Legge Regionale 9 ottobre 2006, n. 20.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 9 ottobre 2006, n. 20.

 

"Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. È disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130.

2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

 

 

Articolo 2

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

 

 

Articolo 3

Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;

b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.


 

 

Articolo 4

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/90;

b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;

c) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.

 

 

Articolo 5

Regolamenti comunali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lett. a), b), c).

2. La violazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

Articolo 6

Crematori

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.

1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale). (1)

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione. (1)

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori. (1)

2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.

3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

 

 

Articolo 7

Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

 

 

Articolo 8

Informazione ai cittadini

1. I comuni e la regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e dai comuni.

 

 

Articolo 9

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.

2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente relativamente a:

a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;

b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

9 ottobre 2006

                                                                                                                      Bassolino