Legge Regionale 25 novembre 2013, n. 18.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 7 agosto 2014, n. 16 e 28 luglio 2017, n. 23.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 25 novembre 2013, n. 18.

 

"Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative"

                                                                     

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:                                                      

 

CAPO I

Principi generali

 

 

Titolo I

Finalità e funzioni della Regione Campania

 

 

Art. 1

(Principi)

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione europea, dello Statuto regionale della Campania, della Carta europea dello sport e del Codice europeo d'etica sportiva del Consiglio d'Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d'integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile. La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie.

2. La Regione garantisce la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione e riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.

 

 

Art. 2

(Finalità ed obiettivi)

1. La Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;

b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana;

c) l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale;

d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;

e) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività di cui alla presente legge;

f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;

g) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo libero;

h) l'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;

i) la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;

l) la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi;

m) l'aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e delle attività motorie;

n) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico.


 

 

Art. 3

(Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 2, la Regione:

a) coordina gli interventi e le attività con l'adozione del piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie previsti nell'articolo 7 e mediante le linee operative annuali previsti nell'articolo 8;

b) individua gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare, programmando, di concerto con le autonomie locali, gli assessorati regionali competenti e, sentito il comitato previsto nell'articolo 10, gli interventi per l'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva; ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto;

c) stipula convenzioni con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le competenti autorità militari, secondo la normativa vigente, per consentire l'utilizzo sociale delle strutture e degli spazi e degli impianti sportivi pubblici, civili e militari;

d) sottoscrive, in accordo con il Ministero della giustizia, le convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia;

e) programma ed organizza i percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro in favore dei soggetti che praticano l'attività sportiva agonistica ad alto livello, mediante la stipula di appositi accordi con le università e le organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa;

f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definisce e programma, sentito il comitato previsto nell'articolo 10, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica;

g) sostiene la formazione, l'inserimento e la continuità professionale per gli atleti campani che hanno conseguito risultati sportivi di eccellenza, se non in possesso di altre forme di reddito;

h) stipula, di concerto con l'assessore regionale delegato alla sanità, le intese e gli accordi con l'Istituto di medicina e scienza dello sport, con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana, con le associazioni professionali dei diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, di seguito denominati Isef, e dei laureati in scienze motorie, con l'università e con le scuole primarie e dell'infanzia per le attività motorio-ricreative, per l'aggiornamento e la formazione, nonché per l'istituzione della carta elettronica sanitaria e del passaporto biologico, di seguito denominato Abp, previsti negli articoli 24 e 25;

i) stipula accordi ed intese con l'amministrazione scolastica regionale per la promozione e la valorizzazione dello sport scolastico;

l) organizza e coordina gli scambi di giovani praticanti sportivi con le regioni d'Italia e con i paesi della Comunità europea e dell'area del Mediterraneo, per sviluppare la solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza italiana ed europea e per accrescere la conoscenza dei popoli dell'area del Mediterraneo;

m) favorisce le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà regionale, per la massima trasparenza e per la fruibilità da parte dei cittadini;

n) interagisce con l'amministrazione scolastica regionale della Campania per la realizzazione dei progetti nazionali di promozione sportiva scolastica.

2. La Regione, per promuovere lo sviluppo integrato del territorio, garantisce il coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport, mediante le attività di programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo.

3. La Regione riconosce la funzione sociale ed educativa, nell'ambito delle comunità locali, delle attività motorie e sportive promosse dagli oratori parrocchiali.

4. La Regione, nell'ambito delle finalità previste nell'articolo 2, favorisce l'attività sportiva come strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

 

 

Art. 4

(Musei dello sport)

1. Nel rispetto della tradizione storica sportiva campana la Regione riconosce e sostiene la primaria funzione dei musei dello sport, delle associazioni e degli enti storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

 

 

Art. 5

(Funzioni conferite alle autonomie locali)

1. I comuni concorrono alla definizione del piano triennale regionale dello sport e delle linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle autonomie locali. (1)

[2. Le province, di concerto con l'Associazione nazionale comuni d'Italia provinciale, sentiti i comitati provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato Coni, e, per la parte di relativa competenza, l'amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del piano triennale regionale:

a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive ed i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal Sistema informativo regionale per lo sport, di seguito denominato SIS Campania, previsto nell'articolo 9;

b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull'albo provinciale delle associazioni sportive.] (2)

3. I comuni, singoli o associati:

a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali comunali previsti nell'articolo 7, comma 2, lettera c); (3)

b) adottano iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;

c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;

d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull'attuazione dell'articolo 6, comma 14-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale);

e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale regionale, e le linee operative annuali; (3)

[f) collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di concerto con la provincia e sentito il SIS Campania;] (4)

g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale al SIS Campania; (3)

h) promuovono le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche;

i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma soppresso dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(4) Lettera soppressa dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

 

Art. 6

(Strumenti di programmazione e coordinamento)

1. Sono strumenti di programmazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport e delle attività motorie:

a) il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie previsto nell'articolo 7;

b) le linee operative annuali previste nell'articolo 8;

c) il SIS Campania, previsto nell'articolo 9.


 

 

Art. 7

(Piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie)

1. La Regione approva con delibera di Giunta regionale il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie, sentito, entro trenta giorni, il Consiglio delle autonomie locali ed il Comitato tecnico regionale dello sport, previo parere della commissione consiliare competente in materia, espresso ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo).

2. Il piano triennale regionale dello sport stabilisce:

a) le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di intervento, definendo le priorità nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie;

b) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie;

c) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali comunali; (1)

d) i criteri e gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione e la localizzazione degli impianti sportivi, con particolare riferimento al contenimento dei costi di gestione, all'utilizzo delle energie alternative ed all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) i criteri e gli indirizzi per la valorizzazione, la ristrutturazione ed il recupero degli impianti sportivi dismessi o inutilizzati;

f) la programmazione delle attività di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità riconosciute, sentito il comitato previsto nell'articolo 10;

g) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive, di concerto con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;

h) la programmazione degli interventi a regia regionale.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 8

(Linee operative annuali)

1. Le linee operative annuali approvate dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno definiscono per l'anno successivo:

a) l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi da attuare anche avvalendosi dell'attività di ricerca, di monitoraggio, di costruzione e di gestione di banche-dati e delle reti informative nel settore dello sport, indicate dal SIS Campania previsto nell'articolo 9;

b) l'individuazione, in conformità con il piano triennale regionale dello sport, delle tipologie di manifestazioni, eventi e altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale da sostenere finanziariamente;

c) la pianificazione dell'attività preliminare all'esecuzione e alla valorizzazione degli impianti sportivi;

d) le misure di sostegno e di promozione per lo sviluppo della professionalità degli operatori del settore dello sport e delle attività motorie;

e) l'ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento previsti nell'articolo 12 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.


 

 

Art. 9

(Sistema informativo regionale per lo sport SIS Campania)

1. La Regione istituisce il SIS Campania presso la competente struttura amministrativa dell'assessorato regionale allo sport, che ne cura la gestione.

2. La Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico regionale per lo sport previsto nell'articolo 10, definisce le linee di indirizzo ed i modelli organizzativi del sistema, da attuare anche mediante convenzione ed individua le procedure e gli schemi di rilevazione omogenei, per consentire l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi, nonché per fornire le informazioni sulla spesa, sulla realizzazione e sull'utilizzo della impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio. Con lo stesso atto deliberativo sono definite le procedure di trasmissione dei dati agli enti e agli organismi interessati.

3. Il SIS Campania sostiene l'efficiente utilizzo delle risorse e coordina le attività con le politiche del territorio, in raccordo con i sistemi informativi attivati.

4. Il SIS Campania favorisce la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle diverse tipologie di intervento.

5. La raccolta dei dati relativi al SIS Campania costituisce obbligo dei comuni, che li trasmettono agli enti e agli organismi interessati con cadenza almeno semestrale, secondo le modalità previste dalle linee di indirizzo e dai modelli organizzativi adottati ai sensi del comma 2.

 

 

Art. 10

(Comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie)

1. È istituito il comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie, con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti, che sulla base dei dati del SIS Campania, elabora le proposte e fornisce i pareri per la redazione del piano triennale regionale e delle linee operative annuali regionali, nonché sulle questioni sottoposte dall'assessore regionale competente.

2. La struttura, la composizione, il funzionamento e i rapporti con i competenti uffici regionali e gli enti indicati nell'articolo 9 sono definiti con provvedimento di Giunta regionale.

3. Il comitato è composto da non più di undici componenti, di seguito indicati:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo rappresentante, che lo presiede;     

b) tre esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata esperienza tecnica o scientifica o professionale in materia sportiva;

c) due componenti della Giunta regionale del Coni, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva regionali;

d) il presidente del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana o un suo delegato;

e) un rappresentante regionale del Comitato italiano paraolimpico, di seguito denominato Cip;

f) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;

g) un rappresentante delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati Isef nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente;

h) un rappresentante dell'università abilitata al rilascio del diploma di laurea magistrale in scienze motorie.

4. Il comitato resta in carica per la durata di ciascuna legislatura e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.

5. L'incarico di componente del comitato è a titolo gratuito.

 

 

Art. 11

(Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative)

1. Nel rispetto dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), è istituito il registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, distinto in parti separate, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. È istituita, inoltre, un'anagrafe centralizzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva.

2. Il registro è diviso in due sezioni:

a) sezione A - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni:

1) sono iscritte d'ufficio al registro, nella sezione A, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso della iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto, in forma telematica, dal Coni, come previsto nell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n.186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legislativo 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse) e le associazioni comprese nella sezione parallela di detto registro riservata al Cip;

b) sezione B - associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute     dal Coni:

1) possono iscriversi nel registro regionale, nella sezione B, le associazioni o gli enti di promozione o comunque le associazioni, che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorio-educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle associazioni sportive del Coni ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1.1 almeno una sede nel territorio regionale; lo statuto ispirato ai criteri di democraticità e dal quale risulta che l'associazione persegue prevalentemente finalità motorio-educativo-ricreative;

1.2 la previsione di norme statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti dell'associazione alle disposizioni previste nell'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping);

1.3 non aver subito a carico del legale rappresentante, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità competenti;

1.4 l'assenza di finalità di lucro;

1.5 la presenza territoriale per le associazioni a carattere regionale, con strutture operative in almeno due province della Regione Campania.

3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definite le procedure per l'iscrizione delle associazioni nella sezione B del registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.

4. Il registro regionale, relativamente alla sezione B, è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza dal competente dipartimento della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti nel comma 2 e provvede alla periodica revisione ed all'aggiornamento.

5. L'iscrizione da almeno due anni alla sezione A o alla sezione B del registro regionale costituisce requisito essenziale per l'erogazione dei contributi da parte degli enti locali e della Regione.

 

 

CAPO II

Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive

 

 

Titolo I

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica

 

 

Art. 12

(Contributi)

1. La Regione, per l'attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, stabilisce l'erogazione dei contributi in favore di iniziative, di conservazione, di miglioramento e di messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva le forme di partecipazione pubblico-privata, come la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. In particolare concede:

a) contributi in conto capitale, a carico della Regione, a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, delle università pubbliche o private, dei comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico e delle associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e degli oratori parrocchiali per la costruzione, completamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche e riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico e delle attività motorie, con riguardo anche alle persone con ridotta motricità; (1)

b) contributi in conto interessi a favore dei soggetti previsti nella lettera a) per la contrazione di mutui, per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi. (2)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

 

Art. 13

(Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo)

1. La Regione concede contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:

a) attività sportive dilettantistiche;

b) organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali;

b bis) attività a carattere motorio-educativo-ricreative; (1)

b ter) organizzazione di manifestazioni a carattere motorio-educativo-ricreative. (1)

2. La Regione favorisce l'attività sportiva per i soggetti previsti nell'articolo 2, mediante la concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo come stabilito nel piano triennale regionale previsto nell'articolo 7.

3. I soggetti destinatari dei contributi previsti nel presente articolo sono:

a) le associazioni e le società sportive dilettantistiche previste nell'articolo 90, comma 17, della legge 289/2002, se regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip e costituite con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o registrata;

b) i comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e le associazioni benemerite a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni e dal Cip e presenti a livello regionale;

c) le istituzioni pubbliche e gli enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

c bis) le associazioni o enti per le attività motorio - educativo - ricreative, non riconosciute dal Coni, limitatamente ai contributi di cui al comma 1, lettere b bis) e b ter). (2)

4. I soggetti beneficiari, previsti nel comma 3, con esclusione delle istituzioni pubbliche, devono essere iscritti da almeno due anni nel registro regionale, così come previsto nell'articolo 11, comma 5.

5. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei contributi.

6. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 8, comma 1, lettera d), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 8, comma 1, lettera d), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

 

Art. 14

(Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive)

1. La Regione concede contributi in conto capitale alle associazioni sportive, alle istituzioni scolastiche e agli oratori parrocchiali per l'acquisto delle attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili. I comuni, per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo degli impianti privati mediante apposite convenzioni. Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 26 della legge 289/2002, assicurano, compatibilmente con le norme dell'autonomia scolastica e con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive extracurricolari, la disponibilità degli impianti sportivi, delle palestre e delle aree di gioco di loro pertinenza, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (1)

2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei contributi.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 15

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo)

1. Le istanze per la concessione dei contributi relative all'acquisto delle attrezzature, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive e manifestazioni motorio–educativo–ricreativo, riferite all'anno in corso, sono inviate all'assessorato competente allo sport della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dalla relazione illustrativa delle attività sportive o delle manifestazioni per cui si chiede il contributo, vistate dal comitato regionale della federazione o dall'ente proponente, nonché dal preventivo delle spese di ditte specializzate per l'acquisto di attrezzature. (1)

2. L'associazione beneficiaria per i successivi cinque anni non può ottenere ulteriori contributi per l'acquisto di attrezzature e per ristrutturazioni.

3. Il contributo relativo all'acquisto di attrezzature, alle attività sportive e alla realizzazione di manifestazioni sportive è calcolato, a consuntivo, sul 50 per cento delle spese documentate e comunque non deve superare l'importo di cinquantamila euro.

[4. Le istanze di contributo previste nel comma 1 sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), salvo esenzione, come da tabella allegata al decreto.] (2)

5. L'erogazione dei contributi previsti nel comma 3 è subordinata alla presentazione delle fatture di spesa quietanzate e dei titoli di pagamento previsti nel decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite), e alla verifica in loco dell'effettivo acquisto delle attrezzature sportive nonché, a campione, della realizzazione delle manifestazioni finanziate. Lo svolgimento di manifestazioni e di attività sportive, ad eccezione di quelle effettuate da istituzioni pubbliche, sono certificate a cura del Coni, del Cip o del comune, dove si è svolta l'attività o la manifestazione. (3)

6. Le associazioni beneficiarie dei contributi stipulano convenzioni con gli enti locali per l'uso pubblico totale o parziale delle strutture.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera f), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma soppresso dall'articolo 8, comma 1, lettera f), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera f), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 16

(Convenzioni con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito)

1. La Regione può stipulare con l'Istituto di credito sportivo e con altri istituti di credito le convenzioni per predeterminare ed assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla presente legge e può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati previsti nell'articolo 12, comma 1, lettera b).

2. L'ammontare massimo dei contributi previsti nel comma 1 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione, di liquidazione e di erogazione delle somme, sono annualmente stabilite con le linee operative annuali regionali previste nell'articolo 8.

 

 

Art. 17

(Talento sportivo)

1. La Regione istituisce l'elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo.

2. Sono inseriti nell'elenco i giovani atleti, di età non superiore ai venticinque anni, non professionisti o equiparati, che hanno conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del comitato previsto nell'articolo 10 e che sono:

a) residenti nella Regione Campania da almeno due anni;

b) tesserati per società sportive della Campania da almeno due anni consecutivi.

3. Nell'elenco previsto nel comma 1 è inserita un'apposita sezione per gli atleti diversamente abili in possesso dei requisiti indicati nel comma 2, senza limiti d'età.

 

 

Art. 18

(Contributi a tutela del talento sportivo)

1. La Regione concede contributi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto nell'articolo 17 ed alle loro società di appartenenza.

2. I contributi sono concessi per il 60 per cento agli atleti e per il restante 40 per cento alle società di appartenenza per la valorizzazione degli atleti.

3. Le società previste nel comma 2 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Campania.

 

 

Art. 19

(Vincolo di destinazione)

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi previsti nella presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.

2. La Regione, con delibera di Giunta, in coerenza con il piano triennale regionale dello sport e con le linee operative annuali, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti, se è intervenuta e dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza o la diversa esigenza di utilizzazione dell'impianto.

 

 

Art. 20

(Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002)

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge 289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro.

2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista nell'articolo 11, comma 2, che garantiscono:

a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;

c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

e) lo svolgimento dell'attività agonistica;

f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.

3. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma 1, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto nell'articolo 9.

4. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali:

a) la pregressa esperienza di gestione;

b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;

c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.

6. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti:

a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati;

b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;

c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile.

7. Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 21

(Convenzioni)

1. I rapporti tra l'ente pubblico territoriale ed il soggetto gestore dell'impianto individuato ai sensi dell'articolo 20 sono disciplinati da apposita convenzione.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione e, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione fissa la durata massima dell'affidamento in gestione, prevede criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'ente pubblico territoriale, è obbligata a destinare al migliore utilizzo dell'impianto affidato.

4. Nella convenzione sono previste le seguenti prescrizioni:

a) la salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

c) la partecipazione alle attività agonistiche;

d) la promozione sportiva nel territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

7. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

 

 

CAPO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e dell'educazione motoria -Tutela della salute dei praticanti e degli operatori

 

 

Titolo I

Gli operatori sportivi e delle attività motorie

 

 

Art. 22

(Qualificazione degli operatori)

1. Sono considerati istruttori responsabili le persone in possesso di diploma Isef, o di laurea in scienze motorie, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti in Italia, che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo ( di seguito denominato Pss).

2. Sono considerati preparatore fisico e atletico le persone in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia e all'estero, nonché dell'abilitazione di primo grado alla disciplina specifica rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti sportivi riconosciuti dal Coni.

3. Sono considerati specialisti dell'attività motoria per il benessere, le persone in possesso della laurea magistrale in scienze motorie per la prevenzione ed il benessere, oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia o all'estero, legalmente riconosciuti in Italia.

4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita e corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, o al Cip, nonché rilasciata dagli enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni o dal Cip e che hanno frequentato e superato un corso di formazione di Pss.

5. Il superamento del corso di formazione di Pss per il riconoscimento della qualifica di istruttore è vincolante a partire dal 1° gennaio 2015.

6. La Regione promuove, sentito il comitato previsto nell'articolo 10, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, dei docenti di educazione fisica, favorisce le iniziative per elevare il livello professionale e riserva attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in condizioni di ridotta motricità.

 

 

Titolo II

Tutela della salute

 

 

Art. 23

(Tutela della salute dei praticanti)

1. Per garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva in forma gratuita o con pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un istruttore responsabile in possesso dei titoli previsti dall'articolo 22, commi 1 e 4. Nelle strutture indicate dal presente comma, per migliorare le prestazioni sportive, l'istruttore responsabile svolge le funzioni di direttore tecnico responsabile dell'applicazione dei programmi svolti e del rispetto delle normative antidoping e dell'adeguata diffusione di informazioni sugli effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze non vietate dalla normativa vigente.

2. Il direttore tecnico previsto nel comma 1 ha l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio delle attività previste nel comma 1.

3. Il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle attività, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, di istruttori responsabili o di istruttori specifici o di specialisti delle attività motorie per il benessere, previsti nell'articolo 22.

4. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non si applicano:

a) per l'esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate;

c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.

5. Nelle strutture natatorie ad uso pubblico, le attività, compresa la balneazione, i corsi di nuoto, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea sono svolti alla presenza di istruttori in possesso dei relativi brevetti rilasciati dalla competente federazione sportiva riconosciuta o affiliata al Coni o al Cip e, in ogni caso, in possesso di abilitazione al Pss.

6. I gestori degli impianti sportivi stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli utenti, degli istruttori e del preparatore fisico e atletico, a copertura di eventi dannosi riconducibili alle attività svolte all'interno degli impianti.

 

 

Art. 24

(Certificazione medica di idoneità all'attività sportiva)

1. È istituito l'albo regionale, tenuto in formato elettronico, delle strutture e degli specialisti in medicina dello sport accreditate o abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica. Ad ogni atleta sulla base dei dati tenuti presso l'istituito albo, è rilasciata la carta elettronica sanitaria e l'Abp, come previsto nell'articolo 25.

2. I soggetti che praticano l'attività sportiva devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità fisica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici abilitati ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ogni successiva modifica o nuova disciplina della materia. (1) I certificati per la pratica sportiva non agonistica per i campionati studenteschi sono rilasciati a titolo gratuito.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle Aziende sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport o da specialisti in medicina dello sport inseriti nell'apposito albo regionale.

4. Le società sportive o le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità:

a) a subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

b) a conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificando la scadenza e la validità;

c) a rifiutare, per la pratica delle attività sportive agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nel comma 3.

 

(1) Periodo così sostituito dall'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

Art. 25

(Carta elettronica sanitaria dell'atleta e passaporto biologico)

1. Le certificazioni di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica sono rilasciate da strutture e da specialisti in medicina dello sport inseriti nell'albo regionale su formato elettronico. La carta elettronica sanitaria e l'Abp, contengono i dati del fascicolo sanitario on-line, dove sono archiviate le informazioni relative alle visite di idoneità effettuate ed i referti degli esami diagnostici.

2. Per l'attuazione del comma 1, la Regione istituisce il comitato di vigilanza e di controllo composto da:

a) l'assessore regionale allo sport o suo delegato;

b) un rappresentante del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;

c) un rappresentante designato dal Coni regionale;

d) un rappresentante designato dal Cip regionale.

3. La partecipazione al comitato previsto nel comma 2 è a titolo gratuito.

 

 

Art. 26

(Regolamento attuativo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di apposito regolamento per l'organizzazione del rilascio all'atleta della carta elettronica sanitaria e dell'Abp, nonché della gestione e del loro utilizzo.

 

 

Art. 27

(Attività antidoping)

1. La Regione, in armonia con la legge 376/2000 per disincentivare l'assunzione da parte dei praticanti e degli atleti di additivi per modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive e individua le relative misure nelle linee operative annuali per lo sport.

2. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, le scuole e le associazioni professionali dei diplomati Isef e dei laureati in scienze motorie, per poter accedere ai contributi, devono dimostrare, anche con autocertificazione, di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni previste nell'articolo 6, della legge 376/2000 e che il proprio legale rappresentante non ha subito nei due anni precedenti condanne o sanzioni per doping da parte delle autorità competenti.

3. Le società sportive, nonché i gestori di impianti sportivi, svolgono l'attività di informazione al momento dell'iscrizione. La Regione promuove campagne informative e di prevenzione, in collaborazione con i Doping control officer (Dco) della federazione medico sportiva italiana, per la diffusione, tra i giovani ed i praticanti, della buona pratica sportiva e della conoscenza dei danni che provocano le sostanze dopanti.

 

 

CAPO IV

Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie

 

 

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti relativi alla erogazione di finanziamenti o alla concessione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla loro definizione, le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e della legge regionale 3 agosto 1982, n. 46 (Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 1 settembre 1981, n. 65, in materia di sport).

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 11, comma 5, nella sezione B del registro regionale possono essere iscritte, su istanza da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le associazioni che hanno già usufruito di contributi regionali per lo sport.

3. Fino alla effettiva costituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto nell'articolo 123, comma 4, della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, prevista dalla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania).

4. Le convenzioni che hanno ad oggetto la gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a dispiegare la loro efficacia fino al termine della vigenza statuita nelle convenzioni.

5. In sede di prima applicazione le disposizioni previste nel comma 1 dell'articolo 23, si applicano a decorrere dal terzo anno successivo alla data di approvazione della presente legge.

6. In sede di prima applicazione i criteri, le modalità di attuazione e le scadenze per la concessione dei contributi previsti negli articoli 12, 13 e 14 sono stabiliti con delibera di Giunta regionale.

 

 

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 42/1979 e 46/1982.

 

Art. 30

(Disposizioni finanziarie)

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport ed il tempo libero, mediante prelievo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), dai fondi speciali previsti nel bilancio 2012, per euro 500.000,00 dalla UPB 7.29.65 e per euro 1.000.000,00 dalla UPB 7.29.224.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Caldoro