Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 27 del 9 marzo 2022

 

"Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3)

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è inserito il seguente:

"Art. 36 bis (Crisi aziendali)

1. In caso di gravi crisi aziendali che abbiano determinato interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare il predetto servizio in via emergenziale alle società regionali di trasporto interamente partecipate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nei limiti della durata ivi stabilita.

2. Al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico affidati in via emergenziale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a consentire il ripristino dei servizi minimi di TPL in condizioni di efficienza, con riferimento sia al personale dei gestori uscenti, sia al parco automezzi.

3. Allo scopo di non pregiudicare il percorso di riorganizzazione delle società regionali di trasporto interamente partecipate, avviato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), la Giunta regionale è autorizzata a prevedere azioni di salvaguardia a tutela dell'equilibrio del contratto di affidamento.".


 

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse stanziate alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 e alla Missione 10, Programma 2, Titolo 2, nonché alla Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024.


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca