Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 3.                                                       

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.   

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  


Testo vigente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14.

 

"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1
Finalità e campo di applicazione.

1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l'indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 3.

 

 

 

Art. 2
Comunicazione.

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, devono comunicare al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato.

Lo stesso Dipartimento provinciale trasmette copia della documentazione al Presidente della Provincia competente per territorio.

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto, questa deve essere comunicata, entro trenta giorni, con le procedure previste al comma 1.

 

 

Art. 3
Autorizzazione.

1. L'installazione o la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio che si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche.

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C. competente per territorio.

3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'A.R.P.A.C. competente per territorio, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici ed il parere radioprotezionistico.

6. Il Comune dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il parere si intende acquisito favorevolmente.

 

 

 Art. 4
Istruttoria ed autocertificazione.

1. Sulla base della documentazione ricevuta la struttura dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, in conformità dei limiti e delle misure di cautela sanitaria descritti all'articolo 5 e del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali nazionali e regionali, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3.

2. Gli oneri derivanti dell'attività prestata dalla competente struttura dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante.

3. È posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da comunicare all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.

 

 

Art. 5
Limiti massimi ammissibili di esposizione.

I limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella 1 annessa al decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 6
Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza.

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5 e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la struttura dell'A.R.P.A.C., per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti prefissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

 

 

Art. 7
Catasto regionale.

1. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge verrà istituito il Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazione non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale.

2. L'A.R.P.A.C. è incaricata della tenuta e del relativo annuale aggiornamento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Art. 8
Norma transitoria.

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per telecomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di 90 giorni, richiedere la prescritta autorizzazione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, impone, sentito il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti fissati dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

 

 

Art. 9
Sanzioni.

1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 (dieci milioni) a lire 50.000.000 (cinquanta milioni), a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4;

b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa;

c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecunarie irrogate e riscosse da ciascun Comune.

4. La restante quota del 50% viene versata al bilancio regionale.

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, dopo la sospensione di cui all'articolo 8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.

 

 

Art. 10
Norma di Rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 11
Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

24 novembre 2001       

                                                                                                                      Bassolino