagli elementi contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;

e) aziende termali: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;

g) acque minerali naturali: le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o vengono captate mediante perforazione ed hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute così come individuate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni;

h) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o captate mediante perforazione e possiedono le caratteristiche indicate nel decreto legislativo n. 339/1999;

[i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, naturalmente sgorganti oppure emunte dal sottosuolo da profondità inferiori a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.] (2)

l) associazioni di categoria del settore idrotermominerale: associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, termali, di sorgente maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale. (3)

5. Entro il 30 giugno 2010 la Regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del settore e la consulta di cui all'articolo 46, adotta uno o più regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro: (4)

a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e delle concessioni;

b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;

c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le strutture e gli impianti di cui all'articolo 42, comma 2.


(1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 63, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'articolo 1, comma 106, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 63, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(4) Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

CAPO II

PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI


 

Art. 2

Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:

a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di cui alla lettera b);

b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali naturali e termali;

c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.

2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assensi richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è disciplinato dal regolamento di attuazione.

4. In caso di concorso di più istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca è rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:

a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la ricerca;

b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici;

c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacità tecnica ed economica e, a parità di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;

d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, è prorogabile una sola volta per un identico periodo e può essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca relativa a superfici superiori ai trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico.

6. Il permesso di ricerca deve indicare:

a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;

b) la durata del permesso e la superficie accordata;

c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo;

d) la data dell'inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;

e) le prescrizioni generali e particolari cui è subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale.

7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente.

8. Il trasferimento del permesso di ricerca è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.

9. Al titolare del permesso di ricerca è fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.



 

Art. 3

Cause di cessazione del permesso di ricerca

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi:

a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio;

b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo;

c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvedimento che autorizza la ricerca;

d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8;

e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali ed i contributi di cui all'articolo 36 a seguito di diffida del competente dirigente regionale;

f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca;

g) quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 37, comma 5.

2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennità.

3. La revoca del permesso di ricerca può essere disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attività di ricerca.

4. Per le ragioni di cui al comma 1 il permesso di ricerca può essere sospeso con effetto immediato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal competente dirigente regionale, previa comunicazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni.

6. La rinuncia al permesso di ricerca è comunicata dal ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino al quale il titolare è obbligato alla manutenzione ordinaria ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

7. Entro i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di ricerca, non è consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori sia compatibile, sotto l'aspetto geominerario, con quelli della ricerca già in atto.

8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non ricomprese in quella oggetto di ricerca è consentita previa verifica della compatibilità geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli già in atto.



 

Art. 4

Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell'articolo 29.

2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili.

3. L'istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione.

4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai trecento ettari che costituiscono l'area di concessione e per una durata compresa tra i quindici ed i trenta anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione.

5. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania ed all'albo comunale del o dei comuni interessati.

6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto istanza.

7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

8. La concessione deve indicare:

a) le generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attività;

b) la durata della concessione;

c) la delimitazione dell'area del giacimento in concessione;

d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico del concessionario;

e) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore;

f) l'obbligo del concessionario di indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;

g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui deve attenersi il concessionario.

9. La concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto richiedente la concessione e ricomprendono le sorgenti, i pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle falde, anche all'esterno del perimetro di concessione.

11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne all'area di concessione, da individuarsi in relazione alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimicofisiche e batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.

12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è trascritta nei registri immobiliari.

13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.

14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio della concessione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma approvato ha titolo al rinnovo della concessione con procedura semplificata disciplinata con regolamento.

15. Se la concessione non viene rinnovata, per ragioni non connesse a procedure di scadenza, rinuncia, revoca, decadenza, o esaurimento, disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

16. Il provvedimento di rinnovo della concessione mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione; in assenza del provvedimento di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la concessione è automaticamente prorogata per il tempo necessario alla definizione della procedura di rinnovo.

17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione, ivi compresi quelli di ripristino ambientale, ed in relazione alla natura ed all'entità degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste nel provvedimento di concessione, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.

18. Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti sono tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.



 

Art. 5

Subconcessione

1. Gli enti indicati all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonché di quella nazionale e comunitaria dettata per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei pubblici servizi ai sensi dell'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 2 agosto 2000, n. 267.

2. La subconcessione di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo non superiore a quello di validità della concessione ed è soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullità.

3. Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto di concessione in regime di subconcessione è trasmesso al competente ufficio regionale che verifica il possesso, da parte del subconcessionario, dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti.

5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di decadenza della concessione che può essere trasferita al subconcessionario previa istanza e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.



 

Art. 6

Contratti di somministrazione

1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento possono stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 1559 e seguenti del codice civile.

2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1 costituisce motivo di decadenza della concessione.

3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e gli utilizzi consentiti sono individuati dal regolamento di attuazione.



 

Art. 7

Attività

1. L'attività oggetto della concessione può essere sospesa per un periodo determinato su istanza motivata del concessionario. La sospensione non può eccedere il periodo di due anni.

2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

3. Il concessionario trasmette al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione.

4. Se entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo non sono dettate dal competente ufficio regionale prescrizioni o modifiche, il programma si intende approvato.

5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

6. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti alla Regione dai titolari dei permessi e delle concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, possono essere resi noti al terzo che dimostra di avere un interesse prevalente previa istanza formale di accesso e non sono divulgabili senza il consenso scritto degli interessati.

7. I dati e le notizie di cui al comma 6, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti, oggetto di rinuncia, o dichiarati decaduti, possono essere divulgati dall'amministrazione decorsi cinque anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.



 

Art. 8

Trasferimento della concessione e diritto di prelazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

3. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.

5. Il concessionario ha diritto di prelazione per l'acquisto dei suoli, di cui non è proprietario, inclusi nel perimetro dell'area della concessione.

6. I proprietari che intendono alienare i suoli inclusi nel perimetro della concessione notificano per iscritto l'intenzione al concessionario che, nei successivi sessanta giorni, esercita il diritto di prelazione nelle forme di legge.

7. Con regolamento sono disciplinati il trasferimento della concessione e la trasformazione del soggetto concessionario.



 

Art. 9

Gestione unitaria

1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più concessionari per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, riferibili ad un unico bacino acquifero, possono essere esercitate, previa autorizzazione regionale, anche attraverso la costituzione, da parte dei concessionari, di una gestione unitaria.

2. Il regolamento di attuazione individua la disciplina degli emungimenti nel caso della gestione unitaria di cui al comma 1.



 

Art. 10

Autorizzazione per le utilizzazioni

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali:

a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;

b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica19 maggio 1958, n.719;

c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;

d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:

a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;

b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come previsto dalla normativa vigente;

c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma 2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 323/2000.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), presuppone che l'acqua da miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse caratteristiche; tale disposizione si applica anche alle acque termali provenienti da pozzi diversi da quello per il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento, purché nell'ambito della stessa concessione.

5. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dal decreto legislativo 105/1992 e successive modificazioni.



 

Art. 11

Pertinenze

1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della regione.

2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.

3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze di cui al comma 2.

4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



 

Art. 12

Iscrizione di ipoteche - Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento

1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende, l'iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione regionale previa acquisizione delle valutazioni economico-finanziarie.

2. Nell'ambito del giudizio di espropriazione e delle correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi del codice di procedura civile, l'atto di precetto e quello di aggiudicazione sono notificati anche alla regione Campania a cura del creditore procedente o dell'aggiudicatario.

3. L'aggiudicatario in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, secondo il programma dei lavori approvato, subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti in favore e a carico del concessionario.

4. In caso di fallimento del concessionario il curatore notifica copia della sentenza di fallimento al competente dirigente regionale che pronuncia la sospensione della concessione, dopo aver disposto l'esecuzione delle opere necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e previa redazione dello stato di consistenza dei luoghi e delle pertinenze in contraddittorio con la curatela fallimentare cui affidarne la custodia.

5. La sospensione non eccede i due anni, decorsi i quali è pronunciata la decadenza.

6. La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito.

7. Nel caso di cessione della concessione a terzi nel corso della procedura fallimentare, tutti i diritti e gli obblighi del concessionario sono trasferiti al soggetto subentrante, che deve possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.



 

Art. 13

Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione

1. Entro il perimetro dell'area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienicosanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione nonché tutte le attività necessarie all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Se l'occupazione delle aree di proprietà di terzi è autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, è adottato il decreto di espropriazione dell'area nel rispetto delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione hanno diritto ad accedere alle relative aree per le attività strettamente connesse all'esercizio minerario.

4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non sono proprietari al competente ufficio regionale che, valutata la necessità e l'indispensabilità degli interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello di esproprio.

5. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli è corrisposta da parte del ricercatore o del concessionario una indennità annua determinata secondo le vigenti leggi in materia di espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli eventuali danni, da attuarsi, prioritariamente, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'indennità di cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, è determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili; avverso tale determinazione è proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati dal competente ufficio regionale che può delegare al concessionario, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area, determinando i limiti della delega conformemente all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al competente ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi e l'adozione dei consequenziali provvedimenti di occupazione delle aree, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il concessionario o ricercatore è obbligato a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti, con le modalità individuate dal regolamento di attuazione.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.



 

Art. 14

Cause di cessazione della concessione

1. La concessione cessa:

a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;

b) per rinuncia;

c) per revoca;

d) per decadenza;

e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.

4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.



 

Art. 15

Scadenza del termine della concessione

1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine della concessione, in assenza di un'istanza di rinnovo presentata nei termini di legge o in presenza di un diniego espresso di rinnovo, è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze.

2. In caso di istanza di rinnovo presentata nei termini di legge, la concessione è automaticamente prorogata sino all'adozione del provvedimento di rinnovo o di diniego.



 

Art. 16

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.

2. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.

3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.



 

Art. 17

Revoca della concessione

1. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.

2. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario.

4. I criteri per la quantificazione dell'indennità dovuta al concessionario in caso di revoca della concessione sono individuati con regolamento di attuazione.



 

Art. 18

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;

b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;

c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;

d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;

e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;

f) quando il concessionario è dichiarato fallito;

g) quando il concessionario è uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge n. 283/1961 e non ha rispettato la procedura indicata nell'articolo 5;

h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 8, comma 1;

i) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;

l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37. (1)

2. La decadenza della concessione è dichiarata previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni.

3. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti.


(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

Art. 19

Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento

1. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le pertinenze del giacimento.



 

Art. 20

Ripristino ambientale

1. A seguito dei provvedimenti di cessazione dei rispettivi titoli, esclusivamente nei casi di incoltivabilità delle risorse, il titolare del permesso ed il concessionario sono obbligati al ripristino ambientale del sito conformemente al disciplinare approvato con regolamento.



CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI


 

Art. 21

Definizione di azienda termale

1. Sono aziende termali quelle così definite nell'articolo 1, comma 4, e costituite da uno o più stabilimenti termali in cui vengono utilizzate a scopo terapeutico:

a) acque minerali e termali;

b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni;

c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e artificiali.



 

Art. 22

Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali 

1. L'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a complessi ricettivi è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e non può essere ceduta a terzi, anche nel caso in cui è riferita a singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale.

3. Il provvedimento comunale che autorizza l'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali di cui al comma 1, contiene:

a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

b) l'elencazione delle cure e dei trattamenti che possono essere erogati nell'azienda, stabilimento o reparto termale, tenuto conto dell'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque e delle correlate modalità di erogazione;

c) l'indicazione del periodo di apertura dell'azienda termale, annuale o stagionale;

d) la descrizione della struttura organizzativa dell'azienda termale, qualora articolata in più plessi o reparti ubicati in luoghi diversi nell'ambito del comune o dei comuni ricompresi nel perimetro della concessione;

e) l'indicazione del direttore sanitario;

f) l'indicazione del tecnico preposto all'attività estrattiva da individuarsi nell'ambito delle seguenti figure professionali: ingegnere con competenza specifica in materia idrotermominerale o mineraria, geologo;

g) l'approvazione del regolamento sanitario interno.

4. Non sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo i nuovi reparti nonché gli ampliamenti o adeguamenti funzionali di reparti esistenti a condizione che:

a) facciano capo ad aziende termali già in possesso di autorizzazione;

b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque minerali e termali riconosciute sulla base dell'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n.833 e oggetto di autorizzazione;

c) le modalità di erogazione delle stesse siano già state autorizzate ai sensi delle vigenti norme.

In tal caso, le aziende termali sono tenute a presentare all'azienda sanitaria locale una comunicazione corredata da una dichiarazione di responsabilità del direttore sanitario relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e da idonea documentazione tecnica indicante le variazioni intervenute nella struttura;

5. Le aziende stagionali possono prolungare il periodo di apertura per un lasso di tempo non superiore a sessanta giorni, qualora l'andamento della stagione lo renda opportuno, previa comunicazione all'autorità comunale sette giorni prima del termine previsto per la chiusura.



 

Art. 23

Avvio dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, può essere sospesa o revocata, previa apposita diffida, dalla competente autorità comunale nei casi in cui, a seguito di ispezioni o nell'espletamento delle attività di vigilanza sanitaria, sono constatate irregolarità e violazioni tali da compromettere il normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro eliminazione entro il termine assegnato, non superiore a sessanta giorni.

2. La riapertura stagionale delle aziende, degli stabilimenti e dei reparti termali è subordinata alla trasmissione, da parte del concessionario, di una comunicazione contenente l'indicazione della data di riapertura e di una dichiarazione di conformità dello stabilimento o reparto termale nel suo complesso e delle attività ivi esercitabili alle normative vigenti, sottoscritta nelle forme di legge dal direttore sanitario dell'azienda termale e dal concessionario, oltre che di copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica in caso di interruzione delle attività per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire all'autorità comunale ed all'azienda sanitaria locale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riapertura.

5. Alla data stabilita per la riapertura il concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori, può dare avvio all'attività stagionale.

6. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4 sono comunicati entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione al competente ufficio regionale.



 

Art. 24

Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali

1. Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica, o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica, individua i servizi sanitari da erogarsi nella struttura termale, dirige e coordina l'attività finalizzata all'erogazione delle prestazioni di cura termale, ivi compresa l'attività di organizzazione delle strutture sanitarie e del personale medico e del personale sanitario non medico dello stabilimento termale, assicurando che ai reparti dell'azienda sia preposto personale fornito dei titoli necessari per l'esercizio delle specifiche attività sanitarie e termali.

2. Il direttore sanitario può esercitare le funzioni indicate nel comma 1 in più aziende termali. (1)

3. La sostituzione del direttore sanitario è comunicata non oltre il quindicesimo giorno dalla data di insediamento del nuovo direttore sanitario e non costituisce innovazione dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 22, comma 1.


(1) Comma sostituito dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.



 

Art. 25

Controlli periodici di qualità e di sicurezza

1. A cura del direttore sanitario dell'azienda, dello stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti, presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, periodicamente con le modalità indicate i seguenti accertamenti:

a) ogni anno almeno due controlli batteriologici, di cui uno prima della riapertura stagionale, e prove di conducibilità elettrica delle acque;

b) ogni due anni accertamenti chimici e fisico-chimici delle acque.

2. Se l'esito delle prove di conducibilità elettrica di cui al comma 1, lettera a), evidenzia valori anomali nello stesso arco temporale sono disposti accertamenti chimici e fisico-chimici completi.

3. Gli esiti degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale.

4. Le modalità di immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti sono disciplinate dal regolamento di attuazione.



 

Art. 26

Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici

1. Le acque minerali termali ed i loro derivati, oltre che per uso terapeutico, sono utilizzabili anche per la produzione di cosmetici.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione delle acque termali e loro derivati di cui alla presente legge per la produzione di cosmetici è di competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale previo parere dell'ASL di appartenenza.

3. Con regolamento di attuazione è disciplinata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.



 

Art. 27

Caratteristiche delle acque termali

1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonché nelle acque di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica: (1)

a) agenti tensioattivi;

b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;

c) benzene;

d) idrocarburi policiclici aromatici;

e) antiparassitari;

f) policlorobifenili;

g) composti organoalogenati che non rientrano nelle lettere e) ed f).

2. Il mancato riscontro delle sostanze di cui al comma 1, attraverso metodi analitici con i livelli minimi di rendimento, riportati nell'allegato II del decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2003, costituisce garanzia di qualità per l'acqua termale.

3. Le sostanze indicate nel comma 1 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rilevabili, ossia a livelli di fiducia del novantacinque per cento in rapporto ad un dosaggio in bianco. I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali, comunitari o nazionali.


(1) Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

Art. 28

Marchio di qualità termale

1. Nell'ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 323/2000 ed all'articolo 38 della presente legge, la Giunta regionale propone, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 323/2000, l'attribuzione del marchio di qualità termale ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività termale che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica;

b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario con ovvero tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per l'autodisciplina in ordine ad un uso più corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente, certificato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

c) certificazione dell'ente competente per la promozione turistica relativamente allo svolgimento di attività di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel territorio termale;

d) documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale di una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione.

2. L'attribuzione del marchio di qualità termale è disposta con decreto del Ministero dell'ambiente ed è sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive.



 

[CAPO IV] (1)

[PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI]

 

(1) Capo abrogato dall'articolo 1, comma 63, lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

[Art. 29] (1)

[Utilizzazioni]

[1. Le piccole utilizzazioni locali sulla terraferma sono quelle definite dall'articolo 1, comma 4, lettera i).

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico inclusa l'immissione diretta in piscina ed è autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

3. Su istanza di soggetto titolato, riconosciuta l'impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali riconosciute, può essere consentito il loro sfruttamento secondo le modalità di cui al comma 2.

4. La concessione di cui al comma 3 è revocata quando intervenga nuova richiesta, anche da parte di un terzo, che dimostri la possibilità dello sfruttamento della risorsa a scopo terapeutico.

5. Per le piccole utilizzazioni locali, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dagli articoli 30 e 31, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.]


(1) Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione dell'intero Capo IV della presente legge come previsto dall'articolo 1, comma 63, lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27. In precedenza il comma 2 era stato sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

[Art. 30] (1)

[Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca]

[1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha per oggetto quanto indicato all'articolo 2 comma 1, lettere a) e c), integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione.

2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i), è rilasciato in prima istanza per la durata massima di un anno ed è prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell'iniziativa su aree esterne a preesistenti concessioni di acque minerali e termali e purché le aree in questione siano nella disponibilità del richiedente.]


(1) Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione dell'intero Capo IV della presente legge come previsto dall'articolo 1, comma 63, lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

[Art. 31] (1)

[Oggetto della concessione, durata e rinnovo]

[1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità dell'iniziativa purché in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali.

2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilità delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, ove compatibile.

4. La procedura di rinnovo della concessione è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 4, commi 13 e 14.]


(1) Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione dell'intero Capo IV della presente legge come previsto dall'articolo 1, comma 63, lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

CAPO V

ACQUE DI SORGENTE


 

Art. 32

Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione

1. I permessi di ricerca e le concessioni per lo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciati e rinnovati con le medesime modalità stabilite per le acque minerali naturali e termali e possono essere rilasciati:

a) in aree libere da concessioni rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali e delle piccole utilizzazioni locali;

b) in aree già interessate da una concessione per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, a seguito di accertamento della compatibilità dello sfruttamento delle due risorse e della non interferenza delle falde.

2. La domanda di riconoscimento dell'acqua di sorgente da presentare al Ministero della salute, prevista dal decreto legislativo n. 339/1999, può essere inoltrata esclusivamente:

a) dal titolare del permesso di ricerca per le acque di sorgente;

b) dal titolare del permesso di ricerca o della concessione per le acque minerali naturali e termali previa autorizzazione del competente dirigente regionale.

3. L'autorizzazione per l'immissione in commercio delle acque di sorgente ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 339/1999, nonché quella per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 339/1999, è rilasciata dal competente ufficio regionale, previo parere dell'azienda sanitaria locale, che deve anche accertare che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 339/1999.

4. Per le acque di sorgente, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 339/1999, si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.



 

CAPO VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI


 

Art. 33

Autorità competente e procedure

1. I provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attività disciplinate dalla presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad altri enti o espressamente ad altri organi regionali, sono adottati dal competente dirigente regionale e devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge.

2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni è disciplinata dal regolamento di attuazione.

3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di concessione è comunicato l'avvio del procedimento di cui al comma 2.

4. Il provvedimento regionale è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al comma 2 ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania.

5. La proroga del permesso di ricerca è autorizzata previa comunicazione al comune territorialmente competente e con i limiti di cui all'articolo 2, comma 5.

6. Il rinnovo della concessione avviene secondo le modalità indicate all'articolo 4, commi 13 e 14.

7. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione e quelli che ne dichiarano la decadenza, rinuncia, revoca, estinzione per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità e inutilizzabilità del giacimento, oltre che la proroga ed il rinnovo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente presuppone l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i mille litri al minuto secondo, e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui la derivazione superi i cento litri al minuto secondo. (1)

9. Sono da assoggettare a valutazione di incidenza, di cui all'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, qualora non già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, tutti i progetti relativi ad acque minerali naturali, termali, di sorgente ricadenti in siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nonché in siti di interesse regionale. (2)

[10. Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.] (3)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 63, lettera e) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 63, lettera f) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

Art. 34

Apparecchi di misura

1. I concessionari sono tenuti ad installare, possibilmente nel punto di captazione, in luogo accessibile e, comunque, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta.

2. I concessionari di acque minerali naturali e di sorgente destinate al confezionamento hanno l'ulteriore obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura della conducibilità elettrica, nonché, nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi.

3. Su richiesta del concessionario e compatibilmente con le caratteristiche delle opere di captazione e con le modalità di emungimento, l'ufficio regionale competente può prevedere particolari prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.



 

Art. 35

Abolizione di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le tasse di rilascio delle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, limitatamente alle voci di seguito elencate con i numeri d'ordine indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44:

a) n. 2 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali naturali, naturali od artificiali;

b) n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

c) n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali naturali e termali;

d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di sorgenti di acque minerali naturali e termali;

e) n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali;

f) n. 31 - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze;

g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali.



 

Art. 36

Diritti proporzionali e contributi

1. I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse contemplate dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata e diversificati nel caso di ricerca o concessione. (a)

2. I diritti previsti al comma 1 sono così determinati:

a) euro 4,00 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di permesso di ricerca;

b) euro 35,37 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori rispettivamente a euro 800,00 per le attività di ricerca ed a euro 2.000,00 per le concessioni.

[3. Gli importi del comma 2 sono ridotti alla metà per le piccole utilizzazioni locali e nel caso in cui le stesse siano utilizzate esclusivamente tramite scambio termico ivi compreso il caso della reiniezione nella falda di provenienza.] (5)

4. Se il titolare della concessione rilasciata per l'esercizio di attività termali è anche titolare, relativamente alla medesima area, di una concessione rilasciata per lo sfruttamento delle acque minerali naturali o di sorgente o di piccole utilizzazioni, i diritti proporzionali sono dovuti una sola volta.

5. Gli importi dei diritti proporzionali sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. (a) (b) (c) (d)

6. I proventi dei diritti proporzionali sono utilizzati per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 38.

7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e ai comuni ove sono ubicati i punti di eduzione. (1) (a) (b) (c) (d)

8. Il contributo annuo è così determinato:

a) per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad 1,00 euro per metro cubo. (2)

L'importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

1) commercializzazione su territorio extranazionale;

2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.

b) per le acque minerali utilizzate negli stabilimenti termali, tenuto conto delle finalità socio sanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, il contributo annuo da corrispondersi è così determinato:

1) euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;

2) euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;

3) euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;

4) euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;

5) euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00;

6) euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.

Gli importi di cui sopra sono autocertificati direttamente dall'azienda o per il tramite dell'associazione nazionale di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale alla quale aderisce all'uopo delegata, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla azienda stessa.

[c) per le piccole utilizzazioni locali il contributo è così determinato:

1) euro 2.000,00 per le attività che prevedono lo sfruttamento della risorsa tramite l'emungimento di acqua;

2) euro 1.000,00 per le attività che non prevedono lo sfruttamento della risorsa secondo la lettera che precede ma esclusivamente lo scambio termico compresa la reiniezione nella falda di provenienza.

Gli importi previsti alla presente lettera sono ridotti allaa metà nel caso di utilizzo in abitazioni private.] (6)

9. I diritti proporzionali stabiliti nel comma 2 sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo. Gli importi di cui al comma 8 costituiscono la base per le offerte al rialzo da presentare nelle gare per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e termali e sono derogabili esclusivamente nell'ipotesi di rinnovazione del procedimento di gara a seguito di mancata presentazione di offerte. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania. (3)

[10. Le strutture pubbliche, quali scuole di ogni ordine e grado, ospedali e strutture assimilabili sono esonerate dal pagamento dei diritti e contributi per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.] (5)

11. Per le nuove attività i contributi previsti dai commi 7 e 8 sono corrisposti a decorrere dal terzo anno dall'inizio della produzione.

12. Il contributo di cui al comma 8, lettera a) è corrisposto per una parte pari al 50 per cento ai Comuni interessati dalla concessione e utilizzato dai Comuni; per la restante parte pari al 50 per cento alla Regione Campania e prioritariamente è utilizzato per il sostegno ai Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), che versano in situazioni di particolare difficoltà gestionale, anche al fine di assicurare le spettanze al personale impegnato negli interventi  di bonifica. (4)


(a) Il termine previsto dal presente comma per l'anno 2012, è fissato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 40.

(b) Il termine previsto dal presente comma, per il solo anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021 come stabilito dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(c) Il termine previsto dal presente comma per l'anno 2022 è differito al 30 luglio 2022 come stabilito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2022, n. 7.

(d) Il termine previsto dal presente comma per il solo anno 2023 è fissato al 30 settembre come stabilito dall'articolo 55, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(1) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(2) Lettera dapprima modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 in seguito dall'articolo 1, comma 33, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 33, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(4) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16. In precedenza modificato dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8, successivamente l'intero comma era stato oggetto di integrale sostituzione per effetto dell'articolo 16 comma 1, lettera c) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(5) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 63, lettera g) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(6) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 63, lettera g) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

Art. 37

Sanzioni - Vigilanza – Controlli

1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. (1)

2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali, le acque di sorgente in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; la stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura mineraria dei pozzi. (1)

3. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti prescritti dall'articolo 34, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento. (2)

4. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale o di inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione o di quelle emanate in forza di essi, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

5. La persistenza o reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione.

6. In caso di attività oggetto della presente legge svolte senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.

7. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente, termali è attribuita al competente ufficio regionale. (1)

9. Le funzioni di polizia e vigilanza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo n. 25 novembre 1996, n. 624 ed alla legge n. 323/2000 sono esercitate dalle competenti aziende sanitarie locali con l'applicazione delle relative sanzioni.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 63, lettera e) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

Art. 38

Pianificazione e programmazione regionale di settore

1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati. (1)

2. La Giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 63, lettera e) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

Art. 39

Contenuti del piano regionale di settore

1. Il piano regionale di settore di cui all'articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:

a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;

b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;

c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione.



 

Art. 40

Formazione e pubblicazione del piano

1. Il piano è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, termali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. (1)

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano di settore gli aventi diritto ed i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria ed altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.

3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la Giunta regionale con la delibera di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania.

4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

4-bis. In attesa dell'approvazione del piano, se è comunque accertata la coltivabilità del giacimento anche con riferimento alle esigenze di tutela delle risorse, è consentito rilasciare concessioni, di durata massima pari a cinque anni, esclusivamente nel caso di concessione già rilasciata nel passato e cessata da non più di due anni. (2)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 63, lettera e) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 106, lettera b) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.



 

Art. 41

Inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale

1. Ai fini dell'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.



 

Art. 42

Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali,

termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali

1. Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione ed utilizzazioni delle acque minerali naturali, termali, di sorgente costituiscono opere per le quali è prevista la promozione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004. (1)

2. Il regolamento di attuazione individua le strutture e gli impianti necessari per la coltivazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente, per i quali è prevista la promozione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004, nonché procedure alternative semplificate per il rilascio della concessione edilizia in variante agli strumenti urbanistici locali, conformemente alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. (1)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 63, lettera e) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.



 

Art. 43

Incentivazione

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge n. 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali "operatore termale", "massaggiatore", "capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" e similari, disciplinandone i profili ed il percorso formativo.

2. La Regione, con proprio regolamento, determina premialità per i soggetti che, a seguito delle iniziative di cui al comma 1, dimostrino di occupare uno o più soggetti che hanno partecipato ai corsi di formazione.

3. La Regione sostiene programmi e progetti di intervento atti ad ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse a mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.

4. La Regione può erogare contributi in favore degli enti bilaterali costituiti dalla contrattazione collettiva idrotermominerale.



 

Art. 44

Norme transitorie

1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della legge n. 896/1986, conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'articolo 4, comma 13, entro il 31 ottobre 2009. (1)

3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'articolo 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attività termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d). (2)

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presente legge i titolari di concessioni, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, ed autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari:

a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);

b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino identificate le pertinenze come definite dall'articolo 11;

c) comunicano l'avvenuta installazione degli strumenti indicati nell'articolo 34 e le relative caratteristiche tecniche.

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area di cui all'articolo 4, comma 9, previa presentazione di idonea documentazione tecnica.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle concessioni disciplinate dalla presente legge intestate a più soggetti ne chiedono il trasferimento a singola persona fisica o giuridica, legalmente costituita in forma societaria o consortile tra i medesimi soggetti, in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal competente dirigente regionale. La richiesta di trasferimento è trasmessa, in forma scritta con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma 3, codice civile.

7. Alla mancata richiesta di trasferimento della concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarità.

8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza. (3)

9. Gli importi dei diritti e contributi di cui all'articolo 36 sono dovuti a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia diversamente disposto.

10. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il piano regionale di settore di cui all' articolo 38 e seguenti.

11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non sono più dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo delle pertinenze.

12. Fino all'attivazione delle previsioni dell'articolo 36, comma 7, sono dovuti i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.

13. Ai fini dell'interpretazione della presente legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali.

14. La vigilanza di cui al comma 8 dell'articolo 37, attribuita ai competenti uffici regionali, è espletata attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa informazione ai proprietari che interferiscono con le sorgenti.

15. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le procedure di attuazione della stessa sono assicurate dall'emanazione di uno o più decreti del dirigente del settore regionale competente, sentite le associazioni di categoria. (4)

16. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei regolamenti di attuazione della legge, è differita al 31 dicembre 2009. (5)

17. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. (5)

18. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai soggetti che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca; possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano, dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa. (5)

19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5 dell'articolo 36 è prorogato al 31 ottobre dell'anno di riferimento. (5)


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11 - 14 gennaio 2010, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 3, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 4, lettera m) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

Art. 45 (1)

Perforazioni non autorizzate

[1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8.



 

Art. 46

Consulta

1. È istituita la consulta degli enti locali e dei concessionari composta dall'assessore competente, o suo delegato, dai sindaci dei comuni interessati o loro delegati e da due rappresentanti nominati dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono disciplinate con regolamento di attuazione.



 

Art. 47

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le entrate derivanti dai diritti proporzionali e contributi di cui all'articolo 36 affluiscono quali entrate extra tributarie nell'unità previsionale di base 9.31.71 e relativo capitolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse annuali di cui al comma 1, accertate mediante iscrizione nella parte uscita dell'unità previsionale di base 2.68.156 e relativo capitolo.



 

Art. 48

Norma finale

1. Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia in quanto compatibili con la presente legge.

2. L'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 è abrogato.

3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

9 luglio 2008

Bassolino