Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 19.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 59 del 7 agosto 2023

 

"Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) è aggiunto il seguente:

"Art. 21bis (Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra)

1. È istituito l'Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra presso la competente struttura regionale di riferimento.

2. L'Osservatorio acquisisce analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici riguardanti le caratteristiche ed il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra nonché quelli derivanti dal monitoraggio ambientale e sanitario e promuove la trasparente e documentata divulgazione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto.

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio da parte dei componenti è svolta a titolo gratuito.

5. L'Osservatorio redige e trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte. La suddetta relazione è trasmessa dall'Osservatorio anche al Comune di Acerra per la pubblicazione nella sezione informazioni ambientali del sito istituzionale.".


 

 

Art. 2

(Implementazione delle azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di trattamento rifiuti)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 14/2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 21ter (Implementazione delle azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di trattamento rifiuti)

1. Presso l'Unità di Coordinamento Ambientale (UCA), costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 25 maggio 2020, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 243 del 19 maggio 2020, sono implementate azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di Termovalorizzatore (TMV), di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e di compostaggio, attraverso campagne di misurazione finalizzate ad ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente in base alle quali individuare misure di prevenzione e contrasto all'inquinamento atmosferico e mitigazione degli effetti.

2. L'UCA acquisisce analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici derivanti dal monitoraggio ambientale e sanitario e promuove la trasparente e documentata divulgazione delle informazioni sul funzionamento degli impianti.

3. È predisposto annualmente un rapporto sulla matrice ambientale aria da trasmettere alla Giunta Regionale e ai Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adeguamenti della struttura e delle azioni dell'UCA per l'attuazione del presente articolo.".


 

 

Art. 3

(Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 14/2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 26bis (Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022.

2. Entro i successivi centocinquanta giorni, gli EdA deliberano l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e provvedono alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti ove trattasi di gestione in house.

3. Se i Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24, si avvalgono della facoltà di cui al comma 6bis del medesimo articolo, sottoscrivendo all'unanimità la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli adempimenti di cui al comma 1 sono approvati dal SAD entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dal Comune all'uopo designato in convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, entro i successivi centocinquanta giorni.

4. I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.

5. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, gli EdA indicono la gara entro i successivi sessanta giorni, per pervenire alla delibera di affidamento nel rispetto dei termini di cui al comma 2.

6. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro sessanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del decreto legislativo 201/2022. Gli EdA selezionano il socio privato con procedure di evidenza pubblica, provvedendo alla indizione della gara, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

7. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro novanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

8. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, gli EdA le trasmettono tempestivamente alla Città metropolitana o alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

9. Gli EdA, nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, approvano gli schemi di Statuto delle nuove società prevedendo le modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modalità progressiva, in base alla popolazione degli enti partecipanti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 per l'individuazione delle forme di gestione.

10. Entro i termini stabiliti dagli EdA con le delibere di cui al comma 1, la Città metropolitana e le Province assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 3 della presente legge.

11. Decorsi uno o più termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli Eda, dei Comuni convenzionati in SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 39 e 40, comma 3, della presente legge.".


 

 

Art. 4

(Poteri sostituitivi della Regione)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 14/2016, dopo le parole "articolo 26, comma 1, lettere a) e c)" sono aggiunte le seguenti: "e delle disposizioni di cui all'articolo 26bis;".


 

 

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca