Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 29 dicembre 2010, n. 18 e 27 gennaio 2012, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


Testo vigente della Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12.


"Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

La seguente legge:

CAPO I

Sistema integrato di sicurezza

 

 

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge detta norme concernenti:

a) l'integrazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia di polizia locale;

b) la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio della Regione, anche incentivando le forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;

c) la disciplina relativa alle funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla Regione e dagli enti locali;

d) la formazione degli addetti alla polizia locale anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità.

 

 

Articolo 2

Finalità

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali con il governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, coordina azioni volte alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato   sulla diffusione della cultura della legalità, della integrazione e del rispetto delle diversità.

2. La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalità organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche.

 

 

Articolo 3

Compiti della Regione

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. È istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale. Il Presidente della Giunta regionale presiede la conferenza, la convoca periodicamente, in relazione alle tematiche affrontate, invita a parteciparvi:

a) le autorità dello Stato competenti in materia;

b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;

c) i presidenti delle province;

d) i sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti degli altri enti locali interessati;

e) le organizzazioni sociali;

f) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia- ANCI- ed un rappresentante della Lega delle autonomie.

3. Nel contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione, il maggiore presidio del territorio, il monitoraggio dello stato della sicurezza nel territorio regionale e la fruibilità dei servizi, la conferenza esprime valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale, a realizzare la formazione degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.

4. La Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la lotta alla criminalità, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere:

a) le politiche e gli interventi regionali e locali di sicurezza attraverso il raccordo con gli organi dello Stato responsabili delle politiche di contrasto della criminalità;

b) le amministrazioni locali, in forma singola ed associata, nella sperimentazione di politiche integrate di sicurezza privilegiando gli enti locali che realizzano forme di concertazione con altri soggetti pubblici, istituiscono forme di consultazione stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il volontariato.

 

 

Articolo 4

Compiti della Provincia

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'articolo 3, ciascuna provincia promuove        nell'ambito del proprio territorio:

a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità organizzata e diffusa;

b) l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza;

c) la definizione, attraverso l'analisi degli indicatori contenuti nella vigente normativa regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei parametri relativi alle nozioni di densità turistica, commerciale ed industriale di cui all'articolo 12, comma 2;

d) le iniziative volte all'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

e) la formulazione di periodiche relazioni.

2. Le province nell'ambito delle proprie funzioni promuovono attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza; convocano periodiche conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali, le autorità dello Stato competenti in materia, i rappresentanti della scuola e dell'università, i soggetti privati, le parti sociali, l'associazionismo ed il volontariato.

 

 

Articolo 5

Interventi

1. Per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;

b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo     strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;

c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;

d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;

e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'articolo 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attività formativa sul territorio;

f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le priorità indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ritenute ammissibili, con priorità per quei progetti proposti da enti locali in forma associata. (1)

 

(1) Periodo così sostituito dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

 

 

Articolo 6

Strutture

1. Per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, la Regione si avvale di:

a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale;

b) una scuola regionale;

c) una struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b).

1 bis. La scuola regionale di cui all'articolo 8, svolge funzioni di supporto alla Regione Campania per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), d), e). (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

 

Articolo 7

Comitato tecnico–consultivo

1. Il comitato tecnico-consultivo è composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione regionale. Il comitato tecnico consultivo è integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del Presidente della Regione.

3. Il comitato è organo di consulenza della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il comitato opera sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Consiglio delle Autonomie finalizzati all'elaborazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche concernenti le funzioni di polizia locale e relative criticità.

5. La struttura amministrativa regionale competente, di cui all'articolo 6, lett. c), cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

6. Nell'ambito delle proprie attività, il comitato convoca trimestralmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per le opportune forme di consultazione e confronto.

 

 

CAPO II

Formazione professionale e scuola regionale

 

 

Articolo 8

Scuola regionale

1. La scuola regionale ha sede a Benevento e attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza. (1)

1-bis. La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l'aggiornamento, agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di polizia municipale così formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e per l'assistenza ai turisti. (2)

2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalità occorrenti all'espletamento dell'attività formativa si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.

4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.

5. La Regione si assume gli oneri relativi:

a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività della scuola;

b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18.


 


 CAPO III

Polizia amministrativa regionale e locale

 

 

Articolo 9

Attività di polizia amministrativa regionale e locale

1. La Regione esercita anche attraverso la scuola regionale in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. (1)

2. La Regione promuove, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

 

Articolo 10

Contributi regionali

1. La Giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I.

2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione al principio di decentramento di cui alla legge 7 marzo 1986, n.65, articolo 7, consentono di sperimentare, in analogia ad altre iniziative nazionali, la figura del vigile di quartiere. A tal fine, la scuola regionale di cui all'articolo 8 predispone specifici moduli formativi.

3. 1 contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorità, delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentito il presidente della scuola regionale. (1)

 

(1) Comma sostituito dapprima dall'articolo 24, comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 successivamente dall'articolo 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

 

Articolo 11

Funzioni di polizia locale

1.Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di:

a) polizia amministrativa;

b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice dì procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;

c) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

d) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

e) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

f) polizia annonaria e commerciale;

g) polizia edilizia.

2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui        all'articolo 17, comma 1.

4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, articolo 3.

5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale, anche per la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio.

6. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.

7. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal Presidente della Provincia.

 

 

Articolo 12

Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale

1. In ogni comune il servizio di polizia municipale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale, la Regione individua il profilo ottimale minimo in una struttura composta da dieci addetti oltre un responsabile della struttura ed un addetto al coordinamento e controllo.

2. La dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed un addetto ogni seicento abitanti, ove alla inversione della suddetta densità si aggiungono anche in parte fenomeni di stanzialità della criminalità diffusa o organizzata. In ogni caso, alle funzioni di polizia municipale sono addetti almeno cinque dipendenti.

3. 1 comuni adottano, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.

 

 

Articolo 13

Svolgimento del servizio ed ambito territoriale

1. L'attività di polizia locale si svolge nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o territorio degli enti associati.

2. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, distacchi o comandi presso strutture di polizia locale di   altro ambito territoriale, se connessi a fattori contingenti e temporali. I distacchi degli appartenenti alla polizia locale e comunque il loro impiego sono connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali.

 

 

Articolo 14

Gestione associata dei servizi di polizia municipale

1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, nell'atto costitutivo della forma associata deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale si fissano i contenuti essenziali e si individua l'organo di riferimento sugli atti di indirizzo.

3. Gli enti e le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzative e strumentali nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed è responsabile la disciplina e dell'addestramento del personale.

 

 

Articolo 15

Funzioni trasferite alle province

1. È trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale. Nel caso di gare interprovinciali l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara.

2. Del provvedimento è data informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

 

 

Articolo 16

Strutture, uniformi ed attrezzature

1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel       regolamento possono essere, dettate norme generali in materia di direzione, vigilanza ed organizzazione delle strutture delle polizie locali.

 

 

Articolo 17

Regolamento della polizia locale

1. Le province, le comunità montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attività.

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermo restando i parametri di cui all'articolo 12 ed il disposto dell'art. 10, comma 2, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;

b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

b) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

c) sviluppo edilizio e dei caratteri urbanistici del territorio;

d) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;

e) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

g) indice di motorizzazione, delle fasce orarie di necessità operativa e violazione delle norme;

h) caratteristiche socio - economiche del territorio;

i) presenza scolastica;

l) presenza di nodi stradali e strutture portuali ed aeroportuali;

m) altre rilevanti esigenze di efficienza e funzionalità.

 

 

Articolo 18

Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

 

 

Articolo 19

Norma finanziaria e procedure

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario corrente si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa dell'importo iscritto all'unità previsionale di base 6.23.106 dello stato di previsione della spesa incrementato di euro 325.000 mediante prelievo della occorrente somma dalla u.p.b. 7.29.65 così come fissato dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 5.

2. La Giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i capitoli di spesa della u.p.b. Indicata al comma 1. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

 

Articolo 20

Norma finale

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 44 sono abrogati.

 

 

Articolo 21

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 giugno 2003

                                                                                                                                  Bassolino