Legge Regionale 21 ottobre 2022, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 88 del 21 ottobre 2022


"Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania)

1. La Giunta regionale, previa l'acquisizione del parere della Commissione consiliare permanente competente per materia, è autorizzata a disciplinare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto della Regione Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il proprio ordinamento amministrativo, in attuazione delle seguenti norme generali:

a) articolazione dell'apparato organizzativo in direzioni generali, in numero non superiore a 19, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate settori, preordinate al coordinamento di più unità operative dirigenziali semplici;

b) possibilità di istituire uffici speciali, in numero non superiore a 7, per l'esercizio di competenze trasversali, tra l'altro, in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali, realizzazione di grandi opere infrastrutturali, funzioni di stazione appaltante, difesa e patrocinio della Regione, posti alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e articolati in settori e unità operative dirigenziali semplici, ovvero articolati in unità operative dirigenziali semplici;

c) organizzazione ed articolazione degli uffici di diretta collaborazione in attuazione degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli sussistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, demandata al Presidente della Giunta regionale.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli uffici, di cui al comma 1, resta in vigore l'organizzazione prevista dal Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Regolamento Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania).

3. La Regione Campania, al fine di garantire l'efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), può indire nuovi concorsi pubblici alla stregua di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e nell'ambito delle procedure disciplinate dall'articolo 28, comma 1 ter, del decreto legislativo 165/2001, da svolgersi prioritariamente con le seguenti modalità: una quota non superiore al 15 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale a tempo indeterminato regionale e delle amministrazioni dello Stato che ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 presso l'amministrazione regionale. Il predetto personale deve essere in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso a legislazione vigente e deve aver maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale o statale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa. Per quanto non previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 e seguenti del Regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6 (Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi).

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo) è abrogato.




Art. 2

(Disposizioni per l'assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Al fine di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli del personale, a partire dall'anno 2022, il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono sottoscrivere, entro il 31 ottobre di ogni anno, intese volte a definire il riparto della capacità assunzionale, fermo il rispetto del limite assunzionale complessivo determinato in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. In caso di mancata sottoscrizione dell'intesa nel termine indicato al comma 1, la capacità assunzionale del Consiglio e della Giunta Regionale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione, è determinata in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e fatta salva l'applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 e della relativa disciplina attuativa.



 

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.



 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca