Legge Regionale 28 novembre 2008, n. 16.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 1 dicembre 2010, n. 15, 15 marzo 2011, n. 4, 5 maggio 2011, n. 7, e dalla sentenza della Corte costituzionale 10 – 17 marzo 2010, n. 100.    

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 28 novembre 2008, n. 16.

 

"Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PFRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

Premessa

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti nel Piano di rientro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell'Accordo sottoscritto tra il Presidente della regione Campania e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Regione adotta le misure di cui agli articoli che seguono.

 

 

Art. 2

Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

1) Azienda sanitaria locale Avellino;

2) Azienda sanitaria locale Benevento;

3) Azienda sanitaria locale Caserta;

4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;

5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;

6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;

7) Azienda sanitaria locale Salerno.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi.".


 

 

Art. 3

Razionalizzazione degli ambiti distrettuali

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 13 è abrogato;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densità abitativa. L'attuale articolazione distrettuale resta in vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 32/94, come modificato dalla presente legge, in ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale n. 32/94.";

c) il comma 18 è abrogato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

 

 

Art. 4

1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili.

2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente. L'assessorato può incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalità richieste non siano reperibili in organico può autorizzare l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza.

 

 

Art. 5

Abolizione dei coordinamenti tecnici provinciali

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, è abrogato.

 

 

Art. 6

Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera

1. È approvato il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale comprensivo della disciplina relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more della verifica di alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale dei posti letto.

3. È sospesa l'efficacia del "Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009" allegato alla legge regionale n. 24/2006, ai fini del coordinamento dello stesso con il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera allegato alla presente legge.

4. Con provvedimento della Giunta regionale la rete dell'emergenza è adeguata alle disposizioni del Piano di ristrutturazione e riqualificazione ospedaliera allegato alla presente legge.

 

 

Art. 7 (1)

[Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private.]

[1. È fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Le operazioni concorsuali di cui al comma 1 sono attivate dopo il completamento dell'utilizzazione delle graduatorie regionali dei precari di cui alla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, e successive modifiche, e previa disponibilità nella dotazione organica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.]

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 – 17 marzo 2010, n.100 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2010, n. 12, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

 

Art. 8

Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento

istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

1. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale" e n. 1 del 22 giugno 2007 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale", e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all'accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale da parte del direttore generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001, per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006. Nell'ambito delle procedure di verifica disciplinate dal regolamento n. 1/2007 è data priorità all'accreditamento istituzionale dei Centri di riabilitazione, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, che intendono riconvertire le loro attività in residenze assistenziali sanitarie per disabili o in centri diurni integrati per disabili, delle Case di Cura e delle residenze assistenziali sanitarie per disabili e per anziani nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. L'Assessorato alla Sanità provvede a trasferire alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio le istanze di accreditamento istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali.

4. Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie i direttori generali delle Aziende sanitarie locali possono, previa evidenza pubblica, sottoscrivere contratti per le attività salvavita di radioterapia.

5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al regolamento 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria. (1)

 

(1) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 successivamente sostituito dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 5 maggio 2011, n. 7 ed infine dall'articolo 1, comma 237-octodecies della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 23.

 

 

Art. 9

Emergenza territoriale

1. Il Servizio medico di emergenza è attivato mediante il ricorso a eliambulanze.

2. Per il fine di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere adeguano le loro strutture in applicazione delle seguenti norme:

a) articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

b) articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;

c) decreto del ministero degli interni del 2 agosto 2003;

d) articolo 7 del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;

e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003;

f) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.


 

 

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

28 novembre 2008

Bassolino