Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 25 febbraio 2003, n. 4, 19 febbraio 2004, n. 3, 12 novembre 2004, n. 8, 1 febbraio 2005 n. 329 dicembre 2005, n. 24, 28 novembre 2007, n. 12, 30 gennaio 2008, n. 1, 21 gennaio 2010, n. 2, 6 dicembre 2011, n. 21, 27 luglio 2012, n. 242 agosto 2018, n. 26, 21 aprile 2020, n. 7 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 - 15 ottobre 2003, n. 311.         

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

"Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 153, a decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 9, e successive modifiche ed integrazioni, fissata con leggi regionali 3 aprile 1991, n. 7, e 5 agosto 1999, n. 5, articolo 13, in euro 0,0258 al metrocubo, è elevata a euro 0,0310 al metrocubo di gas metano erogato.

 

 

Articolo 2

1. La Giunta regionale è autorizzata, previa analitica ricognizione e valutazione dei residui attivi, di cui è data comunicazione alla Commissione Bilancio, anche al fine della verifica di sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento in bilancio, a porre in essere, per l'esercizio 2002, operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 14, comma 1, lettera a).

 

 

Articolo 3

1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della specifica scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla legge regionale n. 7/2002, articolo 3, comma 5, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 della stessa    legge, alla alienazione di beni patrimoniali il cui provento è iscritto all'Unità previsionale di base del titolo IV dello stato previsionale dell'entrata per l'esercizio finanziario 2002 pari ad euro 154.937.070,00.

2. Per le procedure di alienazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 25, in quanto applicabili.

3. Le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo che si caratterizzano per le loro sicure e significative ricadute occupazionali e – per una quota parte non inferiore al 50 per cento – a forme di reddito di cittadinanza.

4. Al fine di regolamentare l'utilizzo della quota prevista dal comma 3, la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un disegno di legge che regolamenta il reddito di cittadinanza.

5. La Giunta regionale è delegata a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio contestualmente all'entrata in vigore della legge di cui al comma 4.

 

 

Articolo 4

1. Al fine di promuovere l'attività di informazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150, articolo 2, mediante attività promozionali, pubblicitarie, manifestazioni, partecipazioni a rassegne specialistiche, fiere e congressi, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, lo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 6.23.223 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale" iscritta   nella tabella B –Spesa- della presente legge.

 

 

Articolo 5

1. Per garantire l'attuazione dei programmi e dei piani di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 della Legge 150/2000, al fine di un tempestivo assolvimento dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, lo stanziamento a   carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 6.23.223 "Attività di informazione e comunicazione     istituzionale" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

 

 

Articolo 6

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono sostituiti dai seguenti: "1. La Regione Campania, allo scopo di incentivare i servizi di trasporto pubblico non di linea, prevede la possibilità di erogare contributi alle rate di ammortamento dei mutui assunti per l'acquisto di scuolabus da parte dei soggetti, pubblici o privati, titolati allo svolgimento di tali servizi, idonei per il trasporto di portatori di handicap.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2002e per i nove esercizi successivi, con lo stanziamento annuale iscritto nell'apposita unità previsionale di base n. 1.59.108 "Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale della spesa.".

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per la disciplina delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2001, articolo 13, commi 1 e 2, modificati come al comma 1.

3. Il regolamento contiene, comunque, norme preventive e generali sulle condizioni di accesso ai  contributi da parte di soggetti titolati al trasporto, i vincoli e le limitazioni ai quali sono sottoposti i soggetti stessi, nonché le relative sanzioni.

 

 

Articolo 7

[1. Con le procedure di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 7, comma 3, i benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, comma 1, sono estesi anche agli invalidi civili, con invalidità non inferiore al settantaquattro per cento e con un reddito personale non superiore ad euro 4.132,00 annui. Il relativo onere graverà sullo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 1.59.108 "Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.]

[2. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 è così sostituito: "Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato".]

3. La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articolo 130, e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1 gennaio 2001 ai Comuni, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 maggio 2000, articolo 2.

A tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio delle funzioni trasferite.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

 

 

Articolo 8

1. Con regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera e), anche al fine delle connesse e conseguenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione.

 

 

Articolo 9

1. Per le concessioni di costruzione e gestione di impianti ferroviari ed a fune in corso di vigenza alla data fissata dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 46, l'amministrazione, alla scadenza indicata, procede alla dichiarazione di decadenza con il riconoscimento di una indennità di riscatto da commisurarsi con modalità da fissarsi con regolamento regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, tenendo conto del periodo residuo di concessione e della sua incidenza sull'importo residuo di ammortamento dell'investimento; in alternativa, l'amministrazione consente, su istanza del concessionario, che il rapporto concessorio rimanga in vita fino alla sua scadenza convenzionale, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione del contratto di servizio.

 

 

Articolo 10

1. I soggetti di cui alla legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, articolo 1, che hanno subito danni a seguito delle calamità naturali verificatesi negli anni 2000 e 2001, accedono ai contributi previsti dalla medesima legge, articolo 1, commi 3 e 4, e articolo 3, presentando apposita domanda entro il 30 novembre 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con lo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 2.9.27 "Interventi per strutture ricettive" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

 

 

Articolo 11

1. Il compenso ai componenti della Commissione Tecnica Consultiva di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, articolo 13, è adeguato ad euro 110,00 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i residenti in Comuni diversi dal capoluogo della Regione.

2. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14, è così modificato:  "1. Ai componenti della Consulta regionale femminile spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese."

3. All'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 è aggiunto il seguente comma 2:      

2. Ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna spetta un spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese."     

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede con gli stanziamenti a carico delle apposite Unità previsionali di base n. 6.23.222 e 6.23.48, iscritte nella tabella B -Spesa- della presente legge.

 

 

Articolo 12

1. Per i fini di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 149, comma 4, ed alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo I, è istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli interventi di recupero e riqualificazione dei beni tutelati a norma del Decreto legislativo, n. 490/99, Titolo II.

2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio da rendersi entro 45 giorni dalla competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un apposito regolamento di accesso e funzionamento al fondo.

3. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 3.11.32 "Beni culturali" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del fondo è fissato annualmente con legge finanziaria regionale.

 

 

Articolo 13

1. I Direttori Generali della Aziende Sanitarie Locali, nell'esercizio delle funzioni di Commissari liquidatori delle Unità Sanitarie Locali, compiono tutti gli atti di gestione degli affari oggetto della liquidazione. Ai medesimi spetta in via esclusiva la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dei diritti degli interessati delle rispettive gestioni liquidatorie. Tale attività rientra nei compiti di ordinaria attribuzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ed è resa senza alcun onere economico aggiuntivo.

2. Gli atti giudiziari in materia, notificati alla Regione Campania prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi in via amministrativa alle gestioni liquidatorie competenti che assumono direttamente ogni conseguente iniziativa anche processuale. Sono eccettuati gli atti afferenti a procedimenti nei quali la Regione Campania è già costituita.

 

 

Articolo 14

1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità, di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8, comma 1-bis come modificato e integrato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e del Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, articolo 8, comma 1-bis, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502, compete per ogni giornata di effettiva partecipazione un'indennità pari a quella prevista dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 10, articolo 10.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con lo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n° 4.15.38 "Assistenza Sanitaria" iscritta nella tabella B – Spesa della presente legge.

 

 

Articolo 15

1. È autorizzata la reiscrizione nel bilancio 2002 -Unità previsionale di base n. 4.15.39 "Interventi per le strutture sanitarie"- dello stanziamento previsto ex capitolo 7547 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 –legge regionale, n. 10/2001-, quale compartecipazione obbligatoria della Regione pari al cinque per cento del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per interventi di edilizia sanitaria e realizzazione di residenze per anziani di cui alla legge 11 marzo 1988 n. 67, articolo 20.

 

 

Articolo 16 (1)

[1. I regimi regionali di aiuto, istituiti dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 3, per le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono disciplinati dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 15 novembre 2001, n. 6125, e dai successivi regolamenti o bandi pubblici attuativi, fatti salvi eventuali procedimenti giurisdizionali in corso.

2. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 10/2001, articolo 3, comma 5, non sono più applicate le norme previste dalla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, titolo I, e successive modifiche ed integrazioni, non coerenti con il regime di aiuto indicato nel comma 1.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi avviati in attuazione delle norme precedenti. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.

4. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, articolo 13, in caso di insufficienza dei fondi stanziati in bilancio, si procede ad una riduzione proporzionale delle percentuali indicate nella medesima legge, articolo 14, comma 3, fino alla concorrenza del fondo disponibile.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.

 

 

Articolo 17

1. I contributi derivanti da revoche, rinunce e da minori importi rispetto a contributi assentiti, relativi ad agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, in base alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 28, per gli anni dal 1994 al 1999, la cui riutilizzazione è stata disposta con la delibera di Giunta regionale 11 gennaio 2002, n. 7, per un importo complessivo di euro 3.771.680,37 sono destinati ad integrare i fondi del bando relativo all'attuazione della misura 4.2 azione d) del POR Campania per l'annualità 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 gennaio 2002, n. 1, in considerazione del rilevante numero di richieste presentate.

 

 

Articolo 18

1. Al fine di determinare le condizioni per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, articolo 32, nonché per la gestione dei beni consistenti in lotti industriali, risorse economiche, impianti ed infrastrutture, realizzate nelle aree di cui alla Legge 219/81, articolo 32, trasferiti ai Consorzi Aree di Sviluppo Industriale –ASI- di Avellino e Salerno ai sensi della Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 10, comma 5, la Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina modalità, tempi, criteri di assegnazione, oneri di trasferimento e tutte le attività amministrative connesse al completamento di dette aree ed insediamenti, in raccordo con le disposizioni sui Contratti d'Area di cui alla Legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera d).

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale avvia le procedure per il recupero dei siti industriali ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 15, comma 5.

 

 

Articolo 19

1. Le risorse assegnate dal Bilancio regionale a favore degli interventi previsti nell'ambito della UPB 2.69.161 "Valorizzazione e riqualificazione strutture mercantili e fieristiche" e quelli rientranti nell'ambito della UPB 2.67.152 "Promozione e sostegno delle produzioni artigiane", nonché quelli connessi all'attuazione della delibera di Giunta regionale del 15 novembre 2001, n. 6128, con la quale è prioritariamente assicurato il finanziamento delle iniziative industriali di cui alla legge regionale n.10/2001, articolo 3, comma 8, costituiscono concorso finanziario con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, articolo 3, lettera a), per soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per l'utilizzazione delle risorse.

 

 

Articolo 20

L'articolo 46, della legge regionale 2 agosto 1982 n. 42 "Libri genealogici controllo funzionali del bestiame" è sostituito dal seguente:

"Articolo 46  

All'Associazione Regionale Allevatori della Campania è concesso annualmente un contributo regionale in conto capitale determinato nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile, per lo svolgimento delle attività per la tenuta dei libri genealogici, e nella misura del settanta per cento della spesa ammissibile, per la gestione del controllo funzionale del bestiame".

2. L'istanza per accedere al contributo di cui al comma 1 è presentata all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenze in Agricoltura – entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è anticipato nella misura del cinquanta per cento dell'intero ammontare.

4. Per l'anno 2002, l'eventuale anticipo è concesso a partire dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

5. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 è sostituito dal seguente:   "3. I programmi a carattere annuale di tutela e valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e agroindustriali campane sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale e inviati alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere che è fornito entro trenta giorni dalla data di trasmissione del provvedimento stesso".

 

 

Articolo 21

1. Ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole regionali la Regione finanzia interventi strutturali volti alla realizzazione di Enoteche regionali.

2. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento iscritto nell'apposita Unità previsionale di base n. 2.76.183 "Sicurezza alimentare, promozione e valorizzazione tipicità dei prodotti della Campania" iscritta nella tabella B –Spesa - della presente legge.

 

 

Articolo 22

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42:

a) all'articolo 2, lettera a) la cifra "lire 150 milioni" è sostituita con la cifra "euro 150.000,00";

b) il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo relativo per ogni impianto non potrà comunque eccedere euro 30.000,00, ad eccezione di quelli appartenenti ad associazioni senza fini di lucro svolgenti attività sportiva per persone portatrici di handicap".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento a carico della apposita Unità previsionale di base n. 3.14.037 "Sport" iscritta nella tabella B –Spesa- della presente legge.

3. All'articolo 8, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, dopo le parole "e/o amministrative negli Enti Locali" sono aggiunte le parole "compresi nel territorio del Parco".

[4. All'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, dopo le parole "i Sindaci e gli Assessori dei Comuni" aggiungere le parole "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti".] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.

 

 

Articolo 23

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale un disegno di legge con la ricognizione delle leggi ordinarie di spesa anche al fine di rimuovere o modificare specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate, ai sensi della legge regionale n. 7/2002, articolo 12 e articolo 14, comma 1, lettera b) operando, quando è possibile, per la redazione di testi unici.

 

 

Articolo 24

1. I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001 di cui alla legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21, articolo 17, punti 1, 2 e 3, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

[2. Il termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l'anno 1999 è prorogato al 31 dicembre 2003.] (1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 15 ottobre 2003, n. 311 (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2003, n. 42, prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

 

Articolo 25

1. La Giunta regionale emana apposite linee guida alle quali le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere si attengono nel convenire dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei credi ti vantati dai loro fornitori di beni e servizi.

2. Gli oneri finanziari, derivanti alle Aziende Sanitarie dagli accordi di cui al comma 1 sono rimborsati dalla Regione alle stesse nei limiti, nei tempi ed alle condizioni che sono definite dalla Giunta regionale, in considerazione delle esigenze di equilibrio economico e finanziario delle Aziende Sanitarie, e tenuto conto che tali oneri non superano l'importo complessivo di euro 25 milioni per l'esercizio 2002 e di euro 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, a valere sulle risorse iscritte nella UPB 4.15.38 "Assistenza Sanitaria"

3. I rapporti di temporaneo accreditamento tra Servizio Sanitario Regionale e strutture sanitarie o socio sanitarie private, instaurati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 6, comma 6, nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività delle strutture medesime, sono definitivamente risolti e non sono ripristinati.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai casi di temporanea sospensione dell'attività, comunque non superiore a sei mesi, disposta dalla Azienda Sanitaria Locale competente o su iniziativa della struttura privata per motivate esigenze, debitamente comunicate all'Azienda stessa.

5. Ai sensi della legge regionale n. 7/2002, articolo 5, comma 3, l'Assessore alla sanità, entro il termine indicato nella stessa legge, riferisce congiuntamente alle Commissioni Bilancio e Sanità del Consiglio Regionale, con apposita relazione circa l'andamento dei costi delle Aziende sanitarie risultanti dalla specifica documentazione contabile dalle stesse trasmesse ai sensi della Legge 16 novembre 2001, n. 405, con riferimento alle azioni necessarie per conseguire e mantenere l'equilibrio gestionale delle Aziende sanitarie. Se dal monitoraggio, anche avvalendosi di apposite ispezioni, risulta uno scostamento dall'obiettivo dell'equilibrio di bilancio, le commissioni sopra indicate relazionano al Consiglio Regionale per l'adozione dei necessari provvedimenti.

6. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, articolo 3, comma 4, convertito con modificazioni nella legge 405/2001, la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito degli accordi di cui al Decreto legislativo n. 502/92, articolo 5 bis, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie modifiche di tipo funzionale nelle materie disciplinate della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 2, articolo 19, comma 7.

7. È finanziato un intervento straordinario per la formazione dell'alta specializzazione del personale in istituzioni ad alto contenuto specialistico. La relativa spesa trova copertura finanziaria nell'UPB 4.15.38 della spesa del corrente esercizio finanziario.

 

 

Articolo 26

1. Per agevolare gli Enti locali nella progettazione degli interventi già valutati positivamente dal Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici –NVVIP- all'interno della procedura di attuazione dei Progetti integrati, è istituito, fino al 31 dicembre 2005, un "Fondo di Rotazione Regionale per il finanziamento di progettazioni e indagini preliminari". I relativi finanziamenti sono recuperati a valere sui fondi POR Campania, a seguito del finanziamento degli interventi e versati in conto entrate sul fondo medesimo.

2. Sono esclusi dal finanziamento gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari.

3. I finanziamenti concessi ed utilizzati per la progettazione che non sono ammessi al finanziamento del POR Campania restano a carico del soggetto al quale sono stati attribuiti che provvede alla restituzione mediante versamento di corrispondente somma in conto entrata sul Fondo di rotazione.

4. La Giunta regionale su proposta dell'Area Bilancio, Tributi e Ragioneria, sentita la competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, emana il Regolamento di attuazione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse iscritte alla U.P.B. 6.23.106.

 

 

Articolo 27

1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità del combinato disposto dalle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 65, e 14 agosto 1996, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto da parte di locatari o occupanti con rapporto comprovato da certificazione del soggetto proprietario, di alloggi facenti parte di complessi residenziali unitari, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario abbia già manifestato la volontà di procedere alla vendita frazionata.

2. Il patrimonio posto in vendita è costituito da almeno 200 unità per la provincia di Avellino, Benevento e Caserta, da almeno 700 unità per la provincia di Napoli e almeno 400 per la provincia di Salerno.

3. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito bando di concorso, assicurando la priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-capite.

4. All'onere per l'attuazione del presente articolo si fa fronte, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario corrente, con l'istituzione di un apposito stanziamento di spesa pari ad euro 13.000.000,00 a valere sulle risorse della UPB 1.3.10 che presenta sufficiente disponibilità.

 

 

Articolo 28

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi: 

"6. Il termine per l'adozione del Piano regolatore generale da parte del Consiglio Comunale dei Comuni:

a) di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1998, n. 2787, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, è prorogato fino a sei mesi successivi alla data del provvedimento di adozione delle misure di salvaguardia, relative alle carte di pericolosità previste dall'Ordinanza del Ministro dell'Interno 27 aprile 2001, n. 3128;

b) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 dicembre 1999, n. 3029, ed all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2000, n. 3036, danneggiati dalle calamità del 14, 15 e 16 dicembre 1999, è prorogato fino ai sei mesi successivi dalla data del provvedimento di adozione della riperimetrazione delle parti dei centri abitati esposte a rischi elevati previsti dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2000, n. 3088.

7. Per i Comuni sotto indicati, considerate la esiguità delle risorse economiche delle finanze locali, sono stanziate le somme di seguito specificate, per le finalità connesse alla formazione del Piano regolatore generale o variante:

- Sarno Euro 110.000,00

- Siano Euro 64.000,00

- Bracigliano Euro 64.000,00

- S. Felice a Cancello Euro 90.000,00

- Quindici Euro 64.000,00

- Cervinara Euro 60.000,00

- San Martino Valle Caudina Euro 60.000,00

- Manocalzati Euro 60.000,00

- Pietrastornina Euro 40.000,00

- Roccabascerana Euro 40.000,00

- Cusano Mutri Euro 40.000,00

- Pannarano Euro 40.000,00

- Giffoni Valle Piana Euro 60.000,00

8. L'erogazione delle somme di cui al comma 7, avviene nella misura del trenta per cento all'atto della trasmissione alla Giunta regionale -Settore Urbanistica della delibera di adozione del Piano regolatore generale del residuo settanta per cento all'atto della trasmissione al medesimo Settore del relativo decreto di approvazione".

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantizzato in complessivi euro 792.000,00 grava per l'esercizio finanziario corrente sulla U.P.B. 6.23.59.

 

Si allega la Delibera di Giunta regionale n. 5503 del 15 novembre 2002 ad oggetto "Circolare esplicitiva dell'art. 28 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 - Approvazione Testo".

 

 

Articolo 29

1. Per i lavoratori socialmente utili, avviati e utilizzati dagli Enti ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 24, si prevede il riconoscimento di transitorietà e, come previsto dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Regione e gli Enti che hanno vuoti in organico effettuano, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e sulla base di effettive comprovate esigenze organizzative e produttive, assunzioni di lavoratori socialmente utili per le stesse mansioni e categorie di utilizzo presso gli Enti.

2. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli Enti di cui Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'articolo 11, comma 4, e successive modificazioni.

3. È concesso un contributo finanziario di euro 400.000,00 agli Enti locali che alla data del 1 marzo 2002 utilizzavano lavoratori socialmente utili in attività autofinanziate.

4. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento iscritto alla apposita UPB 3.13.115.

 

 

Articolo 30

1. È istituito un Fondo per elargire contributi straordinari alle famiglie delle vittime della criminalità. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento ed è autorizzata alla competente variazione di Bilancio.

2. La Giunta regionale della Campania assegna un contributo straordinario una tantum:

a) di euro 50.000,00 ai genitori del giovane Maurizio Estate ucciso per sventare una rapina in data 17/05/1993 in Napoli;

b) di euro 100.000,00 al Comune di Benevento, per l'erogazione di borse di studio finalizzate alla educazione della legalità intitolate a Raffaele Delcogliano;

c) di euro 50.000,00 a favore della Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi –BN- per l'acquisto di un'autoambulanza che presterà servizio gratuito.

3. Al relativo onere per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti alle U.P.B. 6.23.107 e 6.80.221.

 

 

Articolo 31

[1. In applicazione dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n, 36 i Consorzi di Bonifica, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.] (1)

[2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.] (1)

[3. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge 36/94, all'articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.] (1)

[4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 36/94, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promossi dalla Regione.] (1)

[5. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale n. 14/97, articolo 9, e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi spettanti ai Consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i Consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.] (1)

[6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere o in mancanza, predisporre, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.] (1)

[7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per la riduzione dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.] (1)

8. Al Consorzio irriguo degli Alburni è concesso un contributo annuo di euro 260.000,00, per la gestione e per l'esercizio degli impianti irrigui realizzati nel territorio della Comunità montana degli Alburni, nel Comune di Sicignano degli Alburni.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 8 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4.

 

 

Articolo 32

1. Per la realizzazione delle opere di cui al combinato disposto dell'articolo 7 quinquies del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in Legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'Ordinanza Ministeriale 8 ottobre 1998, n. 2863, si autorizza la stipula di un mutuo ventennale a decorrere dall'esercizio 2003, con rata costante di ammortamento annua pari a euro 1.033.000,00 a carico della U.P.B. 7.25.46.

2. Le unità produttive che richiedono fondi regionali, oltre alle documentazioni già previste presentano Bilancio ambientale dell'attività svolta e da svolgere che preveda l'elenco delle materie prime, delle risorse naturali e dell'energia necessaria per la propria produzione, i programmi di conservazione e di risparmio, nonché l'elenco dei prodotti, delle emissioni degli scarichi e dei rifiuti che derivano dal proprio ciclo produttivo, un programma di smaltimento, trattamento, riutilizzo e riciclo del materiale di scarto ed eventuali appartenenze a programmi integrati di ricerca per l'educazione ambientale, in ossequio alle regole dell'audit e del bilancio ambientale.

3. Gli interventi non ancora appaltati nel settore idraulico-forestale, nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione di competenza della Regione Campania e gli interventi dei servizi regionali che operano in materia di difesa del suolo, se riguardano aree naturali protette, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree di rispetto dei bacini idrografici e aree boschive, si attengono agli stessi criteri delle sistemazioni tradizionali. Limitatamente al POR Campania 2000/2006, tale obbligo trova attuazione dopo la modifica dei bandi vigenti.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di ogni tipo di rinnovo o nuova autorizzazione alle attività estrattive sull'intero territorio regionale fino alla approvazione del Piano regionale delle attività estrattive -PRAE-.

 

 

Articolo 33

1. La legge regionale n. 10/2001, è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 49, dopo le parole "particolare disagio sociale" aggiungere "nonché i teatri in fase di completamento e di avvio dell'attività,".

b) all'articolo 49 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1. bis Il contributo da corrispondere ai teatri, per l'esercizio finanziario corrente, fermo restando il contributo previsto al comma 1, per gli altri teatri è rapportato al numero di produzioni proprie programmate e certificate dai borderò SIAE ed all'agibilità NPALS, è almeno pari a quello erogato nell'anno precedente";

   c) all'articolo 75, comma 4, ultimo capoverso, dopo la parola. "per quanto" viene aggiunto "previsto dal comma 1 si fa riferimento alla UPB 6.23.106".

 

 

Articolo 34

1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi particolare patrimonio zootecnico della Regione Campania. Le caratteristiche genetiche di tale animale vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani speciali di profilassi.

2. Ad ulteriore garanzia del consumatore, nel quadro degli interventi già previsti, la Giunta regionale, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, previa audizione degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano regionale per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio.

3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta.

4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni e le Organizzazioni di categoria di ogni Provincia, predispone piani provinciali di profilassi per la prevenzione, il controllo mediante l'utilizzo di ogni tecnica scientifica utile e l'eradicazione delle malattie a carattere diffusivo del bestiame, a salvaguardia della zootecnia campana e del consumatore.

5. La legge regionale 5 agosto 1999, n. 6, per l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania è  così modificata:

[a) l'articolo 1, comma 2, è così modificato: "per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o per le malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, dall' 1 gennaio 2002 il contributo integrativo regionale destinato agli allevatori proprietari dei predetti animali è di euro 774,69 per bufala, inferiore ad otto anni; euro 726,14 per bufala superiore ad otto anni; euro 738,02 per manza; nel caso di distruzione di carcassa il contributo è di euro 910,52; per una sicura identificazione dei capi bufalini, la marca auricolare deve essere integrata con l'implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all'abbattimento viaggiano in camion piombati".] (1)

b) l'articolo 2 è così modificato: "all'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 4.15.40 del Bilancio regionale per l'anno 2002, per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio".

6. L'Associazione regionale Allevatori della Campania, di cui alla legge regionale n. 42/82, per la selezione genetica del bestiame, gestisce l'attività dei libri genealogici di concerto con l'Associazione Italiana Allevatori -A.I.A.-, le Associazioni Nazionali di Razza e le Associazioni Provinciali Allevatori -APA-, effettua i controlli funzionali del bestiame, predispone annualmente, di concerto con le A.P.A., un programma unico regionale che riguardi i controlli funzionali, svolti dalle stesse Associazioni Provinciali Allevatori della Campania, per ogni specie, razza o tipo genetico;

7. I contributi annuali previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 42/82, sono aumentati del venti per cento; per l'anno 2002 si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 2.76.182, mentre per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio.

8. La Giunta regionale, nei casi diversi da quelli previsti dal comma 5, concede agli allevatori che smaltiscono carcasse del bestiame allevato, un contributo pari al sessanta per cento del costo dello smaltimento. L'onere relativo previsto in euro 300.000,00 è stanziato sulla U.P.B. 14.15.40. In alternativa allo smaltimento presso impianti di pretrattamento, senza alcun contributo, è possibile ricorrere al sotterramento delle spoglie degli animali allevati secondo le procedure previste dal regolamento statale di Polizia Sanitaria Veterinaria.

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione positiva dell'Unione europea in merito agli interventi integrativi di cui al comma 3 del suddetto articolo 1, della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6.

 

 

Articolo 35

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 14 agosto 1996, n. 19, articolo 1, comma 1, si applicano a tutte le opere pubbliche o d'interesse pubblico di competenza degli Enti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere b) c) e d) della legge regionale n. 51/78.

2. I termini per l'approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi 2000 e 2001 della legge regionale n. 51/78 sono prorogati al 31 dicembre 2002.

3. I termini per l'utilizzo dei contributi in conto interessi concessi, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 10, agli Enti locali con i piani di riparto per gli anni dal 1990 al 1997, per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse di cui all'articolo 5 della citata legge, sono prorogati di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1996, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. Le economie di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse concessi dalla Regione in favore degli enti abilitati con la forma in conto interessi, ovvero una tantum in conto capitale, accertate in sede di rendicontazione, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 14, non utilizzate e tuttora disponibili presso gli Istituti di credito mutuanti o presso le tesorerie degli Enti medesimi, nonché la spesa relativa alle opere non realizzate, sono utilizzate dagli Enti abilitati anche per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate ed assistibili dal contributo regionale.".

5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 Agosto 1996, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. I conferimenti degli appalti e l'effettivo inizio dei lavori delle opere pubbliche assistiti dall'intervento finanziario della Regione sono attuati entro e non oltre 360 giorni dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo.".

6. All'articolo 17 della legge regionale n. 18/2000, dopo le parole "le disponibilità residuali", vanno aggiunte le seguenti parole "la spesa relativa alle opere non realizzate".

7. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 10/2001 si applicano a tutte le opere pubbliche di competenza dei Comuni.

8. I Comuni beneficiari degli stanziamenti ai sensi della legge regionale 51/78 possono destinare fino  al venti per cento del finanziamento annualmente assegnato alla progettazione di opere pubbliche comunali o intercomunali nel rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo dei fondi di rotazione destinati allo stesso tipo. Una ulteriore quota fino al venti per cento degli stessi fondi può essere destinata dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'acquisto di attrezzature e mezzi per la manutenzione e la pulizia di strade ed altre Opere Pubbliche comunali.

9. Una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 1.1.6. destinato ai Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti è utilizzata dagli stessi per l'acquisto di attrezzature e mezzi per i servizi di manutenzione e pulizia delle strade ed altre opere pubbliche comunali.

10. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua le funzioni amministrative conferite alle Regioni dal Decreto legislativo n. 112/98, mantenute in capo alla Regione e trasferite o delegate agli Enti locali continuano ad essere esercitate dalla Regione le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv; i provvedimenti autorizzati, già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia.

11. Le lettere a) e b) dell'articolo 42 della legge regionale 51/78 sono così modificate:   

a) al secondo rigo dopo le parole "industriali e nautici", sono aggiunte le parole "nonché coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale per agrotecnico".

12. L'articolo 43 della legge regionale 51/78 è così modificato:

a) al sesto rigo dopo le parole "un perito agrario", sono aggiunte le parole "un agrotecnico".

13. Per favorire il recupero delle facciate nei centri storici dei comuni, ricadenti in Parchi nazionali e regionali o nelle aree contigue, aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono concessi incentivi ai privati con reddito familiare annuo non superiore a euro 25.000, fino al quaranta per cento della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi dai Comuni di ubicazione degli immobili. L'Assessorato ai Beni culturali procede al riparto della somma sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre 2002, prevedendo anche incentivi fino all'ottanta per cento per gli immobili di proprietà pubblica. Alla relativa spesa, quantizzata in euro 1.200.000,00 si provvede con le risorse di cui alla U.P.B. 1.3.10.

14. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è sostituita la cifra "50 milioni" con "euro 41.000,00".

15. Al fine di incentivare l'associazionismo tra Enti locali e favorire una migliore fruizione degli impianti sportivi la Giunta regionale, in fase di riparto delle istanze presentate dai Comuni ai sensi della legge regionale n. 42/79 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dà priorità alle richieste di contributi proposte da Associazioni tra Comuni.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge regionale n. 10/2001 sono estese ai cittadini residenti per l'acquisto della prima ed unica abitazione.

 

 

Articolo 36

1. La Regione Campania istituisce un Fondo in conto capitale, per il completamento ed ampliamento delle strutture esistenti, per le aziende agrituristiche, iscritte all'albo regionale di cui legge regionale 28 agosto 1984, n.41, articolo 5, che non hanno usufruito di finanziamenti nazionali ed europei alla data dell'1 gennaio 2002 e che non utilizzano tali fondi.

2. Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera la concessione di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al cinquanta per cento, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari, per i quali la misura del contributo in conto capitale, raggiunge il settanta per cento;

3. Per i termini di presentazione ed approvazione delle domande, per i criteri procedurali, nonché per quelli relativi all'erogazione del contributo, si attua la stessa procedura del POR 2000/2006.

4. Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere del presente articolo, quantificato in 2 milioni di euro, si farà fronte con le risorse della U.P.B. 2.76.183 del corrente esercizio finanziario.

 

 

Articolo 37

1. Per le Comunità Montane di nuova istituzione, ai sensi della legge regionale 6/98, è concesso, per l'anno 2002, un contributo di euro 1.000.000,00 per la definizione delle domande giacenti al 31 dicembre 1999 relative all'articolo 19 della legge regionale n. 42/82.

2. Al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di emergenza derivanti da incendi al patrimonio boschivo regionale, è istituito un fondo di euro 200.000,00, da utilizzare per la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto alla prevenzione e al servizio antincendio. Tale fondo è esclusivamente riservato ad Enti Pubblici Regionali o a partecipazione Pubblica Regionale, che ne fanno richiesta attraverso la presentazione di documentati progetti e programmi, già operanti nel settore antincendio e prevenzione, e dotati di adeguata conoscenza ed esperienza. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposito provvedimento di attuazione. All'onere relativo si fa fronte con le risorse iscritte alla U.P.B. 3.5.12.

3. All'articolo 22 della legge regionale 33/93 è aggiunto il seguente comma:

"5. Ai Parchi Regionali possono essere realizzate aree contigue, avvalendosi delle norme e procedure di cui all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394".

4. All'articolo 1, comma 1, lettera B, dopo "Cautano" è aggiunto "Durazzano".

5. All'articolo 1, comma 1, lettera B, punto 2, della legge regionale 15 punto 9, della legge regionale 31/94, aprile 1998, n.6, dopo "Pesco Sannita" è aggiunto "Pago Veiano".

6. All'articolo 1, comma 1, lettera B, punto 4, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, dopo "San Lorenzo Maggiore" è aggiunto "Puglianiello".

7. All'articolo 1, comma 1, lettera B, punto 3, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, dopo "Torrecuso" è aggiunto "Limatola".

 

 

Articolo 38

1. L'art. 2 della legge regionale 2/85 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo uno le cooperative artigiane di garanzia che associano imprese artigiane e piccole e medie imprese che esercitano le attività previste dall'articolo 29 comma I della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e che sono iscritte nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari non bancari di cui all'articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, così come disposto dall'articolo 155 comma 4 del T.U. La Regione può nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione delle Cooperative artigiane di garanzia."

2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, è così sostituito:

"a) essere costituite tra artigiani, operanti nel territorio regionale ed iscritti agli albi provinciali delle imprese artigiane ai sensi della Legge 443/85, nonché da piccole e medie imprese nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della medesima legge."

3. Alla fine del punto b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/85 aggiungere le seguenti parole:

"o al repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio".

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/2001 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale si avvale delle procedure e dei soggetti bancari e societari di cui al comma 1 anche per i regimi di aiuto di cui all'articolo 3 della presente legge".

 

 

Articolo 39

1. Gli Ordini del Giorno approvati della Commissione bilancio, che hanno copertura finanziaria nella relativa UPB, sono considerati in via prioritaria e resi esecutivi negli atti di programmazione e finanziamento della Giunta regionale per l'anno corrente. (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21.

 

 

Articolo 40

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 è istituito, nella UPB 2.9.26 "Promozione turistica", il fondo per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali con enti pubblici, associazioni private, società di produzione, televisioni pubbliche e private.

 

 

Articolo 41

1. Al fine di fronteggiare la parziale copertura della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 2001 è autorizzato l'utilizzo a tale titolo delle risorse finanziarie attribuite negli esercizi precedenti, che risultano non impegnate alla stessa data, iscritte ai capitoli dello stato previsionale della spesa per l'esercizio 2001 di seguito riportati:

Cap. 7006 Lire 1.150.000.000

Cap. 7010 Lire 1.510.248.000

Cap. 7016 Lire 341.128.600

Cap. 7026 Lire 150.000

Cap. 7028 Lire 10.098.462.353

Cap. 7036 Lire 13.494.378.317

Cap. 7046 Lire 1.478.720.862

Cap. 7048 Lire 41.381.506

Cap. 7050 Lire 10.143.897.397

Cap. 7102 Lire 3.825.000.000

Cap. 7146 Lire 201.461.284

Cap. 7150 Lire 426.829.000

Cap. 7054 Lire 130.000.000.000

Cap. 7156 Lire 2.604.228.000

Cap. 7162 Lire 976.440.000

Cap. 7165 Lire 1.149.141.805

Cap. 7174 Lire 39.006.132.000

Cap. 7180 Lire 3.834.000.000

Cap. 7182 Lire 17.350.756.800

Cap. 7238 Lire 500.000

Cap. 7240 Lire 75.739.514.136

Cap. 7248 Lire 3.000.000.000

Cap. 7282 Lire 6.144.800.000

Cap. 7284 Lire 9.450.000.000

Cap. 7288 Lire 87.082.000.000

Cap. 7290 Lire 7.513.026.400

Cap. 7500 Lire 3.906.140

Cap. 7534 Lire 2.520.000.000

Cap. 7536 Lire 731.000.000

Cap. 7548 Lire 451.000

Cap. 7549 Lire 6.347.000.000

Cap. 7552 Lire 19.800.081.000

Totale lire 449.623.981.600 pari a euro 232.211.407,29.

2. Di tale importo complessivo la quota di euro 5.000.000,00 è destinata allo sviluppo delle prestazioni di medicina non convenzionale.

 

 

Articolo 42 (1)

[1. La Regione Campania promuove l'imprenditoria giovanile nel territorio regionale mediante azioni integrate che favoriscano l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale e la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, attraverso la concessione di contributi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità che – anche sulla base dell'esperienza maturata nel contesto del cosiddetto "prestito d'onore" – incentivino lo sviluppo di piccole e medie imprese e la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, conformemente ai regolamenti CE 12 gennaio 2001, n. 69 e 12 gennaio 2001, n. 70, approvando, altresì, il regime di aiuto istituito con delibera di Giunta regionale 15 novembre 2001, n. 6122.

2. L'attuazione della disposizione di cui al comma uno, è disciplinata con regolamento di Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente. Il Regolamento prevede, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento CE n. 70/2001, l'integrazione con altri strumenti agevolati che favoriscono l'accesso al credito.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento previsto dall'articolo 4 comma 6 della legge regionale n.10/2001 a carico dell'apposita U.P.B. n. 2.66.143 "Sostegno alla creazione di nuove imprese" e con la dotazione aggiuntiva di euro 5.164.569,00 dall'U.P.B. 2.66.146, nonché attraverso risorse nazionali e comunitarie previste dal POR Campania 2000/2002 – Misura 4.2. azione g).]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.

 

 

Articolo 43

1. L'articolo 71 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come autenticamente interpretato dall'articolo 22, comma 38, della Legge n. 724/94, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica ai docenti, ricercatori universitari e tecnici laureati eletti nel Consiglio Regionale della Campania, fermo restando il divieto di cumulo, delle retribuzioni e delle indennità connesse e a condizione che i medesimi consiglieri regionali si assumano gli oneri previdenziali e assistenziali nella misura di legge prevista a carico delle amministrazioni di appartenenza oltre a quella gravante sul dipendente.

 

 

Articolo 44

1. Ogni Assessore regionale, nonché i Direttori Generali delle Agenzie di emanazione regionale e i Direttori generali delle Aziende sanitarie, all'atto della nomina consegnano al Consiglio regionale lo stato del proprio patrimonio e del proprio coniuge.

[2. All'articolo 4 della legge regionale n. 17/96 è aggiunta la seguente lettera l:

"l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica;".] (1)

3. Ai Consiglieri regionali e agli Assessori regionali che non partecipano alle sedute di Consiglio regionale viene detratta dall'indennità di base la somma di euro 250,00, fermo restando la vigenza della norma di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/96;

4. All'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31, è aggiunto il seguente comma:  "l'indennità al Presidente, ai membri della Giunta esecutiva e ai Consiglieri comunali delle Comunità montane, se prevista dai singoli Statuti, non è cumulabile con compensi derivanti da cariche di Sindaco, Assessori e Consiglieri dei comuni facenti parte delle stesse Comunità Montane".

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.

 

 

Articolo 45

1. È istituito un Fondo di Solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro.

2. L'ammontare di tale fondo, pari ad euro 1.000.000,00 è iscritto nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 3.13.115 pari a euro 1.000.000,00.

3. La Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità di erogazione e gestione del fondo di cui al precedente comma. Tale provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l'I.N.A.I.L. per utilizzare le somme del fondo di cui al comma 1 come anticipazione una tantum dei riconoscimenti assicurativi per il periodo che intercorre tra l'incidente e l'erogazione effettiva del premio assicurativo.

 

 

Articolo 46

1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto legislativo.

1 bis) I consiglieri regionali non possono comandare o distaccare presso le proprie strutture coniugi e parenti di primo e secondo grado. Tali comandati devono rientrare presso le amministrazioni di provenienza alla scadenza del comando. (1)

2. Il distacco può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento. (2). In nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società e consorzi di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della regione Campania. (3)

 3. Gli oneri principali ed accessori per il personale comandato o distaccato di cui ai commi 1 e 2, sono a carico della Regione per la durata del distacco o del comando. (4)

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede con lo stanziamento a carico delle apposite UU.PP.BB. n. 6.23.104 "Spese ed oneri riflessi per il personale" e n. 6.23.105 "Miglioramenti dei servizi" iscritte nella tabella B – Spesa – cui all'articolo 54 della presente legge per la Giunta  regionale n. 6.23.48 per il Consiglio regionale.

È abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 9 - ultimo comma - e articolo 14 - ultimi due commi. (5)

5. Il personale in posizione di distacco presso il Consiglio regionale, di provenienza dagli organici della Giunta regionale e dagli Enti strumentali della Regione, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 15, 5 giugno 1996, n. 13, 21 aprile 1997, n. 13, 28 marzo 2000, n. 7, 11 agosto 2001, n. 10, attualmente in costanza di servizio, possono, a domanda, fare richiesta di trasferimento nei corrispondenti ruoli del Consiglio regionale. La data entro cui può presentarsi la domanda di trasferimento è quella di entrata in vigore della presente legge. L'immissione nei ruoli del Consiglio di detto personale determina automatica modifica della dotazione organica del personale inquadrato nei ruoli del Consiglio regionale.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 30, comma 10 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24.

(2) Periodo già soppresso dall'articolo 30, comma 8 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, successivamente ripristinato dall'articolo 31, comma 39 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 nella formulazione sopra riportata ed infine sostituito dall'articolo 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall'articolo 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010 n. 2.

(4) Comma cosi sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2004 n. 3.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004 n. 3.


 

 

Articolo 47 (1)

[1. I componenti dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio].

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8.

 

 

Articolo 48

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale n. 10/2001 è così modificato:

a) sostituire le parole "Insieme per un quartiere a misura d'uomo" con le parole "La Campania in Europa".

 

 

Articolo 49

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 "Norme per la Protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania è così modificata":

a) Al comma 1, lettera a), dell'articolo 16, sono eliminate le seguenti parole:

"passero- passer italiae-", "passerea mattugia-passermontanus", "passera oltremontana-passer domesticus", "colino della virginia-colinus virginianus", "minilepre- silvilagus floridamus";

b) al comma 1, lettera a) dell'articolo 16, si aggiungono le seguenti parole:

"fagiano-phasianus colchicus";

c) al comma 1, lettera b), dell'articolo 16, si eliminano le seguenti parole:

"combattente- phafilomachus pugnax", "pittima reale – limosa limosa", "fagiano-phasianus colchicus";

d) al comma 1, lettera c), dell'articolo 16, si elimina la seguente parola:

"e muflone-ovis musimon";

e) al comma 1, lettera a), dell'articolo 16, si sostituiscono le parole:

"dalla terza domenica di settembre" con le parole "dal 1 settembre";

[f) al comma 1, lettera b), dell'articolo 16, si sostituiscono le parole:

"al 31 gennaio" con le parole "al 28 febbraio"](1);

g) al comma 3 dell'articolo 16 si sostituiscono le parole "31 gennaio" con le parole "28 febbraio".

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 15 ottobre 2003, n. 311 (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2003, n. 42, prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

 

 

Articolo 50

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, si aggiunge: "12) fiume Sarno".

 

 

Articolo 51

[1. Il punto 10 del comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 1 aprile 1975, n. 13, è così modificato:

"10. all'orario di funzionamento del mercato che deve essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l'intero territorio della regione, salvo deroga specifica, relativamente al settore agricolo-alimentare, con delibera di Giunta regionale, in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione".] (1)

2. L'articolo 30 del regolamento tipo per i mercati all'ingrosso, di cui alla delibera di Consiglio regionale 29 novembre 1978, n. 300/6 è integrata come di seguito:

"Salvo deleghe specifiche ed eccezionali, relativamente al settore agricolo- alimentare, con delibera di Giunta regionale in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione".

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 159, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).

 

 

Articolo 52

1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è così modificato:

"1. La corresponsione dell'indennità di carica ricorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto e cessa alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale".

 

 

Articolo 53

1. Con l'entrata in vigore della presente legge gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13/1996 sono abrogati. Per i Consiglieri regionali eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella della entrata in vigore della legge regionale n. 13/96 non si applica il comma 4 dell'articolo 11 della stessa legge 13/96. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13/96, è esteso agli Assessori regionali non consiglieri escluso il comma 4 dell'articolo 11 della stessa legge 13/96; la misura percentuale prevista dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 13/96 è sostituita dalla formulazione "di quattro quinti".

 

 

Articolo 54

1. Sono approvate le tabelle A –Entrate- e B –Spese- costituenti la nota di variazione, allegate alla presente legge, di cui ne sono parti integranti, che ai sensi della legge regionale 7/2002, articolo 14,  comma 1, lettere a), c), d) ed e), e articolo 20, comma 5, lettera a), riportano, per ciascuna Unità previsionale di base, gli effetti che si produrranno sulla legislazione vigente per il bilancio annuale e pluriennale 2002-2004.

 

 

Articolo 55

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 luglio 2002                                                                                              

Bassolino