Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 marzo 2022, n. 7.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022."


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA


 

Art. 1 (1)

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e, fermo restando quanto previsto al comma 15 dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure: 

a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro; 

b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro; 

c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; 

d) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.".

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.

4. Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.


(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2022, n. 7.



 

Art. 2

(Ristrutturazione del debito)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2021, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).


 

 

Art. 3

(Anticipazioni di liquidità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, nei limiti determinati dalla normativa statale, la rinegoziazione dei piani di ammortamento dei contratti di anticipazione di liquidità stipulati ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 



 

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI


 

Capo I

(Interventi per l'istruzione, le politiche giovanili e lo sport)


 

Art. 4

(Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio scolastico e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore", di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è dotato di  1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.



 

Art. 5

(Interventi per le giovani generazioni)

1. Al fine di promuovere le politiche giovanili e valorizzare il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani, è disposto per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) lo stanziamento di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 

2. Gli Enti e le Associazioni accreditate allo svolgimento del servizio civile elaborano report specifici dai quali si evincono i risultati raggiunti al termine del servizio.



 

Art. 6

(Interventi per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi sul benessere psicologico psichico dei minori, dall'età di tre anni fino al compimento del diciottesimo anno, che manifestano disagi per gli effetti della pandemia, il Fondo istituito all'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021) per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza, volto all'erogazione di un voucher per assicurare interventi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale, è dotato nell'esercizio finanziario 2022 di 400.000,00 euro nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 mediante prelievo di pari importo dalla Missione 6, Programma 1, Titolo I.



 

Art. 7

(Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)

1. Al fine di sostenere i percorsi socio-educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2022-2024. 



 

Capo II

(Interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili)


 

Art. 8

(Fondo sociale regionale)

1.  Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di 12.000.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio finanziario 2022 – 2024. 



 

Art. 9

(Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi")

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, istituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2017, è dotato di 500.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.



 

Art. 10

(Sostegno alle donne vittime di violenza di genere)

1.  Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) è così modificata: 

a) dopo il  comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

 "4-bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per l'individuazione di un soggetto attuatore cui affidare la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.";

b) l'articolo 8 è sostituito con il seguente:

"Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024.".



 

Art. 11

(Disposizioni finanziarie per le politiche sociali)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da ", ferma una quota" fino a "gioco d'azzardo," sono soppresse;

b) alla lettera a) le parole "in misura pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 30 per cento";

c) alla lettera b) le parole "in misura pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 70 per cento".

2. Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) è confermato, nella misura di euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.  



 

Capo III

(Interventi per le politiche culturali)


 

Art. 12

(Promozione culturale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, l'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è sostituito dal seguente: 

"Art. 20 (Norma finanziaria) 

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.".



 

Art. 13

(Sostegno al settore dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 di euro 12.000.000,00, nella misura di euro 11.726.400,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 273.600,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. 


 

 

Art. 14

(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi)

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 un contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, e a favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 

2. Conseguentemente, il comma 87 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria 2013) è abrogato.


  

 

Art. 15

(Misure per sostenere la candidatura dell'arte dei presepi napoletani nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità UNESCO)

1. All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Al fine di predisporre e sostenere la candidatura, entro il 2024, dell'arte presepiale napoletana e le tradizioni connesse nella Lista Rappresentativa dei Patrimoni Culturali Immateriali dell'UNESCO, istituita dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la direzione generale della Giunta regionale competente nel settore della cultura e del turismo costituisce un comitato promotore composto dai rappresentanti degli artigiani dei presepi napoletani tradizionali e provvede, con il continuo confronto con le comunità rappresentative, a redigere il dossier di candidatura.

4 ter. Alle attività di cui al comma 4 bis si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".



 

Art. 16

(Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale)

1.  Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi: 

a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1 settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di euro 735.500,00 per l'anno 2022 di cui euro 600.500,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 135.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II  e di euro 705.500,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 di cui euro 570.500,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 135.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II  del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024; 

b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di euro 575.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nella misura di euro 210.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 365.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 



 

Art. 17

(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza)

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura scientifica, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario a favore della Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 



 

Capo IV

(Interventi per gli enti locali, la cultura della legalità e la sicurezza urbana)


 

Art. 18

(Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali)

1. All'articolo 17 della legge regionale 3/2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, le parole "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 ottobre 2023"; 

b) al comma 4 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 

c) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: 

"4-ter. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, su richiesta da parte del Responsabile del Servizio finanziario, a non riversare, fino al 31 dicembre 2023, alla Regione Campania le eventuali somme residue ancora da erogare sui mutui in scadenza alle date del 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, interamente ammortizzati e sui quali sia già stato autorizzato un diverso utilizzo entro la relativa data di scadenza, in deroga a quanto previsto negli atti regolanti i mutui di cui al comma 1.".   



 

Art. 19

(Promozione della cultura della legalità e della sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire continuità agli interventi regionali volti a sostenere la più ampia diffusione della cultura della legalità e assicurare la sicurezza urbana, sono disposti i seguenti interventi: 

a) l'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), è sostituito dal seguente: 

"Art. 8 (Norma finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione 3, Programma 2, Titolo 2, per euro 1.500.000,00 e alle risorse iscritte alla Missione 3, Programma 2, Titolo 1 per euro 300.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024."; 

b) il "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale" di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2017, è dotato per l'anno 2022 di euro 300.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.


 

 

Capo V

(Interventi per il governo del territorio e per l'ambiente)


 

Art. 20

(Fondo di sostegno abitativo e promozione della qualità dell'architettura)

1. Il Fondo di sostegno abitativo, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio) è dotato di euro 500.000,00 per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 

2. Al fine di incentivare le politiche volte alla promozione della qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale di cui alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 19 (Legge per la promozione della qualità dell'architettura) è disposto uno stanziamento di euro 500.000,00 per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 



 

Art. 21

(Disposizioni in materia di rinnovamento delle autovetture inquinanti)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis (Piano di rinnovamento delle autovetture inquinanti)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa, contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria, nell'ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile, la Giunta regionale adotta un piano di efficientamento e rinnovamento delle autovetture inquinanti appartenenti a qualsiasi titolo alla Regione. 

2. Il piano di cui al comma 1 è attuato nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" adottati con decreto del Ministro della Transizione ecologica del 17 giugno 2021 ed entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.".



 

Capo VI

(Interventi per lo sviluppo del sistema agroalimentare campano)


 

Art. 22

(Istituzione della Consulta Regionale dei Distretti del cibo)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera), dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis (Consulta regionale)

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta regionale dei Distretti del cibo, di seguito denominata "Consulta", quale organismo consultivo e propositivo della Regione in relazione agli interventi previsti dalla presente legge.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Commissione consiliare competente, con funzioni di coordinatore;

b) l'Assessore regionale competente o suo delegato;

c) due componenti della commissione consiliare competente, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;

d) un rappresentante per ciascuno dei Distretti istituiti ai sensi della presente legge.

3. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) svolge attività di interlocuzione con enti e rappresentanti dei settori interessati dalla presente legge;

b) svolge attività di sostegno e promozione delle opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e dalla programmazione comunitaria;

c) avanza proposte per l'impiego dei fondi regionali destinati allo sviluppo dei Distretti del cibo;

d) valuta gli effetti degli interventi regionali a sostegno dei Distretti del cibo;

e) concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati programmati nell'ambito della presente legge.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

7. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".



 

Capo VII

(Rifinanziamento di leggi regionali di spesa)


 

Art. 23

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.  



 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DI MANUNTENZIONE NORMATIVA


 

Art. 24

(Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) è inserito il seguente:

"Art. 11 bis (Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale. 

2. Le deliberazioni di riconoscimento di cui al comma 1 sono trasmesse alla Commissione consiliare competente. 

3. La Giunta regionale relaziona tempestivamente alla Commissione consiliare competente su richiesta e comunque con cadenza annuale, in sede di approvazione del Rendiconto generale, sui provvedimenti di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive adottati ai sensi del comma 1. 

4. Resta ferma la competenza del Consiglio regionale in tutti gli altri casi.".



 

Art. 25

(Semplificazione, riduzione degli oneri burocratici e tempi certi del procedimento)

1. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2. Alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) l'articolo 8 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 bis sono abrogati; 

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

1. In via sperimentale, per il biennio 2022-2023, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento e di mancata adozione del provvedimento amministrativo l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attivabile ad istanza di parte o d'ufficio,  è rimesso alla struttura amministrativa individuata con regolamento dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), e nel rispetto del Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), al fine di assicurare la conclusione di ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e l'irrogazione, se del caso,  di una sanzione al dirigente e al funzionario inadempiente per la mancata o tardiva emanazione del provvedimento. 

2. La mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per negligenza o colpa del soggetto incaricato, o per inerzia o colpa del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, costituiscono elementi di valutazione della performance individuale, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, di responsabilità dirigenziale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12, è pubblicato in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione della struttura amministrativa competente all'adozione del provvedimento o alla definizione del procedimento.

4. Nel biennio di sperimentazione, con il regolamento previsto dal comma 1, sono individuati anche i settori e gli ambiti di prima applicazione della presente disposizione con particolare riguardo alle prestazioni sociali a favore della famiglia e della persona.

5. La struttura amministrativa individuata ai sensi del comma 1 presenta alla Giunta regionale, per ciascun anno del biennio di sperimentazione, una relazione annuale sulle attività svolte al fine di evidenziare le principali criticità rilevate e proporre misure di semplificazione e miglioramento degli indici di efficienza dei procedimenti amministrativi.".    



Art. 26

(Disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica)

1. Al fine di accelerare i processi di pianificazione urbanistica, in vista dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai progetti strategici relativi ai programmi regionali e comunitari, le varianti agli strumenti urbanistici comunali sono approvati con i termini ridotti della metà rispetto alle previsioni delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti. Restano immutati solo i termini relativi alla proposizione delle osservazioni alle varianti. Le disposizioni del presente articolo in ragione della loro natura sono vigenti fino al 31 dicembre 2024 e si applicano alle varianti e agli strumenti urbanistici adottati a tale data.

2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali e nel rispetto dei vincoli derivanti dai piani paesaggistico ambientali, non sono considerate varianti agli strumenti urbanistici comunali: (1)

a) gli interventi derivanti da disposizioni legislative statali;

b) l'approvazione da parte delle Giunte comunali di nuovi piani o programmi di settore-specialistici disciplinati da normative statali;

c) il rinnovo da parte delle giunte comunali dei vincoli espropriativi scaduti secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

d) interventi che comportano una diversa localizzazione delle attrezzature all'interno dell'ambito di riferimento del Programma operativo;

e) interventi che comportano la modifica dei tracciati viari;

f) modifiche alle destinazioni d'uso relative agli interventi interessanti gli immobili di proprietà pubblica anche ove sia prevista l'alienazione, nel caso di ristrutturazione anche con abbattimento e ricostruzione, ancorché con ampliamento volumetrico.

2-bis. E' fatta salva, nei casi di cui al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (2)

 

(1) Alinea sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 marzo 2022, n. 7.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 marzo 2022, n. 7.



 

Art. 27

(Disposizioni di semplificazioni in materia edilizia)

1. Al fine di consentire anche interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico connessi alle agevolazioni fiscali ecosismabonus sono previste le seguenti disposizioni semplificative relative all'attività edilizia. Tali interventi rientrano sempre nella manutenzione straordinaria e sono assentibili ovunque questa sia ammessa.

2. Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, determina mutamento rilevante della destinazione d'uso, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale, tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), se la stessa genera incremento del fabbisogno di standard urbanistici. La nuova destinazione d'uso è ammissibile esclusivamente se rientra tra quelle individuate dallo strumento di pianificazione urbanistica come compatibili per la parte del territorio comunale considerata.

3. Prima della fine dei lavori, sono comunicate con attestazione del professionista le varianti alla Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e sempre se non è necessaria l'acquisizione di atti di assenso prescritti dalle normative di settore.

4. L'accertamento dell'illegittimità di un edificio o di sue parti è posta a carico del Comune. Nel rispetto e in applicazione dell'articolo 9-bis del DPR 380/2001, il Comune è tenuto ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli edifici oggetto di interventi edilizi, compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile interessato, senza farne carico al richiedente.

5. Negli interventi di miglioramento sismico la ricostruzione di elementi strutturali è possibile anche con materiali e spessori differenti da quelli originari al fine di garantire una sicurezza strutturale e sismica.



 

Art. 28

(Modifiche normative in materia di urbanistica)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014) sono soppresse le parole "l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi".

2. L'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato:

a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi.

2. Ai fini dell'adozione del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, i consorzi convocano una conferenza a cui partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta e assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate sostituiscono i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

3. Alla conferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 14 della legge 241/90.

4. Il piano è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi ed è pubblicato nell'albo del consorzio Asi e dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC). Gli enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC.

5. Il piano di assetto del consorzio Asi, unitamente al resoconto della conferenza, alle eventuali osservazioni o opposizioni pervenute e alle controdeduzioni del consiglio generale del consorzio Asi, è trasmesso alla Regione che decide sugli eventuali dissensi registrati, valuta la conformità del piano agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale e lo approva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione.

6. Dall'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel BURC.";

b) al comma 8 dopo le parole "il piano" la parola "attuativo" è soppressa;

c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11bis. Alle varianti ai piani di assetto si applica lo stesso procedimento disciplinato dai commi da 1 a 6, con termini ridotti alla metà. Le varianti che non incidono, in diminuzione o in aumento, sulla perimetrazione delle aree di sviluppo industriale, sono adottate dal Comitato Direttivo del Consorzio Asi e s'intendono approvate se la Giunta regionale non si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.".

3. In considerazione delle straordinarie condizioni determinate dall'emergenza covid sulle attività degli Enti territoriali, l'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è così modificato:

a) al comma 2, in tema di adozione e approvazione dei Piano urbanistico comunale (PUC), le parole "30 giugno 2021" e "31 dicembre 2021" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2022" e "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, in tema di effetti per la mancata approvazione degli strumenti urbanistici, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Ove il Comune non provveda all'adozione del PUC nel termine del 30 giugno 2022, previsto al comma 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3 ter del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 con modalità utili a garantire, comunque, l'adozione del PUC entro il termine del 31 dicembre 2022.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta le occorrenti modifiche in tema di poteri sostitutivi al Regolamento regionale 5/2011, come integrato dal Regolamento regionale 13 settembre 2019, n. 7, per adeguarne la disciplina al differimento dei termini di cui al comma 3 e agli esiti del monitoraggio sullo stato di adempimento degli atti spettanti ai Comuni interessati, nonché per regolare il coordinamento dell'esercizio dei poteri sostitutivi già in essere con le presenti disposizioni.

6. In considerazione delle straordinarie condizioni determinate dall'emergenza covid 19, nelle more del completamento dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, elaborato congiuntamente al Ministero della Cultura in attuazione degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 



 

Art. 29

(Disposizioni di semplificazione in materia di ZES)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), è così sostituito:

"1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in attuazione del modello di governance delle ZES introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'articolo 11 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4, comma 6 del decreto-legge  91/2017 opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attività  soggetta all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis del citato decreto-legge 91/2017,  presentano  il proprio progetto.  Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle iniziative economiche all'interno della ZES, è individuato nello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dell'Ente territorialmente competente. Gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario per gli adempimenti connessi al procedimento.

2. Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 91/2017, dalla legge 241/90 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3 del citato decreto-legge 91/2017 il procedimento autorizzatorio si svolge esclusivamente attraverso l'indizione di una conferenza di servizi semplificata.

3. Adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Commissario straordinario della ZES rilascia l'autorizzazione unica al soggetto richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

4. Se l'autorizzazione unica ha ad oggetto opere e altre attività nell'ambito della ZES e ricadenti nella competenza territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), l'autorizzazione unica è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

5. Gli uffici regionali competenti si coordinano per assicurare il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali.".



 

Art. 30

(Disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa)

1. All'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasparenza dell'azione amministrativa";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge.";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis,  comma 3  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa.".

2. Il comma 6 ter dell'articolo 27 della legge regionale 1/2009 è abrogato. 



 

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea) è aggiunto il seguente: 

"Art. 3 ter (Osservatorio sul turismo Enogastronomico)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul Turismo Enogastronomico con i prodotti della Dieta Mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia turistica di promozione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche del territorio.

2. L'Osservatorio, istituito presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) in quanto Comunità emblematica con riconoscimento Unesco sulla "Dieta mediterranea", ha un centro operativo presso la struttura amministrativa dell'Ente Parco, competente in materia in concerto con l'assessorato al turismo, nell'ambito della quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, tutela e valorizzazione dei prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche della presente legge.

3. L'Osservatorio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore al turismo o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da otto componenti di cui due designati dal Presidente del PNCVDA, quattro dall'assessore al turismo, due dal Presidente del Consiglio regionale appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico aventi alto profilo professionale e comprovate competenze riferite agli obiettivi della presente legge. 

4.  La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti.

5. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate, nonché degli istituti universitari e degli Enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività. 

6. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti. 

7. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.".



 

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle donne), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Nel rispetto" le parole "della normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti: "delle normative eurounitarie e nazionali vigenti anche in tema di aiuti di stato";

b) la lettera a) è così sostituita:

"a) contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino ad un importo pari al 100% dell'aliquota IRAP, relativa agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 applicata al costo lordo annuo della singola unità lavorativa assunta. Per le imprese non assoggettate al pagamento dell'IRAP, l'importo del contributo, determinato con le modalità di cui al periodo precedente, è ridotto del 50%.".



 

Art. 33

(Disposizioni di manutenzione dell'ordinamento regionale)

1. Nell'intero testo della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) le parole "contratto di servizio" sono sostitute dalle seguenti: "carta dei servizi".

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania) la parola "organo" è sostituita dalla seguente: "organismo".

3. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) le parole "entro e non oltre trenta giorni" sono soppresse.   

4. Alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021) sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole "a seguito di apposito protocollo d'intesa tra la Regione Campania e il" sono sostituite dalle seguenti: "redatto dal";

b) al comma 1 dell'articolo 41, le parole "di età compresa tra i 6 e 16 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'età di tre anni fino al compimento del diciottesimo anno di età"; 

c) al comma 3 dell'articolo 41 sono aggiunte alla fine le seguenti parole "e dei medici di medicina di base"; 

d)  al comma 6 dell'articolo 51, le parole "con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Enti locali" sono soppresse; 

e) al comma 2 dell'articolo 57, le parole da ", quali enti del terzo settore" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma la riduzione del canone annuo per le concessioni demaniali marittime nella misura del 50 per cento come previsto dall'articolo 03, comma 1, lettera c), numero 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, salvo diversa previsione in ordine alla determinazione annuale dei canoni demaniali marittimi, allo stato fissati  dall'articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2017 le parole "i principali snodi dell'asse mediano nelle tratte posizionate a nord del Comune" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana". 

6. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali di affezione e del randagismo), è aggiunta la seguente:

"c-ter) per la violazione di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12 da euro 300,00 a euro 2.000,00."

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), la parola "dodici" è sostituita con la seguente: "diciotto" e la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre". 

8. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 16 (Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023". 

9. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per l'economia, senza ulteriori oneri.

L'Osservatorio è composto da sei componenti, così individuati:

a) Presidente;

b) due componenti nominati su proposta del comitato di coordinamento regionale delle università campane (CUR);

c) due componenti individuati dal Presidente di concerto con il Presidente del Consiglio regionale;

d) un componente designato nell'ambito dell'ufficio statistico regionale;

e) un componente designato da Unioncamere.

10. Alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la lettera e) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"e) una rappresentante designata dalle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;".



 

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26)

1. Alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è così sostituito:

"Art. 3 

1. La commissione è costituita da un numero di quaranta donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, nominate dal Presidente del Consiglio regionale, così individuate:

a) una rappresentante designata dalle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;

b) una rappresentante designata da ciascuna organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;

c) elette dal Consiglio regionale tra le candidate designate dalle associazioni femminili e dagli ordini professionali operanti in Regione Campania;

d) elette dal Consiglio regionale tra esperte e studiose della condizione femminile e di pari opportunità.

2. È componente di diritto la consigliera di parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).";

b) il comma 2 dell'articolo 4 è così sostituito:

"2. All'inizio della legislatura, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio procede alla nomina della commissione.";

c) l'articolo 5 è così sostituito:

"Art. 5

1. La commissione elegge al suo interno la Presidente e le due Vicepresidenti.

2. La commissione può articolarsi in sottocommissioni.

3. La commissione approva un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento, sottoposto a ratifica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il regolamento prevede necessariamente la decadenza dei componenti in caso di plurime assenze alle riunioni della commissione.";

d) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

2. Il comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 è abrogato.



 

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, le parole "è suddiviso in 5 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "è suddiviso in 6 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6";

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:   

"1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in sei Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A e di seguito così denominati: 

a) Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli; 

b) Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli; 

c) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno; 

d)  Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue Comuni della provincia di Salerno, due Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli; 

e) Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i Comuni della provincia di Caserta; 

f) Ambito distrettuale Calore Irpino, comprendente centodiciassette Comuni della provincia di Avellino e i comuni della provincia di Benevento.";

c) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 

"1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri quattordici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti.";

d) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 

"1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei Comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati, fatta eccezione per l'Ambito Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il corrispondente Consiglio di distretto sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con voto limitato e separato. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto diversi dal Consiglio di distretto "Città di Napoli", sono stabilite nello Statuto dell'Ente in modo da garantire la rappresentanza degli enti locali in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza.";

e) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente dell'EIC, ovvero dal Consiglio comunale di Napoli con riferimento al distretto "Napoli Città". Se l'Assemblea dei Sindaci, ovvero il Consiglio comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedono all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale."; 

f) l'elenco dei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale di Napoli è sostituito dai seguenti elenchi: 

"Elenco dei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale città di Napoli

Città

Provincia 

Napoli

Napoli 

 

Elenco dei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Napoli nord

Città

Provincia 

Acerra

Napoli

Afragola

Napoli

Arzano

Napoli

Bacoli

Napoli

Barano d'Ischia

Napoli

Caivano

Napoli

Calvizzano

Napoli

Cardito

Napoli

Casamicciola Terme

Napoli

Casandrino

Napoli

Casavatore

Napoli

Casoria

Napoli

Crispano

Napoli

Forio d'Ischia

Napoli

Frattamaggiore

Napoli

Frattaminore

Napoli

Giugliano in Campania

Napoli

Grumo Nevano

Napoli

Ischia

Napoli

Lacco Ameno

Napoli

Marano di Napoli

Napoli

Melito di Napoli

Napoli

Monte di Procida

Napoli

Mugnano di Napoli

Napoli

Pozzuoli

Napoli

Procida

Napoli

Qualiano

Napoli

Quarto

Napoli

Serrara Fontana

Napoli

S. Antimo

Napoli

Villaricca

Napoli".

 

2.  In conseguenza della riperimetrazione degli ambiti distrettuali di cui al comma 1, l'elezione dei componenti dei Consigli di Distretto, previsti all'articolo 13 della legge regionale 15/2015, relativa al termine quinquennale di cui al comma 1 dell'articolo 19 della medesima legge, si tiene nella data unica fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, come previsto dallo Statuto dell'EIC, nel rispetto della scadenza naturale riferita all'ultimo Consiglio di Distretto eletto.



 

Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6)

1. Alla legge regionale 6/2007 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2 dell'articolo 2:  

1) alla lettera s) dopo le parole "della Regione," e prima delle parole "da essa" la lettera "o" è sostituita dalla seguente: "e"; 

2) alla lettera z), la parola "seicento" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"; 

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è così modificata: 

1) al numero 1) le parole "dodici e mezzo" sono sostituite con le seguenti: "undici e mezzo"; 

2) al numero 2) le parole "cinque e mezzo" sono sostituite con la seguente: "sette"; 

3) al numero 8) la parola "cinque" è sostituita con le seguenti: "due e mezzo"; 

4) al numero 10) la parola "quattro" è sostituita con la seguente: "sei".



 

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

"4bis. La Regione istituisce un elenco dei direttori e dei coordinatori degli ambiti sociali cui attingono il consiglio di amministrazione dei consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per l'individuazione del responsabile (direttore-coordinatore) dell'ufficio di piano. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con apposita deliberazione requisiti, criteri e modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco.";

b) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: 

"Art. 44 bis (Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. La Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei servizi e degli interventi sociali quello dei "Titoli di Acquisto", assicurando ai cittadini, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Ambiti territoriali, la scelta dei "Prestatori", individuati tra quelli accreditati dagli stessi Ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della presente legge.

2. La Regione Campania, al fine di rendere operativo il sistema di affidamento attraverso i "Titoli di acquisto", entro novanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, emana specifico regolamento finalizzato al trasferimento dei fondi di propria pertinenza, agli Ambiti territoriali, attraverso i predetti Titoli, sulla base della programmazione presentata dagli stessi Ambiti territoriali e resa conforme dalla Regione.".


 

 

Art. 38

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)

1.  Alla lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale), le parole "ai fini della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti "ai fini della tutela dell'incolumità delle persone". 

2. All'articolo 20 della legge regionale 38/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5 le parole "I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso specifico in cui siano i Comuni a procedere alla costituzione di una comunità energetica, gli stessi adottano"; 

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

"6. Ai fini della presente legge le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.".

3. Alla legge regionale 5/2021 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 

"4. Al fine di tutelare l'agricoltura di qualità, il paesaggio e la biodiversità la Regione disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici su suolo, in osservanza della normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).";   

b) il comma 8 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente: 

"8. I Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1, d'intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati, individuano, nell'ambito delle aree demaniali marittime, i confini degli ambiti portuali e la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura.";

c) al comma 1 dell'articolo 42 le parole "senza nuovi o maggiori oneri" sono soppresse; 

d) al comma 3 dell'articolo 64 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "In conformità ai principi del sistema previdenziale nazionale, i genitori del consigliere deceduto hanno diritto alla reversibilità dell'indennità di cui al presente comma qualora gli stessi non siano titolari di una pensione diretta e alla data della morte del consigliere siano a suo carico". 


 


Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca