Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 21.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 7 agosto 2014, n. 164 dicembre 2019, n. 26 e 12 marzo 2020, n. 6.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 21. (a)

 

"Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 La seguente legge:

 

 

Articolo 1

1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione civile – prefettura di Napoli – osservatorio vesuviano.

2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.


 

 

Articolo 2 (1)

1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per tali intendendosi anche gli immobili per i quali risultano pendenti procedimenti di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.). (2)

[2 bis. Il divieto previsto al comma 2 non si applica ai piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 47/1985, fatta salva la possibilità di rilascio di permesso di costruire in sanatoria sui singoli immobili anche residenziali ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.] (3)

 

(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 77, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

(2) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26 in seguito abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6.


 

 

Articolo 3

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito dall'articolo 2 gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che adottati.


 

 

Articolo 4

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall'articolo 2, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.

2. Le varianti di cui al comma 1, al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui.

3. Decorso il suddetto termine, vi provvede il Presidente dell'amministrazione provinciale, a mezzo di commissari ad acta.


 

 

Articolo 5 (1)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.

[1 bis. Il divieto previsto al comma 1 non si applica agli immobili anche residenziali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino pendenti procedimenti per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.] (2)

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 77, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in precedenza il comma 2 del testo previgente era stato modificato dall'articolo 11 bis, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 5, lettera b) della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26 in seguito abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6.


 

 

Articolo 6

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili residenziali da adibire all'esercizio di attività produttive, commerciali, turistico - ricettive o di pubblica utilità.

2. Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d'uso che comporta l'utilizzo a scopo abitativo.


 

 

Articolo 7

1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni di cui all'articolo 1 ed in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è riservato, al fine di incentivarne il trasferimento in altri comuni della regione, fino al venti per cento dell'aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dalla legge regionale 18/97, articolo 13, comma 1.

2. Con delibera di giunta regionale sono definite le procedure per l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.

3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.


 

 

Articolo 8

1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'articolo 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.


 

 

Articolo 9

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Campania.

10 dicembre 2003

Bassolino


(a) L'abrogazione del presente provvedimento decorrerà dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come previsto dall'articolo 1, comma 175, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16: "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)".