Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 27 gennaio 2012, n. 1 e 6 maggio 2013, n. 5.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 13.

 

"Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

I Comuni, al fine di individuare l'entità del fenomeno delle detenzioni senza titoli di alloggi o cespiti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, così come definito dall'art. 2 della Legge regionale 2 luglio 1997, n.18 e quindi agevolare le operazioni di rilevamento collegate all'anagrafe dell'utenza, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 3126 del 2 giugno 1999 in attuazione dell'art. 22 della richiamata Legge regionale 18/97, procedono alla pubblicazione di speciali bandi-censimento, nei quali va previsto che, entro termini perentori, tutti i detentori senza titolo dovranno autodenunciare la loro posizione in uno con la documentazione richiesta, per giustificare la propria posizione e i requisiti richiesti.

Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della Legge n. 219/81 che alla data del 31 dicembre 2010 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 11 della Legge regionale 18/97, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione o concessione in uso, i cui occupanti non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 33 della Legge regionale n. 18/97, gli enti gestori, previo parere del comune di riferimento, possono provvedere alla regolarizzazione dei rapporti locativi. (1)

Per tutti coloro, invece, che risultano occupanti di strutture del Patrimonio Pubblico, realizzate ai sensi del titolo VIII della Legge n. 219/81, diversi dagli alloggi utilizzati ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 98 e che, pertanto, non sono regolarizzabili, sono anch'essi da considerarsi aventi diritto all'assegnazione di un alloggio di E.R.P.

I Comuni interessati da tali emergenze dovranno provvedere con gli strumenti ed i piani occorrenti al fine di garantire tale diritto, in osservanza del successivo articolo.

 

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 52, comma 23, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 successivamente dall'articolo 1, comma 46, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 2

La regolarizzazione non può avvenire per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento di decadenza o di annullamento dell'assegnazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge regionale n. 18/97 ed ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 14 agosto 1997, n. 19;

b) soggetti che siano locatari di alloggi di Enti previdenziali o di proprietà pubblica;

c) soggetti che siano stati assegnatari di alloggi di E.R.P. o beneficiari di contributi pubblici per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa e benefici equipollenti;

d) soggetti o coniuge che hanno subito condanne penali per reati associativi.

1-bis. Gli enti gestori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), richiedono le certificazioni riguardanti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 46, lettera b) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 3

Ogni assegnatario è custode dell'alloggio assegnatogli, lo stesso dovrà garantirne la conservazione del buono stato locativo e risponde di tutte le violazioni connesse all'obbligo di custodia.

I titolari di assegnazione di alloggi di E.R.P. sono tenuti a comunicare all'Ente gestore, nel termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale abbandono dell'alloggio.

L'inosservanza di quanto previsto dal precedente comma comporta il pagamento degli eventuali danni arrecati all'Ente gestore, così come dallo stesso accertati, ivi compreso il costo della necessaria ristrutturazione dell'alloggio da riassegnare.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 30 della menzionata Legge regionale n. 18/97.

La regolarizzazione avviene su istanza dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge.

A carico degli assegnatari o eredi che hanno ceduto illegalmente l'alloggio assegnato, l'Ente Gestore applicherà una sanzione amministrativa nella misura di un minimo di euro 15.000 ad un massimo di euro 25.000, oltre al costo necessario per lo sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi. (1)

Sarà cura degli Enti Gestori promuovere la necessaria mobilità, al fine della regolarizzazione del rapporto locativo per quei soggetti che occupano alloggi sovra/sotto dimensionati alla composizione del proprio nucleo familiare.

Per quei nuclei familiari non regolarizzabili ai sensi della presente legge saranno applicate le norme previste dall'articolo 33 della Legge regionale n. 18/97.

Restano in vigore, inoltre, anche tutte le norme previste dalla citata Legge regionale n. 18/97, relative alla regolarità dei pagamenti delle indennità dovute.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 23, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 4

Gli assegnatari di alloggi E.R.P. che, nel termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dall'evento, non denunciano all'Ente Gestore l'eventuale abbandono dell'alloggio, sono considerati responsabili di tutti i danni arrecati all'Ente.

Gli stessi, in assenza di tale preciso obbligo di denuncia, vanno considerati cedenti illegali del cespite e sottoposti alle sanzioni di cui al precedente articolo 3.


 

 

Art. 5

L'Ente Gestore, entro i successivi 30 giorni alla denuncia di cui al precedente articolo, ottempera agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 30 della richiamata Legge regionale n. 18/97.

L'articolo 11 della Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è integrato dal seguente comma: "Ove non sia possibile l'assegnazione di alloggi per mancanza del rispetto dello standard abitativo si applica il secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035"


 

 

Art. 6

L'articolo 14 della Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è integrato dal seguente comma, "Nella domanda e/o nell'assegnazione subentrano i componenti di nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato".


 

 

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme già previste dalle Leggi regionali in vigore. 


 

 

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C..

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
                                                                                                                                      Losco