Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

N.B. La presente legge tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul Bollettino n. 13 del 05/03/2007

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con la modifiche apportate dalle leggi regionali 27 febbraio 2007, n. 3, 24 luglio 2007, n. 9, 30 gennaio 2008, n. 1, 19 gennaio 2009, n. 1, 21 gennaio 2010, n. 2, 15 marzo 2011, n. 4, 4 agosto 2011, n. 14, 11 ottobre 2011, n. 16, 27 gennaio 2012, n. 1, 27 luglio 2012, n. 24, 6 maggio 2013, n. 5, 9 gennaio 2014, n. 1, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 8 agosto 2016, n. 26, 2 agosto  2018, n. 26 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 – 5 giugno 2013, n. 118.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Armonizzazione dei bilanci pubblici

1. Nel rispetto della legislazione di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente in conformità all'articolo 117 della Costituzione, la regione Campania concorre a perseguire gli obiettivi statali di contenimento della spesa pubblica attraverso processi di razionalizzazione e semplificazione delle gestioni operate con l'introduzione di un valido processo di armonizzazione del bilancio regionale con gli altri bilanci pubblici, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170.




Articolo 2

Norme in materia di società partecipate

1. Nell'ambito delle aree generali di coordinamento gabinetto del Presidente e del bilancio è istituito il settore controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie regionali cui sono affidati, in particolare, i compiti di:

a) monitoraggio delle attività sociali, raccolta ed esame della documentazione societaria la cui tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge;

b) impulso all'esercizio dei diritti di ispezione e controllo spettanti all'ente Regione in qualità di socio;

c) esame della coerenza della gestione con le azioni volte al conseguimento degli obiettivi strategici di cui agli atti di programmazione regionale;

d) elaborazione, con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione di sintesi sull'efficienza della partecipazione della regione Campania al loro capitale sociale. Tale relazione, che deve essere trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contiene informazioni sugli obiettivi e sui risultati economici conseguiti, sugli investimenti effettuati, sulle prospettive gestionali e sull'organizzazione aziendale.

2. Le società e le fondazioni in cui la partecipazione della regione o degli enti pubblici regionali è totalitaria o maggioritaria adottano per l'acquisto di beni o servizi le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per l'assunzione di personale, e per il conferimento degli incarichi professionali procedure di selezione comparativa pubblica. (1)

3. Ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle società partecipate, delle aziende, degli enti strumentali e delle agenzie della regione Campania, nonché delle società da esse partecipate non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, articolo 38, comma 2.

4. È fatto espresso divieto nelle società partecipate anche indirettamente dalla regione Campania, nelle aziende, nelle agenzie e negli enti strumentali della regione Campania di cumulare cariche ovvero di ricoprire, nello stesso arco temporale, l'incarico di componente di consiglio di amministrazione -presidente o consigliere- o di collegio dei revisori contabili -presidente o componente- in più di uno dei summenzionati organismi. Non è cumulabile l'incarico di componente di comitati tecnico-scientifici nominati dalla Regione con l'incarico di componente di organismi amministrativi o di controllo di aziende ed enti della Regione o da essa partecipate.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 14, comma 4 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.




Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 14/97

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 è così modificato:

a) al comma 1 dopo la lettera "d" è aggiunta la seguente lettera:

"e) ATO n. 5, denominato Terra di Lavoro"

b)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. Tutti i comuni della provincia di Caserta che nella cartografia allegata sotto la lettera A9 sono assegnati alla ATO n. 2 (Napoli-Volturno) passano alla ATO n. 5 (Terra di Lavoro)."

2. La deliberazione del Consiglio regionale n. 25/1 del 15 novembre 1999 è così modificata:

"a) All'elenco comuni del distretto industriale n. 5 (NA-CE) com- 20, sono aggiunti i comuni di Carinaro e Gricignano."




Articolo 4

Disposizioni in materia di trasporti

1. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il beneficiario è tenuto al versamento di una quota percentuale del valore facciale del titolo, fissata annualmente dalla Giunta regionale.".

2. Sono abrogati l'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 ed il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

[3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 divengono efficaci solo successivamente all'accordo che la Giunta regionale conclude con le aziende di trasporto, accordo volto a definire le agevolazioni in favore delle forze dell'ordine e delle categorie protette.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115 quater della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.




Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 51/78

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è integrato dal seguente: (1)

"Ai comuni con popolazione non superiore a quindicimila abitanti e ai comuni ricadenti nella zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 la Giunta regionale, con provvedimento motivato, aumenta il contributo loro spettante da un minimo del trenta per cento ad un massimo del quaranta per cento."

2. Per i comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti è istituita una speciale graduatoria riguardante bandi di finanziamento di opere pubbliche ai sensi delle leggi in vigore che richiamano le procedure della legge regionale n. 51/78. I suddetti comuni sono esentati dalla compartecipazione finanziaria alle opere previste nel bando e sono autorizzati a capitalizzare l'importo concesso a ciascuno di essi.

3. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, con i piani di riparto delle annualità 2000-2005, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono cumulabili.

4. L'articolo 4 della legge regionale n. 51/78, è così modificato:

a) il comma 11 è così sostituito:

"11. Gli enti di cui all'articolo 2, per l'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."; (2)

b) il comma 12 è abrogato.

5. Il parere sui progetti di opere pubbliche di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, non può essere espresso dal responsabile del procedimento quando questi si identifica nel redattore del progetto.

6. I termini di utilizzo degli investimenti di cui alla legge regionale n. 51/78 concessi agli enti locali con i piani di riparto degli anni 2003/2004 sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione delle presente legge, previa motivata richiesta da produrre entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

7. La Giunta regionale, nel piano annuale di finanziamento, sulla base delle richieste di interventi formulate ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 7, prevede l'utilizzo di risorse da parte dei comuni disastrati e gravemente danneggiati, come individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 14 settembre 1983 e 7 novembre 1984, per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi realizzati o recuperati a seguito del sisma del 1980.

8. I comuni fino a cinquemila abitanti in dissesto finanziario possono accedere ai finanziamenti previsti dalle leggi regionali di cui al comma 7 anche in mancanza del piano triennale delle opere pubbliche limitatamente all'utilizzo delle risorse regionali".

 

(1) Alinea sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9.

(2) Capoverso sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9.




Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 42/79

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo:"La Regione finanzia altresì, a suo totale carico, per gli stessi importi sopra evidenziati e nei limiti degli stanziamenti in bilancio, gli interventi dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, finalizzati alla ristrutturazione e all'adeguamento degli impianti sportivi di loro proprietà o di proprietà degli enti pubblici. I comitati regionali accedono ai finanziamenti previo assenso degli enti proprietari ed a condizione che il rapporto di gestione degli impianti sia disciplinato da atto di durata non inferiore ad anni dieci" .

2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 42/79, la lettera b) è soppressa.

3. All'articolo 2 , comma 1, della legge regionale n. 42/79, la lettera c) è così sostituita:

"c) la concessione di un contributo per un massimo di venti anni nella misura costante del cinque per cento annuo per la contrazione di mutui da parte di province, comuni, consorzi tra comuni, comunità montane nonché università pubbliche, per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi".

4. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 42/79 alla lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"h) la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali finalizzati alla ristrutturazione, al      miglioramento, all'ampliamento e al completamento  degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici. I comuni, al fine di favorire la massima diffusione della     cultura e della pratica delle attività sportive, consentono agli istituti scolastici l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo di quelli privati  mediante  apposite convenzioni. A tal fine, la Regione concede contributi ai comuni nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile.".




Articolo 7

Modifiche alle leggi regionali n. 7/03 e n. 8/04

1. All'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1 bis. In relazione al livello qualitativo ed alla risonanza anche a livello internazionale delle attività di alta cultura svolte, la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee con sede in Napoli è iscritta nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, comma 1."

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7 sono prorogati al 31 dicembre 2008 (1).

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 8/04, al comma 4, è aggiunto il comma:

"4-bis. Dall'elenco dei beni alienabili ai sensi del comma 3, articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, è eliminato l'intero cespite immobiliare di via Tarsia – Napoli – civici 38, 30 e 40, numeri d'ordine 188, 187, 183 e 184."

4. Gli immobili, sedi di teatri o di altre forme di spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, di proprietà della Regione che si trovano in zone disagiate, sono dispensati dal pagamento del fitto. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 41, comma 21, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 73, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 poi dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.




Articolo 8

Concessione di contributi finanziari

1. Le società costituite ai sensi del titolo V del codice civile possono ottenere il patrocinio ed i benefici previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2003, n. 215, convalidato con il regolamento 25 marzo 2005, n. 3, per non più di un'iniziativa all'anno, svolta ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 215/2003.

2. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sui contributi erogati e sulle verifiche effettuate.




Articolo 9

Conclusione del procedimento ad istanza di parte

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individua in novanta giorni il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali iniziati ad istanza di parte, fatte salve le procedure di gara, sottoposte alla disciplina normativa stabilita con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

2. I procedimenti la cui conclusione possa eccedere il termine massimo stabilito al comma 1, tenuto conto della sostenibilità dei tempi procedimentali, dell'organizzazione amministrativa e della complessità della fase istruttoria, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dall'assessore alla riforma dell'amministrazione regionale.

3. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal ricevimento dell'istanza.

4. In armonia con i principi fondamentali della legge 2 luglio 2004, n. 165 ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta e al Presidente si applica la disciplina di cui all'articolo 63, comma 1, n.4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

[5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell'approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).".(1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16. In seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 1 della legge regionale 16 del 2011 con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità al presente comma.




Articolo 10

Responsabilità dirigenziale

1. Il dirigente del competente settore può assumere direttamente la responsabilità dei procedimenti amministrativi ovvero individuare per ciascun procedimento il dirigente o il funzionario cui attribuire la responsabilità e i compiti indicati dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vigilando sull'attività del responsabile designato e sul rispetto del termine entro cui il procedimento deve essere concluso.

2. Il dirigente del settore, in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento da parte del responsabile del procedimento, provvede direttamente a definire il procedimento entro i trenta giorni successivi alla data entro cui avrebbe dovuto essere concluso.

3. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti.

4. In caso di responsabilità dirigenziale che determina gravi carenze organizzative, tali da compromettere il puntuale rispetto dei termini procedimentali o determinare aggravi per il cittadino, nonché nei casi di ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento, al dirigente non può essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel rispetto delle disposizioni contrattuali. (1)

5. Analogamente, al dirigente non può essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui coordinato e diretto, si verifica, alternativamente:

a) ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noti agli interessati gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo;

b) ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la produzione di documentazione non necessaria o per la quale la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. (2)

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, può essere iniziato, nei confronti del dirigente inottemperante ai propri doveri di funzione ed ai doveri di competenza del settore da lui diretto, un procedimento disciplinare per l'inadempienza. (2)

7. Gli amministratori di società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali e loro collegate è totalitaria, che non hanno osservato quanto prescritto dal comma 2, articolo 2, della legge regionale n. 1/2007, sono dichiarati decaduti dalla data di pubblicazione della presente legge. Gli stessi inoltre non possono ricoprire incarichi pubblici per tre anni a partire dalla data della decadenza. (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 29, comma 7 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 29, comma 8 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.



Articolo 11

Trasparenza e semplificazione dei procedimenti

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi ad istanza di parte ai quali si applica la disciplina della dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90 e quelli ai quali si applica la disciplina del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e nelle ipotesi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.




Articolo 12

Snellimento dei controlli amministrativi

1. Fatta salva la competenza della Giunta regionale ad emanare atti di indirizzo politico-amministrativo, l'approvazione degli atti sottoposti a controllo della Regione secondo le leggi istitutive degli enti di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 5, comma 1, è demandata al dirigente del settore regionale competente che tiene conto del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile dell'ente.




Articolo 13 (1)

Accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche

1. Nei procedimenti di approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le varianti ai piani territoriali paesistici sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine inderogabile di trenta giorni dalla richiesta.

 

(1) il presente articolo sarà oggetto di abrogazione a decorrere dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico regionale (PPR) come previsto dall'articolo 1, comma 175, lettera h) della legge regionale 7 agosto 2016, n. 14.




Articolo 14

Conclusione dei procedimenti nei comuni della Regione impegnati nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981

1. Il termine indicato al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le pratiche non ancora definite, è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Articolo 15

Dati degli edifici scolastici

1. I comuni e le province, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegnano all'articolazione regionale dell'anagrafe per l'edilizia scolastica, istituita ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 7, i dati relativi agli edifici scolastici di rispettiva competenza.

2. La tempestiva trasmissione dei dati costituisce criterio di priorità nelle istruttorie per l'assegnazione di fondi, statali e regionali, in materia di edilizia scolastica.




Articolo 16

Norme in materia di tributi regionali

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 143, lettera d), come attuato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 55, a decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 2007, non sono più applicate le tasse di rilascio sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3, elencate nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al titolo II, Caccia e Pesca, numeri d'ordine 15, 17 e 18 della tariffa allegata alla legge regionale n. 44/93 nonché quelli di cui alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, continuano ad essere soggetti alle tasse di concessione regionale, di rilascio e annuali, secondo gli importi rispettivamente riportati nella stessa tariffa.




Articolo 17

Residui passivi generati dalla gestione del piano operativo regionale

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 42, comma 3, è disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui passivi generati da impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2002 nell'ambito della realizzazione del piano operativo regionale 2000/2006.




Articolo 18

Riorganizzazione dell'amministrazione regionale

1. Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio.

3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.

4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.

5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.

6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.

8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti  può  avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.

9. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.

10. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi  di spesa per il bilancio della Regione.

[12. Al fine di regolamentare l'autoparco, gli organici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1989, n. 15, articolo 14, lettere a),b), c), d) nonché dall'articolo 9, comma 3 (gruppi consiliari), sono aumentati di una unità con funzione di autista che è assegnata all'autoparco e ritorna all'amministrazione di provenienza all'atto dello scioglimento della struttura ove era in comando. L'unità in questione non contribuisce all'aumento della dotazione del fondo previsto dalla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 58, con successive modifiche, La funzione è attribuita dall'organo politico presso il quale l'unità è comandata. La regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative. All'atto della entrata in vigore della presente legge il personale comandato a qualunque titolo in servizio presso l'autoparco e non chiamato con il meccanismo di cui al primo capoverso, rientra all'amministrazione di provenienza.] (1)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 41, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 e successivamente abrogato dall'articolo 3, comma 5 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.




Articolo 19

Reinquadramento del personale

1. Il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.l2/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall' 1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici del presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale. Tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso.

2. In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici.

3. Il riconoscimento non si applica al personale che nello stesso periodo ha svolto contemporaneamente attività libero-professionali valide ai fini contributivi.

4. Il personale destinatario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve presentare formale domanda per ottenere il riconoscimento di cui al comma 2.

5. Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell'amministrazione regionale. (1)

6. La regione Campania dispone i conseguenti provvedimenti ai sensi delle leggi regionali in materia con decorrenza dalla definizione delle procedure di esodo volontario di cui all'articolo l8.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 non possono comunque consentire al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso anche riservato nei limiti consentiti dai principi costituzionali. (2)

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui all'articolo 18, comma 10.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 194 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 117 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Articolo 20

Istituzione nuove UPB

1. Al fine di assicurare l'immediato avvio del programma di sviluppo regionale contenuto nel documento strategico regionale per le politiche di coesione 2007/2013 adottato dalla Giunta regionale con delibera dell'1 agosto 2006 n. 1042 e dei conseguenti piani operativi è istituita nel bilancio nell'ambito 22 – rinominato Fondi per lo sviluppo – la nuova funzione obiettivo denominata "Attuazione del documento strategico regionale per le politiche di coesione e per lo sviluppo rurale 2007/2013", la nuova unità previsionale di base -UPB-, di spesa 22.84.245 denominata "2007/2013 – Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento". La nuova UPB di spesa è alimentata dalle seguenti UPB di entrata – titolo IV – categoria 12.42 – UPB 12.42.246 denominata – "Fondi Stato 2007/2013" e UPB 12.42.247 denominata "Fondi FAS 2007/2013" nonché titolo IV – categoria 12.48 UPB 12.48.248 denominata "Fondi UE 2007/2013".




Articolo 21

Misure in materia di personale delle aziende sanitarie

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle aziende del servizio sanitario regionale, previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 98, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 198,ed ai fini del piano di rientro nell'equilibrio economico – finanziario previsto dall'accordo di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 180, e dal punto 3 del nuovo Patto sulla salute, approvato nell'intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, rep. n. 2648, le medesime aziende, per l'anno 2007, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso, acquisiscono motivato parere positivo espresso con delibera della Giunta regionale.

2. Ai fini della istruttoria per l'acquisizione del parere motivato da parte della Giunta regionale di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere formulano preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e della produttività dimostrata negli anni, misure di organizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso, dotando anche di mezzi di soccorso alternativi, muniti di defibrillatore per i casi di arresto cardiovascolare anche per riallocare le risorse umane eccedenti nel rispetto degli specifici ruoli amministrativo, tecnico, sanitario e professionale.

3. Ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 30, alle aziende sanitarie che non conseguono gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, salvo deroghe della Giunta regionale.

4. I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere devono uniformarsi alle previsioni del piano ospedaliero regionale.




Articolo 22

Infrastrutture e insediamenti produttivi di rilevante interesse regionale

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali istituita con la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 e previo parere della competente commissione consiliare, da rendersi con le modalità prescritte dalla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, individua, per l'attuazione del documento strategico regionale per le politiche di coesione 2007/2013 e dei programmi operativi regionali, i grandi progetti aventi ad oggetto opere infrastrutturali e gli insediamenti produttivi di rilevante interesse regionale, per la cui progettazione, approvazione e realizzazione, nel rispetto delle competenze degli enti locali e degli enti territoriali competenti operanti in materia, si applicano, in quanto compatibili con l'organizzazione regionale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dall'articolo 164 all'articolo 178 e all'articolo180.

2. Le competenze e le funzioni che le norme del decreto legislativo n. 163/06 attribuiscono ai singoli ministeri sono svolte dai corrispondenti assessorati regionali; le competenze e le funzioni che la disciplina statale attribuisce al comitato interministeriale programmazione economica -CIPE- sono svolte dalla Giunta regionale.



 

Articolo 23

Certificazione del debito

1. I comuni e le province della regione Campania, al fine di ottimizzare i processi di stabilizzazione della finanza regionale, devono certificare, anche mediante atti ricognitivi, i debiti assunti fino al 31 dicembre 2005 nei confronti della Regione .

2. La certificazione è resa su apposito modulo predisposto dall'amministrazione regionale, approvato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La certificazione è resa dagli enti locali entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della deliberazione di cui al comma 2.

4. Le aree generali di coordinamento istituiscono, nell'ambito delle materie attribuite alla rispettiva competenza, una procedura di verifica delle certificazioni di cui al comma 1 con i dati in proprio possesso.




Articolo 24

Rifinanziamento e riduzione di spese

1. Per il triennio 2007-2009 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione delle spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 29 dicembre 2005, n. 24 – legge finanziaria 2006 – e 29 dicembre 2005, n. 25 – bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 -, secondo le UPB distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 18, comma 11, lettera d).

2. Le quote a carico dell'esercizio 2007 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 nelle relative UPB e per gli importi indicati.

3.Quota parte del fondo di cui alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, articolo 1, comma 1, non utilizzata nell'anno 2006 pari ad euro 45.210.154,00 , è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ed è destinata ad interventi di interesse sociale ed a spese di investimento, in applicazione all'articolo 1, comma 4 della stessa legge regionale.

4. Gli emolumenti corrisposti ai consulenti esterni chiamati a collaborare continuativamente con la regione Campania non possono superare la cifra prevista per lo stipendio mensile corrisposto ad un professore universitario ordinario.




Articolo 25 (1)

Fondo di garanzia sociale per i giovani

[1. La Regione promuove la costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili attraverso strumenti di incentivazione che favoriscono, con priorità per le giovani donne, il reperimento di risorse finanziarie per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e il consolidamento di attività già esistenti.

2. Sul fondo di cui al comma 1 possono essere attivati i seguenti strumenti:

a) il finanziamento di avvio, finalizzato alla creazione di imprese giovanili, prevede agevolazioni a fondo perduto di importo massimo di euro trentamila per l'avvio di nuove attività di tipo imprenditoriale includendo tra le spese agevolabili, sia in conto investimento che in conto gestione, l'acquisto di beni materiali e immateriali e l'acquisizione di servizi. Non è agevolabile l'acquisto di immobili o di beni mobili registrati;

b) il finanziamento di consolidamento prevede agevolazioni a fondo perduto per un importo massimo di euro quindicimila per il rilancio di imprese giovanili già esistenti o in crisi includendo tra le spese agevolabili l'acquisto di beni materiali ed immateriali e l'acquisizione di servizi, sia in conto investimento che in conto gestione. Non sono agevolabili l'acquisto di immobili e di beni mobili registrati.

3. Per imprese giovanili si intendono esclusivamente:

a) le ditte individuali i cui titolari hanno un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni;

b) le società di persone composte interamente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

4. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono individuati, con apposito bando, i criteri, gli importi dei contributi e le modalità di erogazione degli stessi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26.




Articolo 26 (1)

Promozione della crescita culturale e formativa dei giovani in Campania

[1. La Regione promuove l'inserimento lavorativo, la formazione e la crescita culturale nonché il completamento del percorso di studi dei giovani di età compresa fra i 15 ed i 25 anni residenti da almeno due anni nel territorio della regione Campania attraverso:

a) il finanziamento delle attività a rilevanza economica o sociale o di strutture gestite e condotte da giovani, anche associati, che utilizzano anche i beni confiscati alla criminalità organizzata;

b) le concessioni di prestiti a tassi agevolati a giovani in condizioni di disagio economico regolarmente iscritti ad istituti scolastici superiori o universitari, a conservatori di musica e ad accademie delle belle arti. Il prestito, condizionato al superamento annuale del corso di studi per gli studenti medi superiori, ovvero del numero minimo di esami per gli studenti universitari, è restituito decorsi cinque anni dal conseguimento del diploma o della laurea, in proporzione al voto finale conseguito. La restituzione del prestito è esclusa se il titolo di studio è conseguito con il massimo dei voti;

c) promozione del programma Giovanbattista Vico, come definito dalla delibera di Giunta regionale 29 ottobre 2004, n. 1973, per il sostegno e l'inserimento lavorativo dei diplomati e laureati della Campania, per l'acquisizione ed il rafforzamento di saperi e competenze professionali anche in contesti organizzativi internazionali, coerenti con il fabbisogno formativo espresso dal sistema delle imprese campane, funzionale allo sviluppo economico locale e all'inserimento lavorativo. Il percorso prevede la possibilità per giovani dai 18 ai 32 anni di svolgere un'esperienza lavorativa di quattro mesi all'estero nell'ambito dei Paesi della Unione europea e per due mesi in Campania, presso imprese, enti, organizzazioni pubbliche o private, in settori ritenuti strategici per lo sviluppo locale;

d) la stipula di convenzioni con le università in tutto il territorio dell'Unione europea al fine di incrementare il numero delle borse di studio del progetto Erasmus, da destinare a studenti iscritti ad un ateneo campano riservando una parte dei fondi agli studenti diversamente abili nonché a quelli appartenenti a nuclei familiari le cui fasce sono comprese dalla I alla V;

e) l'istituzione di un fondo integrativo, gestito dalle agenzie per il diritto allo studio universitario -ADISU- campane, per potenziare il diritto allo studio universitario, con la corresponsione di borse di studio;

f) la concessione, attraverso il sistema informativo regionale giovani –di seguito denominato SIRG- della carta denominata teen-card, che consente l'ingresso agevolato nei cinema, teatri, rassegne, mostre e iniziative culturali di ogni tipo, l'acquisto agevolato di libri e prodotti audio video, l'accesso immediato alle informazioni sulle attività regionali raccolte dal SIRG, alla formazione a distanza attraverso le aule informatizzate delle scuole o autonomamente attraverso la concessione gratuita di servizi di connessione in multicanalità via ADSL o con collegamento wireless utilizzabili da casa;

g) la concessione di titoli di credito formativi destinati all'alta formazione e di finanziamenti per i master post-universitari di primo e secondo livello;

h) la concessione di borse lavoro per i giovani che sostengono corsi di specializzazione o svolgono attività lavorative all'estero;

i) il finanziamento di programmi di scambio, anche ad integrazione del programma comunitario gioventù, di gruppi formali e informali e di convenzioni con le università per tirocinii formativi da realizzarsi attraverso il SIRG;

l) la concessione di borse lavoro per i giovani che svolgono attività lavorative presso imprese campane che operano nei settori individuati come strategici dal piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

m) la concessione nel primo semestre del 2007 di una borsa di studio una tantum di euro tremila al netto ai dottori di ricerca degli atenei della Campania che, previa domanda recante il visto del preside della facoltà di cui fanno parte, attestano di essere impegnati nel lavoro di ricerca e di redazione di un'opera di carattere letterario, storico, filosofico, scientifico, artistico, tecnico, che è pubblicata entro e non oltre due anni dalla concessione della borsa di studio. Il beneficiario della borsa di studio deve inviare tre copie della sua opera alla Presidenza della Giunta regionale per attestare che la medesima è stata edita nei termini previsti dal bando. In caso contrario è obbligato a provvedere alla restituzione dell'intero importo della borsa di studio. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza presso i giovani delle istituzioni democratiche, sostiene la realizzazione di visite al parlamento italiano ed europeo cofinanziando le spese sostenute dagli istituti scolastici superiori campani e dalle fondazioni riconosciute nella misura consentita del fondo disposto a tal fine.

2. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, sentite le associazioni degli enti locali, individua con proprio atto deliberativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, le misure di attuazione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta, nei limiti delle disponibilità finanziarie nelle UPB di competenza, entro il 30 dicembre di ogni anno, per ogni singola misura uno specifico bando.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26.




Articolo 27

Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater.Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso. (1)

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge."

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243."

2. È istituita l'unità tecnica "Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", posta alle dirette dipendenze del coordinatore dell'area generale di coordinamento sviluppo attività settore secondario. La Giunta regionale ai sensi della normativa vigente provvede, con propria deliberazione, ad individuare i componenti dell'unità tecnica e a disciplinarne il funzionamento. All'onere per il funzionamento della medesima unità tecnica si procede con le risorse già assegnate all'UPB 2.83.243 ed appositamente destinate nell'ambito del PASER.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è incaricata di redigere apposito disegno di legge, nell'ambito della programmazione economica delle risorse europee e dei fondi FAS, per predisporre un piano di lavori di pubblica utilità nel campo del risanamento, bonifica, manutenzione dell'ambiente, territori, periferie, centri storici istituiti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale della Campania che prevede il consolidamento delle missioni produttive delle società partecipate già operanti nei predetti campi e la stabilizzazione dei precari che operano nelle pubbliche amministrazioni, nonché la valorizzazione delle risorse umane formate nel corso degli anni attraverso moduli di orientamento, di formazione professionale e di esperienza di lavoro in aziende ed imprese.

 

(1) Capoverso così sostituito dall'articolo 41, comma 15, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.




Articolo 28

Snellimento delle procedure in materia di impianti produttivi

1. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilasciodei permessi a costruire sono esercitate dai comuni, nei limiti definiti dagli strumenti di pianificazione regionale.

2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui al comma 1, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è collocato lo sportello unico istituito ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Allo sportello unico si applicano le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440.

4. La Regione provvede all'aggiornamento periodico delle indicazioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/98 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 440/ 00 e del Manuale regionale per i responsabili dello sportello unico per le attività produttive -SUAP-, attraverso l'attività dell'osservatorio regionale sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione e della sua struttura tecnica.

5. Al fine di favorire la diffusione della cultura dell'aggregazione e della cooperazione tra imprese la Giunta regionale, nell'ambito del PASER, istituisce un fondo per l'aggregazione e la cooperazione tra le imprese volto a rafforzare i consorzi già esistenti e ad incentivare la costituzione di nuovi consorzi tra imprese.

6. Sul fondo di cui al comma 5 si attivano strumenti per agevolare la gestione corrente attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto per un importo massimo di euro ventimila l'anno e per non più di tre anni.

7. Ai finanziamenti di cui al comma 6 possono accedere i consorzi con sede nella regione Campania che hanno le seguenti caratteristiche:

a) consorzi-export mono-settoriali con un numero di consorziati compreso tra cinque e quindici;

b) consorzi di tutela delle produzioni a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine protetta riconosciuti dal ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

c) consorzi artigiani di valorizzazione e promozione delle produzioni artigianali tipiche iscritti nell'albo delle imprese artigiane presso le competenti camere di commercio industria artigianato ed agricoltura.

8. Alla spesa si provvede con lo stanziamento di euro seicentomila dall'UPB 2.83.243 del PASER.



 

Articolo 29

Modifiche alla legge regionale 13/96

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, il comma 1 è così integrato:

"dopo le parole "l.r. 5 giugno 1996, n. 13, aggiungere "la norma di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri che hanno versato i contributi per almeno 15 anni."

[2. All'articolo 6, comma 5, modificato dalla legge regionale 2 luglio 1997, n. 17, articolo 5, le lettere a), b), c) e d) della legge regionale n. 13/96, sono così modificate:

"Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1)  del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;

2)  della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio  regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio.

Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100".] (1)

3. L'articolo 8 della legge regionale n. 13/96, è modificato come segue:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze, ovvero dalla mancata partecipazione alla votazione per appello nominale, qualora venga a mancare il numero legale"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 "3. Non è considerato assente il Consigliere che prima della votazione per appello nominale abbandona i lavori del consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula."

4. Il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 13/96 è soppresso.

5. Alla tabella dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/96, nella colonna degli anni di contribuzione sopprimere "16 ed oltre" e aggiungere al numero "15" la locuzione "ed oltre" e nella colonna della percentuale di calcolo sopprimere "63%" e sostituire "60%" con "63 %".

6. All'articolo 15 della legge regionale n. 13/96 aggiungere il seguente comma:

"4. Il consigliere regionale che ha già versato il contributo di cui all'articolo 3 nelle legislature precedenti, ha facoltà, qualora nel corso della legislatura corrente cessi dal mandato, di continuare il versamento per il tempo occorrente al completamento della intera legislatura in corso".

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 30, comma 2, primo periodo della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.




Articolo 30

Capitalizzazione aziende di trasporto pubblico locale su ferro, gestione e funzionamento delle infrastrutture ferroviarie in concessione.

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di capitalizzare le società esercenti l'attività di trasporto pubblico locale ferroviario, SEPSA Spa, Circumvesuviana Srl e Metro Campania Nord-Est Srl., sono conferiti all'ente autonomo Volturno Srl, ai sensi degli articoli 2464 e seguenti del codice civile, beni patrimoniali disponibili ed indisponibili e quelli non più utilizzabili di cui ai relativi allegati dell'accordo di programma del 10 febbraio 2000 stipulato tra il ministero dei trasporti e della navigazione e la regione Campania in attuazione del citato decreto legislativo n. 422/9, articolo 8, commi 3 e 4.

2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere eseguito per l'intera quantità dei beni ovvero frazionatamente secondo le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 303, S. O. del 30 dicembre 2000 e sulla base delle schede identificative di ciascun bene previste dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposte dallo stesso ente autonomo Volturno Srl.

2-bis. Oltre alle risorse di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 1/2009, possono essere trasferiti alle società ferroviarie, al fine di fronteggiare le spese per il processo di riforma del settore e per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, anche i beni di cui al comma 1. (1)

[3. I costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del sistema di metropolitana regionale gravano in misura non superiore al dieci per cento sui fondi destinati alla realizzazione delle stesse.] (2)

4. Ai concessionari della gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è riconosciuto un incremento dell'aliquota percentuale attualmente corrisposta per spese di gestione tecnica ed amministrativa necessarie alla realizzazione delle infrastrutture medesime, nella misura massima del 2 per cento dell'ammontare degli investimenti realizzati annualmente. (3) Le relative risorse finanziarie trovano copertura nei quadri economici degli interventi. La presente disposizione è recepita negli stipulandi contratti di programma.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 40, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

(2) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

(3) Periodo così sostituito dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.




Articolo 31

Modifiche legislative

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole "superare i trentasei mesi" sono sostituite con le parole: "superare i sessanta mesi". (1)

2. La legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è così modificata:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori";

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge n. 431/1998 che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori (2).

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti conseguenti alle modifiche legislative di cui al comma 2.

4. Alla tabella A della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, aggiungere, successivamente alla posizione di studio e ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla VI Commissione, i seguenti capoversi:

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla VII Commissione.

In collegamento con il settore " legislativo, studi e ricerche": consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico-legislativa ed assistenza nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di dossier di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla VIII Commissione.

In collegamento con il settore "legislativo, studi e ricerche": consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico-legislativa ed assistenza nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di dossier di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizionidi studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle commissioni speciali istituite dal Consiglio regionale ai sensi del regolamento interno vigente.

In collegamento con il settore "legislativo, studi e ricerche": consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza delle predette Commissioni, consulenza tecnico-legislativa ed assistenza nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza delle Commissioni, predisposizione di dossier di documentazione sulla base delle esigenze delle Commissioni.

5. Le comunità montane e le province possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all'articolo 17 della presente legge. (3)

6. È introdotto l'utilizzo del software libero all'interno degli uffici regionali.

7. Il portale della regione Campania deve contenere il censimento di tutte le strutture pubbliche accessibili ai diversamente abili al fine di offrire una panoramica dei luoghi fruibili al potenziale utente.

8. La regione Campania ed il Consiglio regionale si dotano entro il 2007, per i propri approvvigionamenti, di un sistema e-procurement per esperire gare pubbliche on-line.

9. Gli enti locali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 che hanno implementato sistemi informativi in linea con le previsioni della legge 9 gennaio 2004, n. 4 concorrono in via prioritaria all'assegnazione delle risorse nazionali ed europee programmate dalla Regione. Gli altri enti locali hanno accesso privilegiato alle risorse utili al raggiungimento dei citati obiettivi.

10. La regione Campania, tenendo conto anche degli incentivi previsti dalla presente legge, promuove la costituzione di un fondo per utilizzare energia pulita attraverso l'installazione nelle sedi proprie dei pannelli solari.                         

11. All'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

"3. Gli impianti in esercizio per la distribuzione di gpl o metano sono autorizzati anche alla distribuzione di benzina verde e di ecodiesel".                        

12. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e successive modifiche, sono prorogati a far data dal giorno 8 agosto 2006 fino al 31 dicembre 2007. I panificatori della regione Campania relativamente alle spese di attuazione della legge regionale n. 2/05 hanno precedenza nell'assegnazione dei contributi da parte della Regione sui fondi utilizzabili a tal fine.

13. La regione Campania concede contributi per la realizzazione di impianti di cremazione a favore di comuni singoli o associati, attraverso l'istituzione di un fondo nell'ambito dell'UPB 1.1.6. Per l'esercizio finanziario 2007, il fondo è pari ad euro cinquecentomila. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

[14. Al fine di tutelare il patrimonio storico della Regione è disposta l'acquisizione al patrimonio regionale del Real Sito Borbonico di Carditello, di proprietà del consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno. La stima del valore del cespite è effettuata dagli organi e dagli uffici all'uopo deputati e su tale base è definita l'acquisizione per il perfezionamento della quale si provvede con il versamento di tre rate annuali di uguale importo senza oneri finanziari aggiuntivi. L'onere derivante dall'acquisizione del cespite di cui al presente comma grava sui bilanci regionali degli anni 2007, 2008 e 2009 in tre quote di uguale importo.] (4)                         

15. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 "Istituzione dei Parchi e Riserve Naturali in Campania" alla lettera a) si aggiunge:

"14) Parco Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano".

16. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare operazioni di cartolarizzazione sul patrimonio immobiliare regionale, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 84 nonché a promuovere e coordinare operazioni analoghe relativamente ad enti regionali. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale.

17. Al comma 12, articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo la parola "cartolarizzazione" è aggiunto: "La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle –SPV- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge".

18. L'esecuzione delle attività di accesso, ispezione e verifica per il controllo dei tributi regionali previsti dalla legislazione nazionale e regionale effettuata dal personale dipendente della Giunta regionale, su incarico del dirigente competente per materia, si svolge secondo le modalità e con i poteri previsti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 33.

[19. La ragioneria regionale è autorizzata a provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti giustificativi della spesa sostenuta dal tesoriere regionale, all'emissione dei mandati di pagamento per la regolarizzazione dei sospesi di tesoreria contabilizzati a tutto il 31 dicembre 2012 a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio all'uopo istituito. Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento la ragioneria regionale provvede a darne comunicazione all'area generale di coordinamento avvocatura. Entrambe le aree generali di coordinamento - bilancio ragioneria tributi e avvocatura- provvedono ad individuare l'area generale di coordinamento competente per materia della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria e ad inoltrare alla Procura regionale della Corte dei Conti specifica informativa su tali carte contabili regolarizzate. A sua volta l'area competente per materia, con propria determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi all'eventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa e trasmette alla Procura della Corte dei Conti l'istruttoria sulle cause del pignoramento secondo quanto stabilito con delibera della Giunta regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 avente ad oggetto "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il tesoriere regionale".] (5)

[20. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 , è così modificato:

"5. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, individuati dal comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno.".] (6)                   

21. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico della Campania attraverso una sempre maggiore interazione con il sistema delle imprese, la Giunta regionale individua ed introduce, in via sperimentale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, meccanismi che consentono di utilizzare i crediti vantati dalle imprese verso la regione Campania in compensazione delle garanzie fideiussorie che le stesse sono tenute a presentare a qualsiasi titolo con esclusione di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

22. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi  del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 107, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestano l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non è stata espressamente respinta dalla Regione entro trenta giorni dalla ricezione.

23. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, provvede alle nomine adeguando i consigli di amministrazione e gli organismi delle agenzie e delle società regionali alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –finanziaria 2007- e a quanto prescritto dell'articolo 2, comma 4.

24. L'assessore alle opere pubbliche, per la revisione e l'aggiornamento del piano di sviluppo dei comuni dell'area a nord di Napoli, interessati dal completamento dei programmi dell'alta velocità e più specificamente dalla realizzazione della stazione di Testa nel comune di Afragola, dispone la redazione di uno studio di fattibilità che definisce i contenuti dei principali interventi infrastrutturali ed economici da realizzare nell'area per proporne l'inclusione nel contesto della programmazione regionale e nazionale.

25. La Giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti, sentite le amministrazioni locali interessate, partecipa al finanziamento del servizio di mobilità delle merci pericolose e dei rifiuti da e per le isole del golfo di Napoli. Ai relativi costi si provvede con lo stanziamento di euro 1 milione da imputarsi sulla UPB 1.1.6.

26. All'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 3, della legge regionale 15 aprile 1998, n.6, dopo la parola "San Pietro Infine" è aggiunta la parola "Teano".

27. Gli enti locali beneficiari di contributi ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, per i quali sono già stati ammessi i relativi decreti di finanziamento, possono chiedere la devoluzione degli stessi per altre opere, anche nell'ipotesi in cui non è stato ancora contratto il relativo mutuo, sempreché la risorsa regionale è ancora disponibile in bilancio. Il decreto di devoluzione è subordinato all'acquisizione della deliberazione di Giunta comunale, esecutiva ai sensi della legge, con la quale l'amministrazione dispone di farsi carico, con proprie risorse e non afferenti finanziamenti regionali, di tutti gli anni, delle spese, già maturate o che si manifestano in futuro, inerenti il progetto originariamente finanziato con le risorse che si intendono devolvere.

28. Per la parte conforme ai piani territoriali sovraordinati adottati –piano territoriale regionale -PTR-, piano territoriale di coordinamento provinciale -PTCP-, piani di settori- nonché per la parte che risulta conforme ai piani sovraordinati, successivamente alla loro adozione -PTCP, piani di settori- è confermata e prorogata la validità dei piani regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 fino alla esecutività dei PTCP che, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge regionale , hanno valore e portata di piano regolatore delle aree dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.

29. Il primo capoverso del comma 3, dell'articolo 33, della legge regionale 16/04, dalle parole "Le quote edificatorie…" fino alle parole "….ricadenti nel comparto", è soppresso.

30. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 16/04 è abrogato.

31. Le iniziative di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono finanziate entro il 31 dicembre 2007 con risorse proprie della Regione. Entro tale data l'assessorato competente completa gli eventuali necessari provvedimenti autorizzativi e le istruttorie utili a comprovare la validità e l'attualità delle iniziative finanziabili. In mancanza, l'assessorato produce per il 2008 il nuovo programma d'incentivazione riferito alle stesse aree oggetto degli interventi di cui al presente comma.

[32. È istituito il premio Strega Europeo a favore della "Fondazione Goffredo e Maria Bellonci". La Giunta regionale è delegata al finanziamento.] (7)

[33. È istituito il premio Ambiente Campania. La Giunta regionale provvede a finanziare e a disciplinarne la realizzazione.] (7)

34. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 come modificato dalla

 legge regionale 6 aprile 1995, n. 15 è così modificata:

"b) l'importo residuo è ripartito a favore dei soggetti e nella misura così come di seguito indicati:

1. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra -ANMIG;

2. dieci per cento dello stanziamento regionale è erogato all'unione nazionale mutilati per servizio –UNMS ;

3. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale vittime civili  di guerra –ANVCG-;

4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-; (8)

5. venticinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro –ANMIL-;

6. 20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'ente nazionale sordi -ENS-; (9)

7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC-.". (10)

35. All'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

"2. I prodotti di cui al comma 1 sono erogabili direttamente dalle ASL o attraverso le farmacie e i punti vendita convenzionati. Il competente assessorato dispone che le relative convenzioni sono stipulate entro novanta giorni dalla presentazione delle richieste".

36. Al comma 4, articolo 2 della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30, sono eliminate le parole da "legge finanziaria" fino a "assistenza sanitaria" e sostituite con "quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28".

37. Al collegio dei revisori dei conti dei parchi regionali spettano onorari per un importo individuato dalla Giunta regionale. Tale cifra è maggiorata del trenta per cento per chi riveste la carica di presidente.

38. La Giunta regionale stabilisce i compensi del Presidente e del Consiglio di amministrazione degli enti parco regionali.

39. I commi 8 e 9 dell'articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, sono soppressi ed è ripristinato il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 15 /02 che recita: "Il distacco può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%."

40. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica avente scadenza nel mese di gennaio 2007 è differito al periodo compreso tra il 1 febbraio 2007 e il 28 febbraio 2007.

41. Al fine di tutelare sul territorio regionale, in modo particolare nelle aree comprese nei consorzi ASI ed in quelle sulle quali incidono rilevanti centri commerciali, la salute pubblica, l'ambiente e le condizioni di vita degli animali da affezione e la protezione degli stessi, così come previsto dalla legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, articolo 3, comma 2, e dalla legge regionale 24 novembre 2001, n. 16, articoli 6,7,e 14 è istituito un fondo di euro cinquecentomila a valere sulla UPB l. l. 6. a disposizione degli enti locali, per la costruzione o l'acquisto di strutture con funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati o maltrattati nonché di isolamento ed osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. In ogni struttura adibita a ricovero dell'animale deve essere attivato un registro di carico e scarico delle presenze.

42. La Giunta regionale dispone annualmente di un fondo a favore della fondazione Ravello per lo svolgimento delle attività ordinarie.

43. La Giunta e il Consiglio regionale dispongono l'impiego di personale regionale, ivi incluso il personale degli enti strumentali e delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere , di professionalità adeguata per l'attuazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, finanziati dalla regione Campania, dal Ministero affari esteri, dall'Unione europea e organismi internazionali, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi, previo assenso dell'interessato e sentito il responsabile della struttura di appartenenza. L'attività svolta presso organizzazioni non governative -ONG-, organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS-, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed associazioni di promozione sociale, che prevedono nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale, all'estero o comunque al di fuori della sede di lavoro, è favorita con la copertura delle spese di viaggio. Lo svolgimento di tali attività comporta il mantenimento degli emolumenti e di tutti i trattamenti previdenziali e di quiescenza.

44. La lettera d), comma 5, articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 è soppressa.

45. La lettera e), comma 1, articolo 14 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modifiche, è soppressa.

46. Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 è aggiunto il seguente articolo 17:

"1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge.

2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione del turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l'indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.

3. Le modifiche all'esercizio delle professioni turistiche di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge.".

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 29, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 87, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 e dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9.                                                       

(4) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 170 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(5) Comma dapprima sostituito dall'articolo 2, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 poi abrogato dall'articolo 1, comma 184 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(6) Comma abrogato dall'articolo 64, comma 2, lettera d) della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1.

(7) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 8 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.

(8) Punto sostituito dall'articolo 41, comma 28, lettere a) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(9) Punto sostituito dall'articolo 41, comma 28, lettere b) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(10) Punto sostituito dall'articolo 41, comma 28, lettere c) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.




Articolo 32

Norme sulla programmazione

1. L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 è così modificato:

a) sostituire il periodo "commissione consiliare speciale Osservatorio, valorizzazione e valutazione dei risultati della spesa dei fondi comunitari e dei fondi FAS. Il parere si intende espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta" con il seguente periodo: "commissione consiliare permanente – Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo. Il parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, è reso entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che la commissione si sia pronunciata, lo stesso si intende acquisito in senso favorevole".

b) Aggiungere il seguente periodo: "La Giunta acquisisce il parere della commissione "Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse Comunitarie e Statali per lo sviluppo" sui documenti contenenti gli indirizzi strategici propedeutici alla programmazione del fondo europeo di sviluppo regionale –FERS-, del fondo sociale europeo –FSE-, del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale –FEASR- e del fondo aree sottoutilizzate -FAS-. I programmi operativi sono trasmessi alla commissione per l'analisi di coerenza con i documenti di indirizzo. La commissione formula proposte e pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione. In sede di esecuzione dei citati programmi operativi l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di certezza dei tempi, provvede a garantire che la pubblicazione di tutti i relativi bandi avviene con cadenza almeno semestrale.".




Articolo 33

Norme in materia fitosanitaria

1. Al fine di garantire il mantenimento in vita delle risorse genetiche a rischio di estinzione, mediante la conservazione ex situ, si istituisce la banca regionale del Germoplasma, con il compito di svolgere le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in esso conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

2. Nel contempo si istituisce la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ.

3. Della rete fanno parte i coltivatori custodi.

4. È coltivatore custode colui che provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione, alla messa a dimora e coltivazione delle specie, salvaguardandole da ogni rischio di contaminazione, alterazione o distruzione, diffonde la conoscenza e la coltivazione, effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella banca regionale del Germoplasma.

5. Gli interventi di tutela e di aiuto sono localizzati in particolare nelle aree protette, sia nazionali che regionali, ed esclusivamente per le varietà iscritte al repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione.

6. Gli aiuti consistono nella erogazione di incentivi e di agevolazioni strettamente legati alla varietà e per superficie coltivata e per numero di piante per varietà conservata.

7. Sono beneficiari degli aiuti di cui al comma 6 gli agricoltori, singoli o associati, e altri soggetti pubblici individuati per la conservazione ex situ.

8. Alla gestione della banca provvede il competente settore regionale che può avvalersi di altre istituzioni e centri di ricerca che hanno direttamente condotto per conto dell'ente regionale programmi di conservazione, selezione e moltiplicazione del Germoplasma autoctono.

9. Con apposito regolamento sono disciplinati:

a) il funzionamento e le attività della banca;

b) i criteri per l'iscrizione ed il funzionamento del repertorio regionale;

c) le attività, i divieti e gli obblighi degli agricoltori custodi ed i relativi contributi.




Articolo 34

Norme in materia sanitaria

1. Per i lavori di edilizia sanitaria finanziati con i fondi della prima fase della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20 non ancora conclusi per accertata responsabilità dell'azienda sanitaria locale -ASL- o dell'azienda ospedaliera -AO- alla data di approvazione della presente legge, l'assessore alla sanità nomina commissari ad acta per l'ultimazione dei lavori.

2. La vendita da parte delle ASL e delle AO degli immobili di proprietà, alienabili perché non destinati al perseguimento dei fini istituzionali delle aziende, è effettuata con le modalità e con i criteri fissati per la vendita dei beni di proprietà regionale.

3. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 è sostituito dal seguente:

 "6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2006 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -IRPEF- e dell'imposta regionale sulle attività produttive  -IRAP-.

4. All'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1972, n. 2 sopprimere le parole "sentita la Commissione Permanente per il bilancio".

5. La Giunta regionale, considerata la rimodulazione della materia inerente ai ticket su prestazioni sanitarie e ospedaliere operata con la legge 27 dicembre 2006, n.296 -legge finanziaria nazionale 2007- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge provvede a presentare proposta di riordino regolamentare del quadro delle già previste esenzioni su scala regionale allo scopo di estenderne i benefici anche a inoccupati e disoccupati di lunga durata.

6. La legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 è così modificata:

a) "All'articolo 2 sono eliminate le parole "né superiore a 44";

b) "All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Fermo restando l'obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte".

c) Il primo periodo dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2000, n. 4, è così sostituito:

"Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono obbligate ad osservare una chiusura annuale per ferie di quindici giorni, secondo turni stabiliti con deliberazione del direttore generale della ASL, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Si fa salva la possibilità, per chi ne fa richiesta, di poter usufruire di ulteriori quindici giorni".

7. L'assessorato alla sanità è obbligato entro il 30 giugno di ogni anno a far pubblicare ed aggiornare una illustrazione informativa anche via internet con apposito portale che oltre ad elencare l'intera gamma delle prestazioni erogabili da ciascuna struttura sanitaria rileva i dati statistici e scientifici oltre le notizie di carattere generale che interessano i cittadini.




Articolo 35

Norme in materia di forestazione ed agricoltura

1. All'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente comma:

"3-quater. La realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali rivolti all'accrescimento della biodiversità nei boschi pubblici ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, non previsti in piani di assestamento forestali vigenti, e coerenti con le linee guida di programmazione forestale approvate con decreto ministeriale 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con le linee guida per la gestione dei siti natura 2000 emanate con decreto ministeriale dell'ambiente e tutela del territorio del 3 settembre 2002, sono autorizzati dall'ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. A tali interventi non si applicano i limiti di cui al comma 3 e le prescrizioni di massima e di polizia forestale."

2. Nei territori compresi nelle aree naturali protette ai fini di incentivare gli interventi di protezione e valorizzazione delle superfici forestali, di protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, di difesa della biodiversità, di produzione di beni forestali, di tutela ed incremento dell'occupazione delle aree montane, di protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente, le amministrazioni pubbliche possono concedere terreni di proprietà pubblica, in affidamento temporaneo alle imprese agricole singole o associate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate nel territorio di competenza.

3. L'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è autenticamente interpretato nel senso che restano esclusi dal tributo anche tutti gli immobili o suoli agricoli che non sono direttamente serviti da opere di bonifica realizzate dagli enti consortili. È dato mandato alla Giunta regionale di formulare una proposta di riordino generale della materia.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce apposito fondo per la realizzazione del polo agro-alimentare di valenza regionale, individuato nella piana del Sele, provincia di Salerno, con delibera della Giunta regionale n.1333 del 15 ottobre 2005.


 


Articolo 36

Attività di contrasto della Regione al crimine organizzato e alla criminalità comune

1. La regione Campania, su iniziativa congiunta del Presidente della Giunta e dell'assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, favorisce le attività di contrasto al crimine organizzato e alla criminalità comune attraverso iniziative di promozione dello sviluppo civile e umano. La Giunta regionale prevede attività di carattere educativo nelle scuole operanti nelle realtà più degradate e a maggiore infiltrazione camorristica.

2. Gli interventi di sostegno finanziario sono anche rivolti alla realizzazione di strutture per giovani nelle realtà più degradate nonché a favore di associazioni riconosciute di volontariato che promuovono eventi culturali ed artistici ed operano nel campo del recupero della devianza giovanile.

3. La Regione partecipa utilizzando, a seconda dei casi, anche altre risorse del bilancio regionale, per il cinquanta per cento al finanziamento di progetti, presentati dagli enti locali, finalizzati al reinserimento lavorativo dei cittadini beneficiari della legge 31 luglio 2006 , n. 241.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale anticamorra, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta un piano di interventi.

5. Nell'ambito delle politiche sulla sicurezza e per incrementare le attività di contrasto alla criminalità organizzata attraverso una migliore sistemazione delle forze dell'ordine ai comuni è consentito accedere ai fondi della legge regionale n. 51/78 per il finanziamento di caserme e di altre strutture delle forze dell'ordine.

6. Al fine di recuperare la legalità e di sviluppare la valorizzazione e il mantenimento dei beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata è concesso un contributo straordinario alla società partecipata del Ministero dell'interno, totalmente pubblica, "Agro Rinasce" di euro trecentomila.

7. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei figli degli operatori delle forze di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri, guardia di finanza) residenti nel territorio regionale caduti nell'assolvimento del loro dovere.

8. Il fondo di cui al comma 7 è finalizzato al sostegno finanziario per consentire ai citati soggetti di sostenere le spese del corso di studi dalla scuola dell'obbligo al conseguimento della laurea. Sono esclusi dal sostegno finanziario le spese sostenute in anni di ripetenza scolastica e di fuori corso universitario.

9. I benefici finanziari di cui al comma 8 sono estesi anche ai figli dei vigili del fuoco residenti nella Regione caduti nel corso di operazioni di contrasto al crimine organizzato della criminalità comune e ai figli di vittime innocenti del crimine organizzato e della criminalità comune.

10. I figli dei predetti operatori delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono esentati dal pagamento delle tasse regionali per il diritto allo studio a tutti i livelli. (1)

[11. La Giunta regionale provvede alla preventiva redazione e approvazione di un regolamento per l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo.] (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(2) Comma abrogato dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.




Articolo 37

Ersac ed Ersva

1. L'ente regionale sviluppo agricolo in Campania -ERSAC- di cui alla legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8 e l'ente regionale sviluppo dell'artigianato -ERSVA- istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 39 sono soppressi.

2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, è tenuto ad approvare un disegno di legge di riordino degli enti di cui al comma 1 .

3. Il provvedimento di soppressione è operativo in caso di mancata approvazione del suddetto disegno di legge prima del termine indicato dal comma 2. In conseguenza:

a) le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione che subentra in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato;

b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli enti di cui al comma 1 è trasferito con diritti ed oneri relativi, principali e accessori, sia diretti che indiretti, alla regione Campania;

c) gli atti formali di trasferimento sono compiuti dalla Giunta regionale;

d) il personale degli enti è trasferito dalla data indicata dal comma 2 nel ruolo del personale della Giunta regionale con le qualifiche e le anzianità possedute all'entrata in vigore della presente legge con la salvaguardia del trattamento economico acquisito.




Articolo 38

Reddito di cittadinanza

1. È prorogata per l'anno 2007 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicurando copertura agli aventi diritto fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 30 milioni.

[2.Alla copertura delle ulteriori necessità, per assicurare l'erogazione per l'intero anno solare, quantificate in euro 50 milioni, si provvede mediante richiesta al Governo centrale di concorso da parte dello Stato. In mancanza, la Giunta regionale provvede a definire soluzioni alternative.] (1)

3. Quota parte del fondo di cui alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, articolo 1, comma 1, iscritto nel bilancio 2004 nella UPB 4.15.38 e non utilizzato al 31 dicembre 2006 pari ad euro 30 milioni, è reiscritto nel bilancio 2007 per essere destinato agli interventi di interesse sociale di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n.28/03. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione-avanzo di amministrazione.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.




Articolo 39

Incentivi per la zona rossa

1. Al fine di incentivare l'esodo dalla zona rossa dell'area Vesuviana dichiarata ad alto rischio vulcanico dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, i programmi costruttivi delle cooperative assegnatarie di aree nei piani di edilizia economica popolare -PEEP- ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 dei comuni della zona rossa, resi inefficaci a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla citata legge regionale n. 21/03, possono essere realizzati in comuni esterni al perimetro della fascia rossa, previo loro assenso, con l'adozione di varianti ai piani urbanistici vigenti e non concorrono al computo del relativo dimensionamento residenziale.

2. Ogni intervento localizzativo dei programmi costruttivi di cui al comma1 può essere realizzato in un solo comune e nei limiti del dieci per cento del fabbisogno dei volumi residenziali previsti dallo strumento urbanistico del comune ospitante.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non possono essere realizzati in comuni che hanno una superficie edificata superiore al cinquanta per cento della superficie territoriale nonché nei comuni ricadenti nella zona gialla immediatamente confinanti con la zona rossadi cui alla legge regionale n. 21/03.




Articolo 40

Riordino delle agenzie regionali

1. La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge un disegno di legge di riordino dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania -ARPAC-, dell'agenzia regionale per il lavoro -ARLAV-, dell'agenzia regionale sanitaria -ARSAN- e dell'agenzia campana per la mobilità -ACAM-.




Articolo 41

Politiche della casa

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'assessorato competente attua un monitoraggio dei programmi e delle iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, che sono stati oggetto di appositi provvedimenti di Giunta regionale negli anni precedenti. Il monitoraggio deve verificare le tipologie degli interventi, le risorse previste ed utilizzate nonché le finalità sociali ed economiche. A seguito di tale monitoraggio, su proposta dell'assessore al ramo, la Giunta regionale adotta provvedimenti di revoca dei programmi che entro il suddetto termine non risultano avviati o cantierabili, e di disimpegno delle risorse finanziarie ad essi collegati.

2. Le risorse che si rendono disponibili, per effetto delle revoche di cui al comma 1, costituiscono un fondo regionale speciale per la edilizia residenziale pubblica che possono essere impiegate per far fronte a particolari situazioni sociali e di emergenza abitativa, secondo le seguenti priorità:

a) recupero e manutenzione straordinaria degli immobili di ERP, delle aree di pertinenza, su proposta dei comuni e degli istituti autonomi case popolari -di seguito denominati IACP- competenti per territorio;

b) interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di ERP;

c) contributi straordinari per la realizzazione dei progetti edilizi con tecniche di bioedilizia e bioarchitettura da parte di cooperative ed imprese edilizie, comuni e IACP;

d) programmi di ERP finalizzati ad agevolare l'accesso alle abitazioni in proprietà ed in locazione a beneficio delle giovani coppie e di particolari categorie di debolezza sociale e con ridotte capacità reddituali;

e) programmi straordinari ed innovativi nel settore dell'ERP sulla base di appositi progetti speciali predisposti dai comuni o IACP o loro consorzi.

3. La sanzione prevista dalla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, articolo 3, da applicare a carico dei cedenti un alloggio di ERP, anche se non vi è prova che l'abbia ceduto l'occupante, è elevata da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro diecimila; la mancata emissione del provvedimento sanzionatorio deve essere motivata dall'ente gestore all'assessorato competente; l'importo delle sanzioni rimangono nelle disponibilità degli enti gestori di alloggi di ERP per il funzionamento di tutte le attività connesse al controllo e alla verifica sulla detenzione degli alloggi ERP.

4. Per combattere il fenomeno dell'abusivismo e della criminalità organizzata, su proposta dell'assessore al ramo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione competente, dispone una delibera di riorganizzazione delle procedure di assegnazione delle abitazioni in ottemperanza della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.




Articolo 42

Azioni volte alla crescita del sistema produttivo

1. Al fine di migliorare la capacità competitiva della regione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad affidare a Sviluppo Italia Campania Spa, l'incarico di effettuare un'analisi del gap di competitività per favorire l'attrazione di nuove imprese italiane o estere nei comparti ad elevato grado di specializzazione regionale, così come individuati dal PASER (agroindustriale, biotecnologie, automotive, ferrotranviario, cantieristico, aereonautico e aerospaziale). Tale progetto di riposizionamento competitivo consente di promuovere la crescita del sistema produttivo campano, di individuare azioni da intraprendere nell'ambito della programmazione regionale nel breve, medio e lungo termine e di utilizzare i fondi strutturali 2007/2013.




Articolo 43

Disposizioni finali

1. Gli ordini del giorno del Consiglio regionale, in sessione di bilancio, che hanno copertura finanziaria, sono considerati in via prioritaria negli atti di programmazione finanziaria della Giunta regionale per l'anno corrente.

2. Le disposizioni normative della presente legge che possono comportare incrementi di spesa per il funzionamento del Consiglio regionale rispetto a quanto previsto dal documento di bilancio approvato dal Consiglio regionale sono privi di efficacia senza la definizione della copertura finanziaria con variazione di bilancio da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese per il personale della Giunta e del Consiglio regionale per l'anno 2007 non possono complessivamente superare le analoghe voci di spesa a tutto il 31 dicembre 2005, con esclusione dei rinnovi contrattuali e delle procedure concorsuali in essere.

4. Le spese relative alle retribuzioni fisse del personale della Giunta regionale in comando presso il Consiglio regionale restano a carico della Giunta con contestuale incremento del bilancio regionale di  euro 2 milioni assegnati all'UPB 6.23.104 nonché di euro seicentottantamila da assegnare all'UPB 6.23.48 mediante prelievo dall'UPB 7.28.135.




Articolo 44

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli 19 gennaio 2007                                                          

                                                                                                                           Bassolino