Legge Regionale 6 agosto 2010, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 15 marzo 2011, n. 44 agosto 2011, n. 14  e dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio - 10 luglio 2023, n. 138.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 6 agosto 2010, n. 8.

 

"Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole "e non può essere rieletto" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "e non può essere rieletto" sono soppresse.

3. L' articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole "tre esperti della materia designati" sono aggiunte le seguenti "dalla commissione consiliare competente" e sono soppresse le lettere a), b) e c);

b) al comma 4 il secondo periodo è così sostituito: "Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.";

[c) al comma 5 le parole "sono svolte dal personale del settore competente" sono sostituite dalle seguenti "sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia".] (1)

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.), le parole "e non sono rieleggibili consecutivamente" sono soppresse.

5. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole "con l'Università di riferimento" sono aggiunte le seguenti "tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale";

b) al comma 1 dell'articolo 20, alla lettera a), dopo la parola "Presidente" sono aggiunte le seguenti "eletto dal Consiglio regionale";

c) al comma 1 dell'articolo 20 la lettera b) è così sostituita:

"b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato";

[d) al comma 8 dell'articolo 20 le parole "Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le seguenti "I due rappresentanti della regione Campania";] (2)

e) al comma 1 dell'articolo 24, le parole "con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "dal Consiglio regionale".

6. I revisori dei conti degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio regionale provvede con voto limitato alla nuova indicazione dei revisori dei conti degli EPT.

7. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale), la parola "sette" è sostituita con "cinque" e le parole "di cui quattro" e "dall'assessore competente, compreso il presidente, e tre" sono soppresse.

8. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania), dopo le parole "gli attuali consiglieri delle società partecipate" sono aggiunte "nonché degli amministratori unici".

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 110 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 23 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14.

 

 

Art. 2

[1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;

e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l'istituzione di apposite strutture organizzative.] (1)

[2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.(2)

 

(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 maggio - 10 luglio 2023, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2023, n. 28, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 maggio - 10 luglio 2023, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2023, n. 28, 1^ serie speciale) ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente comma ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

 

Art. 3

1. Le procedure previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), si applicano dall'1 gennaio 2011.

 

 

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                  Caldoro