Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 17.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58 dell'11 agosto 2014


"
Disciplina dei percorsi della ceramica in Campania. modifiche della Legge regionale 10 marzo 2014, n. 11 (Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie)".

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove, mediante l'istituzione degli itinerari della ceramica, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e successive modificazioni e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").

2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica della regione Campania di seguito denominati percorsi.


 

 

Art. 2

(Definizione dei percorsi della ceramica)

1. I percorsi sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della regione Campania previsti dall'articolo 1, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica. I percorsi possono interessare i territori di più Comuni.

2. I Comuni territorialmente competenti previsti dall'articolo 1, d'intesa tra loro, promuovono, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica i percorsi della ceramica, come luoghi della produzione e della commercializzazione della ceramica, degli operatori della ceramica e degli artisti, delle botteghe di scuola artigiane, dei musei e delle raccolte, dei centri di documentazione, degli archivi storici delle produzioni e di esposizione permanente o temporanea. 

3. Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.


 

 

Art. 3

(Istituzione e riconoscimento dei percorsi)

1. L'istituzione dei percorsi avviene su iniziativa dei Comuni territorialmente competenti previsti dall'articolo 1.

2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati di cui all'articolo I secondo le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con atto deliberativo, su proposta dell'assessore regionale competente.

3. Il percorso riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale acquisisce la denominazione scelta dai Comuni interessati di cui all'articolo 1 caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale del percorso.


 

 

Art. 4

(Contributi finanziari)

1. La Regione concorre con i soggetti pubblici e privati a realizzare le finalità previste dalla presente legge, erogando nei limiti delle risorse previste all'articolo 8 i contributi economici ai Comuni territorialmente competenti previsti dall'articolo 1 per i seguenti tipi di intervento, valutati con priorità decrescente:

a) la realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi individuati sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto dall'articolo 6;

b) la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;

c) la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;

d) il sostegno dell'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

2. I finanziamenti previsti dal comma i sono concessi in conformità delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de rninimis".

3. I contributi erogati in attuazione del presente articolo non sono cumulabili con le agevolazioni ed i contributi previsti per lo stesso progetto ed intervento, a valere su analoghe risorse comunitarie, statali e regionali.


 

 

Art. 5

(Revoca dei contributi economici)

1. I contributi economici erogati in attuazione dell'articolo 4 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6 nei seguenti casi:

a) la mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;

b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1;

c) l'omessa rendicontazione delle spese ovvero l'irregolarità delle spese documentate.


 

 

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento disciplina:

a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;

b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati per l'istanza di riconoscimento;

c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;

d) le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;

e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;

f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.


 

 

Art. 7

(Monitoraggio e valutazione)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relazione sull'utilizzo delle risorse erogate, l'elenco dei percorsi della ceramica istituiti ed i casi di revoca dei contributi. 


 

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario corrente la spesa complessiva pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila) Missione 14, Programma 01, Titolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 50.000,00 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1 - Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

3. A decorrere dal successivo anno finanziario, le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.


 

 

Art. 9

(Modifiche della legge regionale 10 marzo 2014, n. 11)

1. La legge regionale 10 marzo 2014, n. 11 (Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie) è così modificata:

a) il comma 3, dell'articolo 1 è così sostituito:

"3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).";

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è così sostituita:

"a) locali a rilevanza storica: gli immobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004.";

c) il comma 3 dell'articolo 4 è così sostituito:

"3. I finanziamenti indicati nel comma 1 sono concessi in conformità delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis.".


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro