Legge Regionale 7 aprile 2004, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 13 aprile 2004

 

 Il presente testo tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 20 del 26 aprile 2004

 

"Modifica della Legge Regionale del 3 dicembre 2003, n. 20, articolo 10, comma 5: "Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981" (1)

 

(1) Titolo modificato con avviso di errata corrige pubblicato nel BURC n. 20 del 26 aprile 2004.


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è così sostituito:

"5. Per i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2.".


 

 

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

7 aprile 2004

Bassolino