Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 6.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010

 

"Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 La seguente legge:

 

CAPO I

PRINCIPI - FINALITÀ - DESTINATARI

 

 

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee:

a) collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;

b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;

c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;

d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobìa.

2. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:

a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico;

b) al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della costituzione;

c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a:

a) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresì, la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;

b) assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale;

c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia;

d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali;

e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;

f) promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono;

g) garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.


 

 

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito denominati persone straniere.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

3. In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi regionali sono estesi ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli, sulla base della vigente normativa statale e regionale.


 

 

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI E

LOCALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

 

Art. 3

Compiti della Regione

1. La Regione persegue l'inserimento sociale delle persone straniere attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizi o delle funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.


 

 

 Art. 4

Compiti delle Province

1. La Provincia, al fine di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuove e attua interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone straniere nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale anche attraverso l'istituzione di consulte provinciali o altri organismi di rappresentanza elettivi.

2. Le Province collaborano con la Regione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), attraverso informazioni e approfondimenti sui bisogni degli stranieri per la realizzazione di progetti specifici integrati, proponendo, altresì, ai competenti ambiti territoriali idonee misure di integrazione sociale per le persone straniere.

3. Le Province, per assicurare il raccordo con gli uffici statali e regionali competenti in materia, individuano, all'interno della propria organizzazione, un ufficio per l'immigrazione.


 

 

 Art. 5

Compiti dei Comuni

1. Il Comune, in forma singola o associata, al fine dell'inserimento sociale delle persone straniere residenti o soggiornanti nel territorio comunale, concorre:

a) alla progettazione di interventi specifici in armonia con il Programma regionale triennale per l'immigrazione, di seguito denominato Programma, di cui all'articolo 7, comma 1, con il Piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7, comma 3, e con il Piano sociale di zona;

b) a sostenere la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione di consulte comunali o di consiglieri comunali aggiunti;

c) alle spese per il rimpatrio delle salme di persone straniere in stato di bisogno, residenti e decedute nel proprio territorio e provvede al pagamento delle spese di inumazione degli stranieri senza fissa dimora.

2. I Comuni prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e delle persone straniere destinatarie di altre forme di protezione umanitaria, in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle amministrazioni dello Stato.


 

 

 Art. 6

Potere sostitutivo della Regione

1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti se omettono di esercitare in tutto o in parte le funzioni loro attribuite dalla presente legge. Il potere sostitutivo è esercitato previa motivata diffida che assegna all'ente inadempiente un termine di trenta giorni entro il quale adottare o modificare l'atto di cui si è rilevata la mancata o difforme adozione. Se l'atto adottato o modificato non è trasmesso alla Giunta regionale nei termini assegnati, si provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.


 

 

 Art. 7

Programma regionale triennale e Piano regionale per l'immigrazione

1. Il Programma regionale triennale per l'immigrazione costituisce riferimento strategico per la definizione delle finalità che si intendono perseguire sul territorio campano.

2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'immigrazione, sentito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo).

3. Il Piano regionale per l'immigrazione, in linea con il Programma, attua la programmazione regionale nei singoli settori di intervento, individuandone gli obiettivi specifici.

4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione.

5. Il Programma e il Piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, di cui all'articolo 9 e dei rapporti dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, di cui all'articolo 12.

6. Il Programma e il Piano sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.


 

 

 Art. 8

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, valuta l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi-benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene, altresì, alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglienza.

3. La Giunta regionale trasmette le risultanze della valutazione triennale al Consiglio regionale.


 

 

 Art. 9

Consulta regionale per l'immigrazione

1. È istituita, presso l'assessorato all'immigrazione della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'immigrazione.

2. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e per l'eventuale adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti dalle comunità straniere;

b) formula proposte ed esprime parere sul Programma e sul Piano;

c) formula proposte ed osservazioni alla Giunta regionale in ordine al parere che essa è chiamata ad esprimere sullo schema del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza unificata;

d) supporta la Giunta regionale nell'attività di stima dei fabbisogni lavorativi;

e) promuove gli opportuni collegamenti con analoghi organismi di rappresentanza delle persone straniere istituiti a livello locale, con i consigli territoriali per l'immigrazione istituiti a livello provinciale, con la Consulta nazionale per i problemi delle persone straniere e delle loro famiglie e con l'Organismo nazionale di coordinamento istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 286/1998;

f) collabora con la Giunta regionale nell'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione.


 

 

 Art. 10

Composizione e funzionamento della Consulta regionale per l'immigrazione

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, con funzioni di presidente;

b) due consiglieri nominati dal Consiglio regionale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);

e) due dirigenti del settore competente;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali più significative a livello regionale;

h) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;

i) quindici rappresentanti delle associazioni che operano in favore delle persone straniere iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 14 maggiormente rappresentative dei migrati in Campania;

l) un rappresentante, possibilmente straniero, per ogni consiglio territoriale per l'immigrazione istituito nelle province della regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998;

m) il responsabile dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione;

n) un rappresentante per le province di Avellino e Benevento, due rappresentanti per le province di Caserta e Salerno e tre rappresentanti per la provincia di Napoli, nominati dalle rispettive Consulte o altri organismi elettivi di rappresentanza degli stranieri eventualmente costituiti a livello provinciale.

2. La Consulta è convocata per la prima volta dal presidente entro novanta giorni dalla sua costituzione.

3. Il vicepresidente, che ha funzioni vicarie, è eletto dagli stessi membri della consulta, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti stranieri.

4. La Consulta, garantendo la pari opportunità di genere, elegge al suo interno un comitato esecutivo composto da sei componenti di cui almeno tre stranieri; fanno parte di diritto del comitato esecutivo il vicepresidente ed il dirigente della struttura competente in materia di immigrazione.

5. La Consulta, entro trenta giorni dal suo insediamento, predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi membri il regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti nonché i casi di decadenza e di sostituzione dei suoi componenti.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale nominato contestualmente ai membri della Consulta.

7. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno. La convocazione della Consulta è disposta dal presidente, anche su richiesta del comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri della Consulta.

8. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno.

9. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai componenti di cui al comma 1, lettere i) ed n), è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.


 

 

 Art. 11

Funzioni della regione Campania nell'ambito delle forme di coordinamento in

materia di immigrazione tra Stato e Regioni

1. La Giunta regionale, nei casi previsti dalle norme statali:

a) appronta annualmente un rapporto sulla previsione delle quote di ingresso in Italia di nuovi lavoratori stranieri da destinarsi al mercato del lavoro della regione Campania, secondo il fabbisogno stimato;

b) mantiene collegamenti con le preposte strutture dei competenti ministeri, con i rappresentanti della Regione all'interno degli organismi nazionali previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione, con i centri per l'impiego delle province e gli sportelli unici per l'immigrazione, istituiti presso gli uffici territoriali del Governo della Campania, con i servizi ispettivi del lavoro, con le sedi regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di acquisire elementi utili per monitorare l'andamento del mercato del lavoro della Campania;

c) promuove la collaborazione reciproca tra le amministrazioni dello Stato, le province e i comuni nella realizzazione di specifiche iniziative di accoglienza e di integrazione sociale nei confronti degli stranieri che, in base alle norme internazionali, comunitarie e statali presentano richiesta di asilo o hanno ottenuto lo status di rifugiati o sono destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

d) mantiene collegamenti operativi con le competenti autorità statali qualora, anche su richiesta dello Stato, si verifichi la necessità di attivare sul territorio della regione le misure di accoglienza o di protezione temporanea in caso di afflusso straordinario di stranieri sul territorio italiano.


 

 

 Art. 12

Osservatorio regionale sull'immigrazione

1. È istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio regionale sull'immigrazione al fine di garantire il monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati e documentazione, informazioni e normative concernenti i diversi aspetti del fenomeno migratorio in Italia e in Campania;

b) monitoraggio ed analisi delle attività regionali realizzate e dell'andamento dei flussi migratori per l'individuazione del fabbisogno lavorativo a livello locale;

c) studio delle modalità di inserimento sociale nonché osservazione, monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.

4. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, può avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, Istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze.

5. Gli enti locali forniscono, periodicamente, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

6. I risultati dell'attività dell'Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e diffuso con strumenti telematici.

7. Il rapporto di cui al comma 6 è trasmesso al Consiglio regionale.


 

 

 Art. 13

Misure contro la discriminazione

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, fondata sulla xenofobia, la razza, l'origine etnica o l'appartenenza religiosa nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998 e della legge 11 agosto 2003 n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, in conformità del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 14 della presente legge.

3. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sostiene spese dirette ovvero concorre mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti al registro regionale di cui all'articolo 14.

4. Le persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del difensore civico della regione Campania, istituito secondo le vigenti leggi.


 

 

 Art. 14

Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere

1. È istituito, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, di seguito denominato Registro regionale.

2. Nel Registro regionale, disciplinato con provvedimento di Giunta regionale, sono iscritti le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro, aventi una sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno, i cui organismi dirigenti sono composti in maggioranza da persone straniere.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale.

4. La Giunta regionale può concedere contributi per le iniziative e le attività proposte dalle associazioni e dagli enti indicati al comma 1, coerenti con il decreto legislativo n. 286/1998, con il Programma regionale e con il Piano regionale.


 

 

 Art. 15

Conferenza regionale sull'immigrazione

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.


 

 

 Art. 16

Assistenza sociale

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 286/1998 le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale che sono erogate, a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo, dalla regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici da essi costituiti.


 

 

CAPO III

MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE STRANIERE

 

 

Art. 17

Accesso all'alloggio - centri di accoglienza, alloggi sociali, edilizia residenziale pubblica e privata

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998, concede contributi ai comuni, province, enti, fondazioni, associazioni e organizzazioni di volontariato che istituiscono e gestiscono centri di accoglienza.

2. I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa, con particolare attenzione alle seguenti categorie:

a) richiedenti asilo e loro famiglie fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; l'accoglienza può avvenire anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per asilo, per asilo umanitario;

b) lavoratori stagionali;

c) stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell'ambito dei programmi di protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998; l'accesso ai centri può avvenire anche nelle more dell'accertamento dei presupposti per l'ammissione al programma di assistenza e integrazione sociale o nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o per motivi umanitari;

d) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazionale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286/1998;

e) minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 286/1998;

f) marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio.

3. L'accoglienza è a titolo gratuito e, in via straordinaria, gli ospiti possono contribuire alle spese giornaliere.

4. La Regione concede contributi agli enti che provvedono alla realizzazione o alla gestione di alloggi sociali, di residenze, di pensionati a pagamento con quote calmierate, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 286/1998.

5. In attuazione dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a:

a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della regione Campania;

b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione;

d) partecipare ai bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata della regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi.

6. Le commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi provvedono alla costante revisione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in applicazione delle disposizioni introdotte per effetto del comma 5.

7. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale 2001), le persone straniere e i rifugiati sono individuati come categorie svantaggiate quali soggetti destinatari degli interventi di recupero di immobili nonché per la realizzazione di servizi di rilevante finalità sociale.


 

 

 Art. 18

Assistenza sanitaria

1. Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Sono in particolare garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

d) gli interventi di profilassi internazionali;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

3. L'amministrazione regionale promuove le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale.

4. La regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati alle persone straniere ed  attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario.


 

 

 Art. 19

Istruzione ed educazione interculturale

1. Sono garantiti ai minori stranieri, presenti sul territorio della Regione, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia ed ai servizi scolatici. Sono, altresì, garantiti alle persone straniere interventi in materia di diritto allo studio e favorite le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie, di cui alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 (Nuove normative del diritto allo studio) e successive modifiche.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione e tutela dei diritti delle persone straniere presenti sul territorio regionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove ed attua iniziative che favoriscono:

a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

b) la realizzazione di interventi strategici per agevolare conoscenze reciproche e scambi culturali (educazione interculturale);

c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d'origine.

4. In materia di istruzione universitaria, alle persone straniere è assicurata parità di trattamento con gli studenti italiani, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390).

5. Al fine di agevolare e sostenere le famiglie nella responsabilità educativa degli stranieri della seconda generazione, la Regione può prevedere, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 (Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania).


 

 

 Art. 20

Orientamento - formazione professionale - mediazione interculturale

1. Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente.

2. La Regione può finanziare appositi percorsi formativi al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone straniere residenti nel territorio della regione Campania.

3. La Regione può proporre al Governo, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali, nonché con organismi internazionali preposti al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nell'immigrazione da almeno tre anni, attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine delle persone straniere, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con i centri servizi per gli stranieri e con gli atenei della Campania, prevede specifiche misure finalizzate a favorire la mediazione interculturale.

5. La Regione promuove l'inserimento di mediatori intercomunali qualificati presso le amministrazioni pubbliche, le strutture sanitarie e gli istituti scolastici, anche attraverso convenzioni tra le amministrazioni interessate e le associazioni operanti in favore degli stranieri regolarmente iscritte nel registro regionale. La Giunta regionale può inserire nell'organico del personale addetto gli uffici preposti alle problematiche connesse all'immigrazione e alla condizione delle persone straniere, mediatori interculturali qualificati, ai sensi della normativa vigente.


 

 

 Art. 21

Inserimento lavorativo - misure di sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e alle attività lavorative stagionali

1. Le persone straniere, regolarmente soggiornanti, hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle loro competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. Le persone straniere regolarmente iscritte nelle liste anagrafiche delle persone in cerca di lavoro presso i centri per l'impiego hanno diritto alle agevolazioni per la costituzione di nuove cooperative ed imprese, ai sensi delle vigenti leggi regionali.

4. La Regione, al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, con le parti sociali finalizzate a garantire le migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato del lavoro.


 

 

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

 

Articolo 22

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

2. È istituito il Fondo regionale per l'immigrazione, la cui consistenza è prevista in euro 3.000.000,00 annui, rivalutabile sulla base dell'andamento del fenomeno migratorio sul territorio regionale, da iscrivere sulla apposita Unità previsionale di base (UPB) del bilancio della regione Campania. Il Fondo è alimentato da risorse nazionali provenienti, prevalentemente, dal Fondo nazionale per le politiche sociali e da risorse regionali. Esso è destinato alle spese per la realizzazione delle azioni ed interventi previsti dal Programma regionale e dal Piano regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è destinata la somma di euro 2.000.000,00 a valere sulla UPB 4.16.116 del bilancio regionale.


 

 

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento della Consulta regionale per l'immigrazione, di cui all'articolo 9, resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 33 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da Paesi extracomunitari).


 

 

Art. 24

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale n. 33/1994 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.


 

 

Art. 25

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la lettera a) è così modificata:

"a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo."


 

 

Art. 26

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

8 febbraio 2010

Bassolino