Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 19.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 19.

 

"Tutela dei consumatori e degli utenti"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. La Regione Campania riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

2. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;

b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;

c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi concilianti;

d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna della organizzazione;

e) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti;

f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori, utenti e pubbliche amministrazioni, per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza.


 

 

Articolo 2

COMITATO REGIONALE DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, che ha i seguenti compiti:

a) svolge attività consultiva su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;

b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche della collaborazione di Università e di Istituti di ricerca pubblici e privati;

c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi Organismi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

2. Ai componenti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti non è corrisposta alcuna indennità. (1)

3. Il Comitato trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 16, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

Articolo 3

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è composto:

a) dall'Assessore regionale al ramo o da suo delegato, che lo presiede;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4;

c) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.

c bis) da un rappresentante dell'ANCI Campania. (1)

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. L'attività del Comitato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata con atto regolamentare regionale.

4. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale della direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale, designato dall'Assessore competente per materia e nominato con apposito atto di Giunta regionale. (2)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 16, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 16, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

Articolo 4

ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale si iscrivono le associazioni di consumatori ed utenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;

b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;

c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

d) aver svolto con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;

e) avere almeno 1500 soci nella regione e sedi operative in almeno due province della regione;

f) avere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con la indicazione delle quote versate dagli associati e la tenuta dei libri contabili;

g) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

2. Per ottenere l'iscrizione di cui al comma 1 le associazioni presentano alla Giunta regionale domanda corredata dai sotto elencati documenti:

a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;

b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;

c) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino la composizione degli organi sociali, nonché i soggetti che operano all'interno delle associazioni;

d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto previsto dalla lettera d) del comma 1.

3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, accertata dall'ufficio competente, comporta la cancellazione dall'elenco.

4. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 

 

 

Articolo 5

NORMA TRANSITORIA

1. Tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro sei mesi, far richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, indipendentemente dal requisito previsto dal medesimo articolo, comma 1, lettera a). 

 

 

Articolo 6

INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. La Giunta regionale concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, fino ad un massimo del settanta per cento dei programmi di spesa.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere con allegato preventivo di spesa del progetto stesso.

3. Il quaranta per cento del contributo è erogato con l'approvazione del progetto, il rimanente trenta per cento è liquidato a presentazione della relazione finale dell'attività svolta.

4. Il contributo è revocato e l'eventuale somma erogata è recuperata nelle seguenti fattispecie: a) iniziativa non realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione; b) accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

5. L'inosservanza delle modalità, relative all'utilizzazione del contributo, determina l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi finanziari successivi. 6. I criteri per la erogazione dei contributi sono stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 12.

 

 

Articolo 7

SPORTELLO DEL CONSUMATORE E DELL'UTENTE

1. La Giunta regionale favorisce la creazione dello Sportello del consumatore e dell'utente.

2. Lo Sportello del consumatore e dell'utente ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali, attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.

3. Lo Sportello è gestito dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.

4. La Giunta regionale concede contributi, nei limiti dello stanziamento del bilancio, anche per le spese correnti e di gestione dello Sportello del consumatore e dell'utente.

5. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato dei consumatori e degli utenti, concede, entro il 31 dicembre, un contributo annuo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6. I criteri di erogazione dei contributi, di cui ai commi 4 e 5, sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, ai sensi della Legge 241/90, articolo 12.  

 

 

Articolo 8

NORMA FINANZIARIA

1. All'onere derivante dalla presente legge, stabilito in euro 51.645,69 si provvede, per l'anno finanziario 2002, con la legge di bilancio. 2. Per gli stanziamenti dei successivi esercizi finanziari si provvede con la legge di bilancio.

 

 

Articolo 9

DICHIARAZIONE D'URGENZA

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

3 settembre 2002

Bassolino